Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive dei laghi devono essere tenute
libere e deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso, le autorità
cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso subito dopo l'entrata
in vigore della LPT una politica volta al raggruppamento dei natanti in
impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, così
da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione
- risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre attività svolte su
lago (pesca, nuoto ecc.) - agevolare infine al pubblico l'accesso e la
godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento nel piano
direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a 9.22), nei
piani regolatori comunali e nel titolo II del Regolamento della legge cantonale
d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993
(RCNav). Coerentemente con quella politica le autorità cantonali vietano anche
la costruzione di nuovi pontili, che pur servono semplicemente per un ormeggio
temporaneo dei natanti: quel divieto costituisce infatti una valida misura
complementare di detta politica, poiché riduce le occasioni di sfruttamento dei
natanti in contrasto con gli obiettivi pianificatori, ambientali e di circolazione
sul lago (cfr. a quest'ultimo riguardo art. 53 Ordinanza 8 novembre 1978 sulla
navigazione nelle acque svizzere, ONI, e 3 RCNav) indotte dalla presenza di
simili manufatti di fronte ad ogni singola proprietà privata (approdo,
partenza, ormeggio, riparazioni al natante ecc.; cfr. RDAT II-1994 N. 70
consid. 3.3.); l'approvazione di simili manufatti costituisce poi
indubitabilmente un nuovo, ulteriore ostacolo al perseguimento del già di per
sé arduo obiettivo di restituire alla collettività il libero accesso alle rive
dei laghi. L'appena descritta politica perseguita dalle autorità cantonali
costituisce un interesse (pubblico) preponderante ai sensi dell'art. 24 cpv. 1
lett. b LPT, che vieta il rilascio di un permesso eccezionale ai sensi della
detta disposizione per la costruzione di un attracco privato per natanti sul
lago (cfr. RDAT II-1994 N. 70 cit. consid. 4; 1986 N. 33; inoltre alla recente
STA inedita 30 agosto 1996 in re fondazione di famiglia __________, ove é stato
confermato il diniego del permesso di costruzione di due pontili di fronte ad
un albergo di __________).
E. 3.3 Non c'é motivo per eccettuare da questo divieto il pontile che i resistenti intendono realizzare per i clienti del loro esercizio pubblico ubicato di fronte al lago, al centro del comune. Le loro comprensibili esigenze di carattere economico appaiono infatti subordinate rispetto a quelle contrarie al rilascio del permesso, volte a soddisfare un più ampio ed importante interesse collettivo proprio in un punto di elevato richiamo per il pubblico quale é il lungolago. D'altra parte la presenza di pontili presso gli esercizi pubblici é suscettibile di ingenerare un intenso traffico in prossimità delle rive. Si pone dunque in aperto contrasto con le finalità di tutela delle stesse e di raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi: a maggior ragione nella fattispecie, ove il PR prevede già, proprio in prossimità dell'__________, la realizzazione dell'attracco pubblico di cui si é detto al considerando 2.2. (cfr. inoltre a quanto si dirà sub 3.4.). Non va poi dimenticato che di fronte al menzionato esercizio pubblico, comodamente raggiungibile via terra, insiste pur sempre un imbarcatoio riservato ai piccoli battelli della __________ di __________, raramente utilizzato da quest'ultima, sui cui due lati é possibile ormeggiare natanti fino a due ore. Del pari a circa 140 metri a nord é ubicato un pontile con le medesime possibilità di parcheggio. Per tacere le svariate, ulteriori opportunità di approdo presenti sul lungolago, dei quali i conducenti di natanti possono approfittare (anelli, rampe, ecc.).
E. 3.4 L'impossibilità di realizzare il pontile a scopo privato
implica la decadenza di quello riservato all'uso pubblico. I coniugi __________
non sono infatti disposti a finanziare la realizzazione di questo secondo
pontile se non possono nel contempo costruire l'attracco riservato ai clienti
dell'__________: atteggiamento più che comprensibile. Del resto un attracco da
utilizzare a scopi pubblici deve di principio essere realizzato dietro iniziativa
dell'ente pubblico, per soddisfare un bisogno dallo stesso avvertito, nel luogo
da questo prestabilito ed a sue spese: non essere condizionato dalle necessità
dei privati oltre che dalla loro disponibilità ad eseguirlo. Conferma
l'inadeguatezza della scelta di quest'ultima soluzione, proprio nel caso di specie,
l'accertamento che il progettato pontile ad uso pubblico, analogamente a quello
da riservare ai clienti dell'__________, verrebbe a trovarsi nelle immediate
vicinanze dell'attracco previsto dal PR e pertanto in netto contrasto con
l'obiettivo di concentrazione del traffico lacuale presso questo impianto. Se
quindi le autorità di __________ dovessero ritenere necessaria la realizzazione
di ulteriori pontili ad uso pubblico (e/o privato) per lo stazionamento
temporaneo di natanti, dovranno soddisfare simile bisogno nel contesto
dell'esecuzione di quell'impianto. Tanto più che il lungolago comunale,
all'interno del quale é ubicato l'attracco contemplato dal PR, non misura
nemmeno 300 metri.
4. Accertata l'incompatibilità
dei progettati pontili con l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT non appare necessario
esaminare le ulteriori censure ricorsuali, volte a contestare l'applicazione da
parte del municipio del diritto comunale.
5. Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e le decisioni impugnate annullate. La
tassa di giudizio deve essere posta a carico dei resistenti in solido (art. 28
PAmm), i quali devono altresì essere condannati a rifondere ai ricorrenti,
assistiti da un avvocato iscritto all'albo, delle ripetibili, a valere per le
due sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 LPT; 53 e 59 ONI; 21 LE; il RCNav; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 5 marzo 1997 (n.
1062) del Consiglio di Stato e la decisione 8 ottobre 1996 con cui il municipio
di __________ ha rilasciato a __________ ed __________ la licenza edilizia per
la costruzione di due pontili sul demanio pubblico-lago __________ al mapp.
__________ di quel comune.
2. La tassa di giudizio, di fr.
800.-- (ottocento), é posta a carico di __________ ed __________ in solido, i
quali sono inoltre condannati a rifondere identico importo ai ricorrenti per
ripetibili.
3. Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.07.1997 52.1997.74 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.07.1997 52.1997.74 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.07.1997 52.1997.74
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00074 Lugano 15 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 9 aprile 1997 di __________ e __________ patrocinato da: avv. __________ contro la risoluzione 5 marzo 1997 (n. 1062) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 25 ottobre 1996 degli insorgenti contro la decisione 8 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ ed __________ la licenza edilizia per la costruzione di due pontili sul demanio pubblico-lago __________ al mapp. __________ di quel comune; viste le risposte:
- 15 aprile 1997 del municipio di __________;
- 23 aprile 1997 del Consiglio di Stato;
- 24 aprile 1997 dell'__________;
- 9 maggio 1997 del Dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a) __________ ed __________ gestiscono al mapp. __________ di __________ l'__________. L'esercizio, posto nel centro paese, si affaccia sul lungolago __________: stradina che lo separa dal lago __________. Il 15 luglio 1996 __________ ed __________ hanno inoltrato una domanda di costruzione concernente la realizzazione sul demanio pubblico-lago __________, al mapp. __________ di quel comune, di due pontili in corrispondenza del loro esercizio pubblico, volti a permettere lo stazionamento temporaneo di 4 imbarcazioni. Gli atti annessi alla domanda precisavano che il pontile a nord era riservato ai clienti dell'__________, mentre che quello a sud era destinato ad uso pubblico.
b) Al municipio sono pervenute svariate opposizioni contro il rilascio della licenza edilizia. Tra queste quella dei qui ricorrenti __________ e __________, proprietari dell'immobile al mapp. __________, distante una ventina di metri dal luogo interessato dalla costruzione dei manufatti. Essi hanno eccepito una disattenzione delle disposizioni di PR concernenti l'aspetto estetico e l'inserimento nel paesaggio (art. 8 NAPR) nonché riguardanti la protezione della riva del lago (art. da 48 a 53 NAPR) come pure dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
c) Attingendo in larga misura all'avviso dipartimentale, favorevole alla realizzazione, con decisione 8 ottobre 1996 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo nel contempo tutte le opposizioni inoltrate. In sostanza ha argomentato che le costruzioni dovevano essere considerate conformi al PR, che prevede proprio in quella zona la realizzazione di un attracco per 30 natanti. Non soggiacevano pertanto né all'applicazione dell'art. 24 LPT né al divieto di costruzione di pontili istituito all'art. 50 NAPR: disposizione cui il municipio poteva tuttavia ancora derogare per opere di interesse pubblico e parapubblico in applicazione dell'art. 53 NAPR. B. Con risoluzione 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato il 25 ottobre 1996 da __________ e __________ contro la decisione 8 ottobre 1996. Il Governo ha confermato alla lettera le motivazioni addotte dal municipio, soggiungendo che i pontili non deturpavano il paesaggio circostante. C. Con ricorso 9 aprile 1997 __________ e __________ hanno impugnato davanti a questo Tribunale il menzionato giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento oltre che quello della licenza edilizia 8 ottobre 1996. Gli insorgenti ripropongono e sviluppano gli argomenti sottoposti alle istanze inferiori. Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, __________ ed __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il dipartimento del territorio ha semplicemente ricordato che le costruzioni sono conformi al diritto federale e cantonale. D. Il giorno 23 giugno 1997 ha avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. In quell'occasione le parti hanno riconfermato le rispettive argomentazioni e domande, hanno dichiarato chiusa l'istruttoria e si sono rimesse al giudizio del Tribunale. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine.
2. 2.1. Per respingere il ricorso inoltratogli da __________ e __________ il Consiglio di Stato ha tutelato le motivazioni addotte dal municipio di __________, il quale - a sua volta - aveva condiviso le considerazioni svolte dal dipartimento nell'avviso di sua competenza. Le istanze inferiori hanno in sostanza ritenuto che le costruzioni devono essere considerate conformi al PR, che prevede proprio in quella zona la realizzazione di un attracco per 30 natanti. Non soggiacciono pertanto né all'applicazione dell'art. 24 LPT né al divieto di costruzione di pontili istituito all'art. 50 NAPR: disposizione cui il municipio può tuttavia ancora derogare per opere di interesse pubblico e parapubblico in applicazione dell'art. 53 NAPR. L'assunto delle istanze inferiori non può essere condiviso. 2.2. Il piano delle zone facente parte del PR prevede, a una trentina di metri a nord del luogo ove dovrebbero essere posti i controversi pontili, un "attracco natanti (c.a 30 posti)", segnalato tramite un cerchio dipinto di verde: colore che contraddistingue le attrezzature e le costruzioni di interesse pubblico. Non risulta al Tribunale che il PR fornisca delle ulteriori indicazioni in merito a questa realizzazione. Decisivo - e bastevole ai fini del presente giudizio - é comunque il fatto che l'attracco in esame é concepito quale attrezzatura di interesse pubblico, volta cioè a soddisfare i bisogni della collettività. La sua realizzazione, che spetta pertanto all'ente pubblico, deve inoltre avere luogo - come le altre opere pubbliche - in ossequio ad un preciso progetto, adottato ed approvato da parte dell'ente pubblico medesimo. Nel concreto caso le dette premesse non sono per nulla soddisfatte. La domanda di costruzione dei due pontili é stata inoltrata da un privato per soddisfare delle necessità connesse con l'esercizio della sua professione di ristoratore. L'ubicazione dei manufatti é parimenti stata scelta dal richiedente: proprio in corrispondenza dell'__________. La circostanza secondo cui l'istante sia disposto a concedere per uso pubblico uno dei due pontili, in adesione alle condizioni preventivamente postegli dal dipartimento secondo la prassi in uso per casi del genere, non permette di mutare l'anzidetta conclusione: trattasi in realtà semplicemente di un onere, volontariamente accettato, legato alla possibilità di realizzare almeno un attracco ai fini privati. Del pari la vicinanza con il previsto attracco natanti previsto dal PR é priva di rilevanza, trattandosi di circostanza puramente casuale: né del resto sussiste a tutt'oggi un progetto di esecuzione di quell'opera che ricomprenda i controversi pontili. 2.3. I pontili in rassegna non possono pertanto essere considerati conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT; 67 cpv. 2 lett. a LALPT). Dovendo essere eretti sul lago, ovvero fuori dal territorio edificabile, la loro approvazione presuppone pertanto il soddisfacimento dei requisiti posti dall'art. 24 cpv. 1 LPT: presupposti ben più restrittivi quindi di quelli considerati dalle istanze inferiori.
3. 3.1. Il rilascio di un'autorizzazione (eccezionale) giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT presuppone il soddisfacimento cumulativo di due condizioni: un vincolo di ubicazione per i previsti edifici od impianti (lett. a) e l'assenza di preponderanti interessi contrari (lett. b). Assodato che un pontile, per assolvere alle sue funzioni, può essere realizzato solo sopra lo specchio dell'acqua, nella fattispecie rimane da esaminare unicamente la sussistenza del secondo presupposto. 3.2. Richiamandosi agli art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, secondo cui vanno protette le basi naturali della vita quali l'acqua ed il paesaggio, e 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive dei laghi devono essere tenute libere e deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso, le autorità cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso subito dopo l'entrata in vigore della LPT una politica volta al raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, così da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione
- risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre attività svolte su lago (pesca, nuoto ecc.) - agevolare infine al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento nel piano direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a 9.22), nei piani regolatori comunali e nel titolo II del Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993 (RCNav). Coerentemente con quella politica le autorità cantonali vietano anche la costruzione di nuovi pontili, che pur servono semplicemente per un ormeggio temporaneo dei natanti: quel divieto costituisce infatti una valida misura complementare di detta politica, poiché riduce le occasioni di sfruttamento dei natanti in contrasto con gli obiettivi pianificatori, ambientali e di circolazione sul lago (cfr. a quest'ultimo riguardo art. 53 Ordinanza 8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere, ONI, e 3 RCNav) indotte dalla presenza di simili manufatti di fronte ad ogni singola proprietà privata (approdo, partenza, ormeggio, riparazioni al natante ecc.; cfr. RDAT II-1994 N. 70 consid. 3.3.); l'approvazione di simili manufatti costituisce poi indubitabilmente un nuovo, ulteriore ostacolo al perseguimento del già di per sé arduo obiettivo di restituire alla collettività il libero accesso alle rive dei laghi. L'appena descritta politica perseguita dalle autorità cantonali costituisce un interesse (pubblico) preponderante ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT, che vieta il rilascio di un permesso eccezionale ai sensi della detta disposizione per la costruzione di un attracco privato per natanti sul lago (cfr. RDAT II-1994 N. 70 cit. consid. 4; 1986 N. 33; inoltre alla recente STA inedita 30 agosto 1996 in re fondazione di famiglia __________, ove é stato confermato il diniego del permesso di costruzione di due pontili di fronte ad un albergo di __________). 3.3. Non c'é motivo per eccettuare da questo divieto il pontile che i resistenti intendono realizzare per i clienti del loro esercizio pubblico ubicato di fronte al lago, al centro del comune. Le loro comprensibili esigenze di carattere economico appaiono infatti subordinate rispetto a quelle contrarie al rilascio del permesso, volte a soddisfare un più ampio ed importante interesse collettivo proprio in un punto di elevato richiamo per il pubblico quale é il lungolago. D'altra parte la presenza di pontili presso gli esercizi pubblici é suscettibile di ingenerare un intenso traffico in prossimità delle rive. Si pone dunque in aperto contrasto con le finalità di tutela delle stesse e di raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi: a maggior ragione nella fattispecie, ove il PR prevede già, proprio in prossimità dell'__________, la realizzazione dell'attracco pubblico di cui si é detto al considerando 2.2. (cfr. inoltre a quanto si dirà sub 3.4.). Non va poi dimenticato che di fronte al menzionato esercizio pubblico, comodamente raggiungibile via terra, insiste pur sempre un imbarcatoio riservato ai piccoli battelli della __________ di __________, raramente utilizzato da quest'ultima, sui cui due lati é possibile ormeggiare natanti fino a due ore. Del pari a circa 140 metri a nord é ubicato un pontile con le medesime possibilità di parcheggio. Per tacere le svariate, ulteriori opportunità di approdo presenti sul lungolago, dei quali i conducenti di natanti possono approfittare (anelli, rampe, ecc.). 3.4. L'impossibilità di realizzare il pontile a scopo privato implica la decadenza di quello riservato all'uso pubblico. I coniugi __________ non sono infatti disposti a finanziare la realizzazione di questo secondo pontile se non possono nel contempo costruire l'attracco riservato ai clienti dell'__________: atteggiamento più che comprensibile. Del resto un attracco da utilizzare a scopi pubblici deve di principio essere realizzato dietro iniziativa dell'ente pubblico, per soddisfare un bisogno dallo stesso avvertito, nel luogo da questo prestabilito ed a sue spese: non essere condizionato dalle necessità dei privati oltre che dalla loro disponibilità ad eseguirlo. Conferma l'inadeguatezza della scelta di quest'ultima soluzione, proprio nel caso di specie, l'accertamento che il progettato pontile ad uso pubblico, analogamente a quello da riservare ai clienti dell'__________, verrebbe a trovarsi nelle immediate vicinanze dell'attracco previsto dal PR e pertanto in netto contrasto con l'obiettivo di concentrazione del traffico lacuale presso questo impianto. Se quindi le autorità di __________ dovessero ritenere necessaria la realizzazione di ulteriori pontili ad uso pubblico (e/o privato) per lo stazionamento temporaneo di natanti, dovranno soddisfare simile bisogno nel contesto dell'esecuzione di quell'impianto. Tanto più che il lungolago comunale, all'interno del quale é ubicato l'attracco contemplato dal PR, non misura nemmeno 300 metri.
4. Accertata l'incompatibilità dei progettati pontili con l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT non appare necessario esaminare le ulteriori censure ricorsuali, volte a contestare l'applicazione da parte del municipio del diritto comunale.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto e le decisioni impugnate annullate. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei resistenti in solido (art. 28 PAmm), i quali devono altresì essere condannati a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un avvocato iscritto all'albo, delle ripetibili, a valere per le due sedi ricorsuali (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 24 LPT; 53 e 59 ONI; 21 LE; il RCNav; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 5 marzo 1997 (n.
1062) del Consiglio di Stato e la decisione 8 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ ed __________ la licenza edilizia per la costruzione di due pontili sul demanio pubblico-lago __________ al mapp. __________ di quel comune.
2. La tassa di giudizio, di fr. 800.-- (ottocento), é posta a carico di __________ ed __________ in solido, i quali sono inoltre condannati a rifondere identico importo ai ricorrenti per ripetibili.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario