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52.1997.41

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.04.1997 52.1997.41 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.04.1997 52.1997.41 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.04.1997 52.1997.41

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00041 Lugano 4 aprile 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 3 marzo 1997 di __________ e __________ contro la decisione 18 febbraio 1997, no. 645, del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto A.   Il 3 marzo 1997 i signori __________ e __________ hanno inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato. B.   Il 4 marzo 1997 questo Tribunale ha scritto ai ricorrenti quanto segue: "In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative: "Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi. Esso deve contenere:

-    la menzione della decisione querelata;

-    una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

-     una breve motivazione;

-    le conclusioni del ricorrente. Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento. Richiamato l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.” C.   Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente. D.   Nel caso concreto i ricorrenti non hanno redatto, malgrado la comminatoria il ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile. Per questi motivi, visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico dei ricorrenti.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario