Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23; 30.7.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 23.9.1996 in re S., consid. 2.1.; 15.10.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re comunione ereditaria fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF 20.11.1995 in re comune di __________ e comune di __________, consid. 10b e 10c rispettivamente, pubblicati in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
E. 2.2 La legislazione ticinese, che affida ai comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a 70 LALIA), li autorizza nel contempo a fissare le tasse per la copertura delle relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT 1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; I-1996 n. 51, consid. 7).
3. 3.1. L'art. 28 cpv. 1 RSRER suddivide l'assoggettamento delle economie domestiche di domiciliati in funzione del numero dei membri che le compongono. La tassa é di fr. 110.-- per persone sole (lett. c), di fr. 170.-- per un nucleo famigliare di due persone (lett. d), di fr. 190.-- per una economia domestica formata da tre persone (lett. e), di fr. 230.-- per una comunione di 4 persone od oltre quel numero (lett. f). La menzionata disposizione non opera invece un'analoga distinzione per quanto concerne l'assoggettamento dei proprietari di abitazioni di vacanza, ovvero di residenze secondarie. Questo viene infatti determinato in funzione del numero dei locali delle stesse. In tal modo un'abitazione secondaria é colpita con una tassa di fr. 110.-- se dispone fino a 1 ½ locale (lett. c), di fr. 170.-- se non eccede i 2 ½ locali (lett. d), di fr. 190.-- se non supera i
E. 3 ½ locali (lett. e) ed infine di fr. 230.-- quando va oltre quelle dimensioni (lett. f). Nel risultato, tuttavia, questa diversa impostazione dell'assoggettamento conduce a far coincidere la tassa a gravare le economie domestiche di domiciliati con quella imposta ai proprietari di residenze secondarie mediante l'assimilazione di una persona sola domiciliata ad un'abitazione secondaria fino a 1 ½ locale (lett. c), di un nucleo composto di due persone domiciliate a un'abitazione secondaria fino a 2 ½ locali (lett. d), di un'economia domestica formata da tre persone a una residenza secondaria fino a 3 ½ locali (lett. e) ed infine di una comunione di 4 persone od oltre quel numero a un appartamento di vacanza di oltre 3 1/2 locali (lett. f).
E. 3.2 Per costante giurisprudenza un decreto di portata generale viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost. se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25, 121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii).
E. 3.3 La diversa impostazione dell'assoggettamento tra
economie domestiche di domiciliati ed i residenti secondari operata all'art. 28
cpv. 1 RSRER non si presta a critica, né quanto ai criteri adottati né -
soprattutto - quanto ai risultati cui conduce la loro applicazione. I
resistenti non hanno d'altra parte mai mosso contestazioni sotto questo
specifico aspetto alla normativa comunale in esame. Simile differente impostazione
é stata di recente, ripetutamente tutelata anche da parte di questo Tribunale
per il motivo che la determinazione della presenza e del numero di persone che
occupano nel corso di un anno le residenze secondarie di un comune, ma specialmodo
di quelle offerte in locazione per brevi periodi, é compito ben più arduo
che non quello riferito all'accertamento della composizione delle economie
domestiche di domiciliati (STA inedite 3 febbraio 1998 in re comune di
__________, consid,. 4.3., 23 settembre 1996 in re S. consid. 4.2.; 15 ottobre
1996 in re comune di __________, consid. 5.2.; 27 febbraio 1997 in re comunione
ereditaria fu A. C., consid. 5.2.). La scelta di un criterio di imposizione
differente per le residenze secondarie, fondato sul numero dei loro locali
anziché su quello delle persone che vi abitano, é dunque volta a rendere
praticabile l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari, grazie al
contenimento entro limiti ragionevoli del dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo
del comune: sotto questo aspetto la distinzione operata dal legislatore
comunale di __________ appare senz'altro sorretta da una motivazione pertinente
(cfr. STA cit., ibidem).
4. 4.1. I resistenti sono
proprietari di un appartamento di vacanze di oltre 3 ½ locali, di cui
usufruiscono personalmente. Durante taluni periodi essi locano tuttavia
l'(intera) abitazione a terze persone sempre a scopo di vacanze. Essi hanno
preteso ed ottenuto da parte del Consiglio di Stato la loro tassazione sulla
base dell'art. 28 cpv. 1 lett. f RSRER, che colpisce le residenze secondarie di
quella taglia con una tassa pari a fr. 230.-- annui. Il comune ricorrente
pretende invece che la loro imposizione debba avere luogo in applicazione
dell'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER, che fissa una tassa di fr. 110.-- per posto
letto per i vani locati per scopo di vacanza o per dipendenti e studenti:
applicazione che farebbe lievitare il tributo a fr. 440.-- annui, poiché
l'abitazione dispone di 4 letti.
4.2. Le tesi del comune non possono essere ascoltate. Intanto
l'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER parla di
"vani"
e non di
"abitazioni"
,
termine quest'ultimo utilizzato all'art. 28 cpv. 1 lett. da c ad f RSRER per
fissare l'imposizione delle residenze secondarie. Per questo motivo, poiché i
resistenti non locano dei singoli vani, ma l'intero loro appartamento, quella
disposizione non entra in linea di conto per la loro imposizione. In secondo
luogo, se si volesse accreditare la tesi municipale, secondo cui anche la
locazione di un intero appartamento o di una intera casa potrebbe rientrare
nella sfera di applicazione dell'art. 28 cpv. 1 lett i RSRER, allora
bisognerebbe risolvere un ulteriore arduo quesito, ovvero quello di sapere
quale delle due possibili basi legali che entrano in linea di conto dovrebbe
reggere l'imposizione delle residenze (primarie o secondarie, poco importa) che
vengono cedute in locazione per taluni periodi a scopo di vacanza: l'art. 28
cpv. 1 lett. da c ad f RSRER, che determina l'imposizione delle economie domestiche
di domiciliati e non domiciliati, più favorevole al proprietario, oppure
l'appena menzionata lett. i della stessa disposizione, più favorevole al
comune? Per tentare di dare una risposta a questo quesito bisognerebbe per lo
meno verificare, per ciascuna abitazione, il periodo complessivo sull'arco
dell'anno durante il quale essa viene data in locazione, così da stabilire la
sua principale utilizzazione, cui conferire un peso decisivo ai fini della
classificazione tra gli enti da tassare: residenza primaria o secondaria
utilizzata (principalmente) in proprio dai proprietari, cui ritornerebbe
applicabile l'art. 28 cpv. 1 lett. da c ad f RSRER, rispettivamente residenza
(principalmente) data in locazione, cui applicare l'art. 28 cpv. 1 lett. i
RSRER. Orbene, l'esperimento di simile verifica - e, verosimilmente, di altre
ancora, come ad esempio la frequenza di mutamento dei locatari, cui sembra
conferire particolare peso il ricorrente - si urta però in modo palese con le
finalità di semplificazione del calcolo della tassa poco sopra illustrato (cfr.
consid. 3.3.). Da ultimo e in ogni caso non possono essere tutelati gli
argomenti addotti dal municipio secondo cui il continuo avvicendarsi di turisti
(quello degli studenti non é di rilevo per la soluzione della presente
contestazione) in tempi relativamente brevi provochi un incremento di
produzione di rifiuti maggiore che non quello risultante dal semplice aumento
della popolazione cagionato dalla loro presenza. A prescindere dal fatto che
per la definizione delle tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti nel rispetto del principio di uguaglianza determinanti sono i costi
causati alla collettività e non la quantità dei rifiuti prodotti ed inoltre che
il comune non ha sostanziato in alcun modo il suo dire (RDAT I-1996 N. 52
consid. 11b), il Tribunale non ha motivo di credere che il succedersi di più
famiglie di turisti residenti a titolo di locazione in una casa di vacanza
produca più rifiuti domestici che non quelli che produrrebbe durante lo stesso
periodo di occupazione la famiglia proprietaria della casa stessa: a maggior
ragione se si tien conto che una caratteristica delle residenze secondarie, fossero
anche fruite esclusivamente dai suoi proprietari, é proprio quella di essere oggetto
di ripetute utilizzazioni per brevi periodi. Un'imposizione supplementare di simili
fattispecie non appare pertanto giustificata da motivi obiettivi e pertinenti.
4.3. Da quanto precede risulta che l'imposizione dei
resistenti, che locano per taluni periodi dell'anno l'intera loro residenza secondaria
a terzi a scopo di vacanze, può avere luogo esclusivamente sulla base dell'art.
28 cpv. 1 lett. f RSRER.
5. Sulla scorta di quanto
precede il ricorso del comune di __________ deve essere respinto senza dover
ulteriormente verificare se la tassazione annullata da parte del Consiglio di
Stato violasse anche il principio della parità di trattamento tra residenti
primari e secondari.
6. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del comune ricorrente, insorto a tutela di interessi
economici propri (art. 28 PAmm), il quale é altresì tenuto a rifondere ai
resistenti un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28,
43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é inoltre
condannato a versare ai coniugi __________ e __________ identico importo per ripetibili.
3. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 52.1998.26 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 52.1998.26 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 52.1998.26
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.98.00026 Lugano 29 maggio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 3 febbraio 1998 del __________ Contro la risoluzione 15 gennaio 1998 (n. 114) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 14 ottobre 1997 di __________ e __________ contro la decisione 1 ottobre 1997 con cui il municipio di __________ ha respinto il loro reclamo contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 1996 e concernente un appartamento di vacanza di loro proprietà; viste le risposte:
- 11 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;
- 6 marzo 1998 di __________ e __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a) A __________ il servizio di nettezza urbana é retto dal Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti (in seguito: RSRER), in vigore dal 1 gennaio 1996. Il servizio é organizzato dal comune (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3 RSRER). Per finanziare il servizio l'art. 28 cpv. 1 RSRER istituisce il prelievo annuale, tra l'altro, delle seguenti tasse: "c) tassa per persone singole e per abitazioni secondarie (fino 1 ½ locale): fr. 110.--
d) tassa per nuclei famigliari di 2 persone e per abitazioni secondarie (fino 2 ½ locali): fr. 170.--
e) tassa per nuclei famigliari di 3 persone e per abitazioni secondarie (fino a 3 ½ locali): fr. 190.--
f) tassa per nuclei famigliari di 4 persone e oltre e per abitazioni secondarie (oltre 3 ½ locali): fr. 230.-- .....
i) tassa per vani affittati per scopo di vacanza e per dipendenti-studenti: fr. 110.-- per ogni posto letto. " B. a) In data 11 agosto 1997 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato ai ricorrenti, domiciliati a __________, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1996 relativa ad un appartamento di vacanza che possiedono nel comune, composto di più di 3 1/2 locali e che viene inoltre locato a terzi, sempre allo scopo di vacanze, in ragione di 4 posti letto. La notifica indicava genericamente che il tributo assommava a fr. 670.--
b) Il 1 settembre 1997 i coniugi __________ hanno inoltrato reclamo contro quella tassazione, contestando la possibilità per il comune di imporli contemporaneamente per fr. 230.-- in quanto proprietari di una residenza secondaria con oltre 3 1/2 locali (art. 28 cpv. 1 lett. f RSRER), da loro occupata, e per fr. 440.-- in quanto locatori, per un certo periodo dell'anno, della stessa residenza (4 posti letto a fr. 110.-- cadauno; art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER). I predetti hanno pertanto eccepito una doppia, illegittima imposizione per una medesima causa, dichiarando nel contempo di accettare l'imposizione limitatamente a fr. 230.--. Importo che essi hanno versato al comune pochi giorni dopo. Questa interpretazione é stata ulteriormente confermata dai ricorrenti, con riferimento alla quantità dei rifiuti prodotta, in una lettera 19 settembre 1997 indirizzata al municipio, dopo che questo, con scritto 10 settembre 1997, aveva comunicato loro di rettificare l'imposizione in complessivi fr. 440.-- in applicazione del solo art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER. Il municipio ha a sua volta ribadito a titolo definitivo quest'ultima tesi con decisione 1 ottobre 1997, munita dei rimedi di diritto, ove ha osservato che l'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER ritornava applicabile anche nel caso in cui fossero locati posti letto presso una residenza primaria. L'Esecutivo ha indi fissato un termine di 15 giorni per il pagamento del saldo scoperto di fr. 210.--. C. a) Con ricorso 14 ottobre 1997 __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale 1 ottobre 1997, della quale ha chiesto l'annullamento. Essi hanno sostenuto in primo luogo che la tassa di fr. 110.-- per ogni posto letto di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER poteva essere applicata solo a titolo di imposizione supplementare rispetto a quella delle economie domestiche, quando queste locavano a studenti, lavoratori o turisti delle singole camere di un appartamento dalle stesse occupato: non invece come percezione a sé stante ed esclusiva di quella delle economie domestiche. In secondo luogo gli insorgenti hanno affermato che la loro imposizione fosse lesiva del principio di uguaglianza, poiché li gravava per fr. 440.--, mentre che un'economia domestica di domiciliati formata da quattro persone veniva tassata per soli fr. 230.-- giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. f RSRER.
b) Con risoluzione 18 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni addotte e, pertanto, l'impugnativa. D. Con ricorso 3 febbraio 1998 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato governativo. L'insorgente giustifica l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER con la presenza di turisti e studenti, cui vengono locate delle stanze nel comune, i quali costituiscono una categoria di utente diversa dalle altre: il loro continuo avvicendarsi su di un arco di tempo relativamente breve provoca un incremento di produzione di rifiuti maggiore che non quello risultante dal semplice aumento della popolazione cagionato dalla loro presenza. Il comune ricorrente contesta poi la sussistenza di una disparità di trattamento: la tassa prevista nella detta disposizione viene in effetti applicata anche nei confronti dei proprietari di appartamenti occupati da economie domestiche di domiciliati. Il comune di __________ ha pertanto sollecitato l'annullamento del giudizio governativo e la conferma della decisione municipale 1 ottobre 1997. Il Consiglio di Stato e i coniugi __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 N. 38 pag. 67, consid. 7, in re comune di __________). Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di __________, consid. 3, 4b e 4c rispettivamente; inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il divieto d'arbitrio che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23; 30.7.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 23.9.1996 in re S., consid. 2.1.; 15.10.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re comunione ereditaria fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF 20.11.1995 in re comune di __________ e comune di __________, consid. 10b e 10c rispettivamente, pubblicati in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem). 2.2. La legislazione ticinese, che affida ai comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a 70 LALIA), li autorizza nel contempo a fissare le tasse per la copertura delle relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT 1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; I-1996 n. 51, consid. 7).
3. 3.1. L'art. 28 cpv. 1 RSRER suddivide l'assoggettamento delle economie domestiche di domiciliati in funzione del numero dei membri che le compongono. La tassa é di fr. 110.-- per persone sole (lett. c), di fr. 170.-- per un nucleo famigliare di due persone (lett. d), di fr. 190.-- per una economia domestica formata da tre persone (lett. e), di fr. 230.-- per una comunione di 4 persone od oltre quel numero (lett. f). La menzionata disposizione non opera invece un'analoga distinzione per quanto concerne l'assoggettamento dei proprietari di abitazioni di vacanza, ovvero di residenze secondarie. Questo viene infatti determinato in funzione del numero dei locali delle stesse. In tal modo un'abitazione secondaria é colpita con una tassa di fr. 110.-- se dispone fino a 1 ½ locale (lett. c), di fr. 170.-- se non eccede i 2 ½ locali (lett. d), di fr. 190.-- se non supera i 3 ½ locali (lett. e) ed infine di fr. 230.-- quando va oltre quelle dimensioni (lett. f). Nel risultato, tuttavia, questa diversa impostazione dell'assoggettamento conduce a far coincidere la tassa a gravare le economie domestiche di domiciliati con quella imposta ai proprietari di residenze secondarie mediante l'assimilazione di una persona sola domiciliata ad un'abitazione secondaria fino a 1 ½ locale (lett. c), di un nucleo composto di due persone domiciliate a un'abitazione secondaria fino a 2 ½ locali (lett. d), di un'economia domestica formata da tre persone a una residenza secondaria fino a 3 ½ locali (lett. e) ed infine di una comunione di 4 persone od oltre quel numero a un appartamento di vacanza di oltre 3 1/2 locali (lett. f). 3.2. Per costante giurisprudenza un decreto di portata generale viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost. se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25, 121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii). 3.3. La diversa impostazione dell'assoggettamento tra economie domestiche di domiciliati ed i residenti secondari operata all'art. 28 cpv. 1 RSRER non si presta a critica, né quanto ai criteri adottati né - soprattutto - quanto ai risultati cui conduce la loro applicazione. I resistenti non hanno d'altra parte mai mosso contestazioni sotto questo specifico aspetto alla normativa comunale in esame. Simile differente impostazione é stata di recente, ripetutamente tutelata anche da parte di questo Tribunale per il motivo che la determinazione della presenza e del numero di persone che occupano nel corso di un anno le residenze secondarie di un comune, ma specialmodo di quelle offerte in locazione per brevi periodi, é compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della composizione delle economie domestiche di domiciliati (STA inedite 3 febbraio 1998 in re comune di __________, consid,. 4.3., 23 settembre 1996 in re S. consid. 4.2.; 15 ottobre 1996 in re comune di __________, consid. 5.2.; 27 febbraio 1997 in re comunione ereditaria fu A. C., consid. 5.2.). La scelta di un criterio di imposizione differente per le residenze secondarie, fondato sul numero dei loro locali anziché su quello delle persone che vi abitano, é dunque volta a rendere praticabile l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari, grazie al contenimento entro limiti ragionevoli del dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo del comune: sotto questo aspetto la distinzione operata dal legislatore comunale di __________ appare senz'altro sorretta da una motivazione pertinente (cfr. STA cit., ibidem).
4. 4.1. I resistenti sono proprietari di un appartamento di vacanze di oltre 3 ½ locali, di cui usufruiscono personalmente. Durante taluni periodi essi locano tuttavia l'(intera) abitazione a terze persone sempre a scopo di vacanze. Essi hanno preteso ed ottenuto da parte del Consiglio di Stato la loro tassazione sulla base dell'art. 28 cpv. 1 lett. f RSRER, che colpisce le residenze secondarie di quella taglia con una tassa pari a fr. 230.-- annui. Il comune ricorrente pretende invece che la loro imposizione debba avere luogo in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER, che fissa una tassa di fr. 110.-- per posto letto per i vani locati per scopo di vacanza o per dipendenti e studenti: applicazione che farebbe lievitare il tributo a fr. 440.-- annui, poiché l'abitazione dispone di 4 letti. 4.2. Le tesi del comune non possono essere ascoltate. Intanto l'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER parla di "vani" e non di "abitazioni", termine quest'ultimo utilizzato all'art. 28 cpv. 1 lett. da c ad f RSRER per fissare l'imposizione delle residenze secondarie. Per questo motivo, poiché i resistenti non locano dei singoli vani, ma l'intero loro appartamento, quella disposizione non entra in linea di conto per la loro imposizione. In secondo luogo, se si volesse accreditare la tesi municipale, secondo cui anche la locazione di un intero appartamento o di una intera casa potrebbe rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 28 cpv. 1 lett i RSRER, allora bisognerebbe risolvere un ulteriore arduo quesito, ovvero quello di sapere quale delle due possibili basi legali che entrano in linea di conto dovrebbe reggere l'imposizione delle residenze (primarie o secondarie, poco importa) che vengono cedute in locazione per taluni periodi a scopo di vacanza: l'art. 28 cpv. 1 lett. da c ad f RSRER, che determina l'imposizione delle economie domestiche di domiciliati e non domiciliati, più favorevole al proprietario, oppure l'appena menzionata lett. i della stessa disposizione, più favorevole al comune? Per tentare di dare una risposta a questo quesito bisognerebbe per lo meno verificare, per ciascuna abitazione, il periodo complessivo sull'arco dell'anno durante il quale essa viene data in locazione, così da stabilire la sua principale utilizzazione, cui conferire un peso decisivo ai fini della classificazione tra gli enti da tassare: residenza primaria o secondaria utilizzata (principalmente) in proprio dai proprietari, cui ritornerebbe applicabile l'art. 28 cpv. 1 lett. da c ad f RSRER, rispettivamente residenza (principalmente) data in locazione, cui applicare l'art. 28 cpv. 1 lett. i RSRER. Orbene, l'esperimento di simile verifica - e, verosimilmente, di altre ancora, come ad esempio la frequenza di mutamento dei locatari, cui sembra conferire particolare peso il ricorrente - si urta però in modo palese con le finalità di semplificazione del calcolo della tassa poco sopra illustrato (cfr. consid. 3.3.). Da ultimo e in ogni caso non possono essere tutelati gli argomenti addotti dal municipio secondo cui il continuo avvicendarsi di turisti (quello degli studenti non é di rilevo per la soluzione della presente contestazione) in tempi relativamente brevi provochi un incremento di produzione di rifiuti maggiore che non quello risultante dal semplice aumento della popolazione cagionato dalla loro presenza. A prescindere dal fatto che per la definizione delle tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti nel rispetto del principio di uguaglianza determinanti sono i costi causati alla collettività e non la quantità dei rifiuti prodotti ed inoltre che il comune non ha sostanziato in alcun modo il suo dire (RDAT I-1996 N. 52 consid. 11b), il Tribunale non ha motivo di credere che il succedersi di più famiglie di turisti residenti a titolo di locazione in una casa di vacanza produca più rifiuti domestici che non quelli che produrrebbe durante lo stesso periodo di occupazione la famiglia proprietaria della casa stessa: a maggior ragione se si tien conto che una caratteristica delle residenze secondarie, fossero anche fruite esclusivamente dai suoi proprietari, é proprio quella di essere oggetto di ripetute utilizzazioni per brevi periodi. Un'imposizione supplementare di simili fattispecie non appare pertanto giustificata da motivi obiettivi e pertinenti. 4.3. Da quanto precede risulta che l'imposizione dei resistenti, che locano per taluni periodi dell'anno l'intera loro residenza secondaria a terzi a scopo di vacanze, può avere luogo esclusivamente sulla base dell'art. 28 cpv. 1 lett. f RSRER.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso del comune di __________ deve essere respinto senza dover ulteriormente verificare se la tassazione annullata da parte del Consiglio di Stato violasse anche il principio della parità di trattamento tra residenti primari e secondari.
6. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune ricorrente, insorto a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm), il quale é altresì tenuto a rifondere ai resistenti un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é inoltre condannato a versare ai coniugi __________ e __________ identico importo per ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario