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52.1997.259

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-03-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 lett. b OAC la revoca della licenza di condurre per ciclomotori deve essere

ordinata per al minimo un mese nei confronti dei conducenti che hanno

modificato il veicolo in modo che possa circolare a una velocità superiore o produca

rumore.

L'art. 181 cpv. 4 OETV vieta le modificazioni di ciclomotori.

La sostituzione di pezzi di veicoli è ammessa solo se sono conformi, in quanto

alla loro costruzione, al tipo approvato.

3.   3.1 A seguito di

accertamenti esperiti da questo Tribunale, la Sezione della circolazione ha

confermato che nella sua risoluzione di multa 29 novembre 1996, n. 31579, è

stata "inavvertitamente menzionata la circolazione alla guida di un

ciclomotore manomesso invece dell'esclusiva manomissione ritenuta nella

decisione di revoca 16 gennaio 1997" (comunicazione 22 gennaio 1998 su

esplicita richiesta, agli atti).

La risoluzione del Consiglio di Stato qui impugnata, che

presuppone, al punto 1, che in data 1. ottobre 1996, alle ore 16.46, __________

"abbia circolato, in territorio di __________, alla guida del

ciclomotore "__________" targato __________ quando a causa di

manomissione il ciclomotore avrebbe potuto raggiungere una velocità potenziale

di 59 km/h, superiore quindi a quella di 30 km/h legalmente ammessa"

contiene indubbiamente un accertamento inesatto dei fatti rilevanti per la

decisione (art. 62 PAmm).

Si constata quindi che a rigore, relativamente alla

risoluzione 29 novembre 1996, n. 31579/407, non sussiste alcuna valida intimazione

di contravvenzione, quella sulla base della quale è stata fondata la multa,

citando quale reato la "manomissione di un ciclomotore" e non la

"guida con ciclomotore manomesso".

Il ricorrente non ha però impugnato la suddetta risoluzione cosicché

essa è cresciuta in giudicato.

3.2 E' quindi necessario stabilire preliminarmente se a

seguito della mancata impugnazione della sanzione penale, che conteneva

un'imprecisione sui fatti, questi stessi fatti debbano essere ritenuti come

veri, in virtù dei principi dell'unità e della sicurezza del diritto, invocati

dall'autorità di ricorso inferiore.

Questa questione deve essere decisa negativamente, atteso che

secondo giurisprudenza l'obbligo dell'autorità amministrativa di attenersi

all'accertamento dei fatti avvenuto in sede penale non è assoluto e pertanto

non limita il suo potere cognitivo.

L'autorità amministrativa può infatti scostarsi dal

rilevamenti penali quando fonda il suo giudizio su  fatti sconosciuti al

giudice penale o che quest'ultimo non ha preso in considerazione, oppure se

assume prove il cui apprezzamento porta ad una decisione differente da quella

adottata in sede penale, e ancora se il giudice penale non ha considerato la

violazione di regole della circolazione. Più in generale laddove sussistono

motivi per dubitare dell'accertamento dei fatti operato in sede penale (DTF 119

Ib 163, cons. 2b).

Nel caso concreto, non sussistendo alcun rapporto di contravvenzione

per il reato di circolazione con ciclomotore manomesso, non si può di certo

imputare al ricorrente una tale violazione, di cui di fatto non sussiste alcuna

prova, contrariamente a quanto ammesso dal Consiglio di Stato.

3.3 La revoca pronunciata con la risoluzione 16 gennaio 1997

n. 113 della Sezione della Circolazione in realtà, contrariamente a quanto assunto

dall'esecutivo, è stata disposta per la sola manomissione del ciclomotore.

A questo Tribunale compete dunque, in virtù dell'estensione

del suo potere cognitivo, di verificare se il ricorrente si sia reso colpevole

di questa specifica violazione e se pertanto il provvedimento di revoca di

ammonimento preso nei suoi confronti si giustifichi.

4.   4.1 Il ricorrente ha

contestato di essere all'origine della manomissione del ciclomotore

immatricolato a suo nome con il numero di targa __________.

Egli aveva peraltro comunicato questa circostanza alla

Sezione della circolazione nelle sue osservazioni 24 dicembre 1996 alla diffida

di revoca. Per pura comodità egli sarebbe risultato iscritto quale detentore

della licenza di circolazione __________, proprietario di fatto del ciclomotore

essendo però il fratello __________, il quale dopo averlo "elaborato"

lo avrebbe venduto al compagno __________, colto appunto alla guida del mezzo

manomesso in data 1. ottobre 1996 in territorio di __________ e per questo

reato già multato e oggetto di revoca della licenza di condurre ciclomotori.

La comunicazione del ricorrente 24 dicembre 1996 è stata sottoscritta

anche dal __________ e da __________ nonché per consenso dalle rispettive

autorità parentali, circostanza che corrobora la fedefacenza delle sue tesi.

4.2 Di regola la licenza di circolazione per un veicolo a

motore e la relativa targa di immatricolazione viene rilasciata al

"detentore del veicolo" stesso, ciò che pur non essendo menzionato

direttamente nella LCStr, risulta indirettamente dall'art. 11 cpv. 2  e 3 LCStr

Giusta l'art. 78 OAC la qualità di "detentore"  si

determina secondo le circostanze di fatto. E' considerato in particolare detentore

chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo

adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

Questa norma non fissa comunque in modo rigido il concetto di

detentore, che assume rilevanza soprattutto in materia di assicurazione

responsabilità civile, conferendo all'autorità che rilascia il permesso di

circolazione un nominativo di riferimento (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, ad art. 11 LCStr, pag. 152, note 2.2 e 2.3).

D'altra parte la qualità di detentore deve essere esaminata

soltanto in caso di dubbio (art. 78 cpv. 2 OAC).

Di principio dunque la persona iscritta quale detentore di un

veicolo non si identifica senz'altro con il suo proprietario effettivo.

4.3 La Sezione della circolazione ha invece ritenuto che in

quanto detentore della licenza di circolazione __________ fosse sicuramente

proprietario del veicolo __________ manomesso e autore della manomissione.

Questa conclusione, che di

fatto ha portato alla risoluzione di revoca qui impugnata, non risulta

senz'altro scontata, per i motivi esposti poc'anzi, soprattutto di fronte alle

osservazioni 24 dicembre 1994 del ricorrente, sottoscritte dalle persone che

utilizzarono il ciclomotore.

In altri termini, la

qualità di detentore della placca di immatricolazione apposta sul ciclomotore

manomesso non fornisce alcuna prova del fatto che il ricorrente sia stato

veramente l'autore della manomissione, ritenuto poi che trattandosi di

violazione sanzionabile penalmente necessita di essere stata personalmente

compiuta.

5.   A completazione delle

precedenti osservazioni è d'uopo sottolineare che pur prevedendo l'art. 36 cpv.

E. 3 lett. b OAC la revoca obbligatoria della licenza di condurre in caso di modifica di un veicolo in modo tale da farlo circolare a una velocità superiore, il Tribunale federale ha ritenuto che tale norma non si fonda su una base legale sufficiente. Pertanto, ritenuto che i fatti puniti da detta norma possono nondimeno compromettere la sicurezza del traffico, è ammissibile soltanto una revoca facoltativa della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr (DTF 104 Ib 190).

6.   Questo Tribunale perviene infine al convincimento che nel caso di specie, atteso che non sussiste alcuna prova certa che __________ sia stato l'autore della manomissione del ciclomotore, la revoca della licenza di condurre da parte della Sezione della circolazione non è giustificata, essendo d'altra parte tale provvedimento amministrativo di natura meramente facoltativa anche in caso di provata violazione del divieto di manomettere ciclomotori. Per il che il ricorso è accolto. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 11, 16 cpv. 2 LCStr, 36 cpv. 3 lett. b, 78 OAC, 181 cpv. 4 OETV, 10 cpv. 2 LALCStr, 3, 18, 60, 61, 62 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto §.  Di conseguenza le risoluzioni 3 settembre 1997, no. 4296, del Consiglio di Stato e 16 gennaio 1997, no 113, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, sono annullate.

2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.03.1998 52.1997.259 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.03.1998 52.1997.259 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.03.1998 52.1997.259

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00259 Lugano 6 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Giovanna Canepa, vicecancelliere statuendo sul ricorso  20 settembre 1997 di __________ contro la decisione 3 settembre 1997 (no. 4296) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 gennaio 1997 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre ciclomotori; vista la risposta 26 settembre 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________, è in possesso delle licenza di condurre ciclomotori dal __________ settembre 1993. Il __________ gli è stato intimato da parte della Polizia comunale di __________ un rapporto di contravvenzione per infrazione della LCStr "per avere manomesso il ciclomotore marca __________, targato __________ e di conseguenza non conforme alle prescrizioni. Il ciclomotore a cagione delle modifiche subite, avrebbe potuto raggiungere la velocità di km/h 59....(omissis)" Con risoluzione 29 novembre 1996 la Sezione della circolazione a seguito di tale rapporto ha inflitto a __________ una multa di fr. 90.-- oltre a tasse e spese per i seguenti motivi: "ha circolato con il ciclomotore __________ manomesso e conseguentemente non conforme alle prescrizioni. Il veicolo, a cagione delle modifiche subite, avrebbe potuto raggiungere una velocità superiore a quella massima autorizzata di 30 km/h e stabilita dal controllo con apparecchio "Giromax" di circa 59 km/h". Tale risoluzione è regolarmente cresciuta in giudicato, l'interessato non avendola impugnata. B.   Con ulteriore decisione 16 gennaio 1997, n. 113, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre ciclomotori per la durata di un mese, considerando che "ha gravemente manomesso il ciclomotore Puch targato __________, il quale avrebbe potuto raggiungere una velocità potenziale superiore a quella legalmente ammessa di 30 km/h". C.   Con ricorso 21 gennaio 1997 __________ ha impugnato la predetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato, adducendo di essere completamente estraneo ai fatti, per i motivi indicati nelle sue osservazioni 24 dicembre 1996 alla diffida della Sezione della circolazione e chiedendo pertanto l'annullamento del provvedimento di revoca preso nei suoi confronti. D.   Il Consiglio di Stato, con giudizio 3 settembre 1997, ha respinto il gravame, ritenendo __________ colpevole di avere circolato in data 1 ottobre 1996, alle ore 16.46, in territorio di __________ su un ciclomotore manomesso. Il Governo cantonale ha giudicato di non avere motivi per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale di multa cresciuto in giudicato, e ciò tenendo conto del principio dell'unità e della sicurezza del diritto. E.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene di essere estraneo ai fatti sulla base dei quali è stato disposto il provvedimento di revoca della licenza di condurre ciclomotori. Nella primavera del 1996 la targa del suo ciclomotore __________ sarebbe stata trasferita su quello di proprietà del fratello e ciò su consiglio della stessa Sezione della circolazione, per evitare una procedura più complicata e costosa. Quest'ultimo avrebbe venduto nell'autunno successivo il suo veicolo in versione da lui elaborata al compagno __________. La Sezione della circolazione nella risoluzione di multa n. __________/__________ lo avrebbe erroneamente indicato quale "conducente", quando invece fu __________ ad essere stato colto alla guida del ciclomotore manomesso in data 1. ottobre 1996. F.   Il Consiglio di Stato ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questo Tribunale. Considerato, in diritto

1.   1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2 Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità  giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni  di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re C.; STA 21.10.1996 in re T.).

2.   La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). L'art. 16 cpv. 3 LCStr indica i casi in cui la licenza di condurre o la licenza di allievo conducente deve essere obbligatoriamente revocata. A tenore dell'art. 36 cpv. 2 lett. b OAC la revoca della licenza di condurre per ciclomotori deve essere ordinata per al minimo un mese nei confronti dei conducenti che hanno modificato il veicolo in modo che possa circolare a una velocità superiore o produca rumore. L'art. 181 cpv. 4 OETV vieta le modificazioni di ciclomotori. La sostituzione di pezzi di veicoli è ammessa solo se sono conformi, in quanto alla loro costruzione, al tipo approvato.

3.   3.1 A seguito di accertamenti esperiti da questo Tribunale, la Sezione della circolazione ha confermato che nella sua risoluzione di multa 29 novembre 1996, n. 31579, è stata "inavvertitamente menzionata la circolazione alla guida di un ciclomotore manomesso invece dell'esclusiva manomissione ritenuta nella decisione di revoca 16 gennaio 1997" (comunicazione 22 gennaio 1998 su esplicita richiesta, agli atti). La risoluzione del Consiglio di Stato qui impugnata, che presuppone, al punto 1, che in data 1. ottobre 1996, alle ore 16.46, __________ "abbia circolato, in territorio di __________, alla guida del ciclomotore "__________" targato __________ quando a causa di manomissione il ciclomotore avrebbe potuto raggiungere una velocità potenziale di 59 km/h, superiore quindi a quella di 30 km/h legalmente ammessa" contiene indubbiamente un accertamento inesatto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm). Si constata quindi che a rigore, relativamente alla risoluzione 29 novembre 1996, n. 31579/407, non sussiste alcuna valida intimazione di contravvenzione, quella sulla base della quale è stata fondata la multa, citando quale reato la "manomissione di un ciclomotore" e non la "guida con ciclomotore manomesso". Il ricorrente non ha però impugnato la suddetta risoluzione cosicché essa è cresciuta in giudicato. 3.2 E' quindi necessario stabilire preliminarmente se a seguito della mancata impugnazione della sanzione penale, che conteneva un'imprecisione sui fatti, questi stessi fatti debbano essere ritenuti come veri, in virtù dei principi dell'unità e della sicurezza del diritto, invocati dall'autorità di ricorso inferiore. Questa questione deve essere decisa negativamente, atteso che secondo giurisprudenza l'obbligo dell'autorità amministrativa di attenersi all'accertamento dei fatti avvenuto in sede penale non è assoluto e pertanto non limita il suo potere cognitivo. L'autorità amministrativa può infatti scostarsi dal rilevamenti penali quando fonda il suo giudizio su  fatti sconosciuti al giudice penale o che quest'ultimo non ha preso in considerazione, oppure se assume prove il cui apprezzamento porta ad una decisione differente da quella adottata in sede penale, e ancora se il giudice penale non ha considerato la violazione di regole della circolazione. Più in generale laddove sussistono motivi per dubitare dell'accertamento dei fatti operato in sede penale (DTF 119 Ib 163, cons. 2b). Nel caso concreto, non sussistendo alcun rapporto di contravvenzione per il reato di circolazione con ciclomotore manomesso, non si può di certo imputare al ricorrente una tale violazione, di cui di fatto non sussiste alcuna prova, contrariamente a quanto ammesso dal Consiglio di Stato. 3.3 La revoca pronunciata con la risoluzione 16 gennaio 1997

n. 113 della Sezione della Circolazione in realtà, contrariamente a quanto assunto dall'esecutivo, è stata disposta per la sola manomissione del ciclomotore. A questo Tribunale compete dunque, in virtù dell'estensione del suo potere cognitivo, di verificare se il ricorrente si sia reso colpevole di questa specifica violazione e se pertanto il provvedimento di revoca di ammonimento preso nei suoi confronti si giustifichi.

4.   4.1 Il ricorrente ha contestato di essere all'origine della manomissione del ciclomotore immatricolato a suo nome con il numero di targa __________. Egli aveva peraltro comunicato questa circostanza alla Sezione della circolazione nelle sue osservazioni 24 dicembre 1996 alla diffida di revoca. Per pura comodità egli sarebbe risultato iscritto quale detentore della licenza di circolazione __________, proprietario di fatto del ciclomotore essendo però il fratello __________, il quale dopo averlo "elaborato" lo avrebbe venduto al compagno __________, colto appunto alla guida del mezzo manomesso in data 1. ottobre 1996 in territorio di __________ e per questo reato già multato e oggetto di revoca della licenza di condurre ciclomotori. La comunicazione del ricorrente 24 dicembre 1996 è stata sottoscritta anche dal __________ e da __________ nonché per consenso dalle rispettive autorità parentali, circostanza che corrobora la fedefacenza delle sue tesi. 4.2 Di regola la licenza di circolazione per un veicolo a motore e la relativa targa di immatricolazione viene rilasciata al "detentore del veicolo" stesso, ciò che pur non essendo menzionato direttamente nella LCStr, risulta indirettamente dall'art. 11 cpv. 2  e 3 LCStr Giusta l'art. 78 OAC la qualità di "detentore"  si determina secondo le circostanze di fatto. E' considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse. Questa norma non fissa comunque in modo rigido il concetto di detentore, che assume rilevanza soprattutto in materia di assicurazione responsabilità civile, conferendo all'autorità che rilascia il permesso di circolazione un nominativo di riferimento (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, ad art. 11 LCStr, pag. 152, note 2.2 e 2.3). D'altra parte la qualità di detentore deve essere esaminata soltanto in caso di dubbio (art. 78 cpv. 2 OAC). Di principio dunque la persona iscritta quale detentore di un veicolo non si identifica senz'altro con il suo proprietario effettivo. 4.3 La Sezione della circolazione ha invece ritenuto che in quanto detentore della licenza di circolazione __________ fosse sicuramente proprietario del veicolo __________ manomesso e autore della manomissione. Questa conclusione, che di fatto ha portato alla risoluzione di revoca qui impugnata, non risulta senz'altro scontata, per i motivi esposti poc'anzi, soprattutto di fronte alle osservazioni 24 dicembre 1994 del ricorrente, sottoscritte dalle persone che utilizzarono il ciclomotore. In altri termini, la qualità di detentore della placca di immatricolazione apposta sul ciclomotore manomesso non fornisce alcuna prova del fatto che il ricorrente sia stato veramente l'autore della manomissione, ritenuto poi che trattandosi di violazione sanzionabile penalmente necessita di essere stata personalmente compiuta.

5.   A completazione delle precedenti osservazioni è d'uopo sottolineare che pur prevedendo l'art. 36 cpv. 3 lett. b OAC la revoca obbligatoria della licenza di condurre in caso di modifica di un veicolo in modo tale da farlo circolare a una velocità superiore, il Tribunale federale ha ritenuto che tale norma non si fonda su una base legale sufficiente. Pertanto, ritenuto che i fatti puniti da detta norma possono nondimeno compromettere la sicurezza del traffico, è ammissibile soltanto una revoca facoltativa della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr (DTF 104 Ib 190).

6.   Questo Tribunale perviene infine al convincimento che nel caso di specie, atteso che non sussiste alcuna prova certa che __________ sia stato l'autore della manomissione del ciclomotore, la revoca della licenza di condurre da parte della Sezione della circolazione non è giustificata, essendo d'altra parte tale provvedimento amministrativo di natura meramente facoltativa anche in caso di provata violazione del divieto di manomettere ciclomotori. Per il che il ricorso è accolto. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 11, 16 cpv. 2 LCStr, 36 cpv. 3 lett. b, 78 OAC, 181 cpv. 4 OETV, 10 cpv. 2 LALCStr, 3, 18, 60, 61, 62 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto §.  Di conseguenza le risoluzioni 3 settembre 1997, no. 4296, del Consiglio di Stato e 16 gennaio 1997, no 113, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, sono annullate.

2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria