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52.1998.71

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.1998 52.1998.71 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.1998 52.1998.71 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.04.1998 52.1998.71

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00071 Lugano 15 aprile 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  11 dicembre 1997 di __________ patrocinato dall'avv. __________, contro la risoluzione 26 novembre 1997 (n. 6026) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di revoca del permesso di dimora; vista la risposta 15 gennaio 1998 del Consiglio di Stato; richiamato il decreto 12 marzo 1998 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________, cittadino libanese, è entrato in Svizzera per la prima volta il 23 aprile 1996 ottenendo un permesso di dimora annuale a seguito del matrimonio celebrato a __________ il __________ con la cittadina croata __________ già dimorante nel Cantone Ticino dal 7 novembre 1988. Il permesso di dimora di __________, ottenuto sulla base del ricongiungimento famigliare (art. 13, 38 e 39 OLS), è stato in seguito regolarmente rinnovato con prossima scadenza fissata al 22 aprile 1998. B.   Il 9 aprile 1997 __________ ha promosso un'azione di separazione a tempo indeterminato davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Il 1° maggio 1997 si è separato di fatto dalla moglie trasferendosi da __________ a __________ dove ha preso in locazione un monolocale, il cui contratto di durata indeterminata poteva essere disdetto la prima volta con scadenza al 30 ottobre 1997. Il 5 maggio 1997 __________ ha quindi instato presso le competenti autorità in materia di stranieri affinché venisse modificato il suo indirizzo con cambiamento di località. Il 3 giugno 1997 il Pretore ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato tra i coniugi __________. C.   Con decisione 11 giugno 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza dell'interessato presentata il 5 maggio precedente e ha dichiarato di non rinnovare il suo permesso di dimora ottenuto a seguito del matrimonio. La sezione dipartimentale ha considerato che, con la separazione della moglie intervenuta il 1° maggio 1997, la condizione per la quale il permesso era stato a suo tempo rilasciato era venuta a cadere. All'interessato è stato ordinato di lasciare il territorio cantonale al più tardi entro l'11 luglio 1997. D.   Con giudizio 26 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________ il 20 giugno 1997. A sostegno della propria decisione, il Governo cantonale ha osservato che la condizione imposta all'atto di concessione dell'autorizzazione di soggiorno (ricongiungimento famigliare) era venuta a cadere. L'Esecutivo cantonale ha confermato l'ordine di partenza impartito all'interessato, prorogando il relativo termine fino al 31 dicembre 1997. Alla cifra 3 del dispositivo veniva indicato che la decisione era definitiva. E.   Con ricorso di diritto pubblico 11 dicembre 1997 __________ è insorto contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale federale chiedendo che venga rinnovato il suo permesso di dimora, subordinatamente postulandone l'annullamento e il rinvio alla stessa autorità per una nuova decisione. In estrema sintesi, egli ha sostenuto l'effettiva convivenza dei coniugi. A tal proposito ha allegato diversi documenti comprovanti la ripresa della vita comune con la moglie. Chiamato a esprimersi, il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto presidenziale del 22 gennaio 1998, è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame. F.   Con decreto 12 marzo 1998, fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio. La decisione querelata è difatti da considerare quale revoca e non, come erroneamente sostenuto dalle autorità cantonali, quale rifiuto di rinnovo del permesso di dimora. Considerato, in diritto

1.   In merito all'ammissibilità del gravame si rinvia, per brevità d'esposizione, alla vincolante decisione prolata il 12 marzo 1998 dal Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale. L'impugnativa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso. Giusta l'art. 38 cpv. 1 OLS l'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura. L'art. 39 cpv. 1 OLS dispone che lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d'attesa, tra l'altro, se abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente (lett. b).

3.   Nell'evenienza concreta, il Governo cantonale ha osservato che l'insorgente viveva oramai separato dalla moglie perlomeno dal 1° maggio 1997. Ha pure ritenuto che, benché il ricorrente abbia annunciato il 1° agosto di aver nuovamente trasferito la propria dimora presso la moglie a __________, egli continuava a mantenere la locazione del monolocale a __________. Ha quindi concluso che appariva evidente che la sua residenza a __________ sarebbe fittizia con l'unico scopo di conservare il permesso di dimora. Con il che, la condizione prevista all'art. 39 cpv. 1 lett. b LDDS (recte: OLS) verrebbe a cadere. Sennonché, nel ricorso avanti al Consiglio di Stato, l'insorgente ha sostenuto che la separazione intervenuta sarebbe unicamente intesa al fine di una futura riconciliazione. Del resto, i coniugi hanno sottoscritto il 4 aprile 1997 la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione, omologata dal Pretore, con la premessa secondo cui "entrambi non ritengono di procedere allo scioglimento del matrimonio, non potendo al momento attuale escludere un futuro ricongiungimento" . Inoltre il 28 luglio 1997 i coniugi hanno dichiarato congiuntamente che "dopo un periodo di vita separata, (...) hanno riscoperto il loro legame coniugale ed hanno deciso di comune accordo di porre fine alla vita separata. Il signor __________ si è quindi trasferito nuovamente presso l'abitazione coniugale. Le parti confermano che la ripresa della vita coniugale non è detta da interessi esterni alla coppia, bensì al rinato desiderio di continuare la vita assieme, dopo questo spiacevole incidente di percorso". Orbene, questi fatti sono stati provati. Dal doc. B risulta che in data 10 dicembre 1997 la __________, rappresentante del locatore dell'appartamento a __________, ha dichiarato che il ricorrente ha lasciato il monolocale il 31 luglio 1997. Diverse persone (doc. C-D) hanno inoltre dichiarato che l'insorgente abita effettivamente presso la moglie a __________ dal luglio 1997 vivendovi in comunione domestica. Ma vi è di più. Come risulta dal certificato medico 18 febbraio 1998 (doc. E), tra l'altro espressamente indicato nella decisione del Tribunale federale (consid. 2b), il Dr. __________ attesta  che la moglie del ricorrente attende un figlio da quest'ultimo. In simili circostanze ben si può concludere che il ricorso va accolto e che la decisione di revoca del permesso di dimora dell'insorgente dev'essere annullata.

4.   Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 13, 38 e 39 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31; 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.   Di conseguenza: 1.1.   sono annullate:

a)    la risoluzione 26 novembre 1997 (n. 6026) del Consiglio di Stato;

b)    la decisione 11 giugno 1997 (n. E 231) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri.

2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario