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52.1998.216

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-11-13 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Il quesito a sapere se il presente gravame è pure ricevibile sotto l'ottica della citata disposizione convenzionale può tuttavia restare indecisa, potendo questo Tribunale entrare nel merito del medesimo in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.

E. 1.5 Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e

presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS

ha quale scopo permettere ed assicurare, a livello giuridico, un'effettiva

convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid. 2b, 115 Ib

101 consid. 3a). Questo obiettivo non è ravvisabile nel caso in cui un figlio,

affidato ad un parente oppure a una terza persona, ha vissuto durante numerosi

anni all'estero separato dai propri genitori (o da uno di essi) stabilitisi in

Svizzera e vuole raggiungerli poco tempo prima di aver compiuto 18 anni. In

questi casi si presume che lo scopo prefisso non è quello di assicurare una

vita famigliare comune, ma piuttosto di ottenere un'autorizzazione di

soggiorno. Sussiste quindi un diritto incondizionato al ricongiungimento

famigliare in Svizzera, soltanto se nessun abuso di diritto venga messo in atto

da parte del richiedente. Ciò è il caso quando la famiglia ha avuto dei validi

motivi per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza. Le particolarità

della fattispecie concreta da esaminare sono segnatamente i motivi dell'attribuzione

del figlio al genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale

paese, l'intensità delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che

avrebbe il rilascio dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. Il permesso

verrà più facilmente concesso se il genitore residente in Svizzera, malgrado

tutti gli sforzi profusi, si è trovato nell'impossibilità giuridica o materiale

di ricongiungersi precedentemente con il figlio. Va anche rilevato che

l'autorizzazione non sarà concessa se lo scopo è quello di terminare la propria

formazione in Svizzera oppure per assicurarsi migliori condizioni economiche

(DTF 122 II  385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 53/1997 pagg. 280-281 e rinvii).

2.2. In concreto, __________, padre dell'insorgente, si è separato

nel 1989 dalla famiglia di sua propria volontà per entrare in Svizzera in

qualità di lavoratore stagionale, quando i suoi figli avevano rispettivamente 8

e 6 anni. Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di dimora

nel 1993 e nonostante la possibilità concessagli dagli art. 38-40 OLS, egli ha

manifestato in alcun modo l'intenzione di farsi raggiungere dal figlio. A tale

proposito il fatto che a suo dire l'autorità competente, a seguito delle sue

condizioni economiche, non gli avrebbe per prassi sicuramente permesso il

ricongiungimento famigliare è una circostanza priva di alcun supporto

probatorio. Ma tant'è. Nemmeno con l'ottenimento del permesso di domicilio nel

1996 il padre ha sollecitato il permesso ai sensi dell'art. 17 LDDS per il

figlio, facendosi ricongiungere nell'aprile 1997 soltanto con la moglie, la

quale ha lasciato i figli presso parenti. E' solo poco meno di due anni più

tardi dall'ottenimento del domicilio, con le proprie condizioni economiche a

suo dire a quel momento migliorate con l'arrivo della moglie, che il padre ha

chiesto il ricongiungimento con il figlio, ma con i seguenti scopi:

"

(...)

Mio figlio terminato gli studi in __________

ha deciso di raggiungerci anche lui per stare in famiglia (fin'ora c'era stata

anche la madre in __________). Visto che mio figlio non ha più intenzione di

inoltrarsi con ulteriori studi desidera poter lavorare in Svizzera, quindi è

con queste motivazioni che facciamo la richiesta per il rilascio di un permesso

a nome di mio figlio __________. Vogliate prendere nota che ho anche altre due

figlie, che sono ancora minorenni, le quali sono rimaste in __________ per non

interrompere i loro studi. Vivono presso una zia alla quale viene versata una

somma di denaro per il loro mantenimento. Non è da escludere che in futuro

scelgano anch'esse a riunirsi alla famiglia in Svizzera"

.

(v.

lettera 28 gennaio 1998 all'Ufficio regionale degli stranieri a Lugano)

Alla luce di queste ed inequivocabili affermazioni, si

constata che lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con

inconfutabile chiarezza che è volto a garantire a quest'ultimo prospettive

professionali ed economiche, finalità queste non tutelate dall'art. 17 cpv. 2

LDDS.

Va infine rilevato che nulla muta nel caso in esame il fatto

che le sorelle __________ e __________, entrambe di 14 anni al momento dello

scritto citato, vogliano chiedere anch'esse di ricongiungersi con la famiglia

in Svizzera avendo terminato i loro studi obbligatori nel giugno di quest'anno

(v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 4 in fondo). Come ha già considerato il

Consiglio di Stato, non si può ammettere un ricongiungimento famigliare parziale

"al contagocce". Il fatto che si volesse evitare alle sorelle di perdere

anni di scuola non è una ragione atta a giustificare il ricongiungimento

postulato dall'insorgente.

Va inoltre osservato che il permesso sollecitato avrebbe

quale risultato di separare senza validi motivi il ricorrente, oltre che dalle

sorelle, dai parenti che con la venuta in Svizzera della madre si occupavano di

lui in __________, paese in cui è nato e cresciuto, dove possiede stretti

legami sociali e culturali e ha ricevuto pure un'istruzione scolastica

(elementari, medie e liceo: v. curriculum vitae 28 gennaio 1998).

3.   3.1. Giusta l'art. 8 CEDU

ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo

domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della

pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto la stessa sia

prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la

protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle

libertà altrui (n. 2).

L'art. 8 CEDU tutela, tra

l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia

alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro

paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione

di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale

principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il

loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a

permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri

obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di

un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU

dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera -

in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento

di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo

rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio

di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera

scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi

familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti

rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la

continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità

(ibidem).

3.2. In concreto, visto quanto precede (consid. 2), e a

prescindere dall'accertamento se il legame di parentela dei famigliari residenti

in Svizzera è intatto ed effettivamente vissuto, il diniego di autorizzazione è

in tutti i casi perfettamente conforme all'art. 8 CEDU, non essendo ravvisabile

alcuna delle eccezioni testé enunciate. Il ricorrente non ha infatti nemmeno

lontanamente reso verosimile - o anche solo affermato - la sussistenza di interessi

familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In

simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente

origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro

paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta

normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior

ragione se si tiene conto, come visto dianzi, che sussistono più che fondati

motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura

preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al

soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. Va infine

osservato che non vi sono ostacoli di sorta, nell'ambito di permessi di soggiorno

turistici, tali da rendere impossibile le relazioni del ricorrente con i propri

genitori in Svizzera.

4.   Visto quanto precede, il

ricorso va integralmente respinto.

Quanto alla domanda di effetto sospensivo, essa diviene priva

d'oggetto.

L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria

con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta atteso che il gravame era

sin dall'inizio manifestamente sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art.

30 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________ (23 febbraio 1981), cittadino

__________, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31

dicembre 1998 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli

stranieri.

2.   L'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.   La tassa di giustizia di fr.

800.– è posta a carico del ricorrente.

4.   Contro la presente decisione

nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni

dall'intimazione.

5.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.1998 52.1998.216 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.1998 52.1998.216 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.1998 52.1998.216

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00216 Lugano 13 novembre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  17 agosto 1998 di __________ rappr. dal padre __________, patr. dall'avv. __________ Contro la risoluzione 24 giugno 1998 (n. 2912) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la decisione 12 marzo 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di un permesso di soggiorno (ricongiungimento famigliare); viste le risposte:

-    28 agosto 1998 della Sezione degli stranieri,

-    31 agosto 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________, cittadino __________, è entrato in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale nel 1989. Nel 1993 ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Dal maggio 1996 è al beneficio di un permesso di domicilio con prossima scadenza fissata al 19 maggio 1999. La moglie __________, anch'essa cittadina portoghese, è rimasta nel proprio paese d'origine. Il 25 aprile 1997 è stata autorizzata a ricongiungersi con il marito, ottenendo altresì un permesso di dimora annuale, rinnovatole, con prossima scadenza fissata al 24 aprile 1999. I figli __________, __________ e __________ (entrambe nate il __________), sono rimasti in __________ presso la madre, e a partire dal trasferimento di quest'ultima in Svizzera, presso parenti. B.   Il 28 gennaio 1998, __________ ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un permesso di dimora per vivere con i genitori. Con decisione 12 marzo 1998 fondata sugli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU la Sezione degli stranieri ne ha respinto l'istanza, constatando nella fattispecie un ricongiungimento famigliare parziale non giustificato. C.   Adìto da __________, rappresentato dal padre Ismael, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 24 giugno 1998. Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare giusta quanto previsto dagli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, il sollecitato permesso servirebbe in sostanza per agevolare l'avvenire professionale del giovane. Ha infine reputato la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità. Preso atto dell'esito negativo del gravame, la Sezione degli stranieri ha fissato al ricorrente un termine scadente il 31 agosto 1998 per lasciare il territorio cantonale. D.   Contro la predetta pronuncia governativa, __________, rappresentato dal padre __________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora. In sostanza, egli sostiene che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiuti. In particolare egli precisa che con l'arrivo della madre in Svizzera si voleva ricostituire il nucleo famigliare. A tale scopo osserva che soltanto dopo l'ottenimento del domicilio nel 1996 il padre era in migliore situazione per chiedere ed ottenere il soggiorno dei propri famigliari in Svizzera. L'insorgente sottolinea pure che gli era difficile lasciare anzitempo il proprio paese d'origine, poiché non aveva terminato la propria formazione scolastica. A tale proposito informa che fra pochi mesi anche le sorelle richiederanno di ricongiungersi con la famiglia in Svizzera quando non saranno più inserite nell'ambito scolastico obbligatorio, alfine di evitare loro di perdere inutili anni di scuola. Il 17 agosto 1998 il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con la concessione del gratuito patrocinio dell'avv. __________. E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Considerato, in diritto

1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS). 1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii). 1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, il padre del ricorrente beneficia dal maggio 1996 di un permesso di domicilio in Svizzera. Quando __________ ha richiesto un permesso per vivere con i genitori, aveva poco meno di 17 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, esso disponeva dunque di un diritto al permesso sollecitato. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità. 1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Il quesito a sapere se il presente gravame è pure ricevibile sotto l'ottica della citata disposizione convenzionale può tuttavia restare indecisa, potendo questo Tribunale entrare nel merito del medesimo in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. 1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha quale scopo permettere ed assicurare, a livello giuridico, un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid. 2b, 115 Ib 101 consid. 3a). Questo obiettivo non è ravvisabile nel caso in cui un figlio, affidato ad un parente oppure a una terza persona, ha vissuto durante numerosi anni all'estero separato dai propri genitori (o da uno di essi) stabilitisi in Svizzera e vuole raggiungerli poco tempo prima di aver compiuto 18 anni. In questi casi si presume che lo scopo prefisso non è quello di assicurare una vita famigliare comune, ma piuttosto di ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Sussiste quindi un diritto incondizionato al ricongiungimento famigliare in Svizzera, soltanto se nessun abuso di diritto venga messo in atto da parte del richiedente. Ciò è il caso quando la famiglia ha avuto dei validi motivi per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza. Le particolarità della fattispecie concreta da esaminare sono segnatamente i motivi dell'attribuzione del figlio al genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale paese, l'intensità delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che avrebbe il rilascio dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. Il permesso verrà più facilmente concesso se il genitore residente in Svizzera, malgrado tutti gli sforzi profusi, si è trovato nell'impossibilità giuridica o materiale di ricongiungersi precedentemente con il figlio. Va anche rilevato che l'autorizzazione non sarà concessa se lo scopo è quello di terminare la propria formazione in Svizzera oppure per assicurarsi migliori condizioni economiche (DTF 122 II  385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pagg. 280-281 e rinvii). 2.2. In concreto, __________, padre dell'insorgente, si è separato nel 1989 dalla famiglia di sua propria volontà per entrare in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale, quando i suoi figli avevano rispettivamente 8 e 6 anni. Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di dimora nel 1993 e nonostante la possibilità concessagli dagli art. 38-40 OLS, egli ha manifestato in alcun modo l'intenzione di farsi raggiungere dal figlio. A tale proposito il fatto che a suo dire l'autorità competente, a seguito delle sue condizioni economiche, non gli avrebbe per prassi sicuramente permesso il ricongiungimento famigliare è una circostanza priva di alcun supporto probatorio. Ma tant'è. Nemmeno con l'ottenimento del permesso di domicilio nel 1996 il padre ha sollecitato il permesso ai sensi dell'art. 17 LDDS per il figlio, facendosi ricongiungere nell'aprile 1997 soltanto con la moglie, la quale ha lasciato i figli presso parenti. E' solo poco meno di due anni più tardi dall'ottenimento del domicilio, con le proprie condizioni economiche a suo dire a quel momento migliorate con l'arrivo della moglie, che il padre ha chiesto il ricongiungimento con il figlio, ma con i seguenti scopi: " (...) Mio figlio terminato gli studi in __________ ha deciso di raggiungerci anche lui per stare in famiglia (fin'ora c'era stata anche la madre in __________). Visto che mio figlio non ha più intenzione di inoltrarsi con ulteriori studi desidera poter lavorare in Svizzera, quindi è con queste motivazioni che facciamo la richiesta per il rilascio di un permesso a nome di mio figlio __________. Vogliate prendere nota che ho anche altre due figlie, che sono ancora minorenni, le quali sono rimaste in __________ per non interrompere i loro studi. Vivono presso una zia alla quale viene versata una somma di denaro per il loro mantenimento. Non è da escludere che in futuro scelgano anch'esse a riunirsi alla famiglia in Svizzera" . (v. lettera 28 gennaio 1998 all'Ufficio regionale degli stranieri a Lugano) Alla luce di queste ed inequivocabili affermazioni, si constata che lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con inconfutabile chiarezza che è volto a garantire a quest'ultimo prospettive professionali ed economiche, finalità queste non tutelate dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Va infine rilevato che nulla muta nel caso in esame il fatto che le sorelle __________ e __________, entrambe di 14 anni al momento dello scritto citato, vogliano chiedere anch'esse di ricongiungersi con la famiglia in Svizzera avendo terminato i loro studi obbligatori nel giugno di quest'anno (v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 4 in fondo). Come ha già considerato il Consiglio di Stato, non si può ammettere un ricongiungimento famigliare parziale "al contagocce". Il fatto che si volesse evitare alle sorelle di perdere anni di scuola non è una ragione atta a giustificare il ricongiungimento postulato dall'insorgente. Va inoltre osservato che il permesso sollecitato avrebbe quale risultato di separare senza validi motivi il ricorrente, oltre che dalle sorelle, dai parenti che con la venuta in Svizzera della madre si occupavano di lui in __________, paese in cui è nato e cresciuto, dove possiede stretti legami sociali e culturali e ha ricevuto pure un'istruzione scolastica (elementari, medie e liceo: v. curriculum vitae 28 gennaio 1998).

3.   3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto la stessa sia prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem). 3.2. In concreto, visto quanto precede (consid. 2), e a prescindere dall'accertamento se il legame di parentela dei famigliari residenti in Svizzera è intatto ed effettivamente vissuto, il diniego di autorizzazione è in tutti i casi perfettamente conforme all'art. 8 CEDU, non essendo ravvisabile alcuna delle eccezioni testé enunciate. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile - o anche solo affermato - la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto, come visto dianzi, che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. Va infine osservato che non vi sono ostacoli di sorta, nell'ambito di permessi di soggiorno turistici, tali da rendere impossibile le relazioni del ricorrente con i propri genitori in Svizzera.

4.   Visto quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. Quanto alla domanda di effetto sospensivo, essa diviene priva d'oggetto. L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta atteso che il gravame era sin dall'inizio manifestamente sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 30 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto. §.  Di conseguenza __________ (23 febbraio 1981), cittadino __________, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1998 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.

2.   L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.   La tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico del ricorrente.

4.   Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario