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52.1998.266

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 cpv. 1 1. periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. Giusta l'art.

E. 17 cpv. 1bis LCStr la licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato se

il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore per motivi

caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno

un anno.

La revoca a scopo di

sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa

in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a

pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40).

Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad

analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono

negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano

elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato

(cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente

comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti.

In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a

norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152).

4.   Secondo il ricorrente i

risultati della perizia psico-tecnica sarebbero stati distorti da preconcetti

verso la sua persona e pertanto il referto non si fonderebbe su considerazioni

oggettive e provate. A torto.

4.1. __________, laureato in psicologia, è stato designato

dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti.

L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed

in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie

recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non

sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.

4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la

perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ appare a questo tribunale

attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre le conclusioni a cui è giunto il

perito sono pure state confermate dalla dr. __________, la quale ha confermato

che __________ è negligente nel seguire le regole delle circolazione stradale.

A suo dire egli non è in chiaro sulla portata dei reati da lui commessi e dimostra

un'elevata tendenza a giustificare con fattori esterni i sorpassi di velocità

commessi. La spontaneità e la flessibilità, che contraddistinguono il suo

carattere, gli creano d'altro canto problemi nell'osservanza delle - rigide -

regole della circolazione. La perita ha dunque concluso che al momento attuale

è da negare l'idoneità alla guida del peritando, in quanto è da presupporre che

con elevata probabilità egli commetterà ulteriori gravi superamenti della

velocità consentita. Essa ha infine proposto di restituire a __________ la

licenza di condurre solo dopo che egli si sarà sottoposto a sedute di

psicoterapia, durante le quali venga discussa la sua particolare problematica

nell'osservare le norme del traffico.

Questo tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui sono

giunti il lic. psic. __________ e la dr. __________ sono convincenti, credibili

e basate su elementi di fatto concreti.

4.3. I precedenti del ricorrente portano questo tribunale

all'ulteriore convinzione dell'affidabilità delle due perizie summenzionate.

Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che

suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto

dei suoi trascorsi.

In concreto, è incontestato che in passato l'insorgente si è

reso autore di numerose e significative violazioni alle norme sulla circolazione

stradale e che a più riprese è stato oggetto di provvedimenti amministrativi, senza

tuttavia mai mostrare di voler troncare con il passato e rinsavire.

Il ritmo serrato delle infrazioni commesse dall'insorgente

sfociate in un provvedimento amministrativo comprova l'esistenza di un problema

caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei confronti del

ricorrente non hanno contribuito a risolvere.

4.4. Da quanto esposto discende che il referto dello

psicologo del traffico __________ è chiaro e sorretto da una motivazione

coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale

d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni

menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr,

giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale,

sono dunque adempiute.

5.   __________ contesta gli

accertamenti di polizia in merito all'entità dell'eccesso rimproveratogli, in

quanto non sarebbero state ossequiate le prescrizioni del DFGP in merito ai

controlli di velocità per mezzo di apparecchi radar (cfr. cifra 4.2.1 e 4.2.2

delle istruzioni del 1. febbraio 1995). La contestazione è infondata e smentita

dalle prove presenti agli atti.

La questione a sapere se il rilevamento dell'infrazione è avvenuto

in ossequio alla direttive del DFPG è irrilevante nella fattispecie. Il

ricorrente ha ammesso che al momento dell'accertamento stava circolando a 100

km/h, ossia a ben 20 km/h oltre il limite vigente (cfr. pag. 2 perizia 1. marzo

1999 dr__________, pag. 2, e perizia 14 marzo 1998 lic. psic. __________, pag. 2).

Egli ha quindi commesso l'infrazione contestatagli, elemento che è atto a dare

inizio al presente procedimento. Essendo in seguito stato constatato per mezzo

delle perizie psicotecniche che sono adempiuti i presupposti per una revoca di

sicurezza, questo tribunale deve ritenere corrette le conclusioni ha cui è

giunto il Governo, secondo cui il ricorrente è da ritenersi non idoneo alla

guida anche in presenza di un eccesso di velocità di "soli" 20 km/h,

e ciò indipendentemente dal fatto se sono state o meno rispettate le direttive

del DFGP.

6.   Il ricorrente ha dichiarato

che necessita della licenza di condurre per fini professionali e che pertanto

si giustificherebbe una riduzione del periodo di revoca. A torto.

La necessità di disporre della licenza di condurre può essere

esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2

OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una

revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire

essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art.

33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo,

1982, pag. 195).

7.   Visto quanto precede, il

ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28

PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1. periodo, 17, 23 LCStr; 10 LALCStr; 9 e

33 OAC, 253 CPC, 3, 18 cpv. 1, 19 cpv. 2, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr.

800.-- e le spese di fr. 724.70 sono poste a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1998.266 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1998.266 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1998.266

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00266 Lugano 21 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso  22 settembre 1998 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 2 settembre 1998, no. 3991, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 30 aprile 1998, no. 811/1998 a-199347, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale); viste le risposte:

-    29 settembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

-    12 ottobre 1998 della Sezione della circolazione; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) Il 18 agosto 1978 __________ (1959) ha ottenuto la licenza di condurre i veicoli della categoria B. In seguito egli è stato oggetto in più occasioni di provvedimenti amministrativi, segnatamente: 17 dicembre 1984        revoca della licenza di condurre per la durata di due mesi per aver circolato in stato di ebrietà; 23 settembre 1986       ammonimento per aver circolato a 149 km/h dove vige il limite di 120 km/h; 22 ottobre 1987            revoca della licenza di condurre per un anno e quattro mesi (dal 06.06.87 al 05.10.88), per aver circolato in stato di ebrietà e senza osservare i segnali. __________ è pure stato tenuto a seguire una giornata d'insegnamento sulla circolazione stradale. Con decisione 29 agosto 1988 è stata accolta l'istanza del ricorrente per essere riammesso alla guida con effetto immediato; 10 gennaio 1989          ammonimento per aver effettuato un sorpasso oltre la linea di sicurezza; 30 maggio 1990           ammonimento per aver superato il limite di velocità (73 km/h dove vige il limite di 50 km/h); 16 novembre 1990        revoca della licenza di condurre per un periodo di due mesi per aver circolato a 153 km/h dove vige il limite di 120 km/h; 21 maggio 1991           revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato (dal 21 giugno 1991) per aver superato il limite di velocità; Il 20 luglio 1992 __________ è stato riammesso alla guida; 3 febbraio 1995            ammonimento per aver circolato in territorio di __________ a 72 km/h dove vige il limite di 50 km/h; 4 luglio 1996                revoca della licenza di condurre per una durata di tre mesi (01.11.96-30.11.96) per aver circolato in territorio di Härkingen a 140 km/h dove vige il limite di 80 km/h;

b) Il 23 ottobre 1997 in territorio di ____________________ è stato sorpreso mentre circolava a 122 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige il limite di 80 km/h. Con scritto 24 febbraio 1998 la Sezione della circolazione ha invitato l'interessato a sottoporsi ad una perizia psico-tecnica, al fine di poter decidere in merito all'adozione di un provvedimento amministrativo. Sulla base del rapporto 14 marzo 1998 dello psicologo del traffico lic. psic. __________, con decisione 30 aprile 1998 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di aprile 1999, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un ulteriore esame psico-tecnico. La risoluzione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. C.   a) Il 18 maggio 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, chiedendone l'annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che il periodo di revoca fosse ridotto ad un massimo di quattro mesi. La perizia sarebbe fondata su pregiudizi verso la sua persona piuttosto che su considerazioni oggettive e provate. Inoltre l'insorgente ha contestato gli accertamenti di polizia in merito all'entità dell'eccesso rimproveratogli, non essendo state ossequiate le prescrizioni del Consiglio federale relative ai controlli radar.

b) Con decisione 2 settembre 1998 il Governo ha confermato la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con le relative clausole fissate per il riesame del caso. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la perizia contestata chiara, approfondita e sorretta da motivazioni coerenti. L'accertamento dell'esatto eccesso di velocità commesso dal ricorrente non sarebbe inoltre determinante nella fattispecie, essendo tale elemento ininfluente ai fini della valutazione della sua idoneità alla guida. D.   a) Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste e le motivazioni esposte in precedenza. Ha inoltre addotto di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali e si è lamentato in quanto l'Esecutivo cantonale non ha assunto le prove da lui notificate. Ha poi postulato la concessione al ricorso dell'effetto sospensivo e di conseguenza la restituzione della licenza di condurre fino alla crescita in giudicato della decisione definitiva. Ha infine chiesto di essere sentito oralmente ("interrogatorio delle parti") e l'audizione di non meglio precisati testi. E.   a) All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento delle rispettive decisioni. La Sezione della circolazione ha prodotto il certificato di verifica dell'apparecchio radar.

b) Con scritto 30 ottobre 1998 l'insorgente ha addotto che il documento summenzionato non dimostrerebbe che prima della messa in funzione dell'apparecchio radar sono stati svolti i controlli di cui alle cifre 4.2.1. e 4.2.2. delle istruzioni dell'DFGP in merito ai controlli della velocità. F.   Con decisione 18 dicembre 1998 il presidente di questo tribunale ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. G.   a) Il 25 novembre 1998 il ricorrente ha prodotto la perizia 19 novembre 1998 allestita dal dr. med __________, il quale ha confutato i risultati della perizia del lic. psic. __________. A suo dire il peritando presenterebbe un carattere ipertimico, ma non soffrirebbe di alcun disturbo del carattere. Non vi sarebbe pertanto alcun motivo per ritenere che egli sia inidoneo alla guida di veicoli a motore.

b) Su ordine di questo tribunale è dunque stata allestita una terza perizia, datata 1. marzo 1999, per mano della dr. __________ __________ psicologa del traffico presso l'istituto di medicina legale di __________, delle cui risultanze si dirà nel seguito. Preso conoscenza delle conclusioni di tale referto la Sezione della circolazione ha chiesto la conferma della decisione impugnata, mentre il ricorrente non ha formulato osservazioni al riguardo. in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. 1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.

2.   Il gravame può essere evaso sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti peritali esperiti da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm). Si rinuncia invece ad assumere le ulteriori prove notificate dal ricorrente, poiché non porterebbero alla conoscenza di alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio. In tale ambito giova osservare che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le sue ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellizona/Cadenazzo 1998, no. 141 e 146). Ne discende che anche il procedere del Governo è immune da rimproveri sotto questo punto di vista, avendo esso motivato a sufficienza il suo rifiuto ad assumere le prove offerte (cfr. decisione 2 settembre 1998, consid. 4).

3.   A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 1. periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. Giusta l'art. 17 cpv. 1bis LCStr la licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152).

4.   Secondo il ricorrente i risultati della perizia psico-tecnica sarebbero stati distorti da preconcetti verso la sua persona e pertanto il referto non si fonderebbe su considerazioni oggettive e provate. A torto. 4.1. __________, laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. 4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre le conclusioni a cui è giunto il perito sono pure state confermate dalla dr. __________, la quale ha confermato che __________ è negligente nel seguire le regole delle circolazione stradale. A suo dire egli non è in chiaro sulla portata dei reati da lui commessi e dimostra un'elevata tendenza a giustificare con fattori esterni i sorpassi di velocità commessi. La spontaneità e la flessibilità, che contraddistinguono il suo carattere, gli creano d'altro canto problemi nell'osservanza delle - rigide - regole della circolazione. La perita ha dunque concluso che al momento attuale è da negare l'idoneità alla guida del peritando, in quanto è da presupporre che con elevata probabilità egli commetterà ulteriori gravi superamenti della velocità consentita. Essa ha infine proposto di restituire a __________ la licenza di condurre solo dopo che egli si sarà sottoposto a sedute di psicoterapia, durante le quali venga discussa la sua particolare problematica nell'osservare le norme del traffico. Questo tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui sono giunti il lic. psic. __________ e la dr. __________ sono convincenti, credibili e basate su elementi di fatto concreti. 4.3. I precedenti del ricorrente portano questo tribunale all'ulteriore convinzione dell'affidabilità delle due perizie summenzionate. Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi. In concreto, è incontestato che in passato l'insorgente si è reso autore di numerose e significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale e che a più riprese è stato oggetto di provvedimenti amministrativi, senza tuttavia mai mostrare di voler troncare con il passato e rinsavire. Il ritmo serrato delle infrazioni commesse dall'insorgente sfociate in un provvedimento amministrativo comprova l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei confronti del ricorrente non hanno contribuito a risolvere. 4.4. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico __________ è chiaro e sorretto da una motivazione coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.

5.   __________ contesta gli accertamenti di polizia in merito all'entità dell'eccesso rimproveratogli, in quanto non sarebbero state ossequiate le prescrizioni del DFGP in merito ai controlli di velocità per mezzo di apparecchi radar (cfr. cifra 4.2.1 e 4.2.2 delle istruzioni del 1. febbraio 1995). La contestazione è infondata e smentita dalle prove presenti agli atti. La questione a sapere se il rilevamento dell'infrazione è avvenuto in ossequio alla direttive del DFPG è irrilevante nella fattispecie. Il ricorrente ha ammesso che al momento dell'accertamento stava circolando a 100 km/h, ossia a ben 20 km/h oltre il limite vigente (cfr. pag. 2 perizia 1. marzo 1999 dr__________, pag. 2, e perizia 14 marzo 1998 lic. psic. __________, pag. 2). Egli ha quindi commesso l'infrazione contestatagli, elemento che è atto a dare inizio al presente procedimento. Essendo in seguito stato constatato per mezzo delle perizie psicotecniche che sono adempiuti i presupposti per una revoca di sicurezza, questo tribunale deve ritenere corrette le conclusioni ha cui è giunto il Governo, secondo cui il ricorrente è da ritenersi non idoneo alla guida anche in presenza di un eccesso di velocità di "soli" 20 km/h, e ciò indipendentemente dal fatto se sono state o meno rispettate le direttive del DFGP.

6.   Il ricorrente ha dichiarato che necessita della licenza di condurre per fini professionali e che pertanto si giustificherebbe una riduzione del periodo di revoca. A torto. La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).

7.   Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1. periodo, 17, 23 LCStr; 10 LALCStr; 9 e 33 OAC, 253 CPC, 3, 18 cpv. 1, 19 cpv. 2, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 724.70 sono poste a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria