Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in
ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere
penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo.
Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R.
Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug;
pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re
T.).
3. 3.1. La licenza di condurre
o la licenza per allievo conducente deve essere revocata, se il conducente ha
guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La durata della revoca della licenza di condurre e della
licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia
essa deve essere di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una
revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di
nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
3.2. Nel caso del
ricorrente la revoca della licenza di condurre è obbligatoria ai sensi dell'art.
16 cpv. 3 lett. b LCStr. Per il fatto che ha circolato in stato di ebrietà dopo
meno di cinque anni dalla scadenza di una revoca per medesimo reato la sua
durata deve essere di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr).
Per principio dunque la risoluzione impugnata non può essere
annullata e quindi la domanda principale del ricorrente deve essere respinta.
Rimane invece da esaminare se una revoca di complessivi 20
mesi (quelli già scontati e quelli ancora previsti della risoluzione impugnata)
sia nel caso concreto adeguata.
4. 4.1. Il ricorrente ha
sottolineato di non essere un alcolizzato cronico.
Tale circostanza, debitamente documentata dai certificati
medici agli atti, non può però giovargli.
Egli è infatti stato oggetto di una revoca a scopo di ammonimento,
inflittagli perché si è reso colpevole di circolazione in stato di ebrietà. In
tale evenienza la revoca è intesa a correggere il conducente resosi colpevole e
a dissuaderlo dal commettere nuove violazioni (art. 30 cpv. 2 OAC).
Poco importa dunque che l'amministrato sia o meno dedito al vizio
del bere cronicamente. Rilevante è soltanto che egli si è posto al volante in
stato di ebrietà, quand'anche, ciò che non è però qui il caso, per una sola
volta. Che tale fosse lo stato del ricorrente al momento del fermo è
incontestabilmente dimostrato dai risultati della prova dell'alito e del
prelievo del sangue.
Diversa è invece la situazione nel caso della revoca di
sicurezza, dove lo scopo perseguito è quello di proteggere la circolazione da
conducenti non idonei, tra gli altri anche perché affetti da alcolismo (art. 30
cpv. 1 OAC). In tal caso è necessario che sussista l'inidoneità del conducente
alla guida per affezione cronica.
4.2. Poiché al conducente resosi colpevole di un'infrazione
alla LCStr possa essere revocata la licenza di condurre a scopo di ammonimento
occorre che egli abbia agito colpevolmente.
Il ricorrente ha sostenuto che nel suo caso lo stato di
ebrietà è soltanto la causa secondaria della violazione.
In sede penale è stato ritenuto credibile, sulla base degli
atti processuali e delle dichiarazioni dell'accusato, che aveva avuto
inizialmente l'intenzione di rientrare a piedi al proprio domicilio e che
durante il trasferimento a piedi si è procurato cadendo la ferita, per cui in
stato di parziale incoscienza ha modificato in suoi iniziali intendimenti ritornando
sui suoi passi mettendosi quindi alla guida della sua Jeep (sentenza del
Presidente delle Assise Correzionali di __________, 7 ottobre 1997, pag. 6).
Ciò posto, il giudice penale ha comunque concluso che il
reato di circolazione in stato di ebrietà è stato senz'altro commesso, pur in
uno stato di parziale e scemata responsabilità (sentenza pag. 7).
Tali accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale
cresciuta in giudicato fanno stato anche per l'autorità amministrativa (DTF 121
II 217 e segg.).
Orbene la durata complessiva della revoca di 20 mesi, anche
considerando una scemata responsabilità, non appare sproporzianata.
Non va infatti dimenticato che il ricorrente non è nuovo a
questo tipo di reato, e quella in esame è la quarta revoca inflittagli per
circolazione in stato di ebrietà.
In circostanze normali, anzi, visti questi precedenti, la
durata sarebbe di certo stata anche più lunga.
Di certo, il ricorrente non gode di buona reputazione quale
conducente, atteso che a suo carico risultano registrati oltre alle predette
revoche, ulteriori tre ammonimenti e due revoche per eccesso di velocità.
4.3. Nemmeno può essere riconosciuta al ricorrente la
necessità professionale a disporre della licenza di condurre.
Secondo costante giurisprudenza un tale bisogno va ammesso
con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il posto di lavoro per l'amministrato (nel caso di autisti di
professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non potere guidare
gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti o costi rilevanti, tali da
ritenere la misura sproporzionata (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 283 e segg. nota 2441 e segg.; Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 c pv. 2 LCStr,
pag. 219, n. 1.2).
Ciò non è il caso nella fattispecie in esame, considerato
anche che il ricorrente non ha nemmeno reso verosimili, con documentazione
concludente, le sue allegazioni.
In ogni caso, non essendo nuovo a revoche della licenza di circolazione,
per quanto di durata inferiore, non sembra abbia subito in passato conseguenze
negative sulla possibilità di esercitare la sua professione.
5. Tutto ben ponderato, la
decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d LCStr, 30 cpv. 2 OAC, 33 cpv. 2
OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 31, 43, 47, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa si giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.56 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.56 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.56
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.98.00056 Lugano 3 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Giovanna Canepa, vicecancelliere statuendo sul ricorso 3 marzo 1998 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 11 febbraio 1998 (n. 581) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 dicembre 1997 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre; vista la risposta 5 marzo 1998 del Consiglio di Stato: letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 24 dicembre 1995, alle ore ore 0.25, due agenti della Polizia cantonale di __________ constatarono che all'altezza del n. __________ di via __________ a __________ era stata urtata violentemente la ringhiera di un ponte. Ritrovati alcuni pezzi di un veicolo tra i quali lo stemma Jeep Gran Cherokee, riuscirono a rinvenire il conducente che camminava a piedi, a circa 200 metri da quel luogo, e portava seco diversi oggetti, tra cui la targa di immatricolazione __________ relativa alla stessa vettura. Il pedone, identificato nella persona di __________, appariva visibilmente ubriaco, con una ferita sanguinante all'orecchio destro. A seguito del test dell'alito, gli agenti rilevarono che aveva un tasso di alcolemia del 2.20 pro mille, precisato poi su prelievo del sangue entro un valore minimo dell'1,63 pro mille e un massimo dell'1,81 pro mille. Al momento del fermo __________ non è stato in grado di rispondere dove aveva lasciato il veicolo, che venne rinvenuto a circa 500 metri di distanza. La Polizia ha quindi accertato che dopo aver urtato la ringhiera, il conducente ha continuato la sua marcia per circa 500 metri su via __________ e all'altezza del n. 137 ha imboccato una stradina boschiva, spezzando con la vettura una catena di ferro delimitante una proprietà privata. Assunto a verbale il giorno seguente, __________, per quanto è riuscito a ricordare, ha ammesso di essere salito alla guida del veicolo a partire dal parcheggio del ristorante "__________" di __________, intenzionato a raggiungere il proprio domicilio. La licenza di condurre gli è stata immediatamente ritirata, e restituitagli provvisoriamente il 14 maggio 1996, in attesa della conclusione dell'inchiesta penale in corso. B. A seguito dei fatti appena descritti, con sentenza 7 ottobre 1997, il Presidente della Corte delle Assise Correzionali di __________ ha condannato __________ alla pena di 40 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e al pagamento di una multa di fr. 1'500.--, revocando altresì la sospensione condizionale della pena di 10 giorni alla quale era stato condannato per medesimo reato il 28 aprile 1994. Il giudizio penale, non impugnato, è cresciuto in giudicato. Con decisione 23 dicembre 1997 la Sezione della circolazione ha quindi risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore dal 22 gennaio 1998 al 1. maggio 1999, già dedotto il periodo scontato dal 25 dicembre 1995 al 14 maggio 1996. La Sezione ha inoltre negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C. Con impugnativa 15 gennaio 1998, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata la riduzione del periodo di revoca . Ha inoltre chiesto che al ricorso venisse concesso l'effetto sospensivo. Il Presidente del Consiglio di Stato ha evaso quest'ultima domanda con risoluzione 16 gennaio 1998, restituendo l'effetto sospensivo soltanto a partire dal 1. settembre 1998, nell'eventualità che a quella data il gravame non fosse ancora deciso. Tale decisione non è stata impugnata. Nel merito, avanti all'Esecutivo cantonale, __________, ha evidenziato di non essere alcolizzato cronico, ciò che risulterebbe dai controlli medici documentati cui si è sottoposto. La ferita all'orecchio destro, non sarebbe stata la conseguenza dell'incidente, bensì la causa oggettiva, a lui non imputabile. Egli si sarebbe ferito quando stava percorrendo la via di casa dopo aver lasciato la sua vettura parcheggiata davanti all'esercizio pubblico dove aveva consumato la cena. A seguito del ferimento, sarebbe stato colpito da amnesia, che lo avrebbe indotto, del tutto involontariamente, a ritornare al parcheggio a riprendere il veicolo. D. L'esecutivo cantonale ha respinto il gravame con giudizio 11 febbraio 1998. In considerazione degli accertamenti penali, per il principio dell'unità e della sicurezza del diritto, ha ritenuto di confermare la decisione del Dipartimento. La durata del provvedimento sarebbe adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, in considerazione del cumulo delle infrazioni a carico del ricorrente e della sua recidività, pur tenendo conto della scemata responsabilità riconosciutagli in sede penale. E. Contro la predetta risoluzione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata una riduzione della durata del provvedimento. Postula inoltre che al ricorso venga concesso effetto sospensivo. In buona sostanza ripropone le censure già avanzate davanti all'autorità di ricorso inferiore. Produce ulteriori certificati medici che attestano che anche nelle more della procedura ha continuato a sottoporsi regolarmente agli esami del sangue, dai quali risulta che non consuma più alcuna sostanza alcolica. A suo dire l'autorità inferiore non avrebbe considerato gli elementi di discolpa da lui dedotti. La sanzione amministrativa decisa dalla Sezione della circolazione e confermata dal Consiglio di Stato sarebbe manifestamente sproporzionata, lederebbe in modo particolarmente grave la sua libertà personale, limitando in modo insostenibile la possibilità di continuare ad esercitare la sua attività professionale di amministratore di immobili, che esigerebbe continui spostamenti da parte sua. F. Il Consiglio di Stato, propone invece di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente, nel caso di specie, ha qualità per interporre ricorso essendo direttamente nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. 3.1. La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente deve essere revocata, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr). La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). 3.2. Nel caso del ricorrente la revoca della licenza di condurre è obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr. Per il fatto che ha circolato in stato di ebrietà dopo meno di cinque anni dalla scadenza di una revoca per medesimo reato la sua durata deve essere di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr). Per principio dunque la risoluzione impugnata non può essere annullata e quindi la domanda principale del ricorrente deve essere respinta. Rimane invece da esaminare se una revoca di complessivi 20 mesi (quelli già scontati e quelli ancora previsti della risoluzione impugnata) sia nel caso concreto adeguata.
4. 4.1. Il ricorrente ha sottolineato di non essere un alcolizzato cronico. Tale circostanza, debitamente documentata dai certificati medici agli atti, non può però giovargli. Egli è infatti stato oggetto di una revoca a scopo di ammonimento, inflittagli perché si è reso colpevole di circolazione in stato di ebrietà. In tale evenienza la revoca è intesa a correggere il conducente resosi colpevole e a dissuaderlo dal commettere nuove violazioni (art. 30 cpv. 2 OAC). Poco importa dunque che l'amministrato sia o meno dedito al vizio del bere cronicamente. Rilevante è soltanto che egli si è posto al volante in stato di ebrietà, quand'anche, ciò che non è però qui il caso, per una sola volta. Che tale fosse lo stato del ricorrente al momento del fermo è incontestabilmente dimostrato dai risultati della prova dell'alito e del prelievo del sangue. Diversa è invece la situazione nel caso della revoca di sicurezza, dove lo scopo perseguito è quello di proteggere la circolazione da conducenti non idonei, tra gli altri anche perché affetti da alcolismo (art. 30 cpv. 1 OAC). In tal caso è necessario che sussista l'inidoneità del conducente alla guida per affezione cronica. 4.2. Poiché al conducente resosi colpevole di un'infrazione alla LCStr possa essere revocata la licenza di condurre a scopo di ammonimento occorre che egli abbia agito colpevolmente. Il ricorrente ha sostenuto che nel suo caso lo stato di ebrietà è soltanto la causa secondaria della violazione. In sede penale è stato ritenuto credibile, sulla base degli atti processuali e delle dichiarazioni dell'accusato, che aveva avuto inizialmente l'intenzione di rientrare a piedi al proprio domicilio e che durante il trasferimento a piedi si è procurato cadendo la ferita, per cui in stato di parziale incoscienza ha modificato in suoi iniziali intendimenti ritornando sui suoi passi mettendosi quindi alla guida della sua Jeep (sentenza del Presidente delle Assise Correzionali di __________, 7 ottobre 1997, pag. 6). Ciò posto, il giudice penale ha comunque concluso che il reato di circolazione in stato di ebrietà è stato senz'altro commesso, pur in uno stato di parziale e scemata responsabilità (sentenza pag. 7). Tali accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale cresciuta in giudicato fanno stato anche per l'autorità amministrativa (DTF 121 II 217 e segg.). Orbene la durata complessiva della revoca di 20 mesi, anche considerando una scemata responsabilità, non appare sproporzianata. Non va infatti dimenticato che il ricorrente non è nuovo a questo tipo di reato, e quella in esame è la quarta revoca inflittagli per circolazione in stato di ebrietà. In circostanze normali, anzi, visti questi precedenti, la durata sarebbe di certo stata anche più lunga. Di certo, il ricorrente non gode di buona reputazione quale conducente, atteso che a suo carico risultano registrati oltre alle predette revoche, ulteriori tre ammonimenti e due revoche per eccesso di velocità. 4.3. Nemmeno può essere riconosciuta al ricorrente la necessità professionale a disporre della licenza di condurre. Secondo costante giurisprudenza un tale bisogno va ammesso con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non potere guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti o costi rilevanti, tali da ritenere la misura sproporzionata (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 283 e segg. nota 2441 e segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 c pv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2). Ciò non è il caso nella fattispecie in esame, considerato anche che il ricorrente non ha nemmeno reso verosimili, con documentazione concludente, le sue allegazioni. In ogni caso, non essendo nuovo a revoche della licenza di circolazione, per quanto di durata inferiore, non sembra abbia subito in passato conseguenze negative sulla possibilità di esercitare la sua professione.
5. Tutto ben ponderato, la decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d LCStr, 30 cpv. 2 OAC, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 31, 43, 47, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa si giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario