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52.1997.295

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-03-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le

opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può

essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione

particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra

opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere

stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione

è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le opere non

contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio particolare

presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale

di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).

3.   3.1. Nel concreto caso le

autorità comunali intendono pavimentare alcune tratte di strade classificate

dal piano viario comunale quali strade di servizio (via __________ e via

__________) rispettivamente percorso pedonale (__________) e che servono zone

edificabili (parzialmente via __________). Dette arterie si presentano

attualmente in terra battuta; la parte terminale di __________ è anzi ancora

costituita di solo manto erboso. Laddove necessario è prevista anche la

raccolta e l'evacuazione delle acque meteoriche.

3.2. Gli interventi appena descritti, importanti e destinati

a durare nel tempo, non sono orientati alla semplice salvaguardia delle precedente

viabilità tramite la riparazione delle strade interessate, ma sono finalizzati

a rendere il transito più sicuro, agevole e spedito. Essi comportano pertanto

un sicuro miglioramento delle strade in rassegna: avuto riguardo alla

situazione in cui versano attualmente i tronchi stradali interessati non si

giustifica pertanto in alcun modo la loro qualifica quale opera di manutenzione,

nemmeno straordinaria. L'esecuzione degli interventi in parola migliora inoltre

in modo sensibile l'urbanizzazione dei fondi adiacenti, soprattutto sotto

l'aspetto dell'accessibilità. Al giorno d'oggi la pavimentazione di una strada

può del resto essere considerata, di principio, un requisito indispensabile per

poter parlare di una vera e propria urbanizzazione di un fondo edificabile.

3.3. Sulla scorta di quanto precede deve dunque essere senz'altro

tutelata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui la pavimentazione delle

strade in oggetto procura dei vantaggi particolari ai proprietari dei fondi

adiacenti, per cui il comune è obbligato a prelevare dei contributi di

miglioria nei loro confronti (cfr. nello stesso senso anche RDAT II-1993 N. 41

consid. 2.4. e, diffusamente, A. Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, pag. 67 lett. b). Questa conclusione appare

invero a tal punto chiara nella fattispecie, che non occorre spendere ulteriori

argomenti per giustificarla.

4.   4.1. La reiezione del

ricorso comporta la necessità per il legislativo comunale di pronunciarsi sul

principio (a questo punto acquisito) e sulla misura del prelievo. A tal fine

nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha considerato che il municipio potrebbe

proporre al consiglio comunale di autorizzarlo a chiedere al Governo stesso

l'esonero dal prelievo qualora il finanziamento dell'opera fosse garantito da

altri tributi. Inoltre, per quanto concerne la determinazione della quota di

prelievo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi in esame non

costituiscono propriamente un'opera di urbanizzazione, per cui non ritornano

applicabili in principio le percentuali di cui all'art. 7 cpv. 1 LCMI. Infine

che spetta al municipio di valutare, in sede di definizione dei singoli

contributi, l'incidenza del fatto che una parte delle strade in discussione

sono state rispettivamente saranno cedute gratuitamente al comune da parte del

consorzio RT oppure che taluni tratti delle stesse sono stati eseguiti a suo

tempo da privati. Riagganciandosi a queste considerazioni il municipio, agente

per conto del comune nella presente procedura ricorsuale, obietta che la

rinuncia al prelievo si giustifica anche per ragioni di natura prettamente

economica: considerato l'importo di spesa minimo (la delibera al miglior

offerente è di poco inferiore a fr. 90'000.--, per cui il costo massimo si

aggirerà sui fr. 100'000.--), una minima percentuale di prelievo (30% se si

applicasse la prassi seguita nel caso di sistemazioni stradali più importanti,

ma la percentuale potrebbe anche essere inferiore secondo le considerazioni

svolte da parte del Consiglio di Stato), costi elevati per procedervi (fr.

10'000.--), il riconoscimento ai privati dei sacrifici effettuati attraverso la

cessione di terreno rispettivamente l'anticipazione dell'opera, l'incasso netto

del comune si riduce a poche migliaia di franchi. I resistenti, a loro volta,

chiedono invece al Tribunale di fissare al 70% la percentuale di prelievo dei

contributi trattandosi di opere di urbanizzazione particolare.

4.2. Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato

è in primo luogo totalmente esclusa la possibilità per il comune di prescindere

dal prelievo di contributi di miglioria in applicazione dell'art. 1 cpv. 2

LCMI. Trattandosi di pavimentazione di una strada è infatti certo che il suo

finanziamento non può essere coperto da altri tributi ai sensi della predetta

disposizione, ovvero da tasse di allacciamento o d'uso. Sempre diversamente da

quanto ha considerato il Consiglio di Stato la quota di prelievo dei contributi

di miglioria generata dalla pavimentazione in rassegna deve essere determinata

in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI (e relativo rinvio all'art. 3 cpv. 3 e

E. 4 LCMI per quanto concerne la definizione dei concetti di urbanizzazione generale

e urbanizzazione particolare), poiché quell'intervento costituisce a tutti gli

effetti un elemento di un'opera di urbanizzazione (ovvero la strada stessa).

Ciò premesso il Tribunale non può però procedere direttamente alla

determinazione della quota di prelievo dei contributi di miglioria da porre a

carico dei proprietari interessati accedendo alla corrispondente richiesta

formulata dai resistenti per due ordini di motivi. In primo luogo, sotto

l'aspetto formale, essi non l'hanno domandata innanzi al Consiglio di Stato, al

quale avevano semplicemente chiesto di obbligare il comune a prelevare i

contributi (richiesta peraltro integralmente soddisfatta). Trattasi quindi di

una nuova domanda, pertanto inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm). Ma

soprattutto, sotto l'aspetto sostanziale, l'art. 7 cpv. 1 LCMI conferisce

all'autorità chiamata a stabilire la percentuale di prelievo un certo potere di

apprezzamento (imposizione tra il 30 ed il 60% per opere di urbanizzazione

generale, tra il 70 ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare), al

cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del

limitato potere di controllo dello stesso (art. 61 PAmm). Spetterà pertanto al

consiglio comunale di __________, chinandosi nuovamente sull'oggetto dietro

corrispondente proposta dell'esecutivo, di fissare l'esatta quota di imposizione

dei tributi in rassegna muovendosi nei limiti indicati dalla predetta

disposizione, previa determinazione della natura dell'urbanizzazione (generale

o particolare) in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 e 4 LCMI. Accertata

l'impossibilità di conoscere la quota di prelievo (che, da quanto precede, può

ancora spaziare - in assenza della preventiva determinazione del genere di urbanizzazione

- tra il 30% ed il 100%) il Tribunale non può nemmeno affrontare il problema

sollevato dal municipio in sede di ricorso in merito ad un'eventuale rinuncia

al prelievo dei contributi dettata da una sproporzione tra il loro ammontare e

gli oneri di imposizione (cosiddetto contributo non redditizio; cfr. Scolari, Diritto

amministrativo, parte speciale, N. 482).

6.   Sulla scorta di quanto

precede il ricorso del comune deve finalmente essere respinto. Il Tribunale

rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Non si prelevano né tasse,

né spese.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1998 52.1997.295 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1998 52.1997.295 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1998 52.1997.295

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00295 Lugano 3 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  14 ottobre 1997 del Comune di __________ contro la risoluzione 30 settembre 1997 (n. 4922) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 6 giugno 1997 di __________, __________, __________ e __________ ed ha annullato la deliberazione di data 26 maggio 1997 del consiglio comunale di __________ di non prelevare dei contributi di miglioria in relazione alla sistemazione di alcune strade comunali (via __________, via __________ e __________); viste le risposte:

-    23 ottobre 1997 di __________ e llcc, __________;

-      5 novembre 1997 del Consiglio di Stato; preso atto della replica 2 dicembre 1997 del comune di __________ e delle dupliche:

-     15 dicembre 1997 di __________ e llcc, __________;

-     19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) Con messaggio n. 25 dell'8 aprile 1997 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di complessivi fr. 130'000.-- per sistemare via __________, via __________ e __________. Il credito sarebbe servito - spiegava il documento  (pag. 1 seg.) - per pavimentare parzialmente quelle strade, attualmente in ghiaia ma che servivano la zona edificabile, così da limitare gli interventi di manutenzione. Via __________ e via __________ facevano parte della rete stradale della collina ed erano classificate quali strade di servizio. Il __________ era invece contemplato dal piano viario quale percorso pedonale: per questo motivo il municipio ha anche proposto al legislativo di modificare il piano del traffico, ridefinendo come strada di servizio la parte interessata alla pavimentazione e mantenendo invece la qualifica di percorso pedonale per la rimanente tratta. Il messaggio in rassegna proponeva infine al legislativo di non prelevare contributi di miglioria, poiché trattavasi di intervento di manutenzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LCMI (pag. 3 seg.).

b) La maggioranza della commissione della gestione ha invitato il legislativo ad approvare il messaggio così come proposto (cfr. il relativo rapporto del 28 aprile/12 maggio 1997). Il 9 maggio 1997 il membro __________ ha invece inoltrato un rapporto di minoranza in cui, oltre a chiedere una riduzione del credito da concedere a fr. 100'300.--, ha sollecitato il legislativo a fissare al 70% dei costi la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria, trattandosi di opere di urbanizzazione particolare.

c) Nella seduta del 26 maggio 1997 il consiglio comunale ha approvato integralmente il messaggio ed ha respinto tutte le proposte formulate dalla consigliera comunale __________ nel rapporto di minoranza della commissione della gestione. B.   Con gravame 6 giugno 1997 i consiglieri comunali __________, __________, __________ e __________ sono insorti contro la deliberazione di non prelevare contributi di miglioria davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di obbligare il comune a prelevarli, poichè l'asfaltatura delle strade in discussione, tutte a fondo cieco, arrecava indiscutibili vantaggi ai fondi serviti. C.   Con risoluzione 30 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la deliberazione impugnata. Esso ha considerato che la pavimentazione delle strade in rassegna non costituiva una semplice opera di manutenzione ma un vero e proprio miglioramento delle stesse. D.   Con impugnativa 14 ottobre 1997 il comune di __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, chiedendo il suo annullamento. Il ricorrente contesta l'assunto governativo ribadendo ed ampliando le motivazioni espresse nel messaggio municipale. Il Consiglio di Stato, __________, __________, __________ e __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa. Delle rispettive ragioni si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2.   Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonchè a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le opere non contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).

3.   3.1. Nel concreto caso le autorità comunali intendono pavimentare alcune tratte di strade classificate dal piano viario comunale quali strade di servizio (via __________ e via __________) rispettivamente percorso pedonale (__________) e che servono zone edificabili (parzialmente via __________). Dette arterie si presentano attualmente in terra battuta; la parte terminale di __________ è anzi ancora costituita di solo manto erboso. Laddove necessario è prevista anche la raccolta e l'evacuazione delle acque meteoriche. 3.2. Gli interventi appena descritti, importanti e destinati a durare nel tempo, non sono orientati alla semplice salvaguardia delle precedente viabilità tramite la riparazione delle strade interessate, ma sono finalizzati a rendere il transito più sicuro, agevole e spedito. Essi comportano pertanto un sicuro miglioramento delle strade in rassegna: avuto riguardo alla situazione in cui versano attualmente i tronchi stradali interessati non si giustifica pertanto in alcun modo la loro qualifica quale opera di manutenzione, nemmeno straordinaria. L'esecuzione degli interventi in parola migliora inoltre in modo sensibile l'urbanizzazione dei fondi adiacenti, soprattutto sotto l'aspetto dell'accessibilità. Al giorno d'oggi la pavimentazione di una strada può del resto essere considerata, di principio, un requisito indispensabile per poter parlare di una vera e propria urbanizzazione di un fondo edificabile. 3.3. Sulla scorta di quanto precede deve dunque essere senz'altro tutelata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui la pavimentazione delle strade in oggetto procura dei vantaggi particolari ai proprietari dei fondi adiacenti, per cui il comune è obbligato a prelevare dei contributi di miglioria nei loro confronti (cfr. nello stesso senso anche RDAT II-1993 N. 41 consid. 2.4. e, diffusamente, A. Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, pag. 67 lett. b). Questa conclusione appare invero a tal punto chiara nella fattispecie, che non occorre spendere ulteriori argomenti per giustificarla.

4.   4.1. La reiezione del ricorso comporta la necessità per il legislativo comunale di pronunciarsi sul principio (a questo punto acquisito) e sulla misura del prelievo. A tal fine nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha considerato che il municipio potrebbe proporre al consiglio comunale di autorizzarlo a chiedere al Governo stesso l'esonero dal prelievo qualora il finanziamento dell'opera fosse garantito da altri tributi. Inoltre, per quanto concerne la determinazione della quota di prelievo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi in esame non costituiscono propriamente un'opera di urbanizzazione, per cui non ritornano applicabili in principio le percentuali di cui all'art. 7 cpv. 1 LCMI. Infine che spetta al municipio di valutare, in sede di definizione dei singoli contributi, l'incidenza del fatto che una parte delle strade in discussione sono state rispettivamente saranno cedute gratuitamente al comune da parte del consorzio RT oppure che taluni tratti delle stesse sono stati eseguiti a suo tempo da privati. Riagganciandosi a queste considerazioni il municipio, agente per conto del comune nella presente procedura ricorsuale, obietta che la rinuncia al prelievo si giustifica anche per ragioni di natura prettamente economica: considerato l'importo di spesa minimo (la delibera al miglior offerente è di poco inferiore a fr. 90'000.--, per cui il costo massimo si aggirerà sui fr. 100'000.--), una minima percentuale di prelievo (30% se si applicasse la prassi seguita nel caso di sistemazioni stradali più importanti, ma la percentuale potrebbe anche essere inferiore secondo le considerazioni svolte da parte del Consiglio di Stato), costi elevati per procedervi (fr. 10'000.--), il riconoscimento ai privati dei sacrifici effettuati attraverso la cessione di terreno rispettivamente l'anticipazione dell'opera, l'incasso netto del comune si riduce a poche migliaia di franchi. I resistenti, a loro volta, chiedono invece al Tribunale di fissare al 70% la percentuale di prelievo dei contributi trattandosi di opere di urbanizzazione particolare. 4.2. Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato è in primo luogo totalmente esclusa la possibilità per il comune di prescindere dal prelievo di contributi di miglioria in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. Trattandosi di pavimentazione di una strada è infatti certo che il suo finanziamento non può essere coperto da altri tributi ai sensi della predetta disposizione, ovvero da tasse di allacciamento o d'uso. Sempre diversamente da quanto ha considerato il Consiglio di Stato la quota di prelievo dei contributi di miglioria generata dalla pavimentazione in rassegna deve essere determinata in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI (e relativo rinvio all'art. 3 cpv. 3 e 4 LCMI per quanto concerne la definizione dei concetti di urbanizzazione generale e urbanizzazione particolare), poiché quell'intervento costituisce a tutti gli effetti un elemento di un'opera di urbanizzazione (ovvero la strada stessa). Ciò premesso il Tribunale non può però procedere direttamente alla determinazione della quota di prelievo dei contributi di miglioria da porre a carico dei proprietari interessati accedendo alla corrispondente richiesta formulata dai resistenti per due ordini di motivi. In primo luogo, sotto l'aspetto formale, essi non l'hanno domandata innanzi al Consiglio di Stato, al quale avevano semplicemente chiesto di obbligare il comune a prelevare i contributi (richiesta peraltro integralmente soddisfatta). Trattasi quindi di una nuova domanda, pertanto inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm). Ma soprattutto, sotto l'aspetto sostanziale, l'art. 7 cpv. 1 LCMI conferisce all'autorità chiamata a stabilire la percentuale di prelievo un certo potere di apprezzamento (imposizione tra il 30 ed il 60% per opere di urbanizzazione generale, tra il 70 ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare), al cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di controllo dello stesso (art. 61 PAmm). Spetterà pertanto al consiglio comunale di __________, chinandosi nuovamente sull'oggetto dietro corrispondente proposta dell'esecutivo, di fissare l'esatta quota di imposizione dei tributi in rassegna muovendosi nei limiti indicati dalla predetta disposizione, previa determinazione della natura dell'urbanizzazione (generale o particolare) in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 e 4 LCMI. Accertata l'impossibilità di conoscere la quota di prelievo (che, da quanto precede, può ancora spaziare - in assenza della preventiva determinazione del genere di urbanizzazione

- tra il 30% ed il 100%) il Tribunale non può nemmeno affrontare il problema sollevato dal municipio in sede di ricorso in merito ad un'eventuale rinuncia al prelievo dei contributi dettata da una sproporzione tra il loro ammontare e gli oneri di imposizione (cosiddetto contributo non redditizio; cfr. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 482).

6.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso del comune deve finalmente essere respinto. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario