Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.1997 52.1997.286 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.1997 52.1997.286 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.1997 52.1997.286
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00286 Lugano 31 ottobre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 9 ottobre 1997 di __________ contro la decisione 23 settembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha autorizzato la sostituzione di due insegne ed applicato una tassa di fr. 700.-- relativa all'autorizzazione no 723; vista la risposta 17 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti: letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con istanza 31 luglio 1997 il ricorrente ha chiesto all'Ufficio permessi e passaporti l'autorizzazione a sostituire le due insegne già esistenti per cambiare il vecchio logo __________ con quello nuovo __________; che con decisione 23 settembre 1997 l'Ufficio permessi e passaporti ha autorizzato tale sostituzione e in applicazione dell'art. 14 della Legge sulle insegne ha emesso una tassa di fr. 700.-- a carico del richiedente; che con ricorso 9 ottobre 1997 il ricorrente ha lamentato l'esosità della suddetta tassa auspicando nel contempo una riduzione della stessa; che con risposta 17 ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzione, Ufficio permessi e passaporti, dopo aver richiamato l'art. 14 della Legge sulle insegne, ha osservato che per la sostituzione di impianti esistenti viene applicata una tassa ridotta e che nel presente caso la stessa avrebbe dovuto ammontare a fr. 350.-- e non a fr. 700.--; che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni dipartimentali; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza la decisione 23 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti è riformata nel senso che la tassa ammonta a fr. 350.--.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario