Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.98.00220
Lugano
11 febbraio 1999
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 agosto 1998 di
__________
contro
la decisione 1º luglio 1998, no. 3058, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 21 marzo 1997 presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un complesso agricolo ai mapp. no. __________ e __________ di __________;
preso atto che, con scritto 29 gennaio 1999, l'insorgente ha comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa, avendo raggiunto un accordo con l'istante: accordo riprodotto nella dichiarazione di recesso;
considerato che il menzionato accordo è stato conchiuso direttamente tra il ricorrente e l'opponente, senza la partecipazione delle autorità interessate, né del Tribunale;
che, pertanto, indipendente dal suo oggetto, detto accordo potrebbe costituire, al più, una transazione extragiudiziaria, vincolante solo per coloro che l'hanno sottoscritta;
che, nella misura in cui simile convenzione conduce semplicemente al ritiro dell'impugnativa - e quindi, quanto agli effetti, alla crescita in giudicato della decisione impugnata - la sua legittimità non deve essere verificata da parte del Tribunale, che deve invece limitarsi a stralciare la causa, essendo venuto meno l'oggetto della lite pendente innanzi allo stesso (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kanton St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in. AJP/PJA 2/95, pag. 176, II 2; STA inedita 24.6.1997 in re S.P. SA e llcc, consid. 3.2.);
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario