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52.1997.271

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 LPA, "indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni,

nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate (alla fonte) nella misura

massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle

possibilità economiche. Le limitazioni sono inasprite", soggiunge il

capoverso seguente, "se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto

del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti".

La limitazione delle emissioni ha luogo mediante valori

limite, prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, prescrizioni di traffico o

d'esercizio ed altre prescrizioni che qui non entrano in considerazione (art.

12 LPA).

Riallacciandosi a queste disposizioni, l'art. 7 OIF precisa

che le emissioni degli impianti fissi nuovi devono essere limitate secondo le

disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto

di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (art. 7

cpv. 1 lett. a OIF), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte

da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; cfr. art. 25 LPA

e 7 cpv. 1 lett. b OIF). In questo contesto, va anche tenuto presente che nel

caso di impianti fissi nuovi, che determinano una maggior sollecitazione degli

impianti del traffico, occorre vigilare affinché il loro esercizio non comporti

né il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggior

sollecitazione di un impianto per il traffico, né immissioni foniche percettibilmente

più elevate a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico

che deve essere risanato (cfr. art. 9 OIF).

La verifica dell'ossequio delle disposizioni della LPA e

delle relative ordinanze incombe all'autorità cantonale nell'ambito del preavviso

che è chiamata a rendere sulle domande di costruzione trasmessegli dal

municipio.

Nel quadro di tale

verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (cfr.

art. 25 cpv. 1 seconda frase LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art.

36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che le immissioni foniche

esterne prodotte dagli impianti fissi superino o potrebbero superare i valori

limite d'esposizione al rumore (VLER).

E. 2.2 Nel caso in esame il ricorrente rimprovera all'autorità

cantonale di aver sottovalutato il numero dei movimenti veicolari e di non aver

tenuto conto delle immissioni prodotte dagli 8 posteggi dello stabile che sorge

sulla part. n. __________ RFD.

Le censure sono infondate.

Il numero di movimenti preso in considerazione dalla SPAA corrisponde

a dati d'esperienza collaudati ed applicati in genere a tutti i posteggi delle

zone residenziali. Non v'è quindi motivo per scostarsene.

Nulla giustifica d'altro canto di imputare alla resistente

anche le immissioni prodotte dagli otto posteggi esistenti sul fondo vicino.

Non è invero né certo, né probabile che gli effetti, tenuto conto del carico

inquinante esistente divengano dannosi o molesti ed esigano pertanto l'adozione

di limitazioni supplementari fondate sull'art.11 cpv. 3 LPAmb. Lo esclude il

margine esistente tra i valori del rumore determinati dal calcolo allestito

dalla SPAA ed i VLI fissati dall'allegato 6 all'OIF per le zone con GS II.

Nella misura in cui l'insorgente lamenta una disattenzione

delle disposizioni della LPAmb e dell'OIF, il ricorso va quindi respinto.

Di transenna, giova comunque rammentare all’insorgente che anche

nell'ipotesi in cui le censure fossero risultate fondate, la licenza per la

costruzione dello stabile non sarebbe stata annullata. In una simile evenienza,

si sarebbero soltanto imposte al posteggio particolari prescrizioni di

costruzione o d'esercizio, volte a ridurre le immissioni nei limiti del

consentito. E se anche ciò non fosse bastato, si sarebbe tutt'al più vietata in

tutto o in parte la costruzione del posteggio, imponendo il versamento di un

corrispondente contributo sostitutivo, ma mai si sarebbe vietata la costruzione

dello stabile.

3.   Palesemente infondate sono

le generiche censure che l'insorgente ripropone in questa sede con riferimento

alle caratteristiche dell'accesso per rapporto alla norme sulla costruzione di

strade private.

Non potendosi ragionevolmente prevedere che l’opera in esame

venga in qualche modo integrata nella rete viaria comunale, va a priori esclusa

l’applicabilità delle norme che regolano la costruzione di strade private.

4.   L'insorgente ribadisce in

questa sede le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento

all'altezza dei posteggi coperti, alla pendenza della rampa d'accesso ed al

raggio di curvatura del raccordo con via __________.

In quanto riferite ai piani annessi alla domanda del 22

novembre 1996 le eccezioni erano in parte fondate. Il raggio di curvatura

dell'accesso alla rampa era infatti di soli 2 m, invece dei 4 prescritti.

Raggiungendo una pendenza del 14% già ad una distanza di 2 m dal ciglio di via

__________ (cfr. piano __________), la rampa non rispettava inoltre il limite

del 5% prescritto per i primi 5 m. L'altezza del posteggio coperto era comunque

di 2 m e non di soli m 1,65 come allega l'insorgente (cfr. Sez. AA del piano

186/12, attraversante i posteggi 09 e 12).

Con il "complemento" del 16 gennaio 1997 la

Parrocchia non si è limitata a precisare in dettaglio la conformazione dei

posteggi coperti e della rampa adiacente, ma ha modificato in modo non

trascurabile alcuni aspetti di questi manufatti, correggendo i difetti

denunciati dall'opponente. Il raggio di curvatura dell'accesso è stato portato

da 2 a 4 m, rendendolo così conforme alle norme SNV 640620 richiamate dall'art.

18 RE, mentre la pendenza della parte superiore della rampa è stata ridotta al

5% per il primo tratto di m 5,50. Il suo piede è inoltre stato innalzato da m

218.35 alla quota di  m 218.57.

Questo nuovo piano non comprende una sezione del posteggio

coperto. Ammettendo che le quote del posteggio coperto (lato E) siano rimaste

immutate (piano inferiore 218,20, piano superiore 220,40), la modifica del

raggio di curvatura dell'accesso e delle quote della rampa crea tuttavia

problemi di raccordo dei piani carrozzabili in corrispondenza dell'angolo SW

del posteggio 09. In questo punto, ovvero all'inizio del raggio di curvatura

dell'accesso, la rampa si situa infatti a quota m 219,72. L'angolo SW del

posteggio 09 si colloca invece a quota m 220,40.

Su questo punto il difetto denunciato dall'insorgente

sussiste effettivamente. In nessun caso esso può tuttavia essere considerato

tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza. Una simile conclusione

sarebbe manifestamente contraria al principio di proporzionalità, che vieta

all'autorità di respingere domande di costruzione non conformi al diritto

quando il difetto può essere facilmente emendato, rilasciando una licenza

assortita ad opportune clausole accessorie: ipotesi, questa, che si verifica

nel caso in esame, ove il difetto denunciato dal ricorrente può essere

eliminato senza difficoltà, subordinando la controversa licenza alla condizione

di abbassare la soletta di copertura dei posteggi in modo che l'angolo SW del

posteggio 09 si situi a quota 219,72 ed abbassando di conseguenza le quote

dell'angolo SE dello stesso posteggio, rispettivamente quelle dei posteggi adiacenti

e sottostanti, nonché quella del piazzale di manovra.

5.   Così stando le cose, il

ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa

impugnata e subordinando la licenza rilasciata dal municipio di __________ alle

condizioni esposte al precedente considerando.

La tassa di giustizia va suddivisa fra le parti

proporzionalmente al grado di soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 11, 12, LPAmb; 7, 9 OIF; 18 RE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente

accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n.

4548) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 7 marzo 1997 rilasciata dal municipio di

__________ alla Parrocchia di __________ è confermata alle condizioni

illustrate al considerando n. 4.

2.   La tassa di giustizia di fr.

1’000.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-- e della

resistente per il resto.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.10.1997 52.1997.271 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.10.1997 52.1997.271 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.10.1997 52.1997.271

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00271 Lugano 24 ottobre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  29 settembre 1997 di __________ contro la decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 4548) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 7 marzo 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla Parrocchia di __________ per la costruzione di una casa di appartamenti sulla part. n. __________ RFD; viste le risposte:

-    8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;

-    10 ottobre 1997 del municipio di __________; 13 ottobre 1997 della __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Dopo vicissitudini procedurali che non occorre qui rievocare, il 22 novembre 1996 la Parrocchia di __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile di appartamenti in contiguità con l'immobile di cui è proprietaria in __________ (part. n. __________ RFD; zona __________). Alla domanda si è opposto il vicino __________, proprietario della part. n. __________ RFD, che già aveva avversato con successo una precedente domanda di costruzione inoltrata dalla parrocchia. L'opponente contestava le opere di sistemazione esterna, in particolare i posteggi. Su richiesta dell'autorità comunale, il 16 gennaio 1997, l'istante ha integrato la domanda con ulteriori piani, che precisavano tali opere. In sede di pubblicazione del complemento, il vicino qui ricorrente ha confermato la propria opposizione. B.   Raccolti i preavvisi favorevoli del Dipartimento del territorio sulla domanda principale e sul quella integrativa, il 7 marzo 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta. Contro questa decisione l'opponente si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, contestando l'intervento dal profilo delle immissioni foniche derivanti dai posteggi, della fattibilità dei posteggi coperti, nonchè della larghezza, della pendenza e del raccordo della rampa d'accesso con la pubblica via. C.   Con giudizio 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che le opere di sistemazione esterna (posteggi e rampa) rispettassero tanto le prescrizioni dell'OIF, quanto le disposizioni di PR e le norme SNV da queste richiamate. D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della licenza avversata. Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di essersi a torto rifiutato di dar seguito alla richiesta di sopralluogo, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. I posteggi, ribadisce, determinerebbero un superamento dei VLI fissati dall’OIF. Quelli coperti, prosegue, non sarebbero inoltre realizzabili, poiché alti soltanto m 1,68. La pendenza della rampa, insiste, supererebbe il limite del 15% fissato dalle norme SNV richiamate dalle NAPR. Alla costruzione, conclude, farebbero infine difetto i posteggi per motulesi. E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e la Parrocchia di __________, contestando succintamente le tesi del ricorrente. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente, vicino e già opponente, sono incontestabilmente date (art. 21 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza sopralluogo (art. 18 PAmm). Contrariamente a quanto assume l'insorgente una visita in luogo è in effetti del tutto superflua. Determinante ai fini del giudizio è la conoscenza dei piani: non quella dei luoghi, la cui situazione emerge chiaramente dagli atti. Conforme al diritto di negare l’assunzione di prove inconcludenti appare quindi il rifiuto opposto dal Consiglio di Stato alla richiesta di sopralluogo avanzata dall'insorgente in prima istanza.

2.   2.1. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPA, "indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate (alla fonte) nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Le limitazioni sono inasprite", soggiunge il capoverso seguente, "se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti". La limitazione delle emissioni ha luogo mediante valori limite, prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, prescrizioni di traffico o d'esercizio ed altre prescrizioni che qui non entrano in considerazione (art. 12 LPA). Riallacciandosi a queste disposizioni, l'art. 7 OIF precisa che le emissioni degli impianti fissi nuovi devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; cfr. art. 25 LPA e 7 cpv. 1 lett. b OIF). In questo contesto, va anche tenuto presente che nel caso di impianti fissi nuovi, che determinano una maggior sollecitazione degli impianti del traffico, occorre vigilare affinché il loro esercizio non comporti né il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico, né immissioni foniche percettibilmente più elevate a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato (cfr. art. 9 OIF). La verifica dell'ossequio delle disposizioni della LPA e delle relative ordinanze incombe all'autorità cantonale nell'ambito del preavviso che è chiamata a rendere sulle domande di costruzione trasmessegli dal municipio. Nel quadro di tale verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (cfr. art. 25 cpv. 1 seconda frase LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art. 36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti fissi superino o potrebbero superare i valori limite d'esposizione al rumore (VLER). 2.2. Nel caso in esame il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver sottovalutato il numero dei movimenti veicolari e di non aver tenuto conto delle immissioni prodotte dagli 8 posteggi dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RFD. Le censure sono infondate. Il numero di movimenti preso in considerazione dalla SPAA corrisponde a dati d'esperienza collaudati ed applicati in genere a tutti i posteggi delle zone residenziali. Non v'è quindi motivo per scostarsene. Nulla giustifica d'altro canto di imputare alla resistente anche le immissioni prodotte dagli otto posteggi esistenti sul fondo vicino. Non è invero né certo, né probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente divengano dannosi o molesti ed esigano pertanto l'adozione di limitazioni supplementari fondate sull'art.11 cpv. 3 LPAmb. Lo esclude il margine esistente tra i valori del rumore determinati dal calcolo allestito dalla SPAA ed i VLI fissati dall'allegato 6 all'OIF per le zone con GS II. Nella misura in cui l'insorgente lamenta una disattenzione delle disposizioni della LPAmb e dell'OIF, il ricorso va quindi respinto. Di transenna, giova comunque rammentare all’insorgente che anche nell'ipotesi in cui le censure fossero risultate fondate, la licenza per la costruzione dello stabile non sarebbe stata annullata. In una simile evenienza, si sarebbero soltanto imposte al posteggio particolari prescrizioni di costruzione o d'esercizio, volte a ridurre le immissioni nei limiti del consentito. E se anche ciò non fosse bastato, si sarebbe tutt'al più vietata in tutto o in parte la costruzione del posteggio, imponendo il versamento di un corrispondente contributo sostitutivo, ma mai si sarebbe vietata la costruzione dello stabile.

3.   Palesemente infondate sono le generiche censure che l'insorgente ripropone in questa sede con riferimento alle caratteristiche dell'accesso per rapporto alla norme sulla costruzione di strade private. Non potendosi ragionevolmente prevedere che l’opera in esame venga in qualche modo integrata nella rete viaria comunale, va a priori esclusa l’applicabilità delle norme che regolano la costruzione di strade private.

4.   L'insorgente ribadisce in questa sede le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento all'altezza dei posteggi coperti, alla pendenza della rampa d'accesso ed al raggio di curvatura del raccordo con via __________. In quanto riferite ai piani annessi alla domanda del 22 novembre 1996 le eccezioni erano in parte fondate. Il raggio di curvatura dell'accesso alla rampa era infatti di soli 2 m, invece dei 4 prescritti. Raggiungendo una pendenza del 14% già ad una distanza di 2 m dal ciglio di via __________ (cfr. piano __________), la rampa non rispettava inoltre il limite del 5% prescritto per i primi 5 m. L'altezza del posteggio coperto era comunque di 2 m e non di soli m 1,65 come allega l'insorgente (cfr. Sez. AA del piano 186/12, attraversante i posteggi 09 e 12). Con il "complemento" del 16 gennaio 1997 la Parrocchia non si è limitata a precisare in dettaglio la conformazione dei posteggi coperti e della rampa adiacente, ma ha modificato in modo non trascurabile alcuni aspetti di questi manufatti, correggendo i difetti denunciati dall'opponente. Il raggio di curvatura dell'accesso è stato portato da 2 a 4 m, rendendolo così conforme alle norme SNV 640620 richiamate dall'art. 18 RE, mentre la pendenza della parte superiore della rampa è stata ridotta al 5% per il primo tratto di m 5,50. Il suo piede è inoltre stato innalzato da m 218.35 alla quota di  m 218.57. Questo nuovo piano non comprende una sezione del posteggio coperto. Ammettendo che le quote del posteggio coperto (lato E) siano rimaste immutate (piano inferiore 218,20, piano superiore 220,40), la modifica del raggio di curvatura dell'accesso e delle quote della rampa crea tuttavia problemi di raccordo dei piani carrozzabili in corrispondenza dell'angolo SW del posteggio 09. In questo punto, ovvero all'inizio del raggio di curvatura dell'accesso, la rampa si situa infatti a quota m 219,72. L'angolo SW del posteggio 09 si colloca invece a quota m 220,40. Su questo punto il difetto denunciato dall'insorgente sussiste effettivamente. In nessun caso esso può tuttavia essere considerato tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza. Una simile conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio di proporzionalità, che vieta all'autorità di respingere domande di costruzione non conformi al diritto quando il difetto può essere facilmente emendato, rilasciando una licenza assortita ad opportune clausole accessorie: ipotesi, questa, che si verifica nel caso in esame, ove il difetto denunciato dal ricorrente può essere eliminato senza difficoltà, subordinando la controversa licenza alla condizione di abbassare la soletta di copertura dei posteggi in modo che l'angolo SW del posteggio 09 si situi a quota 219,72 ed abbassando di conseguenza le quote dell'angolo SE dello stesso posteggio, rispettivamente quelle dei posteggi adiacenti e sottostanti, nonché quella del piazzale di manovra.

5.   Così stando le cose, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e subordinando la licenza rilasciata dal municipio di __________ alle condizioni esposte al precedente considerando. La tassa di giustizia va suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 11, 12, LPAmb; 7, 9 OIF; 18 RE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.  Di conseguenza: 1.1.   la decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n.

4548) è annullata; 1.2.   la licenza edilizia 7 marzo 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla Parrocchia di __________ è confermata alle condizioni illustrate al considerando n. 4.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-- e della resistente per il resto.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario