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52.1997.288

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-03-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 giugno 1997. Avuto riguardo al pieno potere cognitivo di cui dispone nella verifica delle multe inflitte in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale ritiene di dover ridurre l'importo dell'ammenda da porre a carico del ricorrente (da fr. 500.--) a fr. 200.--. Quest'ultimo importo appare più consono alla gravità oggettiva (entità dei lavori eseguiti abusivamente) e soggettiva (colpa) della violazione della legge compiuta dal ricorrente.

4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 11, 12, 13, 16, 21, 43, 45, 46, 52 LE, 6 RLE, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.    La risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4806) del Consiglio di Stato é annullata. §§.  La multa inflitta a __________ da parte del municipio di __________ con risoluzione 17/24 giugno 1997 viene ridotta a fr. 200.--.

2.   La tassa di giustizia, di fr. 100.--, viene posta a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1998 52.1997.288 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1998 52.1997.288 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1998 52.1997.288

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00288 Lugano 3 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  9 ottobre 1997 di __________ rappr. da: __________ contro la risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4806) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 17/24 giugno 1997 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 500.-- per violazione della legge edilizia; viste le risposte:

-    22 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;

-    23 ottobre 1997 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il ricorrente é proprietario del mapp. __________ di __________. In data 16 giugno 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________, padre del ricorrente, la licenza edilizia per la riattazione dello stabile insistente su quel fondo. Con decisione 31 maggio 1996 il municipio ha inoltre rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di due comignoli in rame sulla falda ovest del tetto seguendo la procedura semplificata della notifica. B.   a) Con rapporto 11 dicembre 1996 l'ufficio tecnico comunale ha segnalato al municipio che i comignoli erano stati realizzati in lamiera galvanizzata anziché in rame ed inoltre che, contrariamente alle indicazioni fornite in sede di notifica, la loro sommità non si presentava a forma di cresta di gallo. Il 6 febbraio 1997 il municipio di __________ ha indi fissato a __________ __________ un termine di 15 giorni per inoltrare una domanda di licenza in variante nella forma della notifica. Decorso infruttuoso quel termine, il 26 marzo 1997 il municipio ha concesso al ricorrente ulteriori 10 giorni per procedervi.

b) Scaduto anche questo secondo termine con risoluzione 29 aprile 1997, notificata il 12 maggio successivo, il municipio ha iniziato una procedura di contravvenzione nei confronti di __________ in relazione ai fatti suddetti. Raccolte le osservazioni di questi, con decisione 17 giugno 1997, intimata il 24 successivo, il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.--. C.   a) __________ é insorto contro la decisione di multa con ricorso 3 luglio 1997 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. L'insorgente ha rimproverato all'autorità di aver effettuato un accertamento dei fatti insufficiente circa il materiale impiegato, non avendo effettuato un sopralluogo sul tetto della costruzione, ed inoltre che la richiesta di presentazione di una domanda di costruzione in variante appariva sproporzionata.

b) Con risoluzione 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Il Governo ha anzitutto considerato che la censura di sproporzione circa la necessità di inoltrare una domanda di costruzione in variante doveva essere considerata ricevibile, poiché il municipio non aveva indicato la possibilità di ricorrere contro gli ordini di procedere in tal senso che aveva emesso alle date 6 febbraio e 26 marzo 1997. Questa censura doveva tuttavia essere respinta, poiché i comignoli erano stati realizzati con foggia e materiali diversi da quelli approvati; tanto più che essi si situavano nella zona del nucleo di vecchia formazione, ove la verifica di queste caratteristiche delle costruzioni assumeva un'accresciuta importanza. Il Consiglio di Stato ha indi considerato che il ricorrente non contestava, in realtà, gli addebiti mossigli. Esso ha quindi confermato la multa di fr. 500.--. D.   Con impugnativa 9 ottobre 1997 __________ si aggrava contro il menzionato giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento oltre che quello della decisione municipale 17/24 giugno 1997. Il ricorrente ribadisce ed amplia le censure svolte innanzi all'istanza inferiore. Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se é stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.-- se é stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). Quando deve verificare l'importo di una multa inflitta in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e P.W., consid. 3.3.).

3.   3.1. Nel concreto caso il ricorrente ha ottenuto la licenza edilizia per costruire due comignoli in rame e con cappuccio a forma di cresta di gallo, mentre che ha eretto due comignoli in altro materiale e con cappuccio a forma di fungo. Risulta inoltre dagli atti

- circostanza non rilevata dal municipio - che l'altezza di uno dei due camini realizzati sul tetto del mapp. __________ è assai inferiore rispetto a quella illustrata nei piani approvati (meno della metà). A ragione il municipio ha quindi promosso la procedura di approvazione in sanatoria di quei manufatti, fissando in primo luogo all'insorgente un termine per inoltrare una domanda di licenza edilizia in variante seguendo la procedura semplificata della notifica: procedura che ritorna applicabile per i lavori di secondaria importanza (art. da 11 a 13 LE, 6 RLE) ed inoltre nei casi di modifica di progetti precedentemente approvati che rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali (art. 16 cpv. 2 LE). Invano il ricorrente eccepisce che, in realtà, i comignoli siano stati eseguiti in acciaio inox e non in lamiera galvanizzata, come affermato dal municipio: essenziale é invece che non sia stato impiegato il rame, come indicato nella domanda di costruzione. Del pari irrilevante - e sempre a questo riguardo - è il fatto che i comignoli siano successivamente stati tinteggiati in color rame. Priva di consistenza è pure l'affermazione del ricorrente secondo cui i lavori non siano ancora terminati, poiché è certo che i comignoli in acciaio non saranno sostituiti da analoghi manufatti in rame. L'avvio della procedura di approvazione in sanatoria di quelle opere, cui il ricorrente non ha del resto dato seguito, appare pertanto legittima e proporzionata. 3.2. Ferma questa premessa la decisione del municipio di promuovere un procedimento di contravvenzione nei confronti del ricorrente e di infliggergli successivamente una multa appare corretto. Egli ha infatti realizzato i comignoli senza preventivamente disporre della necessaria licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), poiché quella rilasciatagli si riferiva a manufatti con caratteristiche diverse. Donde una violazione della legge edilizia. 3.4. Il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente un'ammenda di fr. 500.--, pari all'importo massimo della multa che l'art. 46 cpv. 1 LE commina a chi omette di presentare una notifica. Quella decisione è stata tutelata da parte del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha anzitutto considerato che anche una violazione puramente formale della legge deve essere punita con il giusto rigore. In secondo luogo, l'autorità di ricorso di prima istanza ha rilevato l'agire intenzionale del ricorrente ed ha infine accreditato le osservazioni del municipio, secondo cui questi era recidivo. Il Tribunale ritiene di non potere condividere fino in fondo le anzidette considerazioni. 3.5. In primo luogo può ed anzi deve essere tutelato l'assunto secondo cui anche le violazioni puramente formali delle legge devono essere represse con la dovuta fermezza. Nel concreto caso la disattenzione si riferisce tuttavia alla costruzione di manufatti di entità veramente contenuta e per i quali l'insorgente disponeva già della licenza edilizia. E' poi vero che l'infrazione in rassegna é stata commessa intenzionalmente; ma anche a questo elemento di valutazione deve essere conferito il giusto peso, tenendo segnatamente presente che gli abusi edilizi vengono di regola commessi solo agendo per intenzione. Da ultimo, contrariamente a quanto ha creduto il Consiglio di Stato il ricorrente non è recidivo: la sola altra multa che gli é stata inflitta da parte del municipio in relazione alla costruzione al mapp. __________ é infatti stata annullata da parte di questo Tribunale con sentenza 25 giugno 1997. Avuto riguardo al pieno potere cognitivo di cui dispone nella verifica delle multe inflitte in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale ritiene di dover ridurre l'importo dell'ammenda da porre a carico del ricorrente (da fr. 500.--) a fr. 200.--. Quest'ultimo importo appare più consono alla gravità oggettiva (entità dei lavori eseguiti abusivamente) e soggettiva (colpa) della violazione della legge compiuta dal ricorrente.

4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 11, 12, 13, 16, 21, 43, 45, 46, 52 LE, 6 RLE, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.    La risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4806) del Consiglio di Stato é annullata. §§.  La multa inflitta a __________ da parte del municipio di __________ con risoluzione 17/24 giugno 1997 viene ridotta a fr. 200.--.

2.   La tassa di giustizia, di fr. 100.--, viene posta a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario