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52.1998.108

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-08-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate

dall'insorgente (sopralluogo, perizia sulle immissioni) che non appaiono invero

idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).

2.   In primo luogo va osservato

che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione

impugnata non dispongano altrimenti. Ora, nella fattispecie in esame non è data

nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm.

Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio, a

differenza di quella dipartimentale del 9 febbraio 1998, non dispone la revoca

dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.

Ne consegue pertanto che l'impugnativa 24 aprile 1998 ha effetto

sospensivo e quindi la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere in questa sede

analogo provvedimento va disattesa in quanto priva di oggetto.

3.   3.1. Secondo il concetto in

due fasi della LPAmb, gli inquinamenti atmosferici sono limitati da misure

applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente

dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,

devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico,

dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La valutazione

degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori limite fissati

dal Consiglio federale (art. 12, 13 e 14 LPAmb; DTF 119 Ib 386 consid. 3a, 118 Ib

238 consid. 2a, 596 consid. 3b). Gli effetti sono valutati singolarmente,

globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb). In una seconda

fase, le emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti,

tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art.

11 cpv. 3 LPAmb; DTF 118 Ib 32 segg. consid. 5b con rinvii).

3.2. Nel caso in esame è incontestato che il distributore di

benzina in oggetto, dotato di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del

carburante, costituisce un impianto stazionario ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb

e 2 cpv. 1 OIAt, che dev'essere equipaggiato ed esercitato in modo da

rispettare le limitazioni preventive d'emissione fissate negli allegati 1 e 2

dell'ordinanza (art. 3 OIAt), come pure i valori limite d'immissione ai sensi

dell'allegato 7 (art. 2 cpv. 5 OIAt).

In particolare, la cifra

33 cpv. 3 dell'allegato 2 OIAt dispone che i distributori di benzina devono

essere equipaggiati in modo tale che:

-  a)    i

gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del

serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto

(ricupero dei vapori); il sistema per il recupero dei vapori e l'impianto di

allacciamento non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante

il loro funzionamento normale;

-  b)    durante

l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone

normalizzato del serbatoio vengano emesse al massimo il 10% delle sostanze

organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempiuta

quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano

e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona

conformemente alle norme.

Tuttavia, quanto previsto alla lett. b non vale per il

rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione (cifra 33 cpv. 4 allegato

2 OIAt).

4.   Come accennato in

narrativa, la  ricorrente a ragione non contesta l'obbligo di risanamento del

distributore di via __________ a __________ impostole dal Dipartimento.

L'impianto non può difatti essere considerato come un piccolo apparecchio di

distribuzione per il quale la legge esclude ogni obbligo di installare un

impianto di recupero dei vapori di benzina emessi durante le operazioni di

rifornimento delle autovetture (v. doc. 1: scritto 8 maggio 1998 dell'Ufficio

federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). La vendita complessiva

di carburante nel 1997, che la ricorrente indica (doc. D) di soli 99'485 litri,

va in tutti i casi relativizzata (nel 1996 ha del resto venduto 127'196 litri).

Essa è difatti legata alla bassa congiuntura con cui il ramo si sta attualmente

confrontando ed è quindi un fenomeno temporaneo connesso all'evoluzione del

mercato. Inoltre, con la dotazione di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione

del carburante, la stazione di servizio possiede delle potenzialità d'utenza e

d'esercizio senz'altro notevoli dal momento che è situata lungo l'arteria di collegamento

__________ -__________ ed è particolarmente frequentata da pendolari e da frontalieri

(cfr. STA 3 marzo 1997 in re E. C. consid. 5 relativa a una stazione di servizio

situata nella fascia di confine e dotata di due sole pompe di benzina con la

vendita, nel 1995, di 68'408 litri).

5.   Il Consiglio di Stato ha

confermato la decisione del Dipartimento di obbligare l'insorgente a risanare

il proprio impianto di __________ tramite l'equipaggiamento previsto

dall'ordinanza al fine di rispettare le limitazioni preventive all'emissione.

La ricorrente, sottolineando le sue attuali difficoltà

finanziarie, sostiene che il rimando previsto all'art. 7 OIAt per gli impianti esistenti

è contrario alla sistematica dell'ordinanza e al principio generale sancito all'art.

11 cpv. 2 LPAmb. A fondamento della sua tesi essa adduce che, contrariamente

agli impianti stazionari nuovi, quelli già esistenti hanno un reddito

conosciuto, ciò che non giustificherebbe l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 OIAt.

La critica non può essere condivisa.

5.1. L'art. 4 OIAt -

applicabile agli impianti stazionari esistenti in virtù del rimando di cui all'art.

7 OIAt - prevede che l'autorità limita preventivamente, nella maggior misura

possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il

profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore

limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile (cpv. 1). Per

giudicare se un tale provvedimento sia sopportabile sotto il profilo economico

si deve fare riferimento ad un'azienda media ed economicamente sana del ramo in

questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto

differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria

(cpv. 3).

5.2. Come già esposto in precedenza, la vendita di carburante

dipende da vari fattori, come le oscillazioni del mercato dovute a motivi

congiunturali, nonché le potenzialità d'utenza e d'esercizio dell'impianto.

Permettere delle agevolazioni sulla limitazione delle emissioni di sostanze

inquinanti prodotte da una singola ditta con attuali difficoltà economiche

dello stesso ramo e dimensioni analoghe di altre esistenti ed economicamente sane,

significa avallare un'ingiustificata disparità di trattamento. Del resto il

principio della prevenzione stabilito dall'articolo 11 cpv. 2 LPAmb sulle finalità

in vista di limitare le emissioni, oltre a non procedere alla distinzione tra impianti

stazionari nuovi ed esistenti, prevede che l'accertamento delle possibilità economiche

del risanamento non va effettuato con riferimento alle concrete condizioni in

cui versa la singola azienda toccata dal provvedimento, quanto piuttosto

tenendo conto della situazione all'interno del settore d'attività in oggetto,

prendendo quale punto di riferimento un'azienda media della categoria,

economicamente sana e ben gestita (cfr. FF 1979 III 755; Rapport relatif au projet

d'ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique, maggio 1984, pag.

16). Di conseguenza una misura di risanamento risulta sopportabile dal punto di

vista economico già per il fatto che, se imposta ad un'azienda media del

settore, quest'ultima sarebbe in grado di finanziare gli interventi ordinatile

continuando a conseguire, come in precedenza, un certo utile che ne garantisca

la sopravvivenza sul mercato (A. Schrade, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz,

ad art 11 no. 33). Infine non bisogna dimenticare gli importanti obiettivi

prefissi dalla legge sulla protezione dell'ambiente volti a limitare le emissioni

di sostanze nocive all'uomo (cfr. art. 1 cpv.1, 7 cpv. 1 e 3 LPAmb). Ne

consegue che la tesi dell'insorgente è, su questo punto, infondata.

Accertato dunque che il

distributore di benzina in esame ricade nei criteri di limitazione preventiva

delle emissioni esposti all'art. 4 OIAt, occorre ora esaminare se la misura di

risanamento del distributore sia sopportabile dal punto di vista economico.

5.3. La ricorrente asserisce che la cifra d'affari conseguita

nel 1997 con la vendita del carburante ammonta a fr.114'767.– e che l'utile

lordo conseguito è stato di soli fr. 3'397.– annui. Sottraendo a tale importo

le spese d'affitto, del personale ed altri costi fissi, essa dà rilevanza alla

perdita netta conseguita di fr. 39'291.–. Essa conclude quindi che un qualsiasi

investimento non sarebbe pertanto sopportabile. A torto.

Secondo i calcoli effettuati dal Dipartimento del territorio

in base a criteri di prudenza, risulta che in relazione alle medie relative a

un distributore ticinese del gruppo IV (<500'000 litri annui) - con una

spesa di fr. 3'500.– per pistola oltre a fr. 20'000.– di lavori edili

(pavimentazione, ecc.) e tenendo conto di un periodo di ammortamento decennale

con un tasso d'interesse annuo al 6.5 % come pure una vendita media di 195'000

litri di benzina all'anno - il costo netto stimato per eccesso degli interventi

di risanamento in questione ammonterebbero a circa fr. 3'900.– all'anno. Se si

considera inoltre che dalle stesse vanno dedotti gli importi relativi al

carburante recuperato (stimato in 340 litri annui che, venduti a fr. 1.18 al

litro, permettono un guadagno annuo di fr. 400.– per il distributore), il costo

annuo del risanamento è di fr. 3'500.– pari a fr. 290.– mensili. Come ha

indicato il Consiglio di Stato, tale conclusione non muta anche volendo

prendere spunto dai dati forniti dall'insorgente (fr. 59'640.– preventivo di

spesa di cui al doc. C) e che portano a quantificare mensilmente le spese di

risanamento su dieci anni in circa fr. 560.– mensili.

Si tratta di una spesa certamente sopportabile da un punto di

vista finanziario non solo per un'azienda media del settore, ma anche - con

ogni verosimiglianza - per il distributore di benzina in oggetto, trattandosi

di un importo tutto sommato contenuto anche in termini assoluti e tenuto conto

dell'attuale congiuntura. Se si considera inoltre il fatto che, come esposto in

precedenza, la stazione di distribuzione dispone senz'altro di una non indifferente

potenzialità d'esercizio, a più forte ragione si deve ammettere che le misure

di risanamento imposte dal Dipartimento non costituiscono affatto dal punto di

vista economico una minaccia per la sopravvivenza dell'impianto in questione. A

maggior ragione dal momento che dalla contabilità versata agli atti (doc. H)

risulta come la vendita di carburante sia solo una delle diverse attività della

ditta presso la filiale di __________, che risulta saldamente in attivo. La

ricorrente non dimostra d'altronde l'impossibilità di un pagamento rateale

dell'investimento limitandosi a sostenere, senza alcun supporto probatorio,

l'obbligo di onorarlo interamente entro 30 giorni dalla ricezione della

fattura.

6.   Il Dipartimento ha in

sostanza ordinato all'insorgente di risanare il distributore entro il 31

ottobre 1998, ossia in 8 mesi e 22 giorni. La ricorrente si oppone

all'esecuzione entro tale termine e chiede che venga fissato in dieci

subordinatamente 5 anni in virtù degli art. 10 segg. OIAt, censurando la

risoluzione governativa che si è fondata sull'art. 32 cpv. 1 OIAt.

6.1. L'art. 16 LPAmb dispone che gli impianti, che non

soddisfano le prescrizioni della legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi

federali, devono essere risanati (cpv. 1). Il Consiglio federale emana

prescrizioni sugli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i

termini e il procedimento (cpv. 4). In casi urgenti, le autorità ordinano il

risanamento a titolo preventivo (cpv. 4 prima frase). Riguardo ai termini di

risanamento degli impianti esistenti, l'art. 10 OIAt prevede che gli stessi

vadano fissati normalmente in 5 anni. Termini più brevi, ma di almeno 30

giorni, sono fissati, se (cpv. 2): il risanamento può essere eseguito senza

importanti investimenti (lett. a); le emissioni superano il triplo del valore

limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni (lett. b), o le

immissioni provocate dall'impianto sono eccessive (lett. c). Termini più

lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati, se (cpv. 3): le emissioni

sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la

limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di

calore sensibile non sono rispettate (lett. a) e sono esclusi i casi secondo il

cpv. 2 lett. a e c. Inoltre (cpv. 4), resta salva la decisione di termini di risanamento

più brevi secondo l'art. 32 OIAt. L'art. 11 cpv. 1 OIAt prevede nondimeno delle

agevolazioni se il risanamento si avvera sproporzionato, segnatamente dal punto

di vista tecnico o dell'esercizio oppure se non è sopportabile economicamente. L'art.

32 cpv. 1 lett. a OIAt prevede che se la limitazione preventiva delle emissioni

non è sufficiente a impedire o a eliminare le immissioni eccessive provocate da

più impianti stazionari, l'autorità decide ulteriori provvedimenti, in

particolare riduce i termini per il risanamento.

6.2. Va innanzitutto osservato che a ragione l'insorgente

contesta l'applicazione in specie dell'art. 32 OIAt. Il Consiglio di Stato ha

previsto nel marzo del 1991, nell'ambito dei provvedimenti concernenti la messa

in esecuzione del Piano cantonale per il risanamento dell'aria (art. 44a LPAmb;

31 OIAt), tra l'altro l'adozione immediata delle limitazioni preventive

relative agli impianti per il recupero dei vapori di benzina per le stazioni di

distribuzione. La suddivisione adottata nel 1990 dal Dipartimento fissando in

seguito per la categoria IV un termine per adeguarsi scadente al 31 ottobre

1998 era dettata al fine di una migliore organizzazione delle operazioni e non

sancita dalla legge (v. risposta della Sezione della protezione dell'aria e

dell'acqua al ricorso, pag. 2). La decisione del 9 febbraio 1998 fa quindi

ancora parte delle misure preventive delle emissioni giusta l'art. 4 OIAt (v.

Progetto in consultazione maggio 1990 di piano di risanamento dell'aria presentato

dall'allora Dipartimento dell'ambiente, Sezione energia e protezione dell'aria,

provvedimento I8) dal momento che non risulta una precedente decisione in tal

senso su limitazioni completive o più severe (art. 9 OIAt) per applicare l'art.

32 OIAt. Il termine di risanamento è stato dunque preso in virtù dell'art. 10 OIAt,

come del resto indicato nel provvedimento dipartimentale.

Vista l'inapplicabilità dell'art. 32 OIAt in specie, la

critica della ricorrente - secondo cui l'applicazione e la validità del piano

di risanamento dell'aria non indicherebbe le fonti di emissione responsabili

delle immissioni eccessive e la loro importanza in rapporto al carico

inquinante totale, nonché i provvedimenti per impedire o eliminare le

immissioni eccessive e l'effetto dei singoli provvedimenti (art. 31 cpv. 2 OIAt)

- cade nel vuoto. Va comunque osservato, contrariamente a quanto asserito

dall'insorgente, che il Piano di risanamento dell'aria adottato dal Cantone

Ticino ha piena validità in quanto costituisce un piano dei provvedimenti ai

sensi degli art. 31 segg. OIAt (v. RDAT II-1995 N. 67 consid. 3c).

6.3. Giusta l'art. 13 LPAmb, il Consiglio federale fissa,

mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli

effetti dannosi o molesti (cpv. 1). Al riguardo, tiene conto anche degli

effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili,

come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (cpv. 2). L'art. 14 LPAmb

dispone che i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono

stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori

a tali valori, tra l'altro, non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la

flora, le loro biocenosi e i loro biotopi (lett. a); non molestino

considerevolmente la popolazione (lett. b). Giusta l'art. 30 OIAt, l'autorità

giudica se le immissioni misurate sono eccessive. L'art. 2 cpv. 5 prima frase OIAt

dispone che sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più

valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Orbene, il fatto che

l'insorgente dà rilevanza all'assenza in tale allegato 7 delle sostanze colà menzionate,

non può esserle di soccorso. Difatti le sostanze indicate in tale allegato sono

quelle sottoposte a un valore limite d'immissione, mentre per i composti

organici volatili (idrocarburi) - di cui i vapori di benzina costituiscono una

parte importante delle emissioni - l'OIAt non definisce un limite d'immissione.

Queste sostanze nell'aria sono del resto proporzionalmente più elevate di

quelle immesse dalle altre sostanze inquinanti (v. Progetto in consultazione

citato, pag. 42). L'art. 2 cpv. 5 seconda frase del disposto testé enunciato

prevede che se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione,

le immissioni sono considerate eccessive quando, tra l'altro, mettono in

pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (lett.

a). Il ricorrente non nega giustamente nella replica l'evidenza che il

carburante erogato dalla sua società contiene tra l'altro una sostanza intrinsecamente

cancerogena, il benzene. A tale proposito si rileva dallo scritto 4 maggio 1998

dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio prodotto dal

Dipartimento con la risposta al gravame (doc. 1) - e su cui l'insorgente ha

potuto pronunciarsi con l'allegato di replica -, che durante ogni singolo

rifornimento di benzina presso un distributore senza impianto di recupero dei

vapori di benzina la concentrazione del benzene emesso è di 15'000 mg/m3:

valore circa 5'000 volte più alto della concentrazione massima ammessa nel

posto di lavoro (valore MAK) che per tale sostanza è di 3.2 mg/m3: ciò che è

largamente nocivo alla salute dell'uomo. L'insorgente non contesta tali dati,

limitandosi a sostenere che giusta la cifra 33 cpv. 2 dell'allegato 2 OIAt le

limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 (sostanze organiche

che si presentano sotto forma di gas, vapori o particolato) e 8 (sostanze

cancerogene) non sono applicabili ai distributori di benzina. Sennonché essa

non si ravvede che tale disposto si riferisce alle emissioni e non alle

immissioni. Le immissioni provocate dall'impianto sono dunque eccessive (art.

10 cpv. 2 lett. c OIAt), perché rappresentano un rischio diretto per la salute

già per gli automobilisti e del personale del distributore in oggetto.

Inoltre, come si è visto in precedenza (consid. 5.3.), il

risanamento ordinato può essere eseguito entro i termini indicati dal

Dipartimento senza importanti investimenti (art. 10 cpv. 2 lett. a OIAt).

6.4. La ricorrente (replica ad 1) sostiene che i vapori di

benzina emessi dal suo distibutore, e stimati dal Dipartimento in circa 280 kg

annui, hanno un effetto infinitesimale dal punto di vista quantitativo e

qualitativo sull'ambiente e che il termine di risanamento sarebbe a suo dire

sproporzionato. A sostegno della sua tesi produce (doc. L) la tabella

(evoluzione tendenziale) del piano di risanamento dell'aria relativa alle

immissioni di composti organici volatili (VOC), la quale indica dal 1990 al

1994 una riduzione da 10'500 a 8'000 tonnellate con solo 500 dovute all'evaporazione

di benzina. La tesi è infondata.

Innanzitutto la limitazione alla fonte delle emissioni è un

principio applicabile indipendentemente dal tasso globale di inquinamento con

lo scopo di mantenere il tasso d'inquinamento ad un livello di molto inferiore

alla soglia della nocività e della molestia (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 LPAmb; FF

1979 III pag. 755). La ricorrente dimentica inoltre di esaminare i dati nel suo

complesso e l'azione congiunta delle differenti sostanze nocive disperse

nell'aria (art. 8 PAmb). Difatti la riduzione è dovuta agli impianti di

distribuzione che, contrariamente a quello dell'insorgente, sono già stati risanati

nell'ambito della campagna iniziata nel 1990 ed è dovuta pure all'evoluzione

negativa delle vendite di carburante nel corso degli ultimi anni.

6.5. Tenuto conto degli indubbi benefici per l'ambiente e per

la salute delle persone, l'ordine di risanamento appare del tutto rispettoso

del principio di proporzionalità, nonché sorretto da predominanti interessi che

lo giustificano. Pertanto, visto il preminente interesse pubblico per fondare

il provvedimento adottato, il termine di 8 mesi e 22 giorni impartito dal

Dipartimento del territorio nella sua decisione del 9 febbraio 1998 non appare

censurabile ed è adeguato alle circostanze.

Il termine per il risanamento del distributore in oggetto,

così come pure il termine di due mesi per la presentazione del relativo

progetto d'intervento, inizieranno a decorrere dalla crescita in giudicato

della presente decisione.

Con il che il ricorso è respinto.

7.   La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 7,

11, 12, 16, 18

LPAmb; 4

cpv. 3, 7,10, 30, 32 cpv. 1 lett. a OIAt; 33 cpv. 2 e 4 allegato 2 OIAt; 6

cpv. 3 DLAPAmb; 3, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente

decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.108 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.108 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.108

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00108 Lugano 12 agosto 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  24 aprile 1998 di __________ patrocinata dall'avv. __________ contro la decisione 25 marzo 1998 (n. 1250) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 24 febbraio 1998 dell'insorgente avverso la risoluzione 9 febbraio 1998 con cui il Dipartimento del territorio le ha ordinato di procedere entro il 31 ottobre 1998 al risanamento del distributore di carburante situato a __________ in via __________, mediante l'installazione di impianti per il recupero dei vapori di benzina; viste le risposte:

-    12 maggio 1998 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;

-    13 maggio 1998 del Consiglio di Stato; preso atto della replica 5 giugno 1998 e delle dupliche:

-    18 giugno 1998 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;

-    24 giugno 1998 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Nel 1990 l'allora Dipartimento dell'ambiente ha elaborato un programma a tappe di risanamento di tutti gli impianti ticinesi di travaso di benzina conformemente all'OIAt, formando a tale scopo 4 gruppi di distributori di carburante definiti in funzione delle vendite annue dell'anno 1988. I seguenti termini di scadenza per l'adeguamento sono in seguito stati fissati al: 31 dicembre 1991 (gruppo I con più di 2 milioni di litri); 30 aprile 1993 (gruppo II con vendite comprese tra 1 e 2 milioni di litri); 1° marzo 1998 (gruppo III con vendite comprese tra 500'000 e 1 milione di litri); 31 ottobre 1998 (gruppo IV). Il piano di risanamento dell'aria, adottato dal Consiglio di Stato nel marzo 1991, stabilisce (provvedimento I6) l'obbligo d'installazione degli impianti di recupero dei vapori di benzina fasi I e II per tutte le stazioni di servizio indipendentemente dal volume annuo travasato. La ricorrente __________, è proprietaria deldistributore di benzina "__________" situato a __________ in via __________. La stazione, dotata di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, fa parte del gruppo IV (vendite annue inferiori a 500'000 litri). B.   Con decisione 9 febbraio 1998 - fondata sugli art. 11, 16, 18, 61 LPAmb e 4, 7 a 10, 35 e l'allegato 2 cifra 33 OIAt - il Dipartimento del territorio ha ordinato al __________ di procedere entro il 31 ottobre 1998 al risanamento del distributore di sua proprietà mediante l'installazione di un impianto per il recupero dei vapori di benzina emessi durante il riempimento dei serbatoi del distributore (detta fase I) e per il recupero di almeno il 90% dei vapori di benzina emessi durante il rifornimento degli autoveicoli (detta fase II). Il Dipartimento ha inoltre imposto alla proprietaria della stazione di servizio la presentazione del progetto di risanamento alla Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua entro 60 giorni a partire dall'intimazione della decisione. Nel medesimo scritto l'autorità cantonale ha pronunciato l'immediata esecutività della sua decisione, stabilendo che un eventuale ricorso contro la stessa non avrebbe fruito dell'effetto sospensivo. C.   Contro la predetta risoluzione dipartimentale, la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una proroga del termine di risanamento da un massimo di 15 anni fino a un minimo di 5 anni. In quella sede la ricorrente, che non contesta la necessità di procedere al risanamento, ha sostanzialmente sostenuto il problema della scarsa resa del distributore e ha chiesto di tener conto di tale aspetto nella commisurazione del termine impartitole. Ha pure postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. D.   Con giudizio 25 marzo 1998, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, reputando del tutto corretto e proporzionato alle circostanze l'ordine di risanamento del distributore impartito dal Dipartimento del territorio. L'Esecutivo cantonale ha considerato che la dotazione del distributore in oggetto, nonché le sue potenzialità oggettive d'esercizio, escludono che lo stesso possa essere equiparato ad un piccolo apparecchio di distribuzione che possa beneficiare di una deroga all'obbligo di risanamento previsto dalla stessa ordinanza. Il Governo ha inoltre reputato perfettamente sopportabile per la ricorrente l'onere finanziario che deriverebbe dal risanamento impostole e ha considerato adeguato il termine fissatole. Con l'emanazione del giudizio, il Consiglio di Stato ha dichiarato priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame. E.   Contro il predetto giudizio governativo, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che il termine di risanamento della pompa di benzina sia fissato a 10 anni subordinatamente a 5 anni, e che al gravame venga concesso effetto sospensivo. La ricorrente riprende ed amplia in pratica le medesime argomentazioni già sviluppate davanti al Consiglio di Stato e di cui si è detto ai precedenti considerandi. Precisa che la sopportabilità economica è valevole soltanto per gli impianti stazionari nuovi e non per quelli già presenti come è il caso del distributore in oggetto, tenuto conto delle scarse vendite di carburante e del conseguente esiguo inquinamento derivante dall'impianto di distribuzione in oggetto. Ritiene pure che il termine per il ripristino ordinato dal Dipartimento, oltre ad essere lesivo del principio di proporzionalità, non risulta essere sorretto da un preminente interesse pubblico. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio adducendo una serie di argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in seguito. Pure il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare nessuna particolare osservazione. Del successivo scambio di allegati si dirà, per quanto sia indispensabile ai fini del giudizio, nei considerandi in diritto. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 6 cpv. 3 DLAPAmb. La legittimazione attiva della ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente (sopralluogo, perizia sulle immissioni) che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).

2.   In primo luogo va osservato che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio, a differenza di quella dipartimentale del 9 febbraio 1998, non dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa. Ne consegue pertanto che l'impugnativa 24 aprile 1998 ha effetto sospensivo e quindi la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va disattesa in quanto priva di oggetto.

3.   3.1. Secondo il concetto in due fasi della LPAmb, gli inquinamenti atmosferici sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La valutazione degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori limite fissati dal Consiglio federale (art. 12, 13 e 14 LPAmb; DTF 119 Ib 386 consid. 3a, 118 Ib 238 consid. 2a, 596 consid. 3b). Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb). In una seconda fase, le emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb; DTF 118 Ib 32 segg. consid. 5b con rinvii). 3.2. Nel caso in esame è incontestato che il distributore di benzina in oggetto, dotato di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, costituisce un impianto stazionario ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, che dev'essere equipaggiato ed esercitato in modo da rispettare le limitazioni preventive d'emissione fissate negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza (art. 3 OIAt), come pure i valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7 (art. 2 cpv. 5 OIAt). In particolare, la cifra 33 cpv. 3 dell'allegato 2 OIAt dispone che i distributori di benzina devono essere equipaggiati in modo tale che:

-  a)    i gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (ricupero dei vapori); il sistema per il recupero dei vapori e l'impianto di allacciamento non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante il loro funzionamento normale;

-  b)    durante l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato del serbatoio vengano emesse al massimo il 10% delle sostanze organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempiuta quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme. Tuttavia, quanto previsto alla lett. b non vale per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione (cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OIAt).

4.   Come accennato in narrativa, la  ricorrente a ragione non contesta l'obbligo di risanamento del distributore di via __________ a __________ impostole dal Dipartimento. L'impianto non può difatti essere considerato come un piccolo apparecchio di distribuzione per il quale la legge esclude ogni obbligo di installare un impianto di recupero dei vapori di benzina emessi durante le operazioni di rifornimento delle autovetture (v. doc. 1: scritto 8 maggio 1998 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). La vendita complessiva di carburante nel 1997, che la ricorrente indica (doc. D) di soli 99'485 litri, va in tutti i casi relativizzata (nel 1996 ha del resto venduto 127'196 litri). Essa è difatti legata alla bassa congiuntura con cui il ramo si sta attualmente confrontando ed è quindi un fenomeno temporaneo connesso all'evoluzione del mercato. Inoltre, con la dotazione di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, la stazione di servizio possiede delle potenzialità d'utenza e d'esercizio senz'altro notevoli dal momento che è situata lungo l'arteria di collegamento __________ -__________ ed è particolarmente frequentata da pendolari e da frontalieri (cfr. STA 3 marzo 1997 in re E. C. consid. 5 relativa a una stazione di servizio situata nella fascia di confine e dotata di due sole pompe di benzina con la vendita, nel 1995, di 68'408 litri).

5.   Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Dipartimento di obbligare l'insorgente a risanare il proprio impianto di __________ tramite l'equipaggiamento previsto dall'ordinanza al fine di rispettare le limitazioni preventive all'emissione. La ricorrente, sottolineando le sue attuali difficoltà finanziarie, sostiene che il rimando previsto all'art. 7 OIAt per gli impianti esistenti è contrario alla sistematica dell'ordinanza e al principio generale sancito all'art. 11 cpv. 2 LPAmb. A fondamento della sua tesi essa adduce che, contrariamente agli impianti stazionari nuovi, quelli già esistenti hanno un reddito conosciuto, ciò che non giustificherebbe l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 OIAt. La critica non può essere condivisa. 5.1. L'art. 4 OIAt - applicabile agli impianti stazionari esistenti in virtù del rimando di cui all'art. 7 OIAt - prevede che l'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile (cpv. 1). Per giudicare se un tale provvedimento sia sopportabile sotto il profilo economico si deve fare riferimento ad un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria (cpv. 3). 5.2. Come già esposto in precedenza, la vendita di carburante dipende da vari fattori, come le oscillazioni del mercato dovute a motivi congiunturali, nonché le potenzialità d'utenza e d'esercizio dell'impianto. Permettere delle agevolazioni sulla limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una singola ditta con attuali difficoltà economiche dello stesso ramo e dimensioni analoghe di altre esistenti ed economicamente sane, significa avallare un'ingiustificata disparità di trattamento. Del resto il principio della prevenzione stabilito dall'articolo 11 cpv. 2 LPAmb sulle finalità in vista di limitare le emissioni, oltre a non procedere alla distinzione tra impianti stazionari nuovi ed esistenti, prevede che l'accertamento delle possibilità economiche del risanamento non va effettuato con riferimento alle concrete condizioni in cui versa la singola azienda toccata dal provvedimento, quanto piuttosto tenendo conto della situazione all'interno del settore d'attività in oggetto, prendendo quale punto di riferimento un'azienda media della categoria, economicamente sana e ben gestita (cfr. FF 1979 III 755; Rapport relatif au projet d'ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique, maggio 1984, pag. 16). Di conseguenza una misura di risanamento risulta sopportabile dal punto di vista economico già per il fatto che, se imposta ad un'azienda media del settore, quest'ultima sarebbe in grado di finanziare gli interventi ordinatile continuando a conseguire, come in precedenza, un certo utile che ne garantisca la sopravvivenza sul mercato (A. Schrade, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art 11 no. 33). Infine non bisogna dimenticare gli importanti obiettivi prefissi dalla legge sulla protezione dell'ambiente volti a limitare le emissioni di sostanze nocive all'uomo (cfr. art. 1 cpv.1, 7 cpv. 1 e 3 LPAmb). Ne consegue che la tesi dell'insorgente è, su questo punto, infondata. Accertato dunque che il distributore di benzina in esame ricade nei criteri di limitazione preventiva delle emissioni esposti all'art. 4 OIAt, occorre ora esaminare se la misura di risanamento del distributore sia sopportabile dal punto di vista economico. 5.3. La ricorrente asserisce che la cifra d'affari conseguita nel 1997 con la vendita del carburante ammonta a fr.114'767.– e che l'utile lordo conseguito è stato di soli fr. 3'397.– annui. Sottraendo a tale importo le spese d'affitto, del personale ed altri costi fissi, essa dà rilevanza alla perdita netta conseguita di fr. 39'291.–. Essa conclude quindi che un qualsiasi investimento non sarebbe pertanto sopportabile. A torto. Secondo i calcoli effettuati dal Dipartimento del territorio in base a criteri di prudenza, risulta che in relazione alle medie relative a un distributore ticinese del gruppo IV (<500'000 litri annui) - con una spesa di fr. 3'500.– per pistola oltre a fr. 20'000.– di lavori edili (pavimentazione, ecc.) e tenendo conto di un periodo di ammortamento decennale con un tasso d'interesse annuo al 6.5 % come pure una vendita media di 195'000 litri di benzina all'anno - il costo netto stimato per eccesso degli interventi di risanamento in questione ammonterebbero a circa fr. 3'900.– all'anno. Se si considera inoltre che dalle stesse vanno dedotti gli importi relativi al carburante recuperato (stimato in 340 litri annui che, venduti a fr. 1.18 al litro, permettono un guadagno annuo di fr. 400.– per il distributore), il costo annuo del risanamento è di fr. 3'500.– pari a fr. 290.– mensili. Come ha indicato il Consiglio di Stato, tale conclusione non muta anche volendo prendere spunto dai dati forniti dall'insorgente (fr. 59'640.– preventivo di spesa di cui al doc. C) e che portano a quantificare mensilmente le spese di risanamento su dieci anni in circa fr. 560.– mensili. Si tratta di una spesa certamente sopportabile da un punto di vista finanziario non solo per un'azienda media del settore, ma anche - con ogni verosimiglianza - per il distributore di benzina in oggetto, trattandosi di un importo tutto sommato contenuto anche in termini assoluti e tenuto conto dell'attuale congiuntura. Se si considera inoltre il fatto che, come esposto in precedenza, la stazione di distribuzione dispone senz'altro di una non indifferente potenzialità d'esercizio, a più forte ragione si deve ammettere che le misure di risanamento imposte dal Dipartimento non costituiscono affatto dal punto di vista economico una minaccia per la sopravvivenza dell'impianto in questione. A maggior ragione dal momento che dalla contabilità versata agli atti (doc. H) risulta come la vendita di carburante sia solo una delle diverse attività della ditta presso la filiale di __________, che risulta saldamente in attivo. La ricorrente non dimostra d'altronde l'impossibilità di un pagamento rateale dell'investimento limitandosi a sostenere, senza alcun supporto probatorio, l'obbligo di onorarlo interamente entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

6.   Il Dipartimento ha in sostanza ordinato all'insorgente di risanare il distributore entro il 31 ottobre 1998, ossia in 8 mesi e 22 giorni. La ricorrente si oppone all'esecuzione entro tale termine e chiede che venga fissato in dieci subordinatamente 5 anni in virtù degli art. 10 segg. OIAt, censurando la risoluzione governativa che si è fondata sull'art. 32 cpv. 1 OIAt. 6.1. L'art. 16 LPAmb dispone che gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati (cpv. 1). Il Consiglio federale emana prescrizioni sugli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento (cpv. 4). In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo (cpv. 4 prima frase). Riguardo ai termini di risanamento degli impianti esistenti, l'art. 10 OIAt prevede che gli stessi vadano fissati normalmente in 5 anni. Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se (cpv. 2): il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti (lett. a); le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni (lett. b), o le immissioni provocate dall'impianto sono eccessive (lett. c). Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati, se (cpv. 3): le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate (lett. a) e sono esclusi i casi secondo il cpv. 2 lett. a e c. Inoltre (cpv. 4), resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l'art. 32 OIAt. L'art. 11 cpv. 1 OIAt prevede nondimeno delle agevolazioni se il risanamento si avvera sproporzionato, segnatamente dal punto di vista tecnico o dell'esercizio oppure se non è sopportabile economicamente. L'art. 32 cpv. 1 lett. a OIAt prevede che se la limitazione preventiva delle emissioni non è sufficiente a impedire o a eliminare le immissioni eccessive provocate da più impianti stazionari, l'autorità decide ulteriori provvedimenti, in particolare riduce i termini per il risanamento. 6.2. Va innanzitutto osservato che a ragione l'insorgente contesta l'applicazione in specie dell'art. 32 OIAt. Il Consiglio di Stato ha previsto nel marzo del 1991, nell'ambito dei provvedimenti concernenti la messa in esecuzione del Piano cantonale per il risanamento dell'aria (art. 44a LPAmb; 31 OIAt), tra l'altro l'adozione immediata delle limitazioni preventive relative agli impianti per il recupero dei vapori di benzina per le stazioni di distribuzione. La suddivisione adottata nel 1990 dal Dipartimento fissando in seguito per la categoria IV un termine per adeguarsi scadente al 31 ottobre 1998 era dettata al fine di una migliore organizzazione delle operazioni e non sancita dalla legge (v. risposta della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua al ricorso, pag. 2). La decisione del 9 febbraio 1998 fa quindi ancora parte delle misure preventive delle emissioni giusta l'art. 4 OIAt (v. Progetto in consultazione maggio 1990 di piano di risanamento dell'aria presentato dall'allora Dipartimento dell'ambiente, Sezione energia e protezione dell'aria, provvedimento I8) dal momento che non risulta una precedente decisione in tal senso su limitazioni completive o più severe (art. 9 OIAt) per applicare l'art. 32 OIAt. Il termine di risanamento è stato dunque preso in virtù dell'art. 10 OIAt, come del resto indicato nel provvedimento dipartimentale. Vista l'inapplicabilità dell'art. 32 OIAt in specie, la critica della ricorrente - secondo cui l'applicazione e la validità del piano di risanamento dell'aria non indicherebbe le fonti di emissione responsabili delle immissioni eccessive e la loro importanza in rapporto al carico inquinante totale, nonché i provvedimenti per impedire o eliminare le immissioni eccessive e l'effetto dei singoli provvedimenti (art. 31 cpv. 2 OIAt)

- cade nel vuoto. Va comunque osservato, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, che il Piano di risanamento dell'aria adottato dal Cantone Ticino ha piena validità in quanto costituisce un piano dei provvedimenti ai sensi degli art. 31 segg. OIAt (v. RDAT II-1995 N. 67 consid. 3c). 6.3. Giusta l'art. 13 LPAmb, il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (cpv. 1). Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (cpv. 2). L'art. 14 LPAmb dispone che i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori, tra l'altro, non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi (lett. a); non molestino considerevolmente la popolazione (lett. b). Giusta l'art. 30 OIAt, l'autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive. L'art. 2 cpv. 5 prima frase OIAt dispone che sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Orbene, il fatto che l'insorgente dà rilevanza all'assenza in tale allegato 7 delle sostanze colà menzionate, non può esserle di soccorso. Difatti le sostanze indicate in tale allegato sono quelle sottoposte a un valore limite d'immissione, mentre per i composti organici volatili (idrocarburi) - di cui i vapori di benzina costituiscono una parte importante delle emissioni - l'OIAt non definisce un limite d'immissione. Queste sostanze nell'aria sono del resto proporzionalmente più elevate di quelle immesse dalle altre sostanze inquinanti (v. Progetto in consultazione citato, pag. 42). L'art. 2 cpv. 5 seconda frase del disposto testé enunciato prevede che se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando, tra l'altro, mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (lett. a). Il ricorrente non nega giustamente nella replica l'evidenza che il carburante erogato dalla sua società contiene tra l'altro una sostanza intrinsecamente cancerogena, il benzene. A tale proposito si rileva dallo scritto 4 maggio 1998 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio prodotto dal Dipartimento con la risposta al gravame (doc. 1) - e su cui l'insorgente ha potuto pronunciarsi con l'allegato di replica -, che durante ogni singolo rifornimento di benzina presso un distributore senza impianto di recupero dei vapori di benzina la concentrazione del benzene emesso è di 15'000 mg/m3: valore circa 5'000 volte più alto della concentrazione massima ammessa nel posto di lavoro (valore MAK) che per tale sostanza è di 3.2 mg/m3: ciò che è largamente nocivo alla salute dell'uomo. L'insorgente non contesta tali dati, limitandosi a sostenere che giusta la cifra 33 cpv. 2 dell'allegato 2 OIAt le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 (sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapori o particolato) e 8 (sostanze cancerogene) non sono applicabili ai distributori di benzina. Sennonché essa non si ravvede che tale disposto si riferisce alle emissioni e non alle immissioni. Le immissioni provocate dall'impianto sono dunque eccessive (art. 10 cpv. 2 lett. c OIAt), perché rappresentano un rischio diretto per la salute già per gli automobilisti e del personale del distributore in oggetto. Inoltre, come si è visto in precedenza (consid. 5.3.), il risanamento ordinato può essere eseguito entro i termini indicati dal Dipartimento senza importanti investimenti (art. 10 cpv. 2 lett. a OIAt). 6.4. La ricorrente (replica ad 1) sostiene che i vapori di benzina emessi dal suo distibutore, e stimati dal Dipartimento in circa 280 kg annui, hanno un effetto infinitesimale dal punto di vista quantitativo e qualitativo sull'ambiente e che il termine di risanamento sarebbe a suo dire sproporzionato. A sostegno della sua tesi produce (doc. L) la tabella (evoluzione tendenziale) del piano di risanamento dell'aria relativa alle immissioni di composti organici volatili (VOC), la quale indica dal 1990 al 1994 una riduzione da 10'500 a 8'000 tonnellate con solo 500 dovute all'evaporazione di benzina. La tesi è infondata. Innanzitutto la limitazione alla fonte delle emissioni è un principio applicabile indipendentemente dal tasso globale di inquinamento con lo scopo di mantenere il tasso d'inquinamento ad un livello di molto inferiore alla soglia della nocività e della molestia (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 LPAmb; FF 1979 III pag. 755). La ricorrente dimentica inoltre di esaminare i dati nel suo complesso e l'azione congiunta delle differenti sostanze nocive disperse nell'aria (art. 8 PAmb). Difatti la riduzione è dovuta agli impianti di distribuzione che, contrariamente a quello dell'insorgente, sono già stati risanati nell'ambito della campagna iniziata nel 1990 ed è dovuta pure all'evoluzione negativa delle vendite di carburante nel corso degli ultimi anni. 6.5. Tenuto conto degli indubbi benefici per l'ambiente e per la salute delle persone, l'ordine di risanamento appare del tutto rispettoso del principio di proporzionalità, nonché sorretto da predominanti interessi che lo giustificano. Pertanto, visto il preminente interesse pubblico per fondare il provvedimento adottato, il termine di 8 mesi e 22 giorni impartito dal Dipartimento del territorio nella sua decisione del 9 febbraio 1998 non appare censurabile ed è adeguato alle circostanze. Il termine per il risanamento del distributore in oggetto, così come pure il termine di due mesi per la presentazione del relativo progetto d'intervento, inizieranno a decorrere dalla crescita in giudicato della presente decisione. Con il che il ricorso è respinto.

7.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 7, 11, 12, 16, 18 LPAmb; 4 cpv. 3, 7,10, 30, 32 cpv. 1 lett. a OIAt; 33 cpv. 2 e 4 allegato 2 OIAt; 6 cpv. 3 DLAPAmb; 3, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario