opencaselaw.ch

52.1998.161

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-08-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   Giusta l'art. 14 lett. a)

della legge concernente l'organico dei segretari comunali (LOSC; RL 2.1.5.1),

in caso di mancata conferma o di licenziamento non determinati da motivi gravi,

il comune è tenuto a versare al segretario un'indennità pari ad almeno l'ultima

mensilità di stipendio moltiplicata per il numero degli anni di servizio prestati.

L'indennità prevista dalla norma in esame è analoga a quella

di uscita che lo Stato accordava ai dipendenti licenziati giusta l'art. 18

LStip (RL 2.5.4.4), nella versione in vigore sino al 1º gennaio 1996 (BU 1954,

259; cfr. anche art. 7 LOSC 10.10.1972: BU 1972, 215). Al pari di quella

prevista dalla normativa applicabile agli impiegati del Cantone, anche questa

indennità è destinata a facilitare il reinserimento del dipendente licenziato

nel mercato del lavoro.

Presupposto irrinunciabile ai fini del riconoscimento

dell'indennità in contestazione è la sussistenza di un rapporto d'impiego perfetto,

rispettivamente l'assenza di colpa grave.

Al pari di quello degli altri dipendenti comunali, anche il

rapporto d’impiego dei segretari comunali si perfeziona soltanto con il superamento

del periodo di prova (art. 130 LOC). Il perfezionamento del rapporto d’impiego

di quest’ultimi presuppone inoltre il possesso dell’attestato di abilitazione.

Chi ne è privo può essere assunto come segretario comunale. Deve tuttavia

conseguire l’abilitazione richiesta entro l’anno di prova, prorogabile di un anno

al massimo, pena la decadenza dalla carica (art. 143 LOC). Non hanno quindi

diritto all'indennità prevista dall'art. 14 LOSC i segretari comunali che

vengono licenziati durante il periodo di prova, quelli che decadono dalla

carica perché omettono di procurarsi il certificato prescritto dalla legge e

quelli che vengono licenziati per motivi gravi, segnatamente per loro colpa

grave.

Analogamente, nessuna indennità d'uscita è dovuta dallo Stato

ai dipendenti licenziati per prova insoddisfacente (art. 18 LOrd; RL 2.5.4.1),

mentre l'indennità può essere rifiutata o ridotta ai dipendenti licenzianti per

loro colpa (art. 18 a LStip).

3.   Nel caso in esame, il

resistente è stato licenziato per mancata conferma riconducibile a grave e

perdurante insufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Dato che il

resistente non aveva conseguito l'abilitazione nel termine massimo di due anni,

prescritto dall'art. 143 LOC con conseguenze decadenziali, il municipio avrebbe

di per sè potuto limitarsi a stabilire che il rapporto d'impiego era giunto a

conclusione per decorrenza di tale termine. Considerato che tale rapporto era

rimasto allo stadio di prova perché il resistente aveva omesso di procurarsi il

certificato di capacità necessario ai fini del suo perfezionamento, l'autorità

comunale avrebbe d'altro canto potuto disdirlo per la fine di un mese con il

preavviso di trenta giorni siccome insoddisfatta della qualità del lavoro

svolto.

In entrambe le ipotesi nulla avrebbe dovuto il comune al resistente

a titolo di indennità d'uscita secondo l'art. 14 LOSC. Nemmeno il resistente lo

contesta.

Per motivi sui quali non occorre qui indagare, verosimilmente

per eccesso di garantismo, il municipio ha preferito far capo alla procedura di

mancata conferma prevista dall'art. 127 LOC. Benchè costretta a soddisfare le

più severe esigenze poste da tale procedura in ordine alla dimostrazione della

legittimità della disdetta, l'autorità comunale non ha avuto difficoltà a

rescindere il rapporto d'impiego per conclamata insufficienza delle prestazioni

lavorative fornite.

Prendendo lo spunto dal fatto che il rapporto d'impiego era

stato disdetto in base alla procedura di mancata conferma ed escluso che il

licenziamento fosse stato determinato da motivi gravi, il Consiglio di Stato ha

ritenuto date le premesse per accordare al ricorrente l'indennità prevista

dall'art. 14 LOSC.

Siffatta conclusione non può essere condivisa, poiché porta

in definitiva a riconoscere il diritto a tale indennità anche ad un segretario

comunale, il cui rapporto d'impiego non si è mai perfezionato per mancato

conseguimento dell'abilitazione prescritta dalla legge, estendendo - senza

validi motivi - il diritto sancito dalla norma in questione.

Vero è che per porre termine al rapporto d'impiego il

municipio ha fatto capo alla procedura di mancata conferma. La procedura scelta

dall'autorità comunale non permette tuttavia di ignorare che nella sostanza si

è comunque trattato di una semplice rescissione del rapporto d'impiego durante

il periodo di prova per manifesta insufficienza delle prestazioni di lavoro

fornite e per mancato conseguimento del certificato d’abilitazione. Circostanze,

queste, che, integrando gli estremi della colpa grave del dipendente,

giustificano senz’altro il rifiuto di qualsiasi indennità fondata sull'art. 14

LOSC.

4.   Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il ricorso va

quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome lesiva

del diritto.

Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 208 LOC; 14 LOSC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 20 maggio 1998, no. 2239, del

Consiglio di Stato è annullata.

2.   La tassa di giustizia di fr.

600.-- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.-- al ricorrente a

titolo di ripetibili.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.161 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.161 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.161

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00161 Lugano 12 agosto 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  10 giugno 1998 del Comune di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 20 maggio 1998, no. 2239, del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso inoltrato da __________ fa ordine all'insorgente di versargli un'indennità di uscita per mancata conferma; vista la risposta 24 giugno 1998 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 21 dicembre 1993 il municipio di __________ ha assunto il resistente __________ quale segretario comunale. L'attestato di nomina stabiliva che il periodo di prova sarebbe stato "rinnovato di anno in anno" sino al conseguimento del certificato di abilitazione. Entrato in carica il 1º febbraio 1994, __________ è stato richiamato a più riprese, senza successo, a migliorare la qualità delle prestazioni lavorative fornite. Non ha inoltre intrapreso alcunché per procurarsi il certificato di abilitazione necessario ai fini del consolidamento del rapporto d'impiego. B.   Preso atto che i ripetuti richiami non erano serviti ad indurre il resistente a migliorare la qualità del lavoro svolto, il 27 agosto 1996 il municipio di __________ ha deciso di porre temine al rapporto d’impiego per la fine del successivo mese di novembre. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale cantonale amministrativo, che con decisioni del 4 dicembre 1996, rispettivamente del 21 febbraio 1997 hanno respinto le impugnative contro di esso inoltrate da __________. C.   Il 26 settembre 1997 il resistente ha chiesto al municipio di riconoscergli l'indennità di uscita prevista dall'art. 14 della legge concernente l'organico dei segretari comunali. Il municipio ha respinto la richiesta con risoluzione del 6 ottobre seguente. Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. D.   Con giudizio 20 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, facendo ordine al comune di __________ di corrispondere a __________ l'indennità rivendicata. Il Governo ha in sostanza ritenuto che questa indennità fosse dovuta indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto d'impiego, a condizione che la disdetta non fosse pronunciata per gravi motivi. Ipotesi, questa, che nel caso concreto non si sarebbe verificata. E.   Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga accertato di non dovere alcuna indennità al resistente. Richiamandosi alla sentenza di questo Tribunale, l'insorgente rileva come __________ non abbia mai conseguito l'attestato di capacità prescritto dalla legge ai fini del perfezionamento del rapporto d'impiego dei segretari comunali. Essendo stato licenziato ancora durante il periodo di prova, il resistente non avrebbe diritto all'indennità di uscita prevista dalla legge. Comunque, conclude, i motivi che hanno determinato il licenziamento sarebbero sufficientemente gravi da giustificarne il diniego. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. __________ è invece rimasto silente. Considerato, in diritto

1.   Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono invero pacifiche. Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   Giusta l'art. 14 lett. a) della legge concernente l'organico dei segretari comunali (LOSC; RL 2.1.5.1), in caso di mancata conferma o di licenziamento non determinati da motivi gravi, il comune è tenuto a versare al segretario un'indennità pari ad almeno l'ultima mensilità di stipendio moltiplicata per il numero degli anni di servizio prestati. L'indennità prevista dalla norma in esame è analoga a quella di uscita che lo Stato accordava ai dipendenti licenziati giusta l'art. 18 LStip (RL 2.5.4.4), nella versione in vigore sino al 1º gennaio 1996 (BU 1954, 259; cfr. anche art. 7 LOSC 10.10.1972: BU 1972, 215). Al pari di quella prevista dalla normativa applicabile agli impiegati del Cantone, anche questa indennità è destinata a facilitare il reinserimento del dipendente licenziato nel mercato del lavoro. Presupposto irrinunciabile ai fini del riconoscimento dell'indennità in contestazione è la sussistenza di un rapporto d'impiego perfetto, rispettivamente l'assenza di colpa grave. Al pari di quello degli altri dipendenti comunali, anche il rapporto d’impiego dei segretari comunali si perfeziona soltanto con il superamento del periodo di prova (art. 130 LOC). Il perfezionamento del rapporto d’impiego di quest’ultimi presuppone inoltre il possesso dell’attestato di abilitazione. Chi ne è privo può essere assunto come segretario comunale. Deve tuttavia conseguire l’abilitazione richiesta entro l’anno di prova, prorogabile di un anno al massimo, pena la decadenza dalla carica (art. 143 LOC). Non hanno quindi diritto all'indennità prevista dall'art. 14 LOSC i segretari comunali che vengono licenziati durante il periodo di prova, quelli che decadono dalla carica perché omettono di procurarsi il certificato prescritto dalla legge e quelli che vengono licenziati per motivi gravi, segnatamente per loro colpa grave. Analogamente, nessuna indennità d'uscita è dovuta dallo Stato ai dipendenti licenziati per prova insoddisfacente (art. 18 LOrd; RL 2.5.4.1), mentre l'indennità può essere rifiutata o ridotta ai dipendenti licenzianti per loro colpa (art. 18 a LStip).

3.   Nel caso in esame, il resistente è stato licenziato per mancata conferma riconducibile a grave e perdurante insufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Dato che il resistente non aveva conseguito l'abilitazione nel termine massimo di due anni, prescritto dall'art. 143 LOC con conseguenze decadenziali, il municipio avrebbe di per sè potuto limitarsi a stabilire che il rapporto d'impiego era giunto a conclusione per decorrenza di tale termine. Considerato che tale rapporto era rimasto allo stadio di prova perché il resistente aveva omesso di procurarsi il certificato di capacità necessario ai fini del suo perfezionamento, l'autorità comunale avrebbe d'altro canto potuto disdirlo per la fine di un mese con il preavviso di trenta giorni siccome insoddisfatta della qualità del lavoro svolto. In entrambe le ipotesi nulla avrebbe dovuto il comune al resistente a titolo di indennità d'uscita secondo l'art. 14 LOSC. Nemmeno il resistente lo contesta. Per motivi sui quali non occorre qui indagare, verosimilmente per eccesso di garantismo, il municipio ha preferito far capo alla procedura di mancata conferma prevista dall'art. 127 LOC. Benchè costretta a soddisfare le più severe esigenze poste da tale procedura in ordine alla dimostrazione della legittimità della disdetta, l'autorità comunale non ha avuto difficoltà a rescindere il rapporto d'impiego per conclamata insufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Prendendo lo spunto dal fatto che il rapporto d'impiego era stato disdetto in base alla procedura di mancata conferma ed escluso che il licenziamento fosse stato determinato da motivi gravi, il Consiglio di Stato ha ritenuto date le premesse per accordare al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 14 LOSC. Siffatta conclusione non può essere condivisa, poiché porta in definitiva a riconoscere il diritto a tale indennità anche ad un segretario comunale, il cui rapporto d'impiego non si è mai perfezionato per mancato conseguimento dell'abilitazione prescritta dalla legge, estendendo - senza validi motivi - il diritto sancito dalla norma in questione. Vero è che per porre termine al rapporto d'impiego il municipio ha fatto capo alla procedura di mancata conferma. La procedura scelta dall'autorità comunale non permette tuttavia di ignorare che nella sostanza si è comunque trattato di una semplice rescissione del rapporto d'impiego durante il periodo di prova per manifesta insufficienza delle prestazioni di lavoro fornite e per mancato conseguimento del certificato d’abilitazione. Circostanze, queste, che, integrando gli estremi della colpa grave del dipendente, giustificano senz’altro il rifiuto di qualsiasi indennità fondata sull'art. 14 LOSC.

4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome lesiva del diritto. Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 14 LOSC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.  Di conseguenza, la decisione 20 maggio 1998, no. 2239, del Consiglio di Stato è annullata.

2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario