Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.377 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.377 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.377
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00377 Lugano 3 febbraio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 15 dicembre 1997 di __________ Contro la decisione 26 novembre 1997, no. 6055, del Consiglio di Stato avverso la risoluzione 26 settembre 1997 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di rimuovere materiali e macchinari da costruzione depositati senza permesso sulla part. no. __________ RFD; viste le risposte:
- 7 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
- 15 gennaio 1998 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che la ricorrente __________ è proprietaria di un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________ nella zona residenziale estensiva (R2) del PR comunale; che nel mese di agosto dell'anno scorso l'ufficio tecnico comunale ha costatato che sul fondo in questione erano stati depositati a tempo indeterminato ingenti quantitativi di materiali e di macchinari da costruzione (tronchi, potrelle in cemento armato e vecchi nastri trasportatori); che con decisione 2 settembre 1997 il municipio di __________ ha sollecitato la società per il tramite del suo amministratore __________, municipale responsabile dell'edilizia privata, a rimuovere i materiali ed i macchinari giacenti sul fondo entro tre settimane; che con decisione 26 settembre 1997 l'esecutivo comunale ha respinto una domanda di proroga presentata dalla ricorrente; ha quindi trasformato la sollecitatoria del 2 settembre in un ordine formale e le ha assegnanto un termine sino al 10 ottobre 1997 per provvedere alla rimozione del deposito abusivo; che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando che le venisse fissato un termine per presentare una domanda di costruzione in sanatoria; che l'insorgente, in quella sede, ha parimenti eccepito la partecipazione del municipale __________ alla discussione ed alla deliberazione, asserendo che avrebbe avuto un interesse allo sgombero per poi utilizzare il sedime a scopo di posteggio; che con giudizio 26 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa; che il Governo ha anzitutto escluso che il municipale __________ fosse personalmente interessato allo sgombero in quanto precedente locatario dell’area occupata dal deposito abusivo; che nel merito il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il deposito in questione si ponesse in contrasto manifesto ed insanabile con la vocazione residenziale della zona; che contro la predetta risoluzione governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme all'ordine di sgombero; che a sostegno del ricorso l'insorgente si limita a rinviare alle censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza, eccependo nuovamente la partecipazione del municipale __________ alla seduta in cui è stato adottato il provvedimento censurato; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiedono il rigetto senza formulare osservazioni; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 100 LOC i municipali sono esclusi dalle discussioni e dal voto su oggetti che riguardano il loro personale interesse; che il semplice fatto che lo sgombero permetterebbe al municipale __________ di posteggiare il suo veicolo senza alcun titolo autorizzativo sul fondo della ricorrente non costituisce un motivo d'esclusione ai sensi della norma suddetta; che lo sgombero non procurerebbe in effetti alcun vantaggio al municipale __________ che non può accampare alcun diritto a posteggiare il suo veicolo sul fondo in oggetto; che nel merito l'ordine censurato regge perfettamente alle sommarie e generiche censure che il ricorrente ripropone acriticamente in questa sede sottraendosi all'obbligo di confrontarsi con le considerazioni sviluppate dalla precedente istanza nel giudizio impugnato; che in tali circostanze ben si giustifica respingere l’impugnativa, rinviando il ricorrente alle pertinenti, esaurienti e convincenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato; considerazioni che questo Tribunale si limita a far proprie; che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza; visti gli art. 21, 45 LE; 100 LOC; 21, NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario