Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate
dall'insorgente (sopralluogo, perizia sulle immissioni) che non appaiono invero
idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).
2. In primo luogo va osservato
che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione
impugnata non dispongano altrimenti. Ora, nella fattispecie in esame non è data
nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm.
Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio, a
differenza di quella dipartimentale del 9 febbraio 1998, non dispone la revoca
dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa 24 aprile 1998 ha effetto
sospensivo e quindi la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere in questa sede
analogo provvedimento va disattesa in quanto priva di oggetto.
3. 3.1. Secondo il concetto in
due fasi della LPAmb, gli inquinamenti atmosferici sono limitati da misure
applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente
dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,
devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico,
dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La valutazione
degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori limite fissati
dal Consiglio federale (art. 12, 13 e 14 LPAmb; DTF 119 Ib 386 consid. 3a, 118 Ib
238 consid. 2a, 596 consid. 3b). Gli effetti sono valutati singolarmente,
globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb). In una seconda
fase, le emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti,
tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art.
11 cpv. 3 LPAmb; DTF 118 Ib 32 segg. consid. 5b con rinvii).
3.2. Nel caso in esame è incontestato che il distributore di
benzina in oggetto, dotato di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del
carburante, costituisce un impianto stazionario ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb
e 2 cpv. 1 OIAt, che dev'essere equipaggiato ed esercitato in modo da
rispettare le limitazioni preventive d'emissione fissate negli allegati 1 e 2
dell'ordinanza (art. 3 OIAt), come pure i valori limite d'immissione ai sensi
dell'allegato 7 (art. 2 cpv. 5 OIAt).
In particolare, la cifra
33 cpv. 3 dell'allegato 2 OIAt dispone che i distributori di benzina devono
essere equipaggiati in modo tale che:
- a) i
gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del
serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto
(ricupero dei vapori); il sistema per il recupero dei vapori e l'impianto di
allacciamento non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante
il loro funzionamento normale;
- b) durante
l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone
normalizzato del serbatoio vengano emesse al massimo il 10% delle sostanze
organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempiuta
quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano
e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona
conformemente alle norme.
Tuttavia, quanto previsto alla lett. b non vale per il
rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione (cifra 33 cpv. 4 allegato
2 OIAt).
4. Come accennato in
narrativa, la ricorrente a ragione non contesta l'obbligo di risanamento del
distributore di via __________ a __________ impostole dal Dipartimento.
L'impianto non può difatti essere considerato come un piccolo apparecchio di
distribuzione per il quale la legge esclude ogni obbligo di installare un
impianto di recupero dei vapori di benzina emessi durante le operazioni di
rifornimento delle autovetture (v. doc. 1: scritto 8 maggio 1998 dell'Ufficio
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). La vendita complessiva
di carburante nel 1997, che la ricorrente indica (doc. D) di soli 99'485 litri,
va in tutti i casi relativizzata (nel 1996 ha del resto venduto 127'196 litri).
Essa è difatti legata alla bassa congiuntura con cui il ramo si sta attualmente
confrontando ed è quindi un fenomeno temporaneo connesso all'evoluzione del
mercato. Inoltre, con la dotazione di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione
del carburante, la stazione di servizio possiede delle potenzialità d'utenza e
d'esercizio senz'altro notevoli dal momento che è situata lungo l'arteria di collegamento
__________ -__________ ed è particolarmente frequentata da pendolari e da frontalieri
(cfr. STA 3 marzo 1997 in re E. C. consid. 5 relativa a una stazione di servizio
situata nella fascia di confine e dotata di due sole pompe di benzina con la
vendita, nel 1995, di 68'408 litri).
5. Il Consiglio di Stato ha
confermato la decisione del Dipartimento di obbligare l'insorgente a risanare
il proprio impianto di __________ tramite l'equipaggiamento previsto
dall'ordinanza al fine di rispettare le limitazioni preventive all'emissione.
La ricorrente, sottolineando le sue attuali difficoltà
finanziarie, sostiene che il rimando previsto all'art. 7 OIAt per gli impianti esistenti
è contrario alla sistematica dell'ordinanza e al principio generale sancito all'art.
11 cpv. 2 LPAmb. A fondamento della sua tesi essa adduce che, contrariamente
agli impianti stazionari nuovi, quelli già esistenti hanno un reddito
conosciuto, ciò che non giustificherebbe l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 OIAt.
La critica non può essere condivisa.
5.1. L'art. 4 OIAt -
applicabile agli impianti stazionari esistenti in virtù del rimando di cui all'art.
7 OIAt - prevede che l'autorità limita preventivamente, nella maggior misura
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il
profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore
limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile (cpv. 1). Per
giudicare se un tale provvedimento sia sopportabile sotto il profilo economico
si deve fare riferimento ad un'azienda media ed economicamente sana del ramo in
questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto
differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria
(cpv. 3).
5.2. Come già esposto in precedenza, la vendita di carburante
dipende da vari fattori, come le oscillazioni del mercato dovute a motivi
congiunturali, nonché le potenzialità d'utenza e d'esercizio dell'impianto.
Permettere delle agevolazioni sulla limitazione delle emissioni di sostanze
inquinanti prodotte da una singola ditta con attuali difficoltà economiche
dello stesso ramo e dimensioni analoghe di altre esistenti ed economicamente sane,
significa avallare un'ingiustificata disparità di trattamento. Del resto il
principio della prevenzione stabilito dall'articolo 11 cpv. 2 LPAmb sulle finalità
in vista di limitare le emissioni, oltre a non procedere alla distinzione tra impianti
stazionari nuovi ed esistenti, prevede che l'accertamento delle possibilità economiche
del risanamento non va effettuato con riferimento alle concrete condizioni in
cui versa la singola azienda toccata dal provvedimento, quanto piuttosto
tenendo conto della situazione all'interno del settore d'attività in oggetto,
prendendo quale punto di riferimento un'azienda media della categoria,
economicamente sana e ben gestita (cfr. FF 1979 III 755; Rapport relatif au projet
d'ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique, maggio 1984, pag.
16). Di conseguenza una misura di risanamento risulta sopportabile dal punto di
vista economico già per il fatto che, se imposta ad un'azienda media del
settore, quest'ultima sarebbe in grado di finanziare gli interventi ordinatile
continuando a conseguire, come in precedenza, un certo utile che ne garantisca
la sopravvivenza sul mercato (A. Schrade, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
ad art 11 no. 33). Infine non bisogna dimenticare gli importanti obiettivi
prefissi dalla legge sulla protezione dell'ambiente volti a limitare le emissioni
di sostanze nocive all'uomo (cfr. art. 1 cpv.1, 7 cpv. 1 e 3 LPAmb). Ne
consegue che la tesi dell'insorgente è, su questo punto, infondata.
Accertato dunque che il
distributore di benzina in esame ricade nei criteri di limitazione preventiva
delle emissioni esposti all'art. 4 OIAt, occorre ora esaminare se la misura di
risanamento del distributore sia sopportabile dal punto di vista economico.
5.3. La ricorrente asserisce che la cifra d'affari conseguita
nel 1997 con la vendita del carburante ammonta a fr.114'767.– e che l'utile
lordo conseguito è stato di soli fr. 3'397.– annui. Sottraendo a tale importo
le spese d'affitto, del personale ed altri costi fissi, essa dà rilevanza alla
perdita netta conseguita di fr. 39'291.–. Essa conclude quindi che un qualsiasi
investimento non sarebbe pertanto sopportabile. A torto.
Secondo i calcoli effettuati dal Dipartimento del territorio
in base a criteri di prudenza, risulta che in relazione alle medie relative a
un distributore ticinese del gruppo IV (<500'000 litri annui) - con una
spesa di fr. 3'500.– per pistola oltre a fr. 20'000.– di lavori edili
(pavimentazione, ecc.) e tenendo conto di un periodo di ammortamento decennale
con un tasso d'interesse annuo al 6.5 % come pure una vendita media di 195'000
litri di benzina all'anno - il costo netto stimato per eccesso degli interventi
di risanamento in questione ammonterebbero a circa fr. 3'900.– all'anno. Se si
considera inoltre che dalle stesse vanno dedotti gli importi relativi al
carburante recuperato (stimato in 340 litri annui che, venduti a fr. 1.18 al
litro, permettono un guadagno annuo di fr. 400.– per il distributore), il costo
annuo del risanamento è di fr. 3'500.– pari a fr. 290.– mensili. Come ha
indicato il Consiglio di Stato, tale conclusione non muta anche volendo
prendere spunto dai dati forniti dall'insorgente (fr. 59'640.– preventivo di
spesa di cui al doc. C) e che portano a quantificare mensilmente le spese di
risanamento su dieci anni in circa fr. 560.– mensili.
Si tratta di una spesa certamente sopportabile da un punto di
vista finanziario non solo per un'azienda media del settore, ma anche - con
ogni verosimiglianza - per il distributore di benzina in oggetto, trattandosi
di un importo tutto sommato contenuto anche in termini assoluti e tenuto conto
dell'attuale congiuntura. Se si considera inoltre il fatto che, come esposto in
precedenza, la stazione di distribuzione dispone senz'altro di una non indifferente
potenzialità d'esercizio, a più forte ragione si deve ammettere che le misure
di risanamento imposte dal Dipartimento non costituiscono affatto dal punto di
vista economico una minaccia per la sopravvivenza dell'impianto in questione. A
maggior ragione dal momento che dalla contabilità versata agli atti (doc. H)
risulta come la vendita di carburante sia solo una delle diverse attività della
ditta presso la filiale di __________, che risulta saldamente in attivo. La
ricorrente non dimostra d'altronde l'impossibilità di un pagamento rateale
dell'investimento limitandosi a sostenere, senza alcun supporto probatorio,
l'obbligo di onorarlo interamente entro 30 giorni dalla ricezione della
fattura.
6. Il Dipartimento ha in
sostanza ordinato all'insorgente di risanare il distributore entro il 31
ottobre 1998, ossia in 8 mesi e 22 giorni. La ricorrente si oppone
all'esecuzione entro tale termine e chiede che venga fissato in dieci
subordinatamente 5 anni in virtù degli art. 10 segg. OIAt, censurando la
risoluzione governativa che si è fondata sull'art. 32 cpv. 1 OIAt.
6.1. L'art. 16 LPAmb dispone che gli impianti, che non
soddisfano le prescrizioni della legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi
federali, devono essere risanati (cpv. 1). Il Consiglio federale emana
prescrizioni sugli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i
termini e il procedimento (cpv. 4). In casi urgenti, le autorità ordinano il
risanamento a titolo preventivo (cpv. 4 prima frase). Riguardo ai termini di
risanamento degli impianti esistenti, l'art. 10 OIAt prevede che gli stessi
vadano fissati normalmente in 5 anni. Termini più brevi, ma di almeno 30
giorni, sono fissati, se (cpv. 2): il risanamento può essere eseguito senza
importanti investimenti (lett. a); le emissioni superano il triplo del valore
limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni (lett. b), o le
immissioni provocate dall'impianto sono eccessive (lett. c). Termini più
lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati, se (cpv. 3): le emissioni
sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la
limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di
calore sensibile non sono rispettate (lett. a) e sono esclusi i casi secondo il
cpv. 2 lett. a e c. Inoltre (cpv. 4), resta salva la decisione di termini di risanamento
più brevi secondo l'art. 32 OIAt. L'art. 11 cpv. 1 OIAt prevede nondimeno delle
agevolazioni se il risanamento si avvera sproporzionato, segnatamente dal punto
di vista tecnico o dell'esercizio oppure se non è sopportabile economicamente. L'art.
32 cpv. 1 lett. a OIAt prevede che se la limitazione preventiva delle emissioni
non è sufficiente a impedire o a eliminare le immissioni eccessive provocate da
più impianti stazionari, l'autorità decide ulteriori provvedimenti, in
particolare riduce i termini per il risanamento.
6.2. Va innanzitutto osservato che a ragione l'insorgente
contesta l'applicazione in specie dell'art. 32 OIAt. Il Consiglio di Stato ha
previsto nel marzo del 1991, nell'ambito dei provvedimenti concernenti la messa
in esecuzione del Piano cantonale per il risanamento dell'aria (art. 44a LPAmb;
31 OIAt), tra l'altro l'adozione immediata delle limitazioni preventive
relative agli impianti per il recupero dei vapori di benzina per le stazioni di
distribuzione. La suddivisione adottata nel 1990 dal Dipartimento fissando in
seguito per la categoria IV un termine per adeguarsi scadente al 31 ottobre
1998 era dettata al fine di una migliore organizzazione delle operazioni e non
sancita dalla legge (v. risposta della Sezione della protezione dell'aria e
dell'acqua al ricorso, pag. 2). La decisione del 9 febbraio 1998 fa quindi
ancora parte delle misure preventive delle emissioni giusta l'art. 4 OIAt (v.
Progetto in consultazione maggio 1990 di piano di risanamento dell'aria presentato
dall'allora Dipartimento dell'ambiente, Sezione energia e protezione dell'aria,
provvedimento I8) dal momento che non risulta una precedente decisione in tal
senso su limitazioni completive o più severe (art. 9 OIAt) per applicare l'art.
32 OIAt. Il termine di risanamento è stato dunque preso in virtù dell'art. 10 OIAt,
come del resto indicato nel provvedimento dipartimentale.
Vista l'inapplicabilità dell'art. 32 OIAt in specie, la
critica della ricorrente - secondo cui l'applicazione e la validità del piano
di risanamento dell'aria non indicherebbe le fonti di emissione responsabili
delle immissioni eccessive e la loro importanza in rapporto al carico
inquinante totale, nonché i provvedimenti per impedire o eliminare le
immissioni eccessive e l'effetto dei singoli provvedimenti (art. 31 cpv. 2 OIAt)
- cade nel vuoto. Va comunque osservato, contrariamente a quanto asserito
dall'insorgente, che il Piano di risanamento dell'aria adottato dal Cantone
Ticino ha piena validità in quanto costituisce un piano dei provvedimenti ai
sensi degli art. 31 segg. OIAt (v. RDAT II-1995 N. 67 consid. 3c).
6.3. Giusta l'art. 13 LPAmb, il Consiglio federale fissa,
mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli
effetti dannosi o molesti (cpv. 1). Al riguardo, tiene conto anche degli
effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili,
come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (cpv. 2). L'art. 14 LPAmb
dispone che i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono
stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori
a tali valori, tra l'altro, non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la
flora, le loro biocenosi e i loro biotopi (lett. a); non molestino
considerevolmente la popolazione (lett. b). Giusta l'art. 30 OIAt, l'autorità
giudica se le immissioni misurate sono eccessive. L'art. 2 cpv. 5 prima frase OIAt
dispone che sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più
valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Orbene, il fatto che
l'insorgente dà rilevanza all'assenza in tale allegato 7 delle sostanze colà menzionate,
non può esserle di soccorso. Difatti le sostanze indicate in tale allegato sono
quelle sottoposte a un valore limite d'immissione, mentre per i composti
organici volatili (idrocarburi) - di cui i vapori di benzina costituiscono una
parte importante delle emissioni - l'OIAt non definisce un limite d'immissione.
Queste sostanze nell'aria sono del resto proporzionalmente più elevate di
quelle immesse dalle altre sostanze inquinanti (v. Progetto in consultazione
citato, pag. 42). L'art. 2 cpv. 5 seconda frase del disposto testé enunciato
prevede che se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione,
le immissioni sono considerate eccessive quando, tra l'altro, mettono in
pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (lett.
a). Il ricorrente non nega giustamente nella replica l'evidenza che il
carburante erogato dalla sua società contiene tra l'altro una sostanza intrinsecamente
cancerogena, il benzene. A tale proposito si rileva dallo scritto 4 maggio 1998
dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio prodotto dal
Dipartimento con la risposta al gravame (doc. 1) - e su cui l'insorgente ha
potuto pronunciarsi con l'allegato di replica -, che durante ogni singolo
rifornimento di benzina presso un distributore senza impianto di recupero dei
vapori di benzina la concentrazione del benzene emesso è di 15'000 mg/m3:
valore circa 5'000 volte più alto della concentrazione massima ammessa nel
posto di lavoro (valore MAK) che per tale sostanza è di 3.2 mg/m3: ciò che è
largamente nocivo alla salute dell'uomo. L'insorgente non contesta tali dati,
limitandosi a sostenere che giusta la cifra 33 cpv. 2 dell'allegato 2 OIAt le
limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 (sostanze organiche
che si presentano sotto forma di gas, vapori o particolato) e 8 (sostanze
cancerogene) non sono applicabili ai distributori di benzina. Sennonché essa
non si ravvede che tale disposto si riferisce alle emissioni e non alle
immissioni. Le immissioni provocate dall'impianto sono dunque eccessive (art.
10 cpv. 2 lett. c OIAt), perché rappresentano un rischio diretto per la salute
già per gli automobilisti e del personale del distributore in oggetto.
Inoltre, come si è visto in precedenza (consid. 5.3.), il
risanamento ordinato può essere eseguito entro i termini indicati dal
Dipartimento senza importanti investimenti (art. 10 cpv. 2 lett. a OIAt).
6.4. La ricorrente (replica ad 1) sostiene che i vapori di
benzina emessi dal suo distibutore, e stimati dal Dipartimento in circa 280 kg
annui, hanno un effetto infinitesimale dal punto di vista quantitativo e
qualitativo sull'ambiente e che il termine di risanamento sarebbe a suo dire
sproporzionato. A sostegno della sua tesi produce (doc. L) la tabella
(evoluzione tendenziale) del piano di risanamento dell'aria relativa alle
immissioni di composti organici volatili (VOC), la quale indica dal 1990 al
1994 una riduzione da 10'500 a 8'000 tonnellate con solo 500 dovute all'evaporazione
di benzina. La tesi è infondata.
Innanzitutto la limitazione alla fonte delle emissioni è un
principio applicabile indipendentemente dal tasso globale di inquinamento con
lo scopo di mantenere il tasso d'inquinamento ad un livello di molto inferiore
alla soglia della nocività e della molestia (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 LPAmb; FF
1979 III pag. 755). La ricorrente dimentica inoltre di esaminare i dati nel suo
complesso e l'azione congiunta delle differenti sostanze nocive disperse
nell'aria (art. 8 PAmb). Difatti la riduzione è dovuta agli impianti di
distribuzione che, contrariamente a quello dell'insorgente, sono già stati risanati
nell'ambito della campagna iniziata nel 1990 ed è dovuta pure all'evoluzione
negativa delle vendite di carburante nel corso degli ultimi anni.
6.5. Tenuto conto degli indubbi benefici per l'ambiente e per
la salute delle persone, l'ordine di risanamento appare del tutto rispettoso
del principio di proporzionalità, nonché sorretto da predominanti interessi che
lo giustificano. Pertanto, visto il preminente interesse pubblico per fondare
il provvedimento adottato, il termine di 8 mesi e 22 giorni impartito dal
Dipartimento del territorio nella sua decisione del 9 febbraio 1998 non appare
censurabile ed è adeguato alle circostanze.
Il termine per il risanamento del distributore in oggetto,
così come pure il termine di due mesi per la presentazione del relativo
progetto d'intervento, inizieranno a decorrere dalla crescita in giudicato
della presente decisione.
Con il che il ricorso è respinto.
7. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 7,
11, 12, 16, 18
LPAmb; 4
cpv. 3, 7,10, 30, 32 cpv. 1 lett. a OIAt; 33 cpv. 2 e 4 allegato 2 OIAt; 6
cpv. 3 DLAPAmb; 3, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.108 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.108 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.1998 52.1998.108
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.98.00108 Lugano 12 agosto 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 24 aprile 1998 di __________ patrocinata dall'avv. __________ contro la decisione 25 marzo 1998 (n. 1250) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 24 febbraio 1998 dell'insorgente avverso la risoluzione 9 febbraio 1998 con cui il Dipartimento del territorio le ha ordinato di procedere entro il 31 ottobre 1998 al risanamento del distributore di carburante situato a __________ in via __________, mediante l'installazione di impianti per il recupero dei vapori di benzina; viste le risposte:
- 12 maggio 1998 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
- 13 maggio 1998 del Consiglio di Stato; preso atto della replica 5 giugno 1998 e delle dupliche:
- 18 giugno 1998 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
- 24 giugno 1998 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Nel 1990 l'allora Dipartimento dell'ambiente ha elaborato un programma a tappe di risanamento di tutti gli impianti ticinesi di travaso di benzina conformemente all'OIAt, formando a tale scopo 4 gruppi di distributori di carburante definiti in funzione delle vendite annue dell'anno 1988. I seguenti termini di scadenza per l'adeguamento sono in seguito stati fissati al: 31 dicembre 1991 (gruppo I con più di 2 milioni di litri); 30 aprile 1993 (gruppo II con vendite comprese tra 1 e 2 milioni di litri); 1° marzo 1998 (gruppo III con vendite comprese tra 500'000 e 1 milione di litri); 31 ottobre 1998 (gruppo IV). Il piano di risanamento dell'aria, adottato dal Consiglio di Stato nel marzo 1991, stabilisce (provvedimento I6) l'obbligo d'installazione degli impianti di recupero dei vapori di benzina fasi I e II per tutte le stazioni di servizio indipendentemente dal volume annuo travasato. La ricorrente __________, è proprietaria deldistributore di benzina "__________" situato a __________ in via __________. La stazione, dotata di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, fa parte del gruppo IV (vendite annue inferiori a 500'000 litri). B. Con decisione 9 febbraio 1998 - fondata sugli art. 11, 16, 18, 61 LPAmb e 4, 7 a 10, 35 e l'allegato 2 cifra 33 OIAt - il Dipartimento del territorio ha ordinato al __________ di procedere entro il 31 ottobre 1998 al risanamento del distributore di sua proprietà mediante l'installazione di un impianto per il recupero dei vapori di benzina emessi durante il riempimento dei serbatoi del distributore (detta fase I) e per il recupero di almeno il 90% dei vapori di benzina emessi durante il rifornimento degli autoveicoli (detta fase II). Il Dipartimento ha inoltre imposto alla proprietaria della stazione di servizio la presentazione del progetto di risanamento alla Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua entro 60 giorni a partire dall'intimazione della decisione. Nel medesimo scritto l'autorità cantonale ha pronunciato l'immediata esecutività della sua decisione, stabilendo che un eventuale ricorso contro la stessa non avrebbe fruito dell'effetto sospensivo. C. Contro la predetta risoluzione dipartimentale, la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una proroga del termine di risanamento da un massimo di 15 anni fino a un minimo di 5 anni. In quella sede la ricorrente, che non contesta la necessità di procedere al risanamento, ha sostanzialmente sostenuto il problema della scarsa resa del distributore e ha chiesto di tener conto di tale aspetto nella commisurazione del termine impartitole. Ha pure postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. D. Con giudizio 25 marzo 1998, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, reputando del tutto corretto e proporzionato alle circostanze l'ordine di risanamento del distributore impartito dal Dipartimento del territorio. L'Esecutivo cantonale ha considerato che la dotazione del distributore in oggetto, nonché le sue potenzialità oggettive d'esercizio, escludono che lo stesso possa essere equiparato ad un piccolo apparecchio di distribuzione che possa beneficiare di una deroga all'obbligo di risanamento previsto dalla stessa ordinanza. Il Governo ha inoltre reputato perfettamente sopportabile per la ricorrente l'onere finanziario che deriverebbe dal risanamento impostole e ha considerato adeguato il termine fissatole. Con l'emanazione del giudizio, il Consiglio di Stato ha dichiarato priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame. E. Contro il predetto giudizio governativo, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che il termine di risanamento della pompa di benzina sia fissato a 10 anni subordinatamente a 5 anni, e che al gravame venga concesso effetto sospensivo. La ricorrente riprende ed amplia in pratica le medesime argomentazioni già sviluppate davanti al Consiglio di Stato e di cui si è detto ai precedenti considerandi. Precisa che la sopportabilità economica è valevole soltanto per gli impianti stazionari nuovi e non per quelli già presenti come è il caso del distributore in oggetto, tenuto conto delle scarse vendite di carburante e del conseguente esiguo inquinamento derivante dall'impianto di distribuzione in oggetto. Ritiene pure che il termine per il ripristino ordinato dal Dipartimento, oltre ad essere lesivo del principio di proporzionalità, non risulta essere sorretto da un preminente interesse pubblico. F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio adducendo una serie di argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in seguito. Pure il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare nessuna particolare osservazione. Del successivo scambio di allegati si dirà, per quanto sia indispensabile ai fini del giudizio, nei considerandi in diritto. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 6 cpv. 3 DLAPAmb. La legittimazione attiva della ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente (sopralluogo, perizia sulle immissioni) che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).
2. In primo luogo va osservato che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio, a differenza di quella dipartimentale del 9 febbraio 1998, non dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa. Ne consegue pertanto che l'impugnativa 24 aprile 1998 ha effetto sospensivo e quindi la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va disattesa in quanto priva di oggetto.
3. 3.1. Secondo il concetto in due fasi della LPAmb, gli inquinamenti atmosferici sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La valutazione degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori limite fissati dal Consiglio federale (art. 12, 13 e 14 LPAmb; DTF 119 Ib 386 consid. 3a, 118 Ib 238 consid. 2a, 596 consid. 3b). Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb). In una seconda fase, le emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb; DTF 118 Ib 32 segg. consid. 5b con rinvii). 3.2. Nel caso in esame è incontestato che il distributore di benzina in oggetto, dotato di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, costituisce un impianto stazionario ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, che dev'essere equipaggiato ed esercitato in modo da rispettare le limitazioni preventive d'emissione fissate negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza (art. 3 OIAt), come pure i valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7 (art. 2 cpv. 5 OIAt). In particolare, la cifra 33 cpv. 3 dell'allegato 2 OIAt dispone che i distributori di benzina devono essere equipaggiati in modo tale che:
- a) i gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (ricupero dei vapori); il sistema per il recupero dei vapori e l'impianto di allacciamento non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante il loro funzionamento normale;
- b) durante l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato del serbatoio vengano emesse al massimo il 10% delle sostanze organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempiuta quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme. Tuttavia, quanto previsto alla lett. b non vale per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione (cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OIAt).
4. Come accennato in narrativa, la ricorrente a ragione non contesta l'obbligo di risanamento del distributore di via __________ a __________ impostole dal Dipartimento. L'impianto non può difatti essere considerato come un piccolo apparecchio di distribuzione per il quale la legge esclude ogni obbligo di installare un impianto di recupero dei vapori di benzina emessi durante le operazioni di rifornimento delle autovetture (v. doc. 1: scritto 8 maggio 1998 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). La vendita complessiva di carburante nel 1997, che la ricorrente indica (doc. D) di soli 99'485 litri, va in tutti i casi relativizzata (nel 1996 ha del resto venduto 127'196 litri). Essa è difatti legata alla bassa congiuntura con cui il ramo si sta attualmente confrontando ed è quindi un fenomeno temporaneo connesso all'evoluzione del mercato. Inoltre, con la dotazione di 2 colonne con 4 pistole per l'erogazione del carburante, la stazione di servizio possiede delle potenzialità d'utenza e d'esercizio senz'altro notevoli dal momento che è situata lungo l'arteria di collegamento __________ -__________ ed è particolarmente frequentata da pendolari e da frontalieri (cfr. STA 3 marzo 1997 in re E. C. consid. 5 relativa a una stazione di servizio situata nella fascia di confine e dotata di due sole pompe di benzina con la vendita, nel 1995, di 68'408 litri).
5. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Dipartimento di obbligare l'insorgente a risanare il proprio impianto di __________ tramite l'equipaggiamento previsto dall'ordinanza al fine di rispettare le limitazioni preventive all'emissione. La ricorrente, sottolineando le sue attuali difficoltà finanziarie, sostiene che il rimando previsto all'art. 7 OIAt per gli impianti esistenti è contrario alla sistematica dell'ordinanza e al principio generale sancito all'art. 11 cpv. 2 LPAmb. A fondamento della sua tesi essa adduce che, contrariamente agli impianti stazionari nuovi, quelli già esistenti hanno un reddito conosciuto, ciò che non giustificherebbe l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 OIAt. La critica non può essere condivisa. 5.1. L'art. 4 OIAt - applicabile agli impianti stazionari esistenti in virtù del rimando di cui all'art. 7 OIAt - prevede che l'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile (cpv. 1). Per giudicare se un tale provvedimento sia sopportabile sotto il profilo economico si deve fare riferimento ad un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria (cpv. 3). 5.2. Come già esposto in precedenza, la vendita di carburante dipende da vari fattori, come le oscillazioni del mercato dovute a motivi congiunturali, nonché le potenzialità d'utenza e d'esercizio dell'impianto. Permettere delle agevolazioni sulla limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una singola ditta con attuali difficoltà economiche dello stesso ramo e dimensioni analoghe di altre esistenti ed economicamente sane, significa avallare un'ingiustificata disparità di trattamento. Del resto il principio della prevenzione stabilito dall'articolo 11 cpv. 2 LPAmb sulle finalità in vista di limitare le emissioni, oltre a non procedere alla distinzione tra impianti stazionari nuovi ed esistenti, prevede che l'accertamento delle possibilità economiche del risanamento non va effettuato con riferimento alle concrete condizioni in cui versa la singola azienda toccata dal provvedimento, quanto piuttosto tenendo conto della situazione all'interno del settore d'attività in oggetto, prendendo quale punto di riferimento un'azienda media della categoria, economicamente sana e ben gestita (cfr. FF 1979 III 755; Rapport relatif au projet d'ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique, maggio 1984, pag. 16). Di conseguenza una misura di risanamento risulta sopportabile dal punto di vista economico già per il fatto che, se imposta ad un'azienda media del settore, quest'ultima sarebbe in grado di finanziare gli interventi ordinatile continuando a conseguire, come in precedenza, un certo utile che ne garantisca la sopravvivenza sul mercato (A. Schrade, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art 11 no. 33). Infine non bisogna dimenticare gli importanti obiettivi prefissi dalla legge sulla protezione dell'ambiente volti a limitare le emissioni di sostanze nocive all'uomo (cfr. art. 1 cpv.1, 7 cpv. 1 e 3 LPAmb). Ne consegue che la tesi dell'insorgente è, su questo punto, infondata. Accertato dunque che il distributore di benzina in esame ricade nei criteri di limitazione preventiva delle emissioni esposti all'art. 4 OIAt, occorre ora esaminare se la misura di risanamento del distributore sia sopportabile dal punto di vista economico. 5.3. La ricorrente asserisce che la cifra d'affari conseguita nel 1997 con la vendita del carburante ammonta a fr.114'767.– e che l'utile lordo conseguito è stato di soli fr. 3'397.– annui. Sottraendo a tale importo le spese d'affitto, del personale ed altri costi fissi, essa dà rilevanza alla perdita netta conseguita di fr. 39'291.–. Essa conclude quindi che un qualsiasi investimento non sarebbe pertanto sopportabile. A torto. Secondo i calcoli effettuati dal Dipartimento del territorio in base a criteri di prudenza, risulta che in relazione alle medie relative a un distributore ticinese del gruppo IV (<500'000 litri annui) - con una spesa di fr. 3'500.– per pistola oltre a fr. 20'000.– di lavori edili (pavimentazione, ecc.) e tenendo conto di un periodo di ammortamento decennale con un tasso d'interesse annuo al 6.5 % come pure una vendita media di 195'000 litri di benzina all'anno - il costo netto stimato per eccesso degli interventi di risanamento in questione ammonterebbero a circa fr. 3'900.– all'anno. Se si considera inoltre che dalle stesse vanno dedotti gli importi relativi al carburante recuperato (stimato in 340 litri annui che, venduti a fr. 1.18 al litro, permettono un guadagno annuo di fr. 400.– per il distributore), il costo annuo del risanamento è di fr. 3'500.– pari a fr. 290.– mensili. Come ha indicato il Consiglio di Stato, tale conclusione non muta anche volendo prendere spunto dai dati forniti dall'insorgente (fr. 59'640.– preventivo di spesa di cui al doc. C) e che portano a quantificare mensilmente le spese di risanamento su dieci anni in circa fr. 560.– mensili. Si tratta di una spesa certamente sopportabile da un punto di vista finanziario non solo per un'azienda media del settore, ma anche - con ogni verosimiglianza - per il distributore di benzina in oggetto, trattandosi di un importo tutto sommato contenuto anche in termini assoluti e tenuto conto dell'attuale congiuntura. Se si considera inoltre il fatto che, come esposto in precedenza, la stazione di distribuzione dispone senz'altro di una non indifferente potenzialità d'esercizio, a più forte ragione si deve ammettere che le misure di risanamento imposte dal Dipartimento non costituiscono affatto dal punto di vista economico una minaccia per la sopravvivenza dell'impianto in questione. A maggior ragione dal momento che dalla contabilità versata agli atti (doc. H) risulta come la vendita di carburante sia solo una delle diverse attività della ditta presso la filiale di __________, che risulta saldamente in attivo. La ricorrente non dimostra d'altronde l'impossibilità di un pagamento rateale dell'investimento limitandosi a sostenere, senza alcun supporto probatorio, l'obbligo di onorarlo interamente entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
6. Il Dipartimento ha in sostanza ordinato all'insorgente di risanare il distributore entro il 31 ottobre 1998, ossia in 8 mesi e 22 giorni. La ricorrente si oppone all'esecuzione entro tale termine e chiede che venga fissato in dieci subordinatamente 5 anni in virtù degli art. 10 segg. OIAt, censurando la risoluzione governativa che si è fondata sull'art. 32 cpv. 1 OIAt. 6.1. L'art. 16 LPAmb dispone che gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati (cpv. 1). Il Consiglio federale emana prescrizioni sugli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento (cpv. 4). In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo (cpv. 4 prima frase). Riguardo ai termini di risanamento degli impianti esistenti, l'art. 10 OIAt prevede che gli stessi vadano fissati normalmente in 5 anni. Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se (cpv. 2): il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti (lett. a); le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni (lett. b), o le immissioni provocate dall'impianto sono eccessive (lett. c). Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati, se (cpv. 3): le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate (lett. a) e sono esclusi i casi secondo il cpv. 2 lett. a e c. Inoltre (cpv. 4), resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l'art. 32 OIAt. L'art. 11 cpv. 1 OIAt prevede nondimeno delle agevolazioni se il risanamento si avvera sproporzionato, segnatamente dal punto di vista tecnico o dell'esercizio oppure se non è sopportabile economicamente. L'art. 32 cpv. 1 lett. a OIAt prevede che se la limitazione preventiva delle emissioni non è sufficiente a impedire o a eliminare le immissioni eccessive provocate da più impianti stazionari, l'autorità decide ulteriori provvedimenti, in particolare riduce i termini per il risanamento. 6.2. Va innanzitutto osservato che a ragione l'insorgente contesta l'applicazione in specie dell'art. 32 OIAt. Il Consiglio di Stato ha previsto nel marzo del 1991, nell'ambito dei provvedimenti concernenti la messa in esecuzione del Piano cantonale per il risanamento dell'aria (art. 44a LPAmb; 31 OIAt), tra l'altro l'adozione immediata delle limitazioni preventive relative agli impianti per il recupero dei vapori di benzina per le stazioni di distribuzione. La suddivisione adottata nel 1990 dal Dipartimento fissando in seguito per la categoria IV un termine per adeguarsi scadente al 31 ottobre 1998 era dettata al fine di una migliore organizzazione delle operazioni e non sancita dalla legge (v. risposta della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua al ricorso, pag. 2). La decisione del 9 febbraio 1998 fa quindi ancora parte delle misure preventive delle emissioni giusta l'art. 4 OIAt (v. Progetto in consultazione maggio 1990 di piano di risanamento dell'aria presentato dall'allora Dipartimento dell'ambiente, Sezione energia e protezione dell'aria, provvedimento I8) dal momento che non risulta una precedente decisione in tal senso su limitazioni completive o più severe (art. 9 OIAt) per applicare l'art. 32 OIAt. Il termine di risanamento è stato dunque preso in virtù dell'art. 10 OIAt, come del resto indicato nel provvedimento dipartimentale. Vista l'inapplicabilità dell'art. 32 OIAt in specie, la critica della ricorrente - secondo cui l'applicazione e la validità del piano di risanamento dell'aria non indicherebbe le fonti di emissione responsabili delle immissioni eccessive e la loro importanza in rapporto al carico inquinante totale, nonché i provvedimenti per impedire o eliminare le immissioni eccessive e l'effetto dei singoli provvedimenti (art. 31 cpv. 2 OIAt)
- cade nel vuoto. Va comunque osservato, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, che il Piano di risanamento dell'aria adottato dal Cantone Ticino ha piena validità in quanto costituisce un piano dei provvedimenti ai sensi degli art. 31 segg. OIAt (v. RDAT II-1995 N. 67 consid. 3c). 6.3. Giusta l'art. 13 LPAmb, il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (cpv. 1). Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (cpv. 2). L'art. 14 LPAmb dispone che i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori, tra l'altro, non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi (lett. a); non molestino considerevolmente la popolazione (lett. b). Giusta l'art. 30 OIAt, l'autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive. L'art. 2 cpv. 5 prima frase OIAt dispone che sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Orbene, il fatto che l'insorgente dà rilevanza all'assenza in tale allegato 7 delle sostanze colà menzionate, non può esserle di soccorso. Difatti le sostanze indicate in tale allegato sono quelle sottoposte a un valore limite d'immissione, mentre per i composti organici volatili (idrocarburi) - di cui i vapori di benzina costituiscono una parte importante delle emissioni - l'OIAt non definisce un limite d'immissione. Queste sostanze nell'aria sono del resto proporzionalmente più elevate di quelle immesse dalle altre sostanze inquinanti (v. Progetto in consultazione citato, pag. 42). L'art. 2 cpv. 5 seconda frase del disposto testé enunciato prevede che se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando, tra l'altro, mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (lett. a). Il ricorrente non nega giustamente nella replica l'evidenza che il carburante erogato dalla sua società contiene tra l'altro una sostanza intrinsecamente cancerogena, il benzene. A tale proposito si rileva dallo scritto 4 maggio 1998 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio prodotto dal Dipartimento con la risposta al gravame (doc. 1) - e su cui l'insorgente ha potuto pronunciarsi con l'allegato di replica -, che durante ogni singolo rifornimento di benzina presso un distributore senza impianto di recupero dei vapori di benzina la concentrazione del benzene emesso è di 15'000 mg/m3: valore circa 5'000 volte più alto della concentrazione massima ammessa nel posto di lavoro (valore MAK) che per tale sostanza è di 3.2 mg/m3: ciò che è largamente nocivo alla salute dell'uomo. L'insorgente non contesta tali dati, limitandosi a sostenere che giusta la cifra 33 cpv. 2 dell'allegato 2 OIAt le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 (sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapori o particolato) e 8 (sostanze cancerogene) non sono applicabili ai distributori di benzina. Sennonché essa non si ravvede che tale disposto si riferisce alle emissioni e non alle immissioni. Le immissioni provocate dall'impianto sono dunque eccessive (art. 10 cpv. 2 lett. c OIAt), perché rappresentano un rischio diretto per la salute già per gli automobilisti e del personale del distributore in oggetto. Inoltre, come si è visto in precedenza (consid. 5.3.), il risanamento ordinato può essere eseguito entro i termini indicati dal Dipartimento senza importanti investimenti (art. 10 cpv. 2 lett. a OIAt). 6.4. La ricorrente (replica ad 1) sostiene che i vapori di benzina emessi dal suo distibutore, e stimati dal Dipartimento in circa 280 kg annui, hanno un effetto infinitesimale dal punto di vista quantitativo e qualitativo sull'ambiente e che il termine di risanamento sarebbe a suo dire sproporzionato. A sostegno della sua tesi produce (doc. L) la tabella (evoluzione tendenziale) del piano di risanamento dell'aria relativa alle immissioni di composti organici volatili (VOC), la quale indica dal 1990 al 1994 una riduzione da 10'500 a 8'000 tonnellate con solo 500 dovute all'evaporazione di benzina. La tesi è infondata. Innanzitutto la limitazione alla fonte delle emissioni è un principio applicabile indipendentemente dal tasso globale di inquinamento con lo scopo di mantenere il tasso d'inquinamento ad un livello di molto inferiore alla soglia della nocività e della molestia (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 LPAmb; FF 1979 III pag. 755). La ricorrente dimentica inoltre di esaminare i dati nel suo complesso e l'azione congiunta delle differenti sostanze nocive disperse nell'aria (art. 8 PAmb). Difatti la riduzione è dovuta agli impianti di distribuzione che, contrariamente a quello dell'insorgente, sono già stati risanati nell'ambito della campagna iniziata nel 1990 ed è dovuta pure all'evoluzione negativa delle vendite di carburante nel corso degli ultimi anni. 6.5. Tenuto conto degli indubbi benefici per l'ambiente e per la salute delle persone, l'ordine di risanamento appare del tutto rispettoso del principio di proporzionalità, nonché sorretto da predominanti interessi che lo giustificano. Pertanto, visto il preminente interesse pubblico per fondare il provvedimento adottato, il termine di 8 mesi e 22 giorni impartito dal Dipartimento del territorio nella sua decisione del 9 febbraio 1998 non appare censurabile ed è adeguato alle circostanze. Il termine per il risanamento del distributore in oggetto, così come pure il termine di due mesi per la presentazione del relativo progetto d'intervento, inizieranno a decorrere dalla crescita in giudicato della presente decisione. Con il che il ricorso è respinto.
7. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 7, 11, 12, 16, 18 LPAmb; 4 cpv. 3, 7,10, 30, 32 cpv. 1 lett. a OIAt; 33 cpv. 2 e 4 allegato 2 OIAt; 6 cpv. 3 DLAPAmb; 3, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario