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52.1998.366

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.09.1999 52.1998.366 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.09.1999 52.1998.366 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.1999 52.1998.366

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00366 Lugano 3 settembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  17 dicembre 1998 di __________ patrocinato dallo Studio legale __________ contro la decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, che ha negato all'insorgente l'autorizzazione di acquistare un'arma corta da fuoco a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili; vista la risposta 30 dicembre 1998 e la successiva decisione di revoca 10 marzo 1999 del dipartimento; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto e in diritto che il 5 maggio 1998 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi (UP), l'autorizzazione per l'acquisto di un'arma corta da fuoco (revolver marca S&W-mod. 617 4" calibro 22 lr) a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili presso la ditta __________, di cui è contitolare ("difesa personale sul posto di lavoro"); che l'11 maggio 1998 il municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente la domanda; la Polizia cantonale ha per contro formulato parere negativo, segnatamente a seguito del pericolo che l'arma venisse nuovamente rubata e vista l'esistenza di un impianto di allarme installato presso la ditta; che con decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) l'UP ha respinto l'istanza; che il dipartimento ha considerato insufficienti i motivi della richiesta, visti i rigorosi criteri previsti dalla normativa cantonale e la consolidata giurisprudenza di questo tribunale in merito alle concrete necessità di disporre di un'arma; che l'autorità di prime cure ha rilevato come la ditta fosse situata in una zona circondata da diverse abitazioni, dotata di un sistema d'allarme attivato alla chiusura degli uffici e che, in caso di necessità, l'interessato potesse comunque richiedere l'intervento della polizia; che contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione in quanto sarebbe l'unico modo per tutelare la propria sicurezza sul posto di lavoro; che il 30 dicembre 1998 l'UP si è opposto all'accoglimento del ricorso; che il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RU 1998 2535 segg.), la quale persegue l'unificazione del diritto sulle armi a livello nazionale e sostituisce il Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio di armi e munizioni e le relative disposizioni cantonali (FF 1996 I 876); che la LArm, contrariamente a quanto richiedeva l'art. 15 cpv. 1 della legge cantonale del 10 ottobre 1967 (LArmi), non prevede la dimostrazione della concreta necessità di dover disporre dell'arma per la propria sicurezza nella propria abitazione o nell'ambito dell'attività professionale; che in pendenza di ricorso, l'UP ha quindi revocato la decisione impugnata a seguito dell'entrata in vigore della LArm e ha autorizzato l'acquisto dell'arma (v. permesso d'acquisto 24 marzo 1999); che con la revoca, l'autorità di prime cure ha in tal modo aderito all'impugnativa; che il ricorrente, preso atto della revoca, chiede ora l'assegnazione delle ripetibili per la stesura dell'allegato ricorsuale; che con l'annullamento dell'atto impugnato, successivo alla presentazione della risposta, l'UP è da ritenersi parte soccombente (RDAT 1986 N. 23 pag. 46); che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm); Per questi motivi, visti la LArm; gli art. 3, 28, 31, 50, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è evaso nel senso dei considerandi.

2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                                                            Il segretario