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52.1998.30

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-03-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.03.1998 52.1998.30 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.03.1998 52.1998.30 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.03.1998 52.1998.30

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00030 Lugano 6 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Giovanna Canepa, vicecancelliere statuendo sul ricorso  5 febbraio 1998 di __________ richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 9 gennaio 1998 __________ ha inviato al Consiglio di Stato uno scritto del seguente tenore Concerne: l’__________ Consigliere di Stato e le affermazioni fatte sul suo conto da__________, Consigliere di Stato (...omissis...) ...“Vi chiedo cortesemente di farmi sapere se non sarebbe stato meglio per il bene di tutti che l’emarginato __________ prima di parlare degli eventuali altrui sbagli avesse parlato dei suoi sicuri sbagli come uomo politico (...omissis...). Attendo una risposta entro cinque giorni”. che il 5 febbraio 1997 __________ ha presentato a questo Tribunale un atto denominato "reclamo contro il Consiglio di Stato", allegando di non aver ottenuto risposta entro il termine assegnato e chiedendo che venga fatto ordine alla controparte di dare una risposta; considerato, in diritto che, prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la sua competenza (art. 3 PAmm); che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm); che il ricorso a questo Tribunale per denegata giustizia è dato soltanto quando il Consiglio di Stato, un Dipartimento od una Commissione speciale si rifiutano o tardano a rendere una decisione suscettibile di essere impugnata davanti ad esso; che nell’evenienza concreta il Consiglio di Stato non era tenuto a rendere alcuna decisione sulla missiva inviatagli dal reclamante; che già per questo motivo il reclamo risulta irricevibile; che qualsiasi determinazione resa dal Governo in relazione a tale atto sarebbe comunque stata insuscettibile di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, poiché nessuna disposizione di legge prevede questa possibilità; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile. 2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria