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52.1998.224

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 cpv. 1 1. periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre

dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente,

non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La

revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una

prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994

n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna

1966, pag. 40). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento

una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad

analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono

negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano

elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato

(cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente

comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti.

In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a

norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994 - I n. 64 consid. 4a, pag. 152).

3.   Secondo il ricorrente i

risultati della perizia psico-tecnica sono stati distorti dal fatto che in quel

periodo egli era sottoposto ad una cura farmacologica e psicoterapeutica

intensiva. Il referto sarebbe quindi nullo e privo di valore. A torto.

3.1. La perizia ha come

scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze

particolari (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag.

97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative

norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm).

3.2. Innanzitutto si osserva che il ricorrente non ha provato

che le cure ricevute presso la clinica __________ hanno influito sull'esito

dell'esame peritale a cui è stato sottoposto dal lic. psic. __________. Nel suo

scritto 19 agosto 1998 la dottoressa __________ ha sì confermato che

l'insorgente ha potuto beneficiare di una terapia farmacologica come pure di

una psicoterapia e di un intervento familiare e ciò a far tempo dal 28 gennaio

1998. In questo scritto non vi è tuttavia alcun riferimento al fatto che tali

fattori abbiano potuto influenzare i risultati della perizia.

3.3. In ogni caso la perizia è da considerasi attendibile,

anche se il ricorrente si trovava sotto l'influsso di farmaci.

L'incidente del 14 gennaio 1998 ed il passato relativamente importante

del ricorrente in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale

hanno imposto alla Sezione della circolazione di esaminare se era opportuno

revocargli la licenza di condurre con effetto immediato e non dopo svariati

mesi, al termine delle cure a cui è sottoposto. È quindi stata ordinata una

perizia psico-tecnica per accertare se vi erano gli estremi per procedere

all'adozione di tale provvedimento. Il perito aveva perciò il compito di

analizzare la situazione psicofisica del ricorrente nelle settimane

immediatamente successive l'incidente, al fine di accertarne l'idoneità

alla guida sia per il presente che per il futuro. Pertanto, a giusta ragione,

l'esperto ha proceduto all'esame anche se il ricorrente già a partire dal 28

gennaio 1998 era stato ricoverato presso la clinica __________ e sottoposto a

cure farmacologiche e psicoterapeutiche. Infatti si imponeva l'adozione

immediata di una misura amministrativa volta ad evitare il ripetersi di fatti

analoghi a quelli della sera del 14 gennaio 1998.

4.   Il ricorrente sostiene che

la perizia si basa su di un esame sommario e poco approfondito.

Le contestazioni del ricorrente non possono essere condivise.

4.1. Con risoluzioni no. 7772 dell'11 dicembre 1986 e no.

8130 del 16 dicembre 1987 il Governo cantonale ha designato gli psicologi del

traffico per tutti i casi della Sezione della circolazione. __________,

laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del

traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è

stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed in seguito tacitamente per periodi di

due anni. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte

dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per

metterne in dubbio le capacità professionali.

4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la perizia

psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ appare a questo tribunale attendibile

ed approfondita.

Il referto si basa su un colloquio avuto con l'insorgente, la

perizia allestita dal servizio psico-sociale di __________ ed i risultati del

test di Szondi. L'esperto ha seguito il normale procedere in simili casi: si è

dapprima chinato sull'anamnesi personale del ricorrente, è in seguito passato

all'anamnesi riguardo l'etica della guida per infine giungere a formulare la

diagnosi e la prognosi del caso. Egli non ha quindi omesso di considerare alcun

aspetto della vita del ricorrente per poter poi formulare le sue conclusioni.

D'altro canto si rileva che il ricorrente si è limitato a

contestare l'attendibilità della perizia psico-tecnica, senza tuttavia

precisare in quali punti e per quali motivi essa sarebbe carente. Tantomeno

egli ha portato delle prove atte a suffragare quanto da lui asserito.

4.3. I precedenti del ricorrente portano questo tribunale

all'ulteriore convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, nell'ambito

di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi

riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi

trascorsi.

In concreto, è incontestato che in passato l'insorgente si è

reso autore di significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale

e che a più riprese è stato oggetto di provvedimenti amministrativi di revoca

della licenza di condurre. Il succedersi sempre più di frequente e la gravità

sempre più rilevante di tali infrazioni comprovano l'esistenza di un problema

caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei confronti del ricorrente

non hanno contribuito a risolvere.

5.   A detta del ricorrente pure

la dott. __________ appoggerebbe l'allestimento di una nuova perizia.

In realtà nel suo scritto 19 agosto 1998 la dott.ssa

__________ ha unicamente asserito che ritiene

"opportuno che il

paziente sia sottoposto ad una perizia psichiatrica che a mio avviso avrebbe un

significato terapeutico."

La perizia auspicata dalla dott. __________

avrebbe quindi solamente scopo terapeutico e non sarebbe volta ad accertare

l'idoneità dell'insorgente alla guida. Il parere reso dalla dott. __________

non si riferisce quindi all'inattendibilità della perizia del lic. psic.

__________, bensì unicamente alle terapie medico-terapeutiche auspicate nella

fattispecie. Ciò non rappresenta comunque un motivo sufficiente per annullare

la decisione impugnata ed ordinare l'allestimento di una nuova perizia da parte

di uno specialista indipendente.

Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del

traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. In

simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver

aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate

ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una

revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.

6.   Stante tutto quanto precede

il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1. periodo, 17, 23 LCStr; 10 LALCStr; 9

OAC, 253 CPC, 3, 18 cpv. 1, 19 cpv. 2, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1998 52.1998.224 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1998 52.1998.224 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1998 52.1998.224

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00224 Lugano 6 ottobre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso 24 agosto 1998 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 7 luglio 1998 (no. 735/1998 a-159865) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 aprile 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale); vista la risposta 27 agosto 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) Il 24 giugno 1985 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B, ed il 3 luglio 1985 per i veicoli di categoria F e G.

b) Con decisione 28 ottobre 1987 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese e 15 giorni per aver commesso diverse infrazioni (stridio di copertoni, velocità eccessiva in retromarcia, inosservanza segnali e circolazione in contromano) nel tentativo di sfuggire ad un controllo di polizia.

c) Il 27 gennaio 1991 in territorio di __________ il ricorrente è stato sorpreso mentre circolava a velocità eccessiva, segnatamente a 140 km/h dove vige il limite di velocità di 80 km/h. Di conseguenza con risoluzione 6 agosto 1992 la competente autorità gli ha revocato la licenza di condurre dal 5 settembre al 19 ottobre 1992.

d) Il 6 aprile 1993 gli è stata revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato a causa di problemi con stupefacenti. Contro questa decisione __________ è insorto al Consiglio di Stato, il quale con sentenza 17 maggio 1995 ha accolto l'impugnativa ed annullato la decisione di revoca.

e) Il 20 marzo 1997 a __________ l'insorgente si è nuovamente reso autore di diverse infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale. Egli si trovava alla guida in stato di ebrietà. Dopo aver perso la padronanza del suo veicolo in una curva e superata la doppia linea di sicurezza, ha invaso la corsia di contromano; ha quindi urtato un muro per poi terminare la corsa al centro del campo stradale. Con decisione 3 luglio 1997 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di sei mesi, ossia dal 20 marzo al 19 settembre 1997. B.   Il 14 gennaio 1998 alle ore 23.45 in territorio di __________, __________ si trovava alla guida della sua vettura e circolava su via __________ in direzione della __________. Giunto all'intersezione con via __________ non si avvedeva che il semaforo era rosso e conseguentemente collideva con un veicolo regolarmente proveniente dalla sua destra. La polizia ha accertato che il ricorrente aveva ingerito degli psicofarmaci e che si trovava in uno stato di grande spossatezza. Con scritto 10 febbraio 1998 la Sezione della circolazione ha invitato l'interessato a sottoporsi ad una perizia psico-tecnica, al fine di poter decidere in merito al provvedimento amministrativo da assumere nella fattispecie. Sulla base del rapporto 20 marzo 1998 dello psicologo del traffico lic. psic. __________, con decisione 23 aprile 1998 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di giugno 1999, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un ulteriore esame psico-tecnico. La risoluzione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. C.   a) L'11 maggio 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, chiedendone l'annullamento. In sostanza ha contestato il contenuto del referto del lic. psic. __________ e chiesto di essere ammesso ad una nuova perizia psico-tecnica. La perizia sarebbe stata redatta dopo un esame sommario e poco approfondito. Inoltre, in quel periodo, l'insorgente era ricoverato presso la clinica __________ e sottoposto ad una cura farmacologica e psicoterapeutica intensiva che intaccava le sue capacità ed il suo stato morale e di salute.

b) Con decisione 7 luglio 1998 il Governo ha confermato la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con le relative clausole fissate per il riesame del caso. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la perizia contestata chiara, approfondita e sorretta da motivazioni coerenti. Pertanto la misura amministrativa adottata è legittima e giustificata. D.   Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'allestimento di una nuova perizia per mano di uno specialista FMH indipendente. In concreto egli ha riproposto gli stessi argomenti già esposti in precedenza. Su richiesta del ricorrente la dott. __________, direttrice della clinica __________, ha confermato che l'insorgente si trova ricoverato presso la clinica dal 28 gennaio 1998 e che ha beneficiato di una cura farmacologica e di psicoterapie. Asserisce inoltre che sottoporre il ricorrente ad una nuova perizia psichiatrica avrebbe significato terapeutico. E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 1. periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994

n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994 - I n. 64 consid. 4a, pag. 152).

3.   Secondo il ricorrente i risultati della perizia psico-tecnica sono stati distorti dal fatto che in quel periodo egli era sottoposto ad una cura farmacologica e psicoterapeutica intensiva. Il referto sarebbe quindi nullo e privo di valore. A torto. 3.1. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). 3.2. Innanzitutto si osserva che il ricorrente non ha provato che le cure ricevute presso la clinica __________ hanno influito sull'esito dell'esame peritale a cui è stato sottoposto dal lic. psic. __________. Nel suo scritto 19 agosto 1998 la dottoressa __________ ha sì confermato che l'insorgente ha potuto beneficiare di una terapia farmacologica come pure di una psicoterapia e di un intervento familiare e ciò a far tempo dal 28 gennaio

1998. In questo scritto non vi è tuttavia alcun riferimento al fatto che tali fattori abbiano potuto influenzare i risultati della perizia. 3.3. In ogni caso la perizia è da considerasi attendibile, anche se il ricorrente si trovava sotto l'influsso di farmaci. L'incidente del 14 gennaio 1998 ed il passato relativamente importante del ricorrente in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale hanno imposto alla Sezione della circolazione di esaminare se era opportuno revocargli la licenza di condurre con effetto immediato e non dopo svariati mesi, al termine delle cure a cui è sottoposto. È quindi stata ordinata una perizia psico-tecnica per accertare se vi erano gli estremi per procedere all'adozione di tale provvedimento. Il perito aveva perciò il compito di analizzare la situazione psicofisica del ricorrente nelle settimane immediatamente successive l'incidente, al fine di accertarne l'idoneità alla guida sia per il presente che per il futuro. Pertanto, a giusta ragione, l'esperto ha proceduto all'esame anche se il ricorrente già a partire dal 28 gennaio 1998 era stato ricoverato presso la clinica __________ e sottoposto a cure farmacologiche e psicoterapeutiche. Infatti si imponeva l'adozione immediata di una misura amministrativa volta ad evitare il ripetersi di fatti analoghi a quelli della sera del 14 gennaio 1998.

4.   Il ricorrente sostiene che la perizia si basa su di un esame sommario e poco approfondito. Le contestazioni del ricorrente non possono essere condivise. 4.1. Con risoluzioni no. 7772 dell'11 dicembre 1986 e no. 8130 del 16 dicembre 1987 il Governo cantonale ha designato gli psicologi del traffico per tutti i casi della Sezione della circolazione. __________, laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. 4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ appare a questo tribunale attendibile ed approfondita. Il referto si basa su un colloquio avuto con l'insorgente, la perizia allestita dal servizio psico-sociale di __________ ed i risultati del test di Szondi. L'esperto ha seguito il normale procedere in simili casi: si è dapprima chinato sull'anamnesi personale del ricorrente, è in seguito passato all'anamnesi riguardo l'etica della guida per infine giungere a formulare la diagnosi e la prognosi del caso. Egli non ha quindi omesso di considerare alcun aspetto della vita del ricorrente per poter poi formulare le sue conclusioni. D'altro canto si rileva che il ricorrente si è limitato a contestare l'attendibilità della perizia psico-tecnica, senza tuttavia precisare in quali punti e per quali motivi essa sarebbe carente. Tantomeno egli ha portato delle prove atte a suffragare quanto da lui asserito. 4.3. I precedenti del ricorrente portano questo tribunale all'ulteriore convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi. In concreto, è incontestato che in passato l'insorgente si è reso autore di significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale e che a più riprese è stato oggetto di provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. Il succedersi sempre più di frequente e la gravità sempre più rilevante di tali infrazioni comprovano l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei confronti del ricorrente non hanno contribuito a risolvere.

5.   A detta del ricorrente pure la dott. __________ appoggerebbe l'allestimento di una nuova perizia. In realtà nel suo scritto 19 agosto 1998 la dott.ssa __________ ha unicamente asserito che ritiene "opportuno che il paziente sia sottoposto ad una perizia psichiatrica che a mio avviso avrebbe un significato terapeutico." La perizia auspicata dalla dott. __________ avrebbe quindi solamente scopo terapeutico e non sarebbe volta ad accertare l'idoneità dell'insorgente alla guida. Il parere reso dalla dott. __________ non si riferisce quindi all'inattendibilità della perizia del lic. psic. __________, bensì unicamente alle terapie medico-terapeutiche auspicate nella fattispecie. Ciò non rappresenta comunque un motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata ed ordinare l'allestimento di una nuova perizia da parte di uno specialista indipendente. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.

6.   Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1. periodo, 17, 23 LCStr; 10 LALCStr; 9 OAC, 253 CPC, 3, 18 cpv. 1, 19 cpv. 2, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria