Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.97.00059
Lugano
14 luglio 1997
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 marzo 1997 di
__________
contro
la risoluzione 26 febbraio 1997, no. 931, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 10 settembre 1996 di __________ interposto contro la decisione 28 agosto 1996 del municipio di __________ in materia edilizia;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo 15 maggio 1997, dopo discussione, il Giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. L'opera abusiva viene rettificata come segue:- mantenimento della sporgenza dal tetto- modifica della struttura del balcone come al piano allegato, a valere come notifica non soggetta a pubblicazione (art. 16 cpv. 2 seconda frase LE).
2. Il municipio di __________ infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria di fr. 2'000.--
3. Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni per pronunciarsi sulla transazione.
4. In caso di accoglimento il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e tassa di giustizia, ritenuta la rinuncia dello Stato alla tassa di giustizia di fr. 200.-- applicata dal Consiglio di Stato.
5. In caso di mancata accettazione il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità, ritenuto che le parti rinunciano ad ulteriori prove e alle conclusioni."
rilevato che con lettera 12 giugno 1997 il Municipio di __________ ha aderito alla transazione ponendo la condizione che l'opera sia sanata nel termine di 60 giorni;
ritenuto che il ricorrente ha accettato sia la transazione sia la condizione posta dal municipio;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario