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52.1997.329

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.11.1997 52.1997.329 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.11.1997 52.1997.329 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.11.1997 52.1997.329

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00329 Lugano 17 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  12 novembre 1997 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 22 ottobre 1997, no. 5445, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso inoltrato da __________ avverso l'iscrizione dell'insorgente nei cataloghi elettorali del comune di __________; richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con ricorso 12 dicembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di radiare il ricorrente  __________ dai cataloghi elettorali pubblicato all'albo comunale il 7 di quel mese; che con giudizio 22 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, ritenendo che il domicilio (politico) di __________ fosse a __________; che nel dispositivo il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudizio era definitivo, "riservato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione, a chi è leso nei suoi interessi"; che contro il predetto giudizio __________ insorge davanti a questo tribunale, chiedendo, in limine litis, che venga accertata l'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito dell’impugnativa, subordinatamente, che il giudizio governativo censurato venga annullato; considerato, in diritto che giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine litis i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo: il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm); che la legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23.2.54 (LVE; RL 1.3.1.1.) non assegna al Tribunale cantonale amministrativo alcuna competenza in tema di iscrizione e radiazione dai cataloghi elettorali (art. 104 LVE); che, di conseguenza, il ricorso proposto da __________ contro la decisione con cui il Consiglio di Stato accoglie l'impugnativa presentata da __________ contro la sua iscrizione nei cataloghi elettorali del comune di __________ appare improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo; che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso fornita dal Consiglio di Stato non permette diversa conclusione, stante che la competenza è fissata imperativamente dalla legge (art. 3 PAmm); permette soltanto di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia; visti gli art. 104 LVE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

3.   Non si assegnano ripetibili.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario