Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare
d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di
sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle
parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al
cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte
dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo
chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210;
Rep. 1980, pag. 7; Borghi, GAT, n. 364). In base alla valutazione anticipata
delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere
quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio
(RDAT II-1994 n. 50, 1990 n. 43).
2.2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato
delle prove offerte il Governo cantonale poteva dunque rifiutare di assumere le
prove notificate dal ricorrente. L'autorità esecutiva non ha tuttavia motivato
il proprio rifiuto. Il procedere del Consiglio di Stato non è quindi immune da
rimproveri in questo ambito. Tuttavia, considerato che in ogni caso tali prove
non avrebbero portato ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (cfr. cifra
1.2.), e che il ricorrente ha potuto riformulare la sua richiesta davanti a
questo Tribunale che gode di pieno potere cognitivo, la carenza di motivazione
può essere ritenuta tanto lieve, da non giustificare un annullamento della
risoluzione governativa.
3. 3.1. L'autorità
amministrativa competente ad ordinare l'ammonimento non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta
in giudicato. Deve anche attenervisi qualora la stessa sia stata emanata nell'ambito
di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su un
rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli
agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere
che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o
poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati,
che sarebbe pure incorso in un provvedimento amministrativo e ciò malgrado
abbia omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere i suoi diritti
o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698).
Nella fattispecie è ben vero che il ricorrente, considerata la gravità dei
fatti in esame non doveva attendersi una misura di revoca della licenza di
condurre. La colpa a lui imputabile avrebbe però dovuto indurlo ad attendersi
la pronuncia di un ammonimento.
Il ricorso contro una decisione di multa non costituisce un
mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti
amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto
laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi
d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di
condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente
dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire.
3.2. Nel caso in esame gli accertamenti di polizia sulla base
dei quali è stata resa la risoluzione di multa in procedura sommaria, sono
senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ non ha impugnato la decisione penale, che è cresciuta
in giudicato, ed ha pagato la multa.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione
di multa, l'insorgente ne ha dunque riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla
luce della predetta giurisprudenza, in ambito amministrativo gli è preclusa
ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente
accertati in sede penale.
Questo Tribunale deve pertanto poggiare la propria decisione
sui fatti accertati in quella sede. Esso deve quindi ritenere che il ricorrente
circolava a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale,
per cui ha perso la padronanza di guida, andando a collidere contro il guidovia
destro.
3.3. Abbondanzialmente si osserva che anche se il ricorrente
avesse impugnato davanti a questo Tribunale la decisione penale, il suo gravame
sarebbe stato comunque respinto. Infatti nel verbale d'interrogatorio 3 gennaio
1997 l'insorgente da una parte non aveva minimamente accennato alla presenza di
un accumulo di neve che sarebbe stato all'origine dell'incidente. D'altro canto
egli aveva pure ammesso di aver perso la padronanza del proprio mezzo allorquando
era intento a cercare l'accendino nella tasca della propria giacca.
4. Il provvedimento con cui
viene ordinato l'ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla
fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26,
consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei
procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante
decide con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della
sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
part. 371; A: Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf
Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle
Fragen des Straf-und Administrativmassnahmerechts im Strassenvekehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art.
61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996
in re Canonica, STA 21.10.1996 in re Terzi).
5. La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art.16 cpv. 2 LCStr).
Gli ammonimento, così come le revoche a scopo di ammonimento
ordinate in seguito a infrazioni delle prescrizioni della circolazione, servono
a correggere i conducenti e ad impedire la recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che
violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la
sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 31 cpv. 1 OAC). L'ammonimento
può sostituire la revoca facoltativa della licenza. Può essere deciso soltanto
un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa ai sensi del capoverso
1 sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della
colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31
cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato quale conducente di veicoli a
motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr,
33 cpv.2 OAC).
6. 6.1. La fattispecie
contemplata dall'art. 16 cpv. 2 LCStr è adempiuta allorquando il conducente di
un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della
circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per
la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.)
Se in un singolo caso un conducente ha dato luogo o meno ad
una tale situazione di pericolo, dev'essere valutato non tanto con riferimento
alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise
circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 ss.).
6.2. Durante l'interrogatorio di polizia __________ ha
ricordato che ad un certo punto la sua vettura ha iniziato improvvisamente a
perdere aderenza con il fondo stradale. Durante la sbandata egli è poi andato a
cozzare contro il guidovia destro, per poi fermarsi al centro della strada.
Considerata la presenza di neve frammista ad acqua sulla strada,
e che in loco erano presenti i segnali di strada sdrucciolevole (no. 1.05) e di
carreggiata gelata (no. 5.13), la velocità tenuta dal ricorrente non era
certamente adeguata alle circostanze, quand'anche, come egli ha dichiarato,
fosse stata al di sotto del limite previsto di 100 km/h.
E' fuori dubbio quindi che le infrazioni alle norme delle
circolazione stradale imputategli si sono perfezionate.
Queste di certo erano tali da creare un pericolo non indifferente
per la sicurezza stradale. Difatti la sbandata descritta nel rapporto di
polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere anche altri veicoli, e
forse soltanto per puro caso e per la solidità del veicolo, si è evitato il
peggio.
Circolando in autostrada a velocità inadeguata rispetto alle
condizioni del manto stradale, il ricorrente ha compiuto indubbiamente una
negligenza. In considerazione delle particolarità della fattispecie l'accaduto
può comunque essere considerato un caso di lieve entità.
La Sezione della circolazione ha dunque agito correttamente
nell'infliggere un ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 2. periodo LCStr.
Ordinando la misura amministrativa meno incisiva, sono così state tenute in
debito conto tutte le attenuanti invocate dal ricorrente, il quale, va
riconosciuto, non presenta quale automobilista una prognosi negativa.
6.3. __________ contesta che la misura amministrativa sia
adatta a raggiungere lo scopo prefisso, visto il lungo tempo trascorso dai
fatti in questione. La censura è infondata.
Dalla data dell'infrazione all'emanazione del provvedimento amministrativo
sono trascorsi infatti cinque mesi, ossia un periodo di tempo oggettivamente
breve. La giurisprudenza richiamata dall'insorgente si riferiva a lassi di tempo
più lunghi (5 anni in DTF 120 Ib 504; cfr. pure DTF 115 Ib 159).
7. Stante quanto sopra, il
ricorso va respinto e la decisione dipartimentale confermata.
Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2, 31 cpv. 1, 33
cpv. 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18, 28, 43, 61 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.06.1999 52.1998.320 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.06.1999 52.1998.320 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.06.1999 52.1998.320
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.98.00320 Lugano 10 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso 18 novembre 1998 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 28 ottobre 1998, no. 4940, del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame del ricorrente avverso la risoluzione 6 giugno 1997, no. 5989/604, con la quale la Sezione della circolazione, gli ha inflitto un ammonimento; vista la risposta 20 novembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 3 gennaio 1997, verso le ore 00.40, è avvenuto in territorio di __________, un incidente della circolazione stradale, che ha avuto quale unico protagonista __________. Nella decisione di multa 18 aprile 1997 i fatti sono così stati riassunti: "Alla guida della vettura TI __________ circolava sull'autostrada a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale, ricoperto di neve frammista ad acqua, per cui perdeva la padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica sita alla sua destra." B. Il 18 aprile 1997 la Sezione della circolazione ha condannato l'insorgente al pagamento di una multa di fr. 300.-- oltre a tasse e spese. La risoluzione penale, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato. C. Con decisione 6 giugno 1997 la Sezione della circolazione ha decretato un ammonimento nei confronti di __________ ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. D. a) Il 23 giugno 1997 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, chiedendone l'annullamento. Fra le varie censure sollevate, egli ha pure lamentato una violazione del diritto di essere sentito, in quanto prima dell'emanazione della decisione in oggetto non gli era stato dato modo di formulare osservazioni al riguardo.
b) Con decisione 28 ottobre 1998 il Governo ha confermato il provvedimento amministrativo. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto sanata la violazione del diritto di essere sentito, avendo potuto il ricorrente esprimersi nelle vie ricorsuali davanti ad un'autorità munita di piena cognizione. Per il resto, la misura adottata sarebbe legittima, giustificata e proporzionale. E. Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate davanti all'autorità di prima istanza. Contesta di aver circolato ad una velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale. L'incidente sarebbe stato causato dalla presenza di un deposito di neve dovuto a cattiva manutenzione. Non vi sarebbe dunque alcun nesso di causalità tra la velocità tenuta dall'insorgente e la perdita di padronanza. Lo sbandamento sarebbe invece stato causato da un fattore esterno straordinario. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che lo stesso giorno, alle ore 05.00, è avvenuto un altro incidente nello stesso luogo. Viste queste circostanze la decisione dipartimentale non sarebbe rispettosa del principio della proporzionalità. La misura adottata sarebbe anche sproporzionata, in considerazione della buona reputazione di cui ha sempre goduto l'insorgente quale conducente, ritenuto che percorre circa 35'000/40’000 km all'anno, e poiché dal giorno dei fatti in discussione sono ormai trascorsi molti mesi senza che egli abbia mai commesso alcun atto riprovevole. Rileva poi che non ha alcun senso educativo ordinare un ammonimento a sei mesi dal giorno dell'incidente. Inoltre il Consiglio di Stato ha impiegato un anno e mezzo per rendere la propria decisione. Anche in considerazione di questi ritardi, di cui il ricorrente non è responsabile, la decisione andrebbe annullata. Lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito. Il Consiglio di Stato non poteva sanare il vizio di forma di cui soffre la decisione dipartimentale, bensì avrebbe solo potuto annullarla. Osserva inoltre che anche l'Autorità ricorsuale di prima istanza si è resa autrice di una violazione del diritto di essere sentito, in quanto essa non ha dato seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare l'incarto relativo all'incidente occorso a __________, nonché di sentire quest'ultimo in qualità di teste. Queste richieste sono riproposte in questa sede. F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente è certamente legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine. 1.2. Il ricorrente ha chiesto l'assunzione di diverse prove, ossia il richiamo dell'incarto relativo all'incidente occorso a __________ lo stesso giorno e nello stesso luogo e l'audizione testimoniale di quest'ultimo. La richiesta non può essere accolta, in quanto tali prove non appaiono idonee a portare a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti e di rilievo per il giudizio. Innanzitutto si osserva che i fatti sono stati accertati definitivamente nel giudizio penale, cresciuto in giudicato. In ogni caso, anche qualora il teste __________ confermasse che al momento del proprio incidente vi era neve sulla strada, ciò non proverebbe ancora che quando è avvenuto l'incidente dell'insorgente le condizioni erano le stesse. Le dichiarazioni di __________ non dimostrerebbero neppure che il qui ricorrente ha perso la padronanza del proprio veicolo a seguito delle avverse condizioni meteorologiche. Il giudizio può dunque essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Secondo il ricorrente il Consiglio di Stato non avrebbe potuto sanare la violazione del diritto di essere sentito commessa dal dipartimento, il quale ha deciso la misura senza preventivamente offrirgli la possibilità di esprimersi. La censura è infondata. Come giustamente ha osservato l'Esecutivo cantonale, la violazione del diritto di essere sentito è sanata, se l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi nelle vie ricorsuali dinanzi ad un'autorità che gode di pieno potere cognitivo (DTF 122 II 285, 118 Ib 120 s). Considerato che il Consiglio di Stato gode del più ampio potere di giudizio nella fattispecie, la violazione del diritto di essere sentito commessa dal dipartimento è stata sanata. L'insorgente non può dunque pretendere l'annullamento della decisione dipartimentale. 2.2. __________ lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'Autorità esecutiva non ha assunto le prove da lui notificate. A torto. 2.2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980, pag. 7; Borghi, GAT, n. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 n. 50, 1990 n. 43). 2.2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale poteva dunque rifiutare di assumere le prove notificate dal ricorrente. L'autorità esecutiva non ha tuttavia motivato il proprio rifiuto. Il procedere del Consiglio di Stato non è quindi immune da rimproveri in questo ambito. Tuttavia, considerato che in ogni caso tali prove non avrebbero portato ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (cfr. cifra 1.2.), e che il ricorrente ha potuto riformulare la sua richiesta davanti a questo Tribunale che gode di pieno potere cognitivo, la carenza di motivazione può essere ritenuta tanto lieve, da non giustificare un annullamento della risoluzione governativa.
3. 3.1. L'autorità amministrativa competente ad ordinare l'ammonimento non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve anche attenervisi qualora la stessa sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in un provvedimento amministrativo e ciò malgrado abbia omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698). Nella fattispecie è ben vero che il ricorrente, considerata la gravità dei fatti in esame non doveva attendersi una misura di revoca della licenza di condurre. La colpa a lui imputabile avrebbe però dovuto indurlo ad attendersi la pronuncia di un ammonimento. Il ricorso contro una decisione di multa non costituisce un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire. 3.2. Nel caso in esame gli accertamenti di polizia sulla base dei quali è stata resa la risoluzione di multa in procedura sommaria, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa. __________ non ha impugnato la decisione penale, che è cresciuta in giudicato, ed ha pagato la multa. Non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, l'insorgente ne ha dunque riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in ambito amministrativo gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in sede penale. Questo Tribunale deve pertanto poggiare la propria decisione sui fatti accertati in quella sede. Esso deve quindi ritenere che il ricorrente circolava a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale, per cui ha perso la padronanza di guida, andando a collidere contro il guidovia destro. 3.3. Abbondanzialmente si osserva che anche se il ricorrente avesse impugnato davanti a questo Tribunale la decisione penale, il suo gravame sarebbe stato comunque respinto. Infatti nel verbale d'interrogatorio 3 gennaio 1997 l'insorgente da una parte non aveva minimamente accennato alla presenza di un accumulo di neve che sarebbe stato all'origine dell'incidente. D'altro canto egli aveva pure ammesso di aver perso la padronanza del proprio mezzo allorquando era intento a cercare l'accendino nella tasca della propria giacca.
4. Il provvedimento con cui viene ordinato l'ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante decide con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371; A: Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-und Administrativmassnahmerechts im Strassenvekehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re Canonica, STA 21.10.1996 in re Terzi).
5. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art.16 cpv. 2 LCStr). Gli ammonimento, così come le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni delle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 31 cpv. 1 OAC). L'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa della licenza. Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa ai sensi del capoverso 1 sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato quale conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv.2 OAC).
6. 6.1. La fattispecie contemplata dall'art. 16 cpv. 2 LCStr è adempiuta allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.) Se in un singolo caso un conducente ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 ss.). 6.2. Durante l'interrogatorio di polizia __________ ha ricordato che ad un certo punto la sua vettura ha iniziato improvvisamente a perdere aderenza con il fondo stradale. Durante la sbandata egli è poi andato a cozzare contro il guidovia destro, per poi fermarsi al centro della strada. Considerata la presenza di neve frammista ad acqua sulla strada, e che in loco erano presenti i segnali di strada sdrucciolevole (no. 1.05) e di carreggiata gelata (no. 5.13), la velocità tenuta dal ricorrente non era certamente adeguata alle circostanze, quand'anche, come egli ha dichiarato, fosse stata al di sotto del limite previsto di 100 km/h. E' fuori dubbio quindi che le infrazioni alle norme delle circolazione stradale imputategli si sono perfezionate. Queste di certo erano tali da creare un pericolo non indifferente per la sicurezza stradale. Difatti la sbandata descritta nel rapporto di polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere anche altri veicoli, e forse soltanto per puro caso e per la solidità del veicolo, si è evitato il peggio. Circolando in autostrada a velocità inadeguata rispetto alle condizioni del manto stradale, il ricorrente ha compiuto indubbiamente una negligenza. In considerazione delle particolarità della fattispecie l'accaduto può comunque essere considerato un caso di lieve entità. La Sezione della circolazione ha dunque agito correttamente nell'infliggere un ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 2. periodo LCStr. Ordinando la misura amministrativa meno incisiva, sono così state tenute in debito conto tutte le attenuanti invocate dal ricorrente, il quale, va riconosciuto, non presenta quale automobilista una prognosi negativa. 6.3. __________ contesta che la misura amministrativa sia adatta a raggiungere lo scopo prefisso, visto il lungo tempo trascorso dai fatti in questione. La censura è infondata. Dalla data dell'infrazione all'emanazione del provvedimento amministrativo sono trascorsi infatti cinque mesi, ossia un periodo di tempo oggettivamente breve. La giurisprudenza richiamata dall'insorgente si riferiva a lassi di tempo più lunghi (5 anni in DTF 120 Ib 504; cfr. pure DTF 115 Ib 159).
7. Stante quanto sopra, il ricorso va respinto e la decisione dipartimentale confermata. Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2, 31 cpv. 1, 33 cpv. 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18, 28, 43, 61 e 70 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria