Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.12.1997 52.1997.344 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.12.1997 52.1997.344 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.12.1997 52.1997.344
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00344 Lugano 16 dicembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 26 novembre 1997 di __________ contro la decisione 5 novembre 1997, no. 5628, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 31 agosto 1997 dell'insorgente interposto contro la decisione 8 luglio 1997, no. __________, del municipio di __________, che modificava unilateralmente una convenzione stipulata con il ricorrente in merito alle modalità di pagamento delle imposte comunali arretrate; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto A. Il 26 novembre 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro una decisione del Consiglio di Stato. Al ricorso non era allegata la decisione impugnata. B. Il 27 novembre 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue: "Al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative. Richiamato l'art. 9 della Legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile." C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente. D. La PAmm (art. 46 cpv. 3) obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità. E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato. La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario