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52.1998.288

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.12.1998 52.1998.288 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.12.1998 52.1998.288 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.1998 52.1998.288

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00288 Lugano 14 dicembre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  13 ottobre 1998 della __________ rappr. dallo studio __________ contro la decisione 30 settembre 1998, no. 4456, del Consiglio di Stato che annulla parzialmente la licenza edilizia 2 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la costruzione di un ascensore sulla part. n. __________ RFD; viste le risposte:

-    27 ottobre 1998 di __________

-    28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

-    29 ottobre 1998 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 27 aprile 1998 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sulla part. n. __________ RFD un'autorimessa interrata ed un ascensore, che fuoriesce dal suolo soltanto nella sua parte superiore, sotto forma di torrino. Il progetto presentato prevede che il manufatto sporga dal terreno sino ad un’altezza di m 3 oltre il livello del sentiero panoramico che passa immediatamente a monte (part. no. __________ RFD). Alla domanda si è opposta __________, proprietaria di un fondo contermine (part. n. __________ RFD), ravvisando nella sporgenza del torrino una violazione delle norme che proteggono la vista dalle strade panoramiche. B.   Con decisione 2 luglio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina. In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che il torrino, configurabile alla stregua di un corpo tecnico, non soggiacesse alle norme sull'altezza e sulla protezione dei punti panoramici. C.   Con giudizio 30 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dall'opponente avverso la controversa licenza, annullandola limitatamente alla sporgenza del torrino oltre il livello del sentiero panoramico. Il Governo ha ritenuto che il torrino fosse da considerare parte integrante del manufatto adibito ad ascensore. Di conseguenza ha escluso che potesse sottrarsi ai vincoli di protezione del panorama posti dall'art. 29 NAPR. D.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza così come le è stata rilasciata dal municipio. L'insorgente si richiama in sostanza alla prassi del municipio che ammetterebbe la costruzione di simili manufatti lungo le strade panoramiche. E.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il municipio di __________ sostiene invece l'impugnativa, confermando l'esistenza della prassi richiamata all'insorgente. L'opponente sollecita invece la conferma del giudizio impugnato con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria. Un sopralluogo non appare indispensabile (art. 18 PAmm).

2.   L'art. 29 NAPR di __________ stabilisce che lungo i tratti di strada panoramica ed a valle dei punti di vista singoli l'altezza massima delle costruzioni al colmo non deve superare il ciglio della strada. Le opere di cinta - precisa - non devono superare l'altezza di m 1.20 (siepi vive), rispettivamente di m 1 (tutte le altre). La norma è chiara. Non richiede pertanto spiegazioni o interpretazioni. Ai fini del giudizio può comunque essere rilevato che diversamente dall’art. 40 LE, l’art. 29 NAPR stabilisce il limite d’altezza per le costruzioni facendo riferimento al colmo del tetto e non al filo di gronda. Circostanza, questa, che sottolinea il valore assoluto che la norma attribuisce al limite in esame.

3.   Il torrino dell'ascensore in contestazione è una costruzione. La natura accessoria del manufatto non permette di attribuirgli una diversa qualifica. In quanto costruzione, il torrino è per principio tenuto a rispettare i vincoli posti dall'art. 29 NAPR a tutela del paesaggio. Il tetto non può quindi sporgere oltre il ciglio del sentiero panoramico. Irrilevante è il fatto che la prassi avallata dalla giurisprudenza consideri i torrini dei lift alla stregua di corpi tecnici non soggetti alle disposizioni sull'altezza massima delle costruzioni (Scolari, Commentario, II ed., N 1235). Questa eccezione si applica soltanto ai torrini dei lift che sporgono dai tetti delle costruzioni. Non permette di considerare un torrino di un lift costruito come manufatto a sé stante alla stregua di una costruzione non soggetta ad alcun limite d’altezza. L'art. 29 NAPR non persegue d’altro canto le stesse finalità delle normative sull'altezza massima delle costruzioni. Le eccezioni a quest'ultime elaborate dalla giurisprudenza a favore dei corpi tecnici non giovano pertanto alla causa dell'insorgente. La norma è peraltro tassativa e non ammette eccezioni. Ne fa fede il fatto che il limite d’altezza sia fissato in relazione al colmo del tetto, escludendo in tal modo qualsiasi ulteriore sporgenza. Né permettono di giungere a diversa conclusione le disposizioni volte a tutelare la situazione dei motulesi. Per tener conto delle esigenze di questa categoria di utenti è sufficiente una rampa di collegamento fra l’uscita superiore del lift ed il sentiero panoramico. A meno di spostare addirittura l’uscita del lift sul lato a monte del sentiero panoramico, sulla part. n. __________ RFD. Da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.

4.   Nemmeno il richiamo alla parità di trattamento permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente. Salvo il caso in cui risultino lesi interessi pubblici preponderanti, il principio della parità di trattamento può essere invocato con successo per giustificare un’eccezione al principio di legalità soltanto nel caso in cui l'autorità ha instaurato una prassi lesiva del diritto, dalla quale non intende scostarsi (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 122). Ora, le uniche due licenze che il municipio ha rilasciato in contrasto con l'art. 29 NAPR per manufatti analoghi non costituiscono una prassi consolidata atta a giustificare un'inflessione al principio di legalità per motivi di parità di trattamento. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevale inoltre chiaramente sull'interesse della ricorrente a beneficiare del trattamento illegale riservato in precedenza dal municipio ad altri due proprietari. E ciò a maggior ragione ove si consideri che l’uscita superiore del lift può essere facilmente spostata sulla proprietà situata a monte del sentiero (part. n. __________ RFD), alla quale è destinata a servire. Anche da questo profilo il ricorso non può pertanto essere accolto.

5.   La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 16, 29 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario