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52.1998.44

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 anni. Dunque conformemente alla norma menzionata, di principio, poteva

vantare un diritto a tale permesso. Se dunque la censura di violazione

dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata davanti al Tribunale federale mediante

ricorso di diritto amministrativo, questo si dichiarerebbe senz'altro

competente in virtù dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Ne deriva che il

presente gravame è ammissibile anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

La questione a sapere se, in concreto, la citata norma

conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di

ammissibilità, ragione per cui verrà trattata in seguito.

1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con

una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a

protezione della sua vita famigliare l'art. 8 CEDU.

In tal caso se il legame di parentela è intatto ed

effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un

permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di

rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid.

1e, 93 consid. 1c, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b), e, di riflesso, nella

presente sede in virtù del rinvio  di cui all'art. 1 della legge transitoria di

applicazione dell'art. 98 a OG in materia di diritto degli stranieri.

Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto

con i padre un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad

ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità di

tale legame. In effetti per le ragioni che seguono (sub. consid. 3), per quanto

riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, il ricorso va comunque

respinto nel merito.

1.5 Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e __________, in

quanto direttamente leso nei suoi interessi dalla decisione impugnata, è

attivamente legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque

ammissibile in ordine è può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS

tende ad agevolare il ricongiungimento  delle famiglie, permettendo a genitori

e figli di vivere insieme.

Capita talvolta che i genitori vivano separati per diversi

anni (di fatto o anche legalmente) e che uno solo di loro si stabilisca in

Svizzera, mentre l'altro rimane nel paese di origine con i figli per diversi

anni.

In seguito il figlio, prossimo al diciottesimo anno di età,

dopo avere vissuto diversi anni lontano dal genitore all'estero, decide di

raggiungerlo.

Il tale evenienza è legittimo supporre che lo scopo

perseguito non è quello di ristabilire una vita familiare comune, mai auspicata

in precedenza, bensì di ottenere in maniera semplificata un'autorizzazione di

soggiorno in Svizzera. Non sussiste allora un diritto incondizionato al

ricongiungimento famigliare in Svizzera, ma tale diritto sussiste soltanto a

condizione che nessun abuso di diritto venga messo in atto da parte del richiedente.

Ciò è il caso quanto la famiglia ha avuto dei validi motivi

per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza.

Tutte le particolarità della fattispecie concreta devono

essere esaminate, segnatamente i motivi dell'attribuzione del figlio al

genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale paese, l'intensità

delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che avrebbe il rilascio

dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. L'autorizzazione verrà più

facilmente concessa se il genitore residente in Svizzera si è trovato nell'impossibilità,

giuridica o materiale, di fare venire prima il figlio in Svizzera (A. Wurzberger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in Revue de droit administratif ed de droit fiscal, settembre 1997 pag.14 e

segg. con riferimenti, DTF 122 II  385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3, 118 Ib

153 consid. 2 e 3).

2.2. __________, padre del ricorrente, è entrato per la prima

volta in Svizzera per motivi di lavoro nel 1990, quando i suoi tre figli

avevano rispettivamente __________, __________ e __________ anni.

Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di

domicilio nel 1996, ha manifestato l'intenzione di farsi raggiungere dalla

famiglia e di ricostituire il suo nucleo famigliare interamente in Svizzera.

Nel 1994 anzi, in procinto di ottenere il permesso di dimora

annuale, ha espressamente dichiarato di non avere intenzione di farsi

raggiungere in Svizzera dalla famiglia residente in __________ (dichiarazione

30 settembre 1994 agli atti).

Invece, tre anni più tardi il qui ricorrente, l'unico figlio

maschio, avendo raggiunto il diciassettesimo anno di età e trovandosi ancora

senza lavoro, __________ ha indirizzato alle autorità competenti una generica

richiesta di

"farlo venire in Svizzera...nella speranza di trovargli un

posto di lavoro e se possibile .. trovargli da fare un apprendistato"

(lettera 30 agosto 1997 agli atti).

Lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge

con inconfutabile chiarezza da questo primo scritto, così come dalle

precisazioni che __________ ha fornito, su richiesta, all'Ufficio regionale di

Chiasso il 27 ottobre 1997.

In quella sede benché espressamente invitato a documentare la

sussistenza nel suo caso dei presupposti del ricongiungimento famigliare, egli

ha ribadito tutt'altre motivazioni dichiarando

"non ho mai chiesto

precedentemente  il ricongiungimento per mio figlio __________ perché stava

portando a termine gli studi. Ora, terminato l'obbligo scolastico si trova

senza lavoro così ho pensato di farlo venire in Svizzera con me, così da averlo

vicino e se possibile fargli apprendere un lavoro".

(lettera 27 ottobre

1997 __________ /Ufficio regionale degli Stranieri).

Il ricongiungimento nel senso inteso dalla legge, non è

quindi mai stato preso in considerazione dal padre del ricorrente, almeno prima

che il figlio adisse le vie di ricorso dove si è prevalso di tale

argomentazione. Nelle summenzionate precisazioni __________ ha pure dichiarato

che la moglie e le altre due figlie non avevano alcuna intenzione di venire in

Svizzera.

Nella fattispecie si concretizzano perciò gli estremi

dell'abuso di diritto, il ricongiungimento essendo inteso esclusivamente a garantire

al richiedente migliori prospettive professionali ed economiche, finalità

questa non tutelata dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.

Ciò posto è quindi del tutto superfluo analizzare oltre gli

altri presupposti di tale disposto.

2.3. Va infine rilevato che il fatto che la madre del

richiedente __________ e la sorella __________, ancora minorenne, si siano

affrettate ad iniziare le pratiche per l'ottenimento del permesso di domicilio,

tra l'altro dopo che l'autorizzazione qui in esame era stata negata dalla

Sezione degli Stranieri e era già iniziata la procedura ricorsuale, non

fornisce alcuna prova del fatto che tutti i presupposti richiesti dalla legge

per il ricongiungimento famigliare siano adempiuti nel caso del ricorrente, allorquando

è chiaro che egli postula l'autorizzazione al fine di garantirsi un futuro professionale.

3.   Nella specie,

contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, è pure da escludere che il

permesso possa essergli rilasciato in virtù l'art. 8 CEDU, che dunque nemmeno è

stato violato nella decisione impugnata.

3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto

della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza

(cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di

tale diritto se non in quanto la stessa sia prevista dalla legge o costituisca

una misura che, in una società democratica, è necessaria per il benessere

economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2).

3.2. L'art 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione tra

genitori e figli. Non assicura però alla persona residente in Svizzera un

diritto assoluto a fare venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente

quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per

venire a vivere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove

gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto

non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al

raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii).

Inoltre in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare

giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in

materia di stranieri praticata  dalla Svizzera, ma in particolare dalla

salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto

equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare il

permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno

straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o

volontà del genitore residente in Svizzera, quand'anche per necessità economiche

e di lavoro, non sussistendo interessi familiari preponderanti che impongano

una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica della

residenza famigliare si appalesa imperativa ed infine la continuazione delle

relazioni familiari non sia ostacolata dall'autorità (DTF ibidem).

Nessuna di queste eccezioni è ravvisabile nella fattispecie,

cosicché, viste le premesse fattuali già descritte in precedenza, non sussiste

per il ricorrente alcun diritto di rivendicare la presenza in Svizzera in

applicazione dell'art. 8 CEDU.

Ma quand'anche sussistesse, il diniego di autorizzazione

appare ancora perfettamente conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il ricorrente non

ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile o anche solo affermato la

sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle

relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto

d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia

di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato

alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione

si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è stato spiegato,

sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di

__________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia,

ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente

economica.

4.   Sulla scorta di quanto

precede il ricorso deve essere respinto.

Al ricorrente va inoltre

assegnato un termine per lasciare la Svizzera.

La tassa di giustizia deve

essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1

della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale

sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12

marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadino portoghese nato il

__________ è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15

luglio 1998, notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di

__________.

2.   La tassa di giustizia di fr.

700.-- è posta a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione

nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni

dall'intimazione.

4.   Intimazione a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.44 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.44 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.44

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00044 Lugano 3 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Giovanna Canepa, vicecancelliere statuendo sul ricorso  17 febbraio 1998 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 27 gennaio 1998, n. 299, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa 28 novembre 1997 presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, che gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio (ricongiungimento familiare con il padre); viste le risposte:

-    24 febbraio 1998 del Consiglio di Stato

-    26 febbraio 1998 della Sezione degli Stranieri. letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________, cittadino portoghese, nato nel __________, è in Svizzera dal maggio del 1990, per lavorare in qualità di muratore, dapprima al beneficio di permessi di dimora, dal mese di dicembre 1994 di un permesso di dimora annuale ed infine dal maggio 1996 di un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo il 6 maggio 1999. In __________ risiede la sua famiglia, composta dalla __________ e dai tre figli __________, il qui ricorrente __________ e __________ . B.   Con lettera 30 agosto 1997 __________ ha chiesto alle Autorità competenti l'autorizzazione a fare venire in Svizzera il figlio __________. Questi è quindi entrato su suolo elvetico il 26 settembre 1997, formalizzando la domanda per il rilascio di un permesso di dimora B con istanza 28 settembre/13 ottobre 1997 alla Sezione degli Stranieri. Con decisione 13 novembre 1997 la suddetta Sezione ha respinto la richiesta, motivando che la stessa persegue un ricongiungimento soltanto parziale, che, come tale, non è tutelato dalla legge e nemmeno è costitutivo di un diritto all'ottenimento del permesso di risiedere in Svizzera. Al richiedente è quindi stato assegnato un termine per lasciare il territorio svizzero. C.   Con tempestivo ricorso 28 novembre 1997 __________ è insorto avanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della decisione della Sezione degli Stranieri. In quella sede il ricorrente ha sostenuto che siccome è intenzione del padre __________ di portare in Svizzera la moglie e la sorella più piccola ancora minorenne (la prima entro il mese di febbraio 1998 e la seconda entro fine luglio 1998, sussisterebbero i requisiti del ricongiungimento familiare, cosicché egli avrebbe diritto ad ottenere il postulato permesso. A seguito del gravame l'ordine di lasciare la Svizzera è stato sospeso. D.   Con giudizio 27 gennaio 1998 l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa, ritenendo la decisione dell'Autorità di prime cure legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità Il Consiglio di Stato ha motivato che nel caso di specie non sussistono i presupposti del ricongiungimento famigliare invocati dal ricorrente, la richiesta del permesso desiderato non essendo volta a ristabilire, in primo luogo, una vita familiare comune, bensì tendendo al raggiungimento di altri obiettivi. E.   Mediante ricorso di diritto amministrativo, __________, insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata. Evidenzia che tra lui e il padre, al beneficio di un permesso di domicilio C, esiste un rapporto famigliare stretto e realmente vissuto. Ribadisce che pure la madre e la sorella più piccola, ancora minorenne, hanno intenzione di raggiungere il padre in Svizzera entro breve tempo, come è stato dimostrato in corso di procedura, ciò che consentirebbe di escludere che il ricongiungimento auspicato sia soltanto parziale, come a torto l'autorità inferiore avrebbe ritenuto. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamente della decisione impugnata. Considerato, in diritto

1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito di gravami inoltrati contro le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997). 1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione  del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). 1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS conferisce, tra gli altri, ai figli celibi di genitori che beneficiano di un permesso di domicilio, il diritto di essere inclusi nel permesso dei genitori, se vivono con essi. Quando __________ ha richiesto il permesso di domicilio aveva 17 anni. Dunque conformemente alla norma menzionata, di principio, poteva vantare un diritto a tale permesso. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo, questo si dichiarerebbe senz'altro competente in virtù dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Ne deriva che il presente gravame è ammissibile anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo. La questione a sapere se, in concreto, la citata norma conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità, ragione per cui verrà trattata in seguito. 1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della sua vita famigliare l'art. 8 CEDU. In tal caso se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 93 consid. 1c, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b), e, di riflesso, nella presente sede in virtù del rinvio  di cui all'art. 1 della legge transitoria di applicazione dell'art. 98 a OG in materia di diritto degli stranieri. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con i padre un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità di tale legame. In effetti per le ragioni che seguono (sub. consid. 3), per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, il ricorso va comunque respinto nel merito. 1.5 Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e __________, in quanto direttamente leso nei suoi interessi dalla decisione impugnata, è attivamente legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ammissibile in ordine è può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS tende ad agevolare il ricongiungimento  delle famiglie, permettendo a genitori e figli di vivere insieme. Capita talvolta che i genitori vivano separati per diversi anni (di fatto o anche legalmente) e che uno solo di loro si stabilisca in Svizzera, mentre l'altro rimane nel paese di origine con i figli per diversi anni. In seguito il figlio, prossimo al diciottesimo anno di età, dopo avere vissuto diversi anni lontano dal genitore all'estero, decide di raggiungerlo. Il tale evenienza è legittimo supporre che lo scopo perseguito non è quello di ristabilire una vita familiare comune, mai auspicata in precedenza, bensì di ottenere in maniera semplificata un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera. Non sussiste allora un diritto incondizionato al ricongiungimento famigliare in Svizzera, ma tale diritto sussiste soltanto a condizione che nessun abuso di diritto venga messo in atto da parte del richiedente. Ciò è il caso quanto la famiglia ha avuto dei validi motivi per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza. Tutte le particolarità della fattispecie concreta devono essere esaminate, segnatamente i motivi dell'attribuzione del figlio al genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale paese, l'intensità delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che avrebbe il rilascio dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. L'autorizzazione verrà più facilmente concessa se il genitore residente in Svizzera si è trovato nell'impossibilità, giuridica o materiale, di fare venire prima il figlio in Svizzera (A. Wurzberger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in Revue de droit administratif ed de droit fiscal, settembre 1997 pag.14 e segg. con riferimenti, DTF 122 II  385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3, 118 Ib 153 consid. 2 e 3). 2.2. __________, padre del ricorrente, è entrato per la prima volta in Svizzera per motivi di lavoro nel 1990, quando i suoi tre figli avevano rispettivamente __________, __________ e __________ anni. Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di domicilio nel 1996, ha manifestato l'intenzione di farsi raggiungere dalla famiglia e di ricostituire il suo nucleo famigliare interamente in Svizzera. Nel 1994 anzi, in procinto di ottenere il permesso di dimora annuale, ha espressamente dichiarato di non avere intenzione di farsi raggiungere in Svizzera dalla famiglia residente in __________ (dichiarazione 30 settembre 1994 agli atti). Invece, tre anni più tardi il qui ricorrente, l'unico figlio maschio, avendo raggiunto il diciassettesimo anno di età e trovandosi ancora senza lavoro, __________ ha indirizzato alle autorità competenti una generica richiesta di "farlo venire in Svizzera...nella speranza di trovargli un posto di lavoro e se possibile .. trovargli da fare un apprendistato" (lettera 30 agosto 1997 agli atti). Lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con inconfutabile chiarezza da questo primo scritto, così come dalle precisazioni che __________ ha fornito, su richiesta, all'Ufficio regionale di Chiasso il 27 ottobre 1997. In quella sede benché espressamente invitato a documentare la sussistenza nel suo caso dei presupposti del ricongiungimento famigliare, egli ha ribadito tutt'altre motivazioni dichiarando "non ho mai chiesto precedentemente  il ricongiungimento per mio figlio __________ perché stava portando a termine gli studi. Ora, terminato l'obbligo scolastico si trova senza lavoro così ho pensato di farlo venire in Svizzera con me, così da averlo vicino e se possibile fargli apprendere un lavoro". (lettera 27 ottobre 1997 __________ /Ufficio regionale degli Stranieri). Il ricongiungimento nel senso inteso dalla legge, non è quindi mai stato preso in considerazione dal padre del ricorrente, almeno prima che il figlio adisse le vie di ricorso dove si è prevalso di tale argomentazione. Nelle summenzionate precisazioni __________ ha pure dichiarato che la moglie e le altre due figlie non avevano alcuna intenzione di venire in Svizzera. Nella fattispecie si concretizzano perciò gli estremi dell'abuso di diritto, il ricongiungimento essendo inteso esclusivamente a garantire al richiedente migliori prospettive professionali ed economiche, finalità questa non tutelata dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Ciò posto è quindi del tutto superfluo analizzare oltre gli altri presupposti di tale disposto. 2.3. Va infine rilevato che il fatto che la madre del richiedente __________ e la sorella __________, ancora minorenne, si siano affrettate ad iniziare le pratiche per l'ottenimento del permesso di domicilio, tra l'altro dopo che l'autorizzazione qui in esame era stata negata dalla Sezione degli Stranieri e era già iniziata la procedura ricorsuale, non fornisce alcuna prova del fatto che tutti i presupposti richiesti dalla legge per il ricongiungimento famigliare siano adempiuti nel caso del ricorrente, allorquando è chiaro che egli postula l'autorizzazione al fine di garantirsi un futuro professionale.

3.   Nella specie, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, è pure da escludere che il permesso possa essergli rilasciato in virtù l'art. 8 CEDU, che dunque nemmeno è stato violato nella decisione impugnata. 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto la stessa sia prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2). 3.2. L'art 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione tra genitori e figli. Non assicura però alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto a fare venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a vivere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata  dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare il permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, quand'anche per necessità economiche e di lavoro, non sussistendo interessi familiari preponderanti che impongano una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica della residenza famigliare si appalesa imperativa ed infine la continuazione delle relazioni familiari non sia ostacolata dall'autorità (DTF ibidem). Nessuna di queste eccezioni è ravvisabile nella fattispecie, cosicché, viste le premesse fattuali già descritte in precedenza, non sussiste per il ricorrente alcun diritto di rivendicare la presenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU. Ma quand'anche sussistesse, il diniego di autorizzazione appare ancora perfettamente conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile o anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.

4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Al ricorrente va inoltre assegnato un termine per lasciare la Svizzera. La tassa di giustizia deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto. §.  Di conseguenza __________, cittadino portoghese nato il __________ è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 luglio 1998, notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di __________.

2.   La tassa di giustizia di fr. 700.-- è posta a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario