opencaselaw.ch

52.1998.51

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata

se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di

osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di

sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa

in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a

pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40;

in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, op. cit., pag.

101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente

comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura

condotta, le autorità sono tenute ad analizzare le relativa fattispecie con

particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la

licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che

l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II

23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente,

così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere

ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT

1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152).

4.   Le autorità inferiori hanno

fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia __________ del 9

maggio 1997. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e

l'indipendenza del perito, il ricorrente mette in dubbio il carattere probatorio

del referto, ritenendolo basato su una valutazione acritica e quindi

inaffidabile.

4.1. L'insorgente ritiene

inoltre che il modo di assunzione della prova peritale violi le relative norme

procedurali.

L'art. 58 RLACStr dispone

che per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme

sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le cause

amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui

soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, "Compendio di

procedura amministrativa ticinese", pag. 97 ad art. 19); l'assunzione

avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art.

E. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con la procedura

civile, che quando il giudice intende scostarsi dalle conclusioni peritali,

deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo

concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici

congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di

contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto

a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse

appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o

anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, "Codice di procedura civile ticinese

annotato", n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata). Occorre pure

sottolineare come il rifiuto di autorizzare gli interessati a partecipare

all'assunzione della perizia non violi il diritto d'essere sentiti, ove questi

interessati o i loro patrocinatori abbiano potuto in seguito consultare il

referto e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (Borghi/Corti,

ibidem, con riferimenti).

Nel caso in rassegna il ricorrente non solo ha potuto

consultare il referto, ma si è in seguito espresso in merito con il ricorso

avanti a questo Tribunale. Il suo diritto di essere sentito è stato, in tal

modo, salvaguardato.

4.2. La perizia psicotecnica ha portato alle seguenti

conclusioni sul ricorrente:

"Tutto questo dà la

misura delle lacune strutturali della sua personalità, che si manifestano come

inconsistenza ciclica dell'istanza etica, in termini tecnici del Super-IO,

l'istanza che presiede ai giudizi ogni persona dà sui propri comportamenti,

giudizi che determinano le risonanze emotive profonde della psiche. S'è visto

come il signor __________ debba pagare un conto verso dei sensi di colpa che

dentro di lui si porta avanti nella vita. S'è visto come stia bene grazie al

fatto di poter pagare parte di quel debito, che coscientemente potrebbe non

conoscere (anche se sta l'ipotesi che lui non ne parli, che non ne abbia

parlato al nostro esame, come era nel suo diritto). La ripetizione delle infrazioni,

a distanze di anni tutto sommato regolari, suona come un campanello d'allarme,

la cui insistenza può essere letta come un invito a finalmente capirne il

senso. Che il test di __________ potrebbe aiutare a interpretare: - non

mettetemi più nella situazione nella quale poi riaffiora il bisogno di

trasgredire per procurarmi l'occasione di saldare il conto con la colpa che mi

porto dietro in coscienza. Io sto bene soltanto quando sto pagando quel conto.

- E questo anche se il signor __________, di fronte a questa affermazione,

cadrebbe dalle nuvole. Tradotto in proposta, suonerebbe così: trasformare la

revoca di un anno in revoca definitiva".

Il rapporto dello psicologo del traffico contiene delle

conoscenze particolari essenziali per la risoluzione della presente vertenza.

Oltre al colloquio approfondito con il ricorrente, il referto - di natura

ufficiale e imperniato esplicitamente sui problemi di circolazione stradale -

si basa pure su un test specifico. Ne consegue che il rapporto, contrariamente

alla critica dell'insorgente, è da considerare quale perizia ed è affidabile.

Le conclusioni peritali si fondano sulla circostanza che il

ricorrente non si è lasciato intaccare né dal significato delle sue reiterate

trasgressioni, né dalle loro conseguenze concrete vissute direttamente. Egli ha

mantenuto intatta nel fondo di sé la possibilità di trasgredire ancora, riattualizzando

i rischi di quelle circostanze pericolose fino a creare le premesse che

avrebbero potuto anche provocare il ripetersi della tragedia del 1963. Ciò costituisce

di per sé un motivo sufficiente per ritenere che egli è incapace, dal punto di

vista caratteriale, di assumere un comportamento responsabile e rispettoso

delle norme della circolazione. In simili circostanze non si può rimproverare

alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal

perito, secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in

pericolo il traffico e la sicurezza degli utenti.

4.3. Contrariamente all'opinione del ricorrente, nulla induce

a mettere in dubbio queste conclusioni, che appaiono attendibili. Come detto in

precedenza, la perizia psicotecnica, oltre a basarsi sul colloquio col

ricorrente, è allestita anche sulla base di un test specifico: quello di

__________. La critica volta al fatto che agli atti non è stato versato il test

è infondata, dal momento che lo psicologo ha concluso il proprio referto

annotando che

"alla stessa conclusione si doveva comunque giungere anche

senza passare attraverso la lettura che il test di __________ ha permesso di

fare. Bastava l'analisi dei fatti. Solo una misura di questa portata appare in

grado di eventualmente smuovere qualcosa di quel nocciolo che l'interessato si

porta dietro da sempre".

Ora, il ricorrente ha già affermato nel

gravame di non mettere in dubbio l'imparzialità dello psicologo. Visto quanto

sopra, risulta pertanto che i fatti esposti nel referto sono già di per sé sufficienti

per portare alla stessa conclusione.

Del resto, già le risultanze dell'estratto del casellario cantonale

della circolazione porta questo Tribunale alla convinzione dell'affidabilità

della perizia. Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un

conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che

si tenga conto dei suoi trascorsi, anche se risalgono a molto tempo addietro.

Questo deve valere soprattutto quando i fatti a lui rimproverati e che hanno

portato ai relativi provvedimenti sono particolarmente gravi.

4.4. L'insorgente sostiene che risulterebbe assolutamente impossibile

credere che tutti gli aspetti caratteriali e personali vengano letteralmente

sviscerati e messi a nudo con un colloquio di 45 minuti, dal momento che

l'esperto ha reputato il caso non facile. A suo dire, della superficialità del

referto ne sarebbe cosciente il perito stesso, il quale avrebbe detto che

"Bisognerebbe

scavare in profondità nella psiche".

Sennonché a tal proposito la

frase era riferita al fatto che

"In casi di questo genere è difficile

non emettere l'ipotesi che qualcosa dentro di lui le trasgressioni, e le conseguenze

che esse comportano, in un certo qual modo le cerca. Trovare quel qualcosa non

è facile. Non è possibile con un semplice esame psicotecnico"

. Dopo

aver affermato che una prima indicazione potrebbe venire dal profilo di un test

come quello di __________, il perito ha indicato che

"Non è un esame

come il nostro che possa decifrare i perché e i contenuti dell'angoscia che

pesa sulla coscienza del signor __________, né i motivi del conseguente suo

bisogno di riparazione".

Da ciò ne consegue che il referto, che

verteva unicamente sull'idoneità psicofisica dell'interessato per la

riammissione alla guida e meglio sulla sua attitudine caratteriale e non per

altri motivi, risulta chiara, approfondita a sufficienza ed è sorretta da una

motivazione coerente.

4.5. Che il provvedimento in rassegna sia stato preso solo

adesso non può essere di soccorso all'insorgente, dal momento che una revoca a

scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione contro i conducenti non

idonei (art. 30 cpv. 1 prima frase OAC) indipendentemente da qualsiasi

violazione delle norme della circolazione. Conformemente a quanto rilevato dal

perito, ciò dimostra che le precedenti revoche a scopo di ammonimento non hanno

avuto l'esito sperato, ossia di correggere l'insorgente e ad impedire la recidività

delle infrazioni. Perciò, vista l'ultima grave infrazione e a seguito delle

risultanze peritali, il provvedimento adottato si impone.

4.6. Il ricorrente critica

il referto peritale, anche perché sarebbe in contrasto con l'opinione del

perito STCA, e con i rapporti medici del suo psichiatra curante (doc. D e E). A

torto.

Innanzitutto, il referto STCA del 4 luglio 1996 (doc. G)

verte sul problema dell'etilismo e non sull'inidoneità caratteriale, posta a

fondamento del provvedimento adottato. D'altronde, la perizia indica

espressamente che il vero problema dell'insorgente non è l'alcool, bensì la

debolezza strutturale della sua personalità. Difatti l'alcol non è che un

epifenomeno della struttura di fondo che determina le sue decisioni comportamentali.

In secondo luogo, per quanto concerne i certificati del suo

medico psichiatra, va osservato che - a differenza del referto peritale dello

psicologo del traffico - questi non sono orientati sul comportamento dell'insorgente

nel contesto specifico della circolazione stradale (STF inedita 24 febbraio

1995 in re G., consid. 3c).

4.7. La doglianza secondo cui tali referti possono venire

richiamati nell'ambito di procedure civili e penali è infondata, dal momento che

tali rapporti concernenti lo stato di salute fisico e psichico sono coperti dal

segreto professionale e sono inaccessibili alle persone non autorizzate (art.

10 OAC).

4.8. Da quanto esposto

discende che il referto dello psicologo del traffico, evidenziando come

l'interessato palesi - soprattutto con la ripetizione dello stesso tipo di

infrazione - una gravità di fondo nella personalità sempre maggiore, è chiaro,

approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. Ne consegue che la controperizia

richiesta dall'insorgente in questa sede non è necessaria ai fini del presente

giudizio.

Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14

cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per

inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.

5.   Rimane da esaminare se la

misura concernente il periodo di prova della durata di 5 anni è proporzionata

alla fattispecie.

Il Governo cantonale la ritiene appropriata e giustificata

alla luce delle circostanze e soprattutto delle considerazioni di ordine caratteriale

e psicologico contenute nel referto peritale dello psicologo del traffico.

L'insorgente censura la decisione impugnata, facendo riferimento all'art. 17

cpv. 2 LCStr e sottolineando la lontananza nel tempo delle precedenti infrazioni;

adduce che un semplice avvertimento sarebbe stato sufficiente.

5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza, fondata sull'inidoneità

caratteriale del conducente alla guida o su altri motivi che non siano medici,

deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione

deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo

di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di

cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento

ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata

condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv.

3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di

sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante

il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure

condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. Schaffhauser, op.

cit., pag. 128 segg. n. 2180 segg., in particolare pag. 131 n. 2185; FF 1986

III pag. 199).

5.2. In concreto, è incontestato che al ricorrente sia stata

revocata a quattro riprese la licenza di condurre (1963, 1974, 1980, 1988), per

la rispettiva durata di 8 mesi e 12 giorni, 3 mesi e 25 giorni, 4 mesi e 20

giorni, 1 anno e tre mesi. Nel 1995 è stato ammonito per superamento del limite

di velocità. Ne risulta che le diverse infrazioni alle norme della circolazione

all'origine di tali misure si sono verificate a scadenze regolari, sebbene il

lasso di tempo intercorso sia relativamente lungo. Certo, la revoca del 18

novembre 1963 per una durata indeterminata è relativamente remota e

l'interessato era, allora, molto giovane ed è stato riammesso al beneficio

della licenza già il 30 luglio 1964. Ma ciò non impedisce di dimenticare che

egli investì un ciclista provocandone la morte circolando a velocità

inadeguata, ancorché la causa preponderante dell'incidente fu messa sul conto

della vittima. Orbene, già questa esperienza avrebbe dovuto bastare per

impedirgli di commettere altre infrazioni. Invece ha circolato in ben quattro

occasioni - tra cui una in qualità di istruttore con perdita della padronanza

di guida dell'allievo urtando un muro - in stato di ebrietà, l'ultima delle

quali ha dato origine al provvedimento in rassegna. Se ne conclude che le

precedenti revoche non hanno in definitiva raggiunto lo scopo voluto. Del

resto, già il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa

l'attitudine caratteriale e il comportamento dell'insorgente.

5.3. Ora, visto l'esame psicotecnico non superato dal

ricorrente e visti i suoi precedenti e l'ultima infrazione in stato di ebrietà

concludente in una concentrazione alcolica del 2.60-3.08 ‰, la durata di cinque

anni è tutto sommato adeguata alle circostanze. Difatti esiste un rapporto

ragionevole tra il risultato divisato e le restrizioni imposte. La misura

risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico

dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben

ponderato - ancorché severa - la decisione censurata non procede da un esercizio

abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità compente

in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura intrapresa. La

decisione, tutto sommato, appare del tutto sostenibile.

6.   L'insorgente si duole del

fatto che dalla perizia emergono giudizi fortemente negativi riguardanti la sua

procedura di invalidità. La doglianza è irricevibile, questo tribunale non

essendo competente in materia di assicurazioni sociali. Del resto il provvedimento

impugnato, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non si fonda

nemmeno su tali risultanze.

7.   Stante tutto quanto precede

il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.

28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1 bis e 2, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 10.

30, 33 OAC; 10 LACStr; 58 RLACStr, 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 43, 60, 61 PAmm;

Per

questi motivi,

visti

gli art.

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente

decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a

Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.51 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.51 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.51

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00051 Lugano 3 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  25 febbraio 1998 di __________ patrocinato dall'avv. __________ contro la risoluzione 4 febbraio 1998 (n. 453) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 6 giugno 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale); vista la risposta 4 marzo 1998 del Consiglio di Stato, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) Nel 1961, __________ ha ottenuto il rilascio della licenza di condurre autoveicoli della categoria B. Il 18 novembre 1963 la licenza gli è stata revocata per una durata indeterminata per aver circolato il 12 novembre 1963 con l'autovettura a velocità inadeguata ed investito un ciclista causandone il decesso. Il 30 luglio 1964 è stato riammesso al beneficio della licenza di condurre. Il 9 dicembre 1974 la stessa gli è stata ancora revocata per 3 mesi e 25 giorni per aver circolato con l'automobile in stato di ebrietà. Il 25 marzo 1980 è stato oggetto di analogo provvedimento per 4 mesi e 20 giorni per aver accompagnato, quale istruttore e in stato di ebrietà, un allievo durante una corsa di scuola-guida: quest'ultimo perde la padronanza di guida ed urta un muro. Il 27 ottobre 1988 nuova revoca per 1 anno e 3 mesi per aver circolato con l'autovettura ancora in stato di ebrietà. Il 20 ottobre 1995 è stato ammonito per superamento del limite di velocità (90/85 km/h invece di 60 km/h).

b) Il 23 aprile 1996 ha condotto, verso le ore 17.50 in territorio di __________, l'autovettura "Opel" targata __________ in stato di ebrietà. Tale stato è stato suffragato dalla perizia alcolimetrica concludente in una concentrazione alcolica del 2.60-3.08 ‰. Si è quindi proceduto ad un sequestro immediato della licenza di condurre n. 47016. Il 4 e 15 luglio 1996 il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) ha presentato un rapporto peritale relativo all'interessato, con successivo complemento, concludendo che "gli elementi a disposizione portano a concludere la presenza di abusi etilici occasionali in un quadro di fragilità caratteriale e di probabile familiarità con le bevande alcoliche" . B.   Il 25 luglio 1996 la Sezione della circolazione ha revocato a scopo di ammonimento la licenza di condurre veicoli a motore a __________ dal 23 aprile 1996 al 22 aprile 1997, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico. L'autorità dipartimentale ha in sostanza giustificato tale misura con il fatto che l'interessato è già stato oggetto in passato di tre misure amministrative per guida in stato di ebrietà e che in occasione dell'ultima infrazione gli è stata riscontrata un'alcolemia particolarmente elevata corrispondente ad uno stato di ubriachezza grave, che compromette la normale capacità di guida di qualsiasi conducente. C.   Il 9 maggio 1997 lo psicologo del traffico __________ ha presentato un referto peritale che evidenzia come le lacune strutturali della personalità di __________ lo rendano inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore. A seguito di tali risultanze, il 6 giugno 1997 la Sezione della circolazione - visti gli art. 14, 16 e 17 cpv. 2 LCStr - ha modificato la risoluzione del 25 luglio 1996 e ha revocato a __________ la licenza di condurre a titolo definitivo, precisando che un eventuale riesame sarà concesso solo nei termini (5 anni) ed alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCStr. L'autorità ha ritenuto di non potere che esprimere una prognosi altamente sfavorevole, pronunciando nella specie la misura più severa a sua disposizione di fronte alle reiterate manifestazioni di grave carenza di responsabilità da parte dell'interessato e alla chiara conclusione peritale, affinché in futuro si eviti il ripetersi di gravi episodi analoghi. D.   Con decisione 4 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto, ai sensi dei considerandi, il gravame inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione facendo riferimento alle risultanze del referto peritale. Ha concluso dunque per l'inidoneità del ricorrente alla guida per motivi caratteriali, ma ha per contro lasciata aperta la questione a sapere se l'interessato sia da considerare incorreggibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, tale elemento non avendo portata propria. Viste le circostanze e le considerazioni di ordine caratteriale e psicologico contenute nella perizia, ha infine ritenuto appropriato e giustificato il periodo di prova stabilito in 5 anni. E.   Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Ritiene superficiale e inaffidabile il referto peritale dello psicologo del traffico posto a fondamento della decisione querelata, contestandone le argomentazioni e le conclusioni. Critica il modo con cui sono state assunte le prove, a suo dire a dispregio delle regole procedurali. Non si ritiene conducente incorreggibile e censura una violazione del principio di proporzionalità. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in proposito. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr. Il gravame - tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 Pamm) - è ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione della controperizia postulata dal ricorrente; la prova offerta non appare infatti idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   L'art. 17 cpv. 2 LCStr prevede che la licenza di condurre deve essere revocata durevolmente al conducente incorreggibile. Il Tribunale federale ha considerato incorreggibile un conducente che persiste, in un lasso di tempo relativamente breve, nell'infrangere le norme della circolazione, malgrado le ripetute sanzioni penali e amministrative pronunciate a suo carico. La revoca durevole a norma dell'art. 17 cpv. 2 LCStr è volta ad escludere dal traffico quei pochi conducenti, costantemente recidivi, che sono responsabili di una gran parte degli incidenti della circolazione. La misura configura una revoca a scopo di sicurezza e trova fondamento nell'inattitudine caratteriale di detti automobilisti alla guida. L'incorreggibilità del conducente non costituisce un criterio di revoca con portata propria, ma presuppone inidoneità alla guida per motivi caratteriali o per altri motivi (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, pag. 113 n. 2154, pag. 132 n. 2188; nello stesso senso: DTF 106 Ib 329 consid. a). Tutt'al più, l'incorreggibilità ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr e della prassi suindicata può costituire un indizio perché l'autorità fissi un periodo di prova relativamente lungo. A tal proposito, va rilevato che il Governo cantonale ha lasciato aperta la questione a sapere se il ricorrente sia incorreggibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr. Ne consegue che in specie bisognerà verificare unicamente se il ricorrente è inidoneo alla guida per motivi caratteriali.

3.   A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare le relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152).

4.   Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia __________ del 9 maggio 1997. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente mette in dubbio il carattere probatorio del referto, ritenendolo basato su una valutazione acritica e quindi inaffidabile. 4.1. L'insorgente ritiene inoltre che il modo di assunzione della prova peritale violi le relative norme procedurali. L'art. 58 RLACStr dispone che per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le cause amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, "Compendio di procedura amministrativa ticinese", pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con la procedura civile, che quando il giudice intende scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, "Codice di procedura civile ticinese annotato", n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata). Occorre pure sottolineare come il rifiuto di autorizzare gli interessati a partecipare all'assunzione della perizia non violi il diritto d'essere sentiti, ove questi interessati o i loro patrocinatori abbiano potuto in seguito consultare il referto e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (Borghi/Corti, ibidem, con riferimenti). Nel caso in rassegna il ricorrente non solo ha potuto consultare il referto, ma si è in seguito espresso in merito con il ricorso avanti a questo Tribunale. Il suo diritto di essere sentito è stato, in tal modo, salvaguardato. 4.2. La perizia psicotecnica ha portato alle seguenti conclusioni sul ricorrente: "Tutto questo dà la misura delle lacune strutturali della sua personalità, che si manifestano come inconsistenza ciclica dell'istanza etica, in termini tecnici del Super-IO, l'istanza che presiede ai giudizi ogni persona dà sui propri comportamenti, giudizi che determinano le risonanze emotive profonde della psiche. S'è visto come il signor __________ debba pagare un conto verso dei sensi di colpa che dentro di lui si porta avanti nella vita. S'è visto come stia bene grazie al fatto di poter pagare parte di quel debito, che coscientemente potrebbe non conoscere (anche se sta l'ipotesi che lui non ne parli, che non ne abbia parlato al nostro esame, come era nel suo diritto). La ripetizione delle infrazioni, a distanze di anni tutto sommato regolari, suona come un campanello d'allarme, la cui insistenza può essere letta come un invito a finalmente capirne il senso. Che il test di __________ potrebbe aiutare a interpretare: - non mettetemi più nella situazione nella quale poi riaffiora il bisogno di trasgredire per procurarmi l'occasione di saldare il conto con la colpa che mi porto dietro in coscienza. Io sto bene soltanto quando sto pagando quel conto.

- E questo anche se il signor __________, di fronte a questa affermazione, cadrebbe dalle nuvole. Tradotto in proposta, suonerebbe così: trasformare la revoca di un anno in revoca definitiva". Il rapporto dello psicologo del traffico contiene delle conoscenze particolari essenziali per la risoluzione della presente vertenza. Oltre al colloquio approfondito con il ricorrente, il referto - di natura ufficiale e imperniato esplicitamente sui problemi di circolazione stradale - si basa pure su un test specifico. Ne consegue che il rapporto, contrariamente alla critica dell'insorgente, è da considerare quale perizia ed è affidabile. Le conclusioni peritali si fondano sulla circostanza che il ricorrente non si è lasciato intaccare né dal significato delle sue reiterate trasgressioni, né dalle loro conseguenze concrete vissute direttamente. Egli ha mantenuto intatta nel fondo di sé la possibilità di trasgredire ancora, riattualizzando i rischi di quelle circostanze pericolose fino a creare le premesse che avrebbero potuto anche provocare il ripetersi della tragedia del 1963. Ciò costituisce di per sé un motivo sufficiente per ritenere che egli è incapace, dal punto di vista caratteriale, di assumere un comportamento responsabile e rispettoso delle norme della circolazione. In simili circostanze non si può rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza degli utenti. 4.3. Contrariamente all'opinione del ricorrente, nulla induce a mettere in dubbio queste conclusioni, che appaiono attendibili. Come detto in precedenza, la perizia psicotecnica, oltre a basarsi sul colloquio col ricorrente, è allestita anche sulla base di un test specifico: quello di __________. La critica volta al fatto che agli atti non è stato versato il test è infondata, dal momento che lo psicologo ha concluso il proprio referto annotando che "alla stessa conclusione si doveva comunque giungere anche senza passare attraverso la lettura che il test di __________ ha permesso di fare. Bastava l'analisi dei fatti. Solo una misura di questa portata appare in grado di eventualmente smuovere qualcosa di quel nocciolo che l'interessato si porta dietro da sempre". Ora, il ricorrente ha già affermato nel gravame di non mettere in dubbio l'imparzialità dello psicologo. Visto quanto sopra, risulta pertanto che i fatti esposti nel referto sono già di per sé sufficienti per portare alla stessa conclusione. Del resto, già le risultanze dell'estratto del casellario cantonale della circolazione porta questo Tribunale alla convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi, anche se risalgono a molto tempo addietro. Questo deve valere soprattutto quando i fatti a lui rimproverati e che hanno portato ai relativi provvedimenti sono particolarmente gravi. 4.4. L'insorgente sostiene che risulterebbe assolutamente impossibile credere che tutti gli aspetti caratteriali e personali vengano letteralmente sviscerati e messi a nudo con un colloquio di 45 minuti, dal momento che l'esperto ha reputato il caso non facile. A suo dire, della superficialità del referto ne sarebbe cosciente il perito stesso, il quale avrebbe detto che "Bisognerebbe scavare in profondità nella psiche". Sennonché a tal proposito la frase era riferita al fatto che "In casi di questo genere è difficile non emettere l'ipotesi che qualcosa dentro di lui le trasgressioni, e le conseguenze che esse comportano, in un certo qual modo le cerca. Trovare quel qualcosa non è facile. Non è possibile con un semplice esame psicotecnico" . Dopo aver affermato che una prima indicazione potrebbe venire dal profilo di un test come quello di __________, il perito ha indicato che "Non è un esame come il nostro che possa decifrare i perché e i contenuti dell'angoscia che pesa sulla coscienza del signor __________, né i motivi del conseguente suo bisogno di riparazione". Da ciò ne consegue che il referto, che verteva unicamente sull'idoneità psicofisica dell'interessato per la riammissione alla guida e meglio sulla sua attitudine caratteriale e non per altri motivi, risulta chiara, approfondita a sufficienza ed è sorretta da una motivazione coerente. 4.5. Che il provvedimento in rassegna sia stato preso solo adesso non può essere di soccorso all'insorgente, dal momento che una revoca a scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 prima frase OAC) indipendentemente da qualsiasi violazione delle norme della circolazione. Conformemente a quanto rilevato dal perito, ciò dimostra che le precedenti revoche a scopo di ammonimento non hanno avuto l'esito sperato, ossia di correggere l'insorgente e ad impedire la recidività delle infrazioni. Perciò, vista l'ultima grave infrazione e a seguito delle risultanze peritali, il provvedimento adottato si impone. 4.6. Il ricorrente critica il referto peritale, anche perché sarebbe in contrasto con l'opinione del perito STCA, e con i rapporti medici del suo psichiatra curante (doc. D e E). A torto. Innanzitutto, il referto STCA del 4 luglio 1996 (doc. G) verte sul problema dell'etilismo e non sull'inidoneità caratteriale, posta a fondamento del provvedimento adottato. D'altronde, la perizia indica espressamente che il vero problema dell'insorgente non è l'alcool, bensì la debolezza strutturale della sua personalità. Difatti l'alcol non è che un epifenomeno della struttura di fondo che determina le sue decisioni comportamentali. In secondo luogo, per quanto concerne i certificati del suo medico psichiatra, va osservato che - a differenza del referto peritale dello psicologo del traffico - questi non sono orientati sul comportamento dell'insorgente nel contesto specifico della circolazione stradale (STF inedita 24 febbraio 1995 in re G., consid. 3c). 4.7. La doglianza secondo cui tali referti possono venire richiamati nell'ambito di procedure civili e penali è infondata, dal momento che tali rapporti concernenti lo stato di salute fisico e psichico sono coperti dal segreto professionale e sono inaccessibili alle persone non autorizzate (art. 10 OAC). 4.8. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico, evidenziando come l'interessato palesi - soprattutto con la ripetizione dello stesso tipo di infrazione - una gravità di fondo nella personalità sempre maggiore, è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. Ne consegue che la controperizia richiesta dall'insorgente in questa sede non è necessaria ai fini del presente giudizio. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.

5.   Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 5 anni è proporzionata alla fattispecie. Il Governo cantonale la ritiene appropriata e giustificata alla luce delle circostanze e soprattutto delle considerazioni di ordine caratteriale e psicologico contenute nel referto peritale dello psicologo del traffico. L'insorgente censura la decisione impugnata, facendo riferimento all'art. 17 cpv. 2 LCStr e sottolineando la lontananza nel tempo delle precedenti infrazioni; adduce che un semplice avvertimento sarebbe stato sufficiente. 5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza, fondata sull'inidoneità caratteriale del conducente alla guida o su altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 128 segg. n. 2180 segg., in particolare pag. 131 n. 2185; FF 1986 III pag. 199). 5.2. In concreto, è incontestato che al ricorrente sia stata revocata a quattro riprese la licenza di condurre (1963, 1974, 1980, 1988), per la rispettiva durata di 8 mesi e 12 giorni, 3 mesi e 25 giorni, 4 mesi e 20 giorni, 1 anno e tre mesi. Nel 1995 è stato ammonito per superamento del limite di velocità. Ne risulta che le diverse infrazioni alle norme della circolazione all'origine di tali misure si sono verificate a scadenze regolari, sebbene il lasso di tempo intercorso sia relativamente lungo. Certo, la revoca del 18 novembre 1963 per una durata indeterminata è relativamente remota e l'interessato era, allora, molto giovane ed è stato riammesso al beneficio della licenza già il 30 luglio 1964. Ma ciò non impedisce di dimenticare che egli investì un ciclista provocandone la morte circolando a velocità inadeguata, ancorché la causa preponderante dell'incidente fu messa sul conto della vittima. Orbene, già questa esperienza avrebbe dovuto bastare per impedirgli di commettere altre infrazioni. Invece ha circolato in ben quattro occasioni - tra cui una in qualità di istruttore con perdita della padronanza di guida dell'allievo urtando un muro - in stato di ebrietà, l'ultima delle quali ha dato origine al provvedimento in rassegna. Se ne conclude che le precedenti revoche non hanno in definitiva raggiunto lo scopo voluto. Del resto, già il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento dell'insorgente. 5.3. Ora, visto l'esame psicotecnico non superato dal ricorrente e visti i suoi precedenti e l'ultima infrazione in stato di ebrietà concludente in una concentrazione alcolica del 2.60-3.08 ‰, la durata di cinque anni è tutto sommato adeguata alle circostanze. Difatti esiste un rapporto ragionevole tra il risultato divisato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben ponderato - ancorché severa - la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità compente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura intrapresa. La decisione, tutto sommato, appare del tutto sostenibile.

6.   L'insorgente si duole del fatto che dalla perizia emergono giudizi fortemente negativi riguardanti la sua procedura di invalidità. La doglianza è irricevibile, questo tribunale non essendo competente in materia di assicurazioni sociali. Del resto il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non si fonda nemmeno su tali risultanze.

7.   Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1 bis e 2, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 10. 30, 33 OAC; 10 LACStr; 58 RLACStr, 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 43, 60, 61 PAmm; Per questi motivi, visti gli art. dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario