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52.1998.314

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-02-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 cpv. 3 LCStr).

Va osservato che la revoca della licenza a titolo

d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di

un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art.

30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di

condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle

circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della

sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33

cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore

a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha

compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16

cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).

4.   Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità

massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre

anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli

e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid.

3c; 108 Ib 65 consid. 1).

Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h

del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a

revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza

alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2;

119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

In concreto, la ricorrente ha superato di 31 km/h la velocità

massima consentita. Essa ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione

e la sua licenza di condurre va di conseguenza obbligatoriamente revocata.

5.   Come accennato in

narrativa, la ricorrente si duole del fatto che l'autorità inferiore non ha

accolto la sua richiesta di prendere in visione l'apparecchio radar e i documenti

di taratura del medesimo. Sostiene pure la necessità di un sopralluogo onde

accertare che la velocità consentita nel tratto in questione sarebbe di 60

km/h, e quindi l'infondatezza del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Sennonché, simili argomentazioni sono irricevibili nella

presente sede e non possono conseguentemente essere prese in considerazione.

5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che

ove esista a carico dell'interessata un procedimento penale, l'autorità

amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione

sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella

misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia

rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid.

2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a,

che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di

condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una

decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità

amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel

caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura

sommaria, segnatamente ove - come nella presente fattispecie - la decisione

penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un

agente di polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessata sapeva o,

vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi

confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca

della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito

del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In

simili circostanze quest'ultima non può più attendere il procedimento

amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuta,

secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad

esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato

in tale procedura.

5.2. Nel caso di specie la ricorrente è stata informata dal

dipartimento con lettera 29 luglio 1998 che nei suoi confronti sarebbe stata

avviata una procedura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Essa

ha invero dichiarato, ancorché telefonicamente il 31 luglio successivo, di non

meritarsi una punizione così severa in quanto si definisce una conducente

corretta. Ha nondimeno aggiunto di aver erroneamente creduto che il limite di

velocità fosse di 80 km/h perché non conosce il luogo dove era posto il radar.

Essa non ha dunque contestato il limite di velocità di 50 km/h, né il

dispositivo tecnico di misurazione della velocità.

Il 21 agosto 1998 l'Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione le ha quindi inflitto una multa per violazione dei limiti di

velocità. La ricorrente l'ha accettata, non avendola impugnata davanti alle

istanze di giudizio superiori. Così facendo essa ne ha quindi implicitamente

riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non può più in

questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno

l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale.

Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è

dunque di principio vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal

Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun

elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale.

A torto quindi l'insorgente sostiene che la sanzione penale non può costituire

una ammissione o un riconoscimento della corretta misurazione della velocità.

Ne consegue che le censure addotte dalla ricorrente vanno respinte siccome infondate.

6.   L'insorgente allega infine

la necessità dell'uso di un veicolo per recarsi sul luogo di lavoro a

__________. A torto. A prescindere dal fatto che essa non ha dimostrato di

seguire orari professionali irregolari, la licenza di condurre non risulta in

tutti i casi indispensabile. Tale necessità non è certamente paragonabile a

quella di chi perderebbe altrimenti l'intero suo reddito - o una parte

essenziale dello stesso - come è il caso ad esempio per un autista professionale.

In quanto esposto dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare

quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano

inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione

anche afflittiva di questa misura voluta dal legislatore come mezzo per

dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A

tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere

oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti segnatamente all'aiuto

di un collaboratore o di famigliari (cfr. DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF

22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in

re D.S.).

7.   Tenuto conto della gravità

dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile di

far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC),

il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del

tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca ad un mese la

Sezione della circolazione si è del resto attenuta al minimo legale imposto dall'art.

E. 17 cpv. 1 lett. a LCStr. Per il che il ricorso va respinto.

8.   Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.314 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.314 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.314

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00314 Lugano 8 febbraio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  10 novembre 1998 di __________ patrocinata dall'avv. __________ contro la risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4961) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 27 agosto 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese; vista la risposta 16 novembre 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 7 luglio 1998, alle ore 07.19, __________ circolava in direzione nord-sud in via __________ a __________ alla guida dell'autovettura marca VW Polo targata TI __________. In tale occasione la conducente è incappata in un controllo radar della velocità tipo Multanova 6F, dal quale è risultato che la stessa stava procedendo ad un'andatura di 81 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite generale di 50 km/h. B.   a) In seguito a questi avvenimenti, il 27 agosto 1998 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare all'interessata la licenza di condurre a scopo di ammonimento per il periodo di un mese, e su proposta della stessa dal 1° novembre 1998 al 30 novembre 1998 incluso.

b) Con decisione 21 agosto 1998 cresciuta in giudicato, l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 690.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 40.–, per superamento dei limiti di velocità. L'infrazione non è stata contestata. C.   Contro la predetta decisione di revoca della licenza __________ è insorta l'11 settembre 1998 davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento. In sostanza, essa ha contestato l'accertamento della velocità registrata dal radar, nonché l'indicazione nel luogo del limite di velocità massima di 50 km/h. Ha pure invocato la necessità della licenza di condurre per motivi professionali. D.   Con giudizio 28 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione. Il Governo ha ritenuto che, in virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse spazio per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nella decisione di multa del 21 agosto 1998. Ha inoltre considerato che in virtù di una costante prassi amministrativa e giurisprudenziale, il superamento della velocità massima consentita di oltre 30 km/h deve dar luogo alla revoca della licenza di condurre siccome costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza stradale. E.   Con ricorso 10 novembre 1998 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento della citata risoluzione governativa. L'insorgente, dando rilevanza alla sua buona reputazione quale conducente per oltre 19 anni, ripropone ed amplia le argomentazioni già sollevate davanti all'istanza inferiore. Si duole pure del fatto che il Governo ha statuito senza dar seguito alla sua richiesta di poter prendere in visione l'apparecchio radar e i documenti di taratura del medesimo. Indica che nel tratto stradale in questione il limite di velocità consentita sarebbe di 60 km/h. Chiede pertanto il sopralluogo alfine di verificare come nella zona della presunta infrazione non vi sia alcun segnale di cambiamento di velocità da 60 a 50 km/h. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione querelata. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso - come si vedrà in appresso - sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve poter statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371; A: Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10.1996 in re T.).

3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).

4.   Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1). Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b). In concreto, la ricorrente ha superato di 31 km/h la velocità massima consentita. Essa ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre va di conseguenza obbligatoriamente revocata.

5.   Come accennato in narrativa, la ricorrente si duole del fatto che l'autorità inferiore non ha accolto la sua richiesta di prendere in visione l'apparecchio radar e i documenti di taratura del medesimo. Sostiene pure la necessità di un sopralluogo onde accertare che la velocità consentita nel tratto in questione sarebbe di 60 km/h, e quindi l'infondatezza del provvedimento adottato nei suoi confronti. Sennonché, simili argomentazioni sono irricevibili nella presente sede e non possono conseguentemente essere prese in considerazione. 5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessata un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove - come nella presente fattispecie - la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessata sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultima non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuta, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. 5.2. Nel caso di specie la ricorrente è stata informata dal dipartimento con lettera 29 luglio 1998 che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Essa ha invero dichiarato, ancorché telefonicamente il 31 luglio successivo, di non meritarsi una punizione così severa in quanto si definisce una conducente corretta. Ha nondimeno aggiunto di aver erroneamente creduto che il limite di velocità fosse di 80 km/h perché non conosce il luogo dove era posto il radar. Essa non ha dunque contestato il limite di velocità di 50 km/h, né il dispositivo tecnico di misurazione della velocità. Il 21 agosto 1998 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione le ha quindi inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. La ricorrente l'ha accettata, non avendola impugnata davanti alle istanze di giudizio superiori. Così facendo essa ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non può più in questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è dunque di principio vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale. A torto quindi l'insorgente sostiene che la sanzione penale non può costituire una ammissione o un riconoscimento della corretta misurazione della velocità. Ne consegue che le censure addotte dalla ricorrente vanno respinte siccome infondate.

6.   L'insorgente allega infine la necessità dell'uso di un veicolo per recarsi sul luogo di lavoro a __________. A torto. A prescindere dal fatto che essa non ha dimostrato di seguire orari professionali irregolari, la licenza di condurre non risulta in tutti i casi indispensabile. Tale necessità non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti l'intero suo reddito - o una parte essenziale dello stesso - come è il caso ad esempio per un autista professionale. In quanto esposto dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti segnatamente all'aiuto di un collaboratore o di famigliari (cfr. DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in re D.S.).

7.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile di far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca ad un mese la Sezione della circolazione si è del resto attenuta al minimo legale imposto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr. Per il che il ricorso va respinto.

8.   Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario