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52.1998.43

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 OAC).

La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore

ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

5.   5.1. La revoca della

licenza di condurre ha per scopo quello di migliorare il conducente che ha

messo in pericolo il traffico, affinché in futuro si comporti in modo conforme

alle norme sulla circolazione. Nel rispetto del principio della proporzionalità

essa deve durare tanto quanto è necessario per raggiungere questo scopo (R.

Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag.

369-370, note 2412-2413).

A rigore quindi la durata

dovrebbe essere commisurata in ogni singolo caso, a dipendenza del conducente

colpito e delle sua personale reazione alla misura amministrativa. Ciò risulta

però difficilmente attuabile per questioni di sicurezza e prevedibilità del

diritto, nonché per il principio dell'uniformità nell'applicazione della legge.

Nella pratica si è quindi sviluppato, a dipendenza della gravità oggettiva

dell'infrazione commessa, un certo schematismo, che viene però corretto, in

eccesso o in difetto, con riguardo agli elementi soggettivi propri al singolo

caso (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III,

pag. 271, note 2415 e segg.). L'art. 33 cpv. 2 OAC ne indica i più importanti.

5.2. In primo luogo sulla

commisurazione della durata della revoca incide la gravità della colpa commessa

dal conducente sanzionato. Va detto che se si è verificato un incidente non bisogna

considerare le conseguenze che esso ha avuto, nel caso letali, per stabilire il

grado di colpa, bensì la stessa va esclusivamente commisurata per rapporto alla

violazione delle norme di comportamento del codice stradale e della

pericolosità, anche potenziale, insita in tale comportamento per gli altri

utenti della strada (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts

III, pag. 276, no. 2429)

In sede penale è stato riconosciuto che la ricorrente ha

violato i più elementari doveri di prudenza, non prestando la dovuta attenzione

nella guida e non avvedendosi nemmeno, fatto assolutamente grave, della

presenza di un pedone, investendolo senza quasi accorgersene.

__________, assunta a verbale subito dopo l'incidente, ha riferito

di essersi resa conto di avere investito un pedone vedendolo a terra, solo dopo

avere arrestato la sua marcia per accertarsi dell'origine del colpo che aveva

udito sul finestrino infrantosi. In un secondo tempo ha precisato di avere

lontanamente avvistato il pedone. Ma ancora in sede penale ha dichiarato, ciò

che aggrava la sua posizione, di avere sì avvistato il pedone quando si trovava

all'inizio del rettilineo (quindi ancora in tempo utile per evitare il peggio)

ma che "la situazione non la preoccupò, tant'è che continuò normalmente la

sua marcia senza tenere d'occhio il pedone e si rese conto del suo investimento

solo a posteriori" (sentenza 30 aprile 1997, Corte delle Assise correzionali

di Bellinzona, pag. 4-5).

Invano in questa sede invoca la corresponsabilità della

vittima, che si sarebbe comportata in modo imprevedibile, quando da parte sua

ha pienamente violato le norme della LCStr, che la Sezione della circolazione

le ha opposto, non avendo prestato la dovuta attenzione al pedone dopo averne

notata da lontano la presenza in situazione pericolosa (pedone di spalle, bordo

della strada con ammassi di neve, vicinanza delle fermate del bus) e ignoratolo

totalmente, proseguendo la marcia senza più curarsi di lui e rasentando il

bordo del marciapiede su cui l'aveva precedentemente visto. In siffatte

circostanze è irrilevante se la vittima abbia avuto una concolpa, peraltro mai

provata, rispettivamente non si può semplicemente invocare la fatalità.

La revoca della licenza di condurre per la durata di cinque

mesi appare perfettamente conforme ai parametri generalmente applicati e

senz'altro anche alla gravità della colpa.

5.3. Al momento dei fatti qui esaminati __________ aveva conseguito

la patente da poco più di tre anni, durante i quali non è mai incorsa in

infrazioni alla LCStr. Dopo l'incidente per altri tre anni non ha violato la

LCStr.

Di principio, indipendentemente dall'incidente della

circolazione all'origine della revoca qui in discussione, deve esserle riconosciuta

la buona reputazione quale conducente. Tuttavia, proprio in ragione della

gravità dello stesso incidente, tale buona reputazione assume soltanto portata

relativa, non prevalente sullo scopo educativo-repressivo della revoca della

licenza di condurre a scopo di ammonimento.

V'è infine da chiarire se, dopo che la licenza le è stata

restituita provvisoriamente il 5 aprile 1995, sia ancora indicato e necessario

revocargliela per un ulteriore periodo di due mesi e mezzo.

E' vero che per conseguire

appieno il suo scopo, la revoca deve avvenire in tempi brevi, subito dopo i

fatti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 288, nota 2451). Capita però che se la

decisione amministrativa viene impugnata o rimane sospesa in attesa dell'esito

del procedimento penale, come è stato qui il caso, l'esecuzione effettiva venga

rimandata di diversi anni. Secondo giurisprudenza, per principio, quand'anche

il conducente si sia comportato correttamente durante questo periodo, egli non

può beneficiare di alcuna riduzione sulla durata effettiva che verrà in seguito

pronunciata. Una diversa prassi è ammessa in casi eccezionali e con grandi

riserve, atteso che se estesa creerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento tra conducenti che hanno commesso uguale violazione (Schaffauser,

op. cit., pag. 288-290 n. 2451).

Nel caso concreto non emergono motivi importanti per

scostarsi dalla regola, motivo per cui l'autorità amministrativa può revocare

la licenza di condurre a __________ per un ulteriore periodo.

5.4. Nemmeno può essere

riconosciuta alla ricorrente la necessità professionale di disporre del

veicolo. Per invocare con successo il bisogno professionale non basta dimostrare

un interesse economico a condurre un veicolo. Determinante è la questione di

sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la

sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere

la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2), ciò che non

è qui il caso. In pratica la necessità professionale viene ammessa solo a

favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di

lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione) (R. Schaffauser, op.

cit., pag. 286, n. 2446 e seg.).

__________ può senz'altro raggiungere il luogo di lavoro che

dista pochi chilometri dal suo domicilio facendo capo a un ciclomotore o una

bicicletta, anche quando, il mattino presto, i mezzi di trasporto pubblici non

sono ancora in funzione.

6.   Tutto ben ponderato, la

decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 3 lett. a, 17, 26 cpv. 1,  31 cpv.1, 32 cpv. 1, 90

LCStr, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione

è dato ricorso di diritto amminitrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.1998 52.1998.43 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.1998 52.1998.43 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.04.1998 52.1998.43

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00043 Lugano 15 aprile 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Giovanna Canepa, vicecancelliere statuendo sul ricorso  17 febbraio 1998 di __________ patrocinata da: avv. __________ contro la decisione 27 gennaio 1998 (n. 13) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 novembre 1997 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre; vista la risposta 19 febbraio 1998 del Consiglio di Stato, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 21 gennaio 1995, verso le 13.50, in territorio di __________ in prossimità dell'incrocio tra via __________ e via __________, __________, alla guida del proprio veicolo "Alfa Romeo" __________, ha investito il pedone __________, che si trovava sul lato destro della careggiata, il quale per le conseguenze riportate è deceduto. Immediatamente dopo l'incidente le è stata sequestrata la licenza di condurre, che le è poi stata restituita a titolo provvisorio in data 5 aprile 1995, in attesa di riesame al termine dell'inchiesta penale, a quel momento ancora in corso. Con sentenza 30 aprile 1997, il Presidente della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona ha condannato __________ a due mesi di detenzione sospesi condizionalmente e al versamento di indennità parziali alla moglie e ai figli della vittima, giudicandola autrice colpevole di omicidio colposo per avere, per imprevidenza colpevole al volante della sua vettura, dopo avere avvistato una persona ferma sul lato destro della carreggiata rispetto alla sua direzione di marcia, omesso di adeguare la propria velocità alle condizioni concrete della strada bagnata e con i marciapiedi ostruiti da morene di neve nonché di seguire dovutamente i movimenti del pedone e avere invece continuato la sua marcia investendolo e cagionandogli la morte. Il ricorso interposto contro tale giudizio presso la Corte di Cassazione e Revisione penale del Tribunale di Appello è stato dichiarato inammissibile con decisione 13 giugno 1997, in quanto tardivo. B.   A seguito delle risultanze del procedimento penale, la Sezione della circolazione con decisione 27 novembre 1997 ha risolto di revocarle la licenza di condurre per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 21 marzo 1998 incluso, tenuto conto del periodo di revoca già scontato dal 21 gennaio 1995 al 5 aprile 1995. C.   Con ricorso 12 dicembre 1997, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della risoluzione dipartimentale. In quella sede ha argomentato che i rilevamenti di fatto, in base ai quali la Sezione della circolazione ha deciso di revocarle la licenza di condurre per un ulteriore periodo di due mesi e mezzo, non sono esatti, non essendo stati accertati nemmeno in sede penale. Non si sarebbe infatti tenuto conto della responsabilità personale del pedone deceduto. D.   Il Consiglio di Stato, con giudizio 27 gennaio 1998, ha respinto il gravame, argomentando che non sussistevano motivi importanti per scostarsi dalle costatazioni di fatto contenute nella sentenza penale. Alla luce della gravità dell'infrazione e della colpa della ricorrente, la durata del provvedimento amministrativo è stata ritenuta legittima e conforme al principio della proporzionalità. E.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la durata della misura amministrativa venga limitata ai due mesi e mezzo già scontati. Sostiene che il periodo di revoca della licenza di condurre inflittole, complessivamente di cinque mesi, quelli già scontati e ulteriori due mesi e mezzo fissati con decisione 27 novembre 1997 dalla Sezione della circolazione, sia eccessivo, in considerazione della corresponsabilità del pedone, della fatalità dell'evento, della sua irreprensibile reputazione come automobilista. Sottolinea anche che dal momento in cui le è stata restituita la licenza di condurre dopo l'incidente, tre anni orsono, si è sempre comportata in maniera esemplare. Le sarebbe inoltre indispensabile disporre della licenza di condurre per potere raggiungere il posto di lavoro a __________, dovendo iniziare alle 5.00 del mattino. La revoca protratta per ulteriori due mesi e mezzo le pregiudicherebbe la possibilità di conseguire un guadagno assolutamente indispensabile al mantenimento della sua famiglia. F.   Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale Cantonale Amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi del'art. 43 PAmm, essendo gravata nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.   L'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a) Nel caso in esame, la ricorrente non contesta l'oggettiva gravità dell'imputazione accertata in sede penale, ritiene però che la Corte penale abbia omesso di rilevare il concorrente comportamento della vittima e la fatalità connessa con l'accaduto. Chiede pertanto che se ne tenga conto nella commisurazione della durata del provvedimento amministrativo, a suo giudizio da limitare ai due mesi e mezzo già effettuati. In questa sede occorre perciò esaminare se una revoca di complessivi cinque mesi sia in concreto adeguata.

3.   Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re C.; STA 21.10.1996 in re T.).

4.   La licenza di condurre deve essere obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

5.   5.1. La revoca della licenza di condurre ha per scopo quello di migliorare il conducente che ha messo in pericolo il traffico, affinché in futuro si comporti in modo conforme alle norme sulla circolazione. Nel rispetto del principio della proporzionalità essa deve durare tanto quanto è necessario per raggiungere questo scopo (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag. 369-370, note 2412-2413). A rigore quindi la durata dovrebbe essere commisurata in ogni singolo caso, a dipendenza del conducente colpito e delle sua personale reazione alla misura amministrativa. Ciò risulta però difficilmente attuabile per questioni di sicurezza e prevedibilità del diritto, nonché per il principio dell'uniformità nell'applicazione della legge. Nella pratica si è quindi sviluppato, a dipendenza della gravità oggettiva dell'infrazione commessa, un certo schematismo, che viene però corretto, in eccesso o in difetto, con riguardo agli elementi soggettivi propri al singolo caso (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag. 271, note 2415 e segg.). L'art. 33 cpv. 2 OAC ne indica i più importanti. 5.2. In primo luogo sulla commisurazione della durata della revoca incide la gravità della colpa commessa dal conducente sanzionato. Va detto che se si è verificato un incidente non bisogna considerare le conseguenze che esso ha avuto, nel caso letali, per stabilire il grado di colpa, bensì la stessa va esclusivamente commisurata per rapporto alla violazione delle norme di comportamento del codice stradale e della pericolosità, anche potenziale, insita in tale comportamento per gli altri utenti della strada (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag. 276, no. 2429) In sede penale è stato riconosciuto che la ricorrente ha violato i più elementari doveri di prudenza, non prestando la dovuta attenzione nella guida e non avvedendosi nemmeno, fatto assolutamente grave, della presenza di un pedone, investendolo senza quasi accorgersene. __________, assunta a verbale subito dopo l'incidente, ha riferito di essersi resa conto di avere investito un pedone vedendolo a terra, solo dopo avere arrestato la sua marcia per accertarsi dell'origine del colpo che aveva udito sul finestrino infrantosi. In un secondo tempo ha precisato di avere lontanamente avvistato il pedone. Ma ancora in sede penale ha dichiarato, ciò che aggrava la sua posizione, di avere sì avvistato il pedone quando si trovava all'inizio del rettilineo (quindi ancora in tempo utile per evitare il peggio) ma che "la situazione non la preoccupò, tant'è che continuò normalmente la sua marcia senza tenere d'occhio il pedone e si rese conto del suo investimento solo a posteriori" (sentenza 30 aprile 1997, Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, pag. 4-5). Invano in questa sede invoca la corresponsabilità della vittima, che si sarebbe comportata in modo imprevedibile, quando da parte sua ha pienamente violato le norme della LCStr, che la Sezione della circolazione le ha opposto, non avendo prestato la dovuta attenzione al pedone dopo averne notata da lontano la presenza in situazione pericolosa (pedone di spalle, bordo della strada con ammassi di neve, vicinanza delle fermate del bus) e ignoratolo totalmente, proseguendo la marcia senza più curarsi di lui e rasentando il bordo del marciapiede su cui l'aveva precedentemente visto. In siffatte circostanze è irrilevante se la vittima abbia avuto una concolpa, peraltro mai provata, rispettivamente non si può semplicemente invocare la fatalità. La revoca della licenza di condurre per la durata di cinque mesi appare perfettamente conforme ai parametri generalmente applicati e senz'altro anche alla gravità della colpa. 5.3. Al momento dei fatti qui esaminati __________ aveva conseguito la patente da poco più di tre anni, durante i quali non è mai incorsa in infrazioni alla LCStr. Dopo l'incidente per altri tre anni non ha violato la LCStr. Di principio, indipendentemente dall'incidente della circolazione all'origine della revoca qui in discussione, deve esserle riconosciuta la buona reputazione quale conducente. Tuttavia, proprio in ragione della gravità dello stesso incidente, tale buona reputazione assume soltanto portata relativa, non prevalente sullo scopo educativo-repressivo della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento. V'è infine da chiarire se, dopo che la licenza le è stata restituita provvisoriamente il 5 aprile 1995, sia ancora indicato e necessario revocargliela per un ulteriore periodo di due mesi e mezzo. E' vero che per conseguire appieno il suo scopo, la revoca deve avvenire in tempi brevi, subito dopo i fatti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 288, nota 2451). Capita però che se la decisione amministrativa viene impugnata o rimane sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale, come è stato qui il caso, l'esecuzione effettiva venga rimandata di diversi anni. Secondo giurisprudenza, per principio, quand'anche il conducente si sia comportato correttamente durante questo periodo, egli non può beneficiare di alcuna riduzione sulla durata effettiva che verrà in seguito pronunciata. Una diversa prassi è ammessa in casi eccezionali e con grandi riserve, atteso che se estesa creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra conducenti che hanno commesso uguale violazione (Schaffauser, op. cit., pag. 288-290 n. 2451). Nel caso concreto non emergono motivi importanti per scostarsi dalla regola, motivo per cui l'autorità amministrativa può revocare la licenza di condurre a __________ per un ulteriore periodo. 5.4. Nemmeno può essere riconosciuta alla ricorrente la necessità professionale di disporre del veicolo. Per invocare con successo il bisogno professionale non basta dimostrare un interesse economico a condurre un veicolo. Determinante è la questione di sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2), ciò che non è qui il caso. In pratica la necessità professionale viene ammessa solo a favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione) (R. Schaffauser, op. cit., pag. 286, n. 2446 e seg.). __________ può senz'altro raggiungere il luogo di lavoro che dista pochi chilometri dal suo domicilio facendo capo a un ciclomotore o una bicicletta, anche quando, il mattino presto, i mezzi di trasporto pubblici non sono ancora in funzione.

6.   Tutto ben ponderato, la decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 3 lett. a, 17, 26 cpv. 1,  31 cpv.1, 32 cpv. 1, 90 LCStr, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amminitrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria