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52.1998.356

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-02-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in

ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere

penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo.

Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R.

Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,

Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug;

pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts

im Strassenverkehr).

Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul

ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone

nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere

anche la commisurazione della sanzione.

I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti

disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re Canonica, STA 21.10.1996 in

re Terzi).

5.   La licenza di condurre o la

licenza per allievo conducente dev'essere revocata, se il conducente ha guidato

in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).

La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di

sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della

circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di

condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle

circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della

colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli

a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.

1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

Tuttavia se il conducente ha circolato in stato di ebrietà la

durata della revoca della licenza di condurre dovrà essere di almeno due mesi (art.

17 cpv. 1 lett. b LCStr).

6.   La legislazione federale

considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza

della circolazione stradale, tant'è che prevede per questo tipo di

comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché

regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit.,

vol. III, no. 2457).

Di regola si ammette che il rischio (anche solo astratto) per

la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del

tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per

questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo

di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore(Schaffhauser, op.

cit., vol. III, n. 2458 ss.).

7.   Dagli atti risulta che al

momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in

stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra

1,91 - 2,61 g %

o

.

Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza da medio

fino ad elevato, che già di per sé giustifica un provvedimento di durata

superiore al minimo legale di due mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett.

b LCStr (Schaffhauser, op. cit., vol. 3, pag. 296).

Si deve inoltre considerare che il ricorrente ha già

interessato a più riprese le autorità amministrative in materia di circolazione

stradale. Egli è infatti stato oggetto di diversi ammonimenti e di due revoche

della licenza di condurre, delle quali l'ultima ha avuto termine nel gennaio

1994.

Inoltre la colpa a suo carico è rilevante. Infatti ogni

conducente di veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare

una momentanea inidoneità alla guida. Mettendosi al volante in stato di

ubriachezza, l'insorgente ha contribuito ad accrescere il pericolo connesso con

la messa in circolazione di un veicolo a motore.

Il ricorrente ha inoltre provocato un incidente della

circolazione, che solo per un caso fortuito con ha coinvolto altre persone.

Questa infrazione concorre ad accrescere la gravità oggettiva dei fatti posti a

fondamento della revoca della patente disposta nei suoi confronti.

8.   Invano l'insorgente allega

che l'uso di un veicolo gli è indispensabile per l'esercizio della sua

professione quale gerente di un esercizio pubblico

"in vista di un

nuovo posto di lavoro"

e di aver perso il precedente lavoro proprio per

la mancanza della licenza di condurre.

Innanzitutto si rileva che tali affermazioni non sono state

dimostrate, né è dato sapere in quale comune il ricorrente avrebbe la

possibilità d'iniziare un nuovo lavoro. Egli non ha dunque reso verosimile di

necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.

Vero è che la procedura amministrativa è retta dal principio

inquisitorio: l'iniziativa, la forma ed il contenuto dell'istruttoria sono

lasciati all'autorità competente, che non è vincolata alle domande presentate

dalle parti. Tale principio non dispensa tuttavia la parte dal dovere di

collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di

provare quanto sia in sua facoltà e quanto il giudice non è in gradi di delucidare

con mezzi propri, dovere fondato anche sul principio di buona fede (cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 89).

In ogni caso, essendo

__________ di professione gerente, la sua necessità di disporre di

un'automobile è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in

materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la

possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello

stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.

Nella fattispecie si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti,

talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre

e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal

legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della

circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati,

anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli

spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o

di famigliari (DTF 122 II 24 ss., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.;

STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.). In ogni caso si

ricorda che malgrado la revoca, l'insorgente è comunque autorizzato a condurre

ciclomotori.

9.   Tenuto conto

dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di inderogabili necessità

a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata

della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al

diritto. Fissando la durata della revoca in sei mesi la Sezione della circolazione

non ha violato il principio di proporzionalità.

Per il che il ricorso va respinto.

10.   La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv.2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. a e b, 26, 31

cpv. 1 e 2, 51, 91 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr; 30 e 33 cpv. 2 OAC; 41 cifra 1 CP;

E. 10 LALCStr; 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.356 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.356 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.356

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00356 Lugano 8 febbraio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso  10 dicembre 1998 di ____________________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 18 novembre 1998, no. 5300, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 ottobre 1998, no. __________, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi; viste la risposta 14 dicembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 28 aprile 1987 __________ (20.11.1968) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B. B.   a) Nel settembre 1988 gli è stata revocata la licenza di condurre veicoli a motore per una durata di due mesi per aver circolato con un motoveicolo privo di targhe e di assicurazione RC, senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre e per essersi sottratto al fermo circolando a velocità eccessiva e pericolosa ed effettuando manovre di sorpasso spericolate.

b) Nell'aprile 1990 gli è stato inflitto un ammonimento per aver superato il limite di velocità prescritto (144 km/h la posto di 120 km/h).

c) Il 2 maggio 1991 gli è stata nuovamente revocata la licenza di condurre per una durata di quattro mesi (poi ridotta a due mesi e mezzo), per aver circolato a velocità inadeguata e, dopo aver perso la padronanza di guida, essere fuoriuscito dal campo stradale andando a cozzare contro alcune vetture parcheggiate. L'insorgente si era poi allontanato, sottraendosi alla prova del sangue. C.   a) Il 20 settembre 1996, verso le ore 2.30, __________ ha perso il controllo del proprio mezzo, fuoriuscendo dalla carreggiata, danneggiando un'aiuola comunale ed un cartello pubblicitario. In seguito egli si è allontanato dal luogo dell'incidente, omettendo di avvisare i competenti servizi di polizia. Dopo essere stato rintracciato dalla polizia, il ricorrente ha dichiarato (cfr. verbale d'interrogatorio 20 settembre 1996, ore 06.40, ed ordine di prelievo e di analisi del sangue del 20 settembre 1996) di aver ingerito bevande alcoliche sia prima (0,3 dl di birra) che dopo i fatti in questione (1,3 l di birra ed un nocino, quantità "normale", vero le ore 3.00). L'esame del sangue ha rilevato un'alcolemia dell'1,91-2,61 g % O, rispettivamente dell'1,02-1,71 g % O tenendo conto dell'alcol ingerito dopo il rientro a casa. Al ricorrente è stata immediatamente ritirata la licenza di condurre, che gli è poi stata restituita provvisoriamente il 7 dicembre 1996, in attesa della conclusione dell'inchiesta penale.

b) Con decreto d'accusa 4 maggio 1998 il procuratore pubblico ha ritenuto l'insorgente colpevole di circolazione in stato di ebrietà (tasso alcolico: 1,91-2,61 g % O) ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio. Al ricorrente è stata inflitta una pena di 30 giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivamente sofferto e sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni. Egli è pure stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 26, 31 cpv. 1 e 2, 51, 91 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr, 41 cifra 1 CP. Il decreto, rimasto incontestato, è cresciuto in giudicato. D.   Con decisione 2 ottobre 1998 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per un periodo di sei mesi, tenuto conto del periodo già effettuato (20.09.1996

- 06.12.1996). In sostanza l'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa fosse da considerare grave e che s'imponeva l'adozione di una misura amministrativa ai sensi degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b e 17 cpv. 1 lett. a e b LCStr. E.   a) Il 20 ottobre 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta decisione, postulandone la riduzione del periodo di revoca a due mesi. Egli ha contestato gli accertamenti peritali, postulando l'allestimento di una nuova perizia. Egli ha pure fatto valere di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.

b) Con risoluzione 18 novembre 1998 il Governo ha confermato la revoca della licenza di condurre per un periodo di sei mesi. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la misura amministrativa adottata legittima e giustificata. F.   Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate davanti all'autorità di prima istanza. Lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'Esecutivo cantonale non gli ha intimato copia delle osservazioni 6 novembre 1998 allestite dalla Sezione della circolazione, non gli ha notificato la fine dello scambio degli allegati, dell'istruttoria e la decisione di non procedere all'assunzione della prove da lui offerte. L'insorgente contesta poi i risultati della perizia alcolimetrica eseguita, in quanto si fonderebbe su presupposti erronei. Solo durante l'interrogatorio 18 dicembre 1996 egli avrebbe indicato gli esatti quantitativi di alcol ingerito (1,3 l di birra e 2 dl di nocino) e gli esatti orari della loro assunzione (02.45-03.15 e non 03.00-03.30). Chiede dunque l'allestimento di una nuova perizia sulla base di tali dati. Osserva che la notte in questione si trovava in uno stato emotivo alterato, in quanto poche ore prima era stato informato dell'improvvisa morte di un caro amico. Evidenzia che l'autorità penale non ha proceduto agli accertamenti peritali da lui richiesti, decisione pure confermata dal GIAR. La passività delle autorità penali impone all'autorità amministrativa di procedere all'allestimento di una nuova perizia ed ad una nuova valutazione della fattispecie. In considerazione di ciò e della pesante condanna penale subita s'imporrebbe una rivalutazione del caso. Sostiene che il Consiglio di Stato non ha tenuto in debito conto la sua necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Essendo di professione gerente, gli occorre la licenza di condurre per spostarsi in vista di un nuovo posto di lavoro, avendo egli dovuto rinunciare al lavoro che aveva in precedenza a __________ proprio per questo motivo. Su questo punto la risoluzione impugnata sarebbe carente di motivazione. G.   All'accoglimento del ricorso si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'allestimento della perizia richiesta dall'insorgente, che non appare idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio considerati gli accertamenti operati dalle autorità penali (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   a) Il ricorrente si duole, poiché il Consiglio di Stato non gli ha intimato le osservazioni 6 novembre 1998 presentate dalla Sezione della circolazione avverso il suo gravame. Orbene, nelle osservazioni l'autorità dipartimentale si è limitata ad affermare che: "preso atto delle argomentazioni ricorsuali e dopo nuova attenta valutazione della fattispecie, conformemente alla facoltà concessaci dall'art. 49 LPamm., proponiamo la reiezione del gravame in considerazione della fondatezza del provvedimento da noi adottato, chiaramente documentato e motivato dalle emergenze di fatto risultanti dagli atti componenti l'incarto che non lasciano alcun dubbio sull'esclusiva attendibilità della versione resa dall'interessato il 20 settembre 1996 alle ore 15.10 (cfr. relativo verbale di interrogatorio)." Il Dipartimento non ha dunque apportato nuove motivazioni a suffragio della propria decisione. Ne consegue che i diritti del ricorrente non hanno subìto pregiudizio dalla mancata intimazione delle osservazioni. Pertanto non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

b) La decisione impugnata non è neppure carente di motivazione per quanto riguarda l'asserita necessità professionale di disporre della licenza di condurre. Il Consiglio di Stato ha infatti preso posizione in merito a tale censura, scrivendo che "il ricorrente, esercente, non ha un'assoluta necessità della licenza di condurre per acquistare il suo reddito lavorativo (cfr. DTF 122 II 24 ss., 123 II 574), (…)."

c) Pure le ulteriori lamentele in merito alla mancata notifica della fine dello scambio degli allegati, della fase istruttoria e della decisione di non assumere le prove offerte dal ricorrente, sono infondate. La legge di procedura per le cause amministrative non prevede tali notifiche. Al contrario l'art. 49 PAmm prevede espressamente un solo scambio di allegati; solo in casi eccezionali è ordinato un ulteriore scambio. Neppure esiste altra norma procedurale che imponga al Governo di notificare la fine della fase istruttoria o la decisione di rifiuto delle prove richieste dall'insorgente (l'art. 52 PAmm non è applicabile alla fattispeice, in quanto si riferisce al caso, in cui è stata svolta un'istruttoria). A tal proposito è sufficiente che l'Esecutivo cantonale dia ragione nella propria risoluzione del suo rifiuto di procedere all'assunzione delle prove offerte (in casu cfr. cifra 6 della sentenza impugnata). Non è dunque stato violato in alcun modo il diritto di essere sentito dell'insorgente, né vi è stata alcuna violazione di norme procedurali. Il ricorrente confonde la procedura civile con quella amministrativa.

3.   L'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti, quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698). Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia e penali, sulla base dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa. __________ contesta i risultati della perizia alcolimetrica a cui si è sottoposto, sostenendo che essi si fonda su dati errati (orari e quantitativi di alcol assunto). Tale affermazione è pretestuosa. Innanzitutto si osserva che le informazioni sugli orari ed i quantitativi di alcol assunto sono state date dallo stesso ricorrente (cfr. verbali 20 settembre 1996 ore 5.15, 6.40 e 15.10 ed ordine di prelievo 20 settembre 1996). In ogni caso se egli avesse realmente ritenuto che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla. Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire. L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa. Infatti la licenza di condurre gli è stata immediatamente ritirata ed egli ne é ritornato provvisoriamente in possesso, solo poiché l'autorità prima di prendere una decisione, ha (giustamente) atteso la conclusione dell'inchiesta penale (cfr. lettera 6 dicembre 1996 della Sezione della circolazione al ricorrente). Non avendo impugnato presso le istanze superiori il decreto d'accusa, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.

4.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re Canonica, STA 21.10.1996 in re Terzi).

5.   La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente dev'essere revocata, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr). La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). Tuttavia se il conducente ha circolato in stato di ebrietà la durata della revoca della licenza di condurre dovrà essere di almeno due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr).

6.   La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale, tant'è che prevede per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2457). Di regola si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore(Schaffhauser, op. cit., vol. III, n. 2458 ss.).

7.   Dagli atti risulta che al momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra 1,91 - 2,61 g % o . Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza da medio fino ad elevato, che già di per sé giustifica un provvedimento di durata superiore al minimo legale di due mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr (Schaffhauser, op. cit., vol. 3, pag. 296). Si deve inoltre considerare che il ricorrente ha già interessato a più riprese le autorità amministrative in materia di circolazione stradale. Egli è infatti stato oggetto di diversi ammonimenti e di due revoche della licenza di condurre, delle quali l'ultima ha avuto termine nel gennaio 1994. Inoltre la colpa a suo carico è rilevante. Infatti ogni conducente di veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida. Mettendosi al volante in stato di ubriachezza, l'insorgente ha contribuito ad accrescere il pericolo connesso con la messa in circolazione di un veicolo a motore. Il ricorrente ha inoltre provocato un incidente della circolazione, che solo per un caso fortuito con ha coinvolto altre persone. Questa infrazione concorre ad accrescere la gravità oggettiva dei fatti posti a fondamento della revoca della patente disposta nei suoi confronti.

8.   Invano l'insorgente allega che l'uso di un veicolo gli è indispensabile per l'esercizio della sua professione quale gerente di un esercizio pubblico "in vista di un nuovo posto di lavoro" e di aver perso il precedente lavoro proprio per la mancanza della licenza di condurre. Innanzitutto si rileva che tali affermazioni non sono state dimostrate, né è dato sapere in quale comune il ricorrente avrebbe la possibilità d'iniziare un nuovo lavoro. Egli non ha dunque reso verosimile di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali. Vero è che la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio: l'iniziativa, la forma ed il contenuto dell'istruttoria sono lasciati all'autorità competente, che non è vincolata alle domande presentate dalle parti. Tale principio non dispensa tuttavia la parte dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in sua facoltà e quanto il giudice non è in gradi di delucidare con mezzi propri, dovere fondato anche sul principio di buona fede (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 89). In ogni caso, essendo __________ di professione gerente, la sua necessità di disporre di un'automobile è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale. Nella fattispecie si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 ss., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.). In ogni caso si ricorda che malgrado la revoca, l'insorgente è comunque autorizzato a condurre ciclomotori.

9.   Tenuto conto dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di inderogabili necessità a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in sei mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità. Per il che il ricorso va respinto.

10.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv.2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. a e b, 26, 31 cpv. 1 e 2, 51, 91 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr; 30 e 33 cpv. 2 OAC; 41 cifra 1 CP; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria