Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.11.1997 52.1997.326 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.11.1997 52.1997.326 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.11.1997 52.1997.326
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00326 Lugano 17 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 8 novembre 1997 di __________ “in merito alla messa in funzione di apparecchi automatici presso il __________ ” richiamato l'art. 48 PAmm ritenuto in fatto che con ricorso 8 novembre 1997 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di proibire la prevista istallazione di slot machines nei locali del __________ di __________; che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di applicare due pesi e due misure vietando gli apparecchi automatici nel suo esercizio pubblico e autorizzandoli invece in gran quantità presso il __________: in barba alla volontà popolare, che ha appena introdotto un divieto nella legge; chiede che non le si vada a raccontare la “storiella” del __________, “che non la beve più nessuno”; considerato, in diritto che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate; che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo; che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm); che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di apparecchi automatici; che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono quindi impugnabili davanti a questo tribunale; che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da gioco assegnano competenze giurisdizionali a questo tribunale; anche da questo profilo il ricorso è quindi irricevibile; che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto in limine siccome inammissibile; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. L'atto è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario