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52.1997.65

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.04.1997 52.1997.65 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.04.1997 52.1997.65 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.04.1997 52.1997.65

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00065 Lugano 29 aprile 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  25 marzo 1997 del Consorzio intercomunale raccolta rifiuti __________ contro la decisione 12 marzo 1996, no. 1178, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 7/11 gennaio 1997 della delegazione consortile relativa alla messa a concorso del servizio raccolta rifiuti per il periodo 1. gennaio - 31 dicembre 2000; viste le risposte:

-    8 aprile 1997 della ditta __________;

-    16 aprile 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Sul FU no. __________ del __________ sono apparsi tre bandi di concorso per l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e del vetro nel comprensorio del Consorzio raccolta rifiuti della __________ (__________) per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 2000. Contro questa pubblicazione è insorta davanti al Consiglio di Stato la ditta __________, attuale assuntrice dei suddetti servizi, obiettando che i relativi contratti d’appalto erano tuttora vincolanti, stante che il consorzio aveva omesso di disdirli per tempo. B.   Con giudizio 12 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha annullato il bando di concorso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla ditta __________. Respinte le eccezioni d'ordine sollevate dal consorzio resistente, il Governo ha in sostanza ritenuto fondate le censure sollevate dalla ricorrente in merito alla sussistenza di un rapporto contrattuale suscettibile di essere disdetto soltanto per la fine del 2000. C.   Contro il predetto giudizio governativo il consorzio soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino dei bandi di concorso annullati. L'insorgente allega:

-     che l'attuale deliberataria non ha sinora prestato la garanzia contrattuale richiestale;

-     che il contratto per la raccolta vetri ha una scadenza diversa da quelli relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed ingombranti;

-     che la ditta __________ ha partecipato al concorso, accettandone pertanto le condizioni;

-     che il contratto prevede che eventuali contestazioni sono da sottoporre al foro di __________;

-     che il __________, recentemente ristrutturato, è un nuovo consorzio con personalità giuridica propria; D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni. La ditta __________, dal canto suo, postula il rigetto dell'impugnativa, contestando succintamente le tesi dell'insorgente. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo  e la legittimazione attiva del consorzio ricorrente sono incontestabilmente date dagli art. 38 LCCom e 208 LOC. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Infondata è l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’insorgente in relazione alla competenza del giudice civile prevista dai contratti d’appalto in caso di contestazione. Tale competenza non esclude quella del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni che stanno a monte delle pattuizioni fra le parti.

2.   Preliminarmente vanno disattese le contestazioni di natura procedurale sollevate dal consorzio ricorrente. 2.1. L'atto inoltrato dalla ditta resistente al Dipartimento delle istituzioni (sezioni enti locali), anche se redatto da profani, integrava chiaramente gli estremi di un ricorso. __________ era infatti la richiesta di annullare i bandi di concorso rivolta dalla ditta __________ all'autorità cantonale. Bene ha fatto di conseguenza il Dipartimento delle istituzioni a trasmettere l'atto in questione al Consiglio di Stato (servizio dei ricorsi) per l'evasione. 2.2. Irrilevanti ai fini del presente giudizio sono le eventuali inadempienze della resistente in merito alla prestazione delle garanzie richieste dai contratti di servizio attualmente vigenti. 2.3. Altrettanto dicasi per quel che concerne la recente ristrutturazione del consorzio. Il passaggio dalla forma semplificata di cui all'art. 2 cpv. 2 LCCom a quella ordinaria non ha in effetti sovvertito l'identità del ricorrente. Su questo punto, le deduzioni della precedente istanza meritano di essere pienamente condivise.

3.   Il bando di concorso, dal profilo giuridico, configura un invito a presentare offerte in funzione della stipulazione di un contratto. Ove il concorso è indetto da un ente pubblico, il relativo bando è considerato un atto amministrativo, direttamente impugnabile, mediante il quale l’ente promotore della sollecitazione definisce in modo vincolante le regole della gara ed i criteri di aggiudicazione (cfr. per analogia Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N 271 seg. in particolare 295). Esso deve quindi rispettare compiutamente i principi fondamentali del diritto amministrativo e le disposizioni delle leggi concretamente applicabili.

4.   Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ravvisato una violazione del diritto nel fatto che il __________ abbia indetto dei pubblici concorsi prima che i contratti stipulati con la ditta resistente fossero giunti a scadenza. Orbene, è innegabile che il consorzio ricorrente sia legato per contratto alla ditta __________ almeno sino al 31 dicembre 2000 (per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti ingombranti), rispettivamente almeno sino al 31 marzo 1998 (per la raccolta del vetro). Non essendo stati disdetti per tempo, i relativi contratti si sono infatti tacitamente rinnovati sino alle scadenze suddette. Nel fatto che il consorzio abbia indetto tre pubblici concorsi in palese contrasto con i vincoli in questione non è tuttavia ravvisabile una violazione del diritto. Gli atti in questione costituivano soltanto una premessa per un’eventuale successiva violazione degli obblighi contrattuali da parte del consorzio. La mera prospettiva di una simile violazione non basta comunque ad inficiare la legittimità dei bandi di concorso in contestazione.

5.   Ferme queste premesse, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa censurata e ripristinando i controversi bandi di concorso. Il consorzio ricorrente va comunque reso attento sulle conseguenze che un'eventuale aggiudicazione potrebbe avere dal profilo del rispetto degli obblighi contrattuali assunti e tuttora vigenti nei confronti della ditta resistente. Dato l'esito non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.  di conseguenza: 1.1. la decisione 12 marzo 1997 del Consiglio di Stato, no. 1178, è annullata; 1.2. i bandi di concorso sono confermati come ai considerandi;

2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

3.   Non si assegnano ripetibili.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario