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52.1997.256

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza l'assunzione delle prove notificate

dall'insorgente che non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la

conoscenza di ulteriori fatti necessari per il giudizio (art. 18 PAmm).

2.   La licenza di condurre è un

permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore.

Essa può essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il

richiedente non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche che gli

impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere

o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida e

se dà quale conducente garanzia di osservare le prescrizioni e di avere

riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCS).

Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato

che le condizioni legali per il loro rilascio non sono mai state o non sono più

adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le

limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio erta stato subordinato nel

caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCS). Secondo l'art. 17 cpv. 1 bis LCS, la

licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una

durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a

motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali

o altri motivi.

La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo

preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35

cpv. 3 OAC).

3.   Come si è detto in

narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata,

non avendo quest'ultimo dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione

della circolazione di sottoporsi a perizia psicologica presso il STCA.

Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque

una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto

tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura

provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di

esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, III ed., ad art. 16 LCS, no. 2.2. lett. e) e riferimenti

ivi menzionati).

Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal

comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla

guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta

rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi

casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare

la sicurezza del traffico nonché del soggetto direttamente interessato dalla

misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,

III Vol., no. 1996; DTF 122 II 359 e segg., consid. 3a pag. 364).

4.   Nel caso di specie il

provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare

del tutto giustificato dalle circostanze.

Il ricorrente ha infatti causato un incidente della

circolazione lo scorso __________ in territorio di __________, dopo essersi

messo alla guida del suo veicolo in stato di grave ebrietà (alcolemia: 2,57 -

3,35 gr. per mille).

Assunto a verbale dagli agenti di polizia accorsi sul luogo

del sinistro, egli ha avuto modo di testualmente dichiarare:

"Tengo a precisare che faccio uso di pastiglie ANTABUS

per disintossicarmi dall'alcool. Tutte le mattine prendo una di queste

pastiglie."

(cfr. verbale d'interrogatorio 16 aprile 1997 __________)

Occorre ancora rilevare che dagli atti trasmessi dalla

Sezione della circolazione risulta che l'insorgente è stato in passato a più

riprese oggetto di provvedimenti amministrativi per guida in stato di ebrietà.

In particolare egli ha subito il __________ __________ 1980 la revoca della

licenza per un periodo di tre mesi, avendo guidato in stato di ubriachezza

sulla tratta __________-__________. Medesimo provvedimento, questa volta però

per la durata di sette mesi e mezzo, gli è stato inflitto il 26 gennaio 1989

per guida in stato di ebrietà, perdita di padronanza del veicolo e urto di due

ciclomotoristi a __________. Il __________ la Sezione della circolazione gli ha

quindi revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre causa alcolismo,

dopo essere stato nuovamente sorpreso in stato di ubriachezza al volante di un

autoveicolo ed avere provocato un incidente della circolazione a __________.

Ora, benché il ricorrente sia stato riammesso al beneficio

della licenza di condurre il 27 dicembre 1993, è evidente che alla luce dei

fatti accaduti in territorio di Camorino lo scorso 16 aprile 1997 e delle

dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quell'occasione, sussiste

attualmente il fondato sospetto che __________ __________ faccia ancora un uso

smodato di bevande alcoliche. In simili circostanze, visto il rifiuto (peraltro

privo di ogni motivazione) del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti

peritali necessari per la determinazione del suo effettivo stato di salute e di

idoneità alla guida di veicoli a motore, si giustifica ampiamente il

provvedimento di revoca cautelare predisposto dalla Sezione della circolazione.

Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che

si presume essere dedito al bere esige che le autorità intervengano tempestivamente

con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici

minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti

accertamenti.

5.   Il ricorrente sostiene che

il certificato medico rilasciatogli il 25 luglio 1997 dal dottor __________

sarebbe sufficiente a dipanare qualsiasi dubbio riguardo alla sua idoneità alla

guida di autoveicoli.

Tale tesi non può in alcun modo essere accettata.

Di fronte a concreti e seri indizi di etilismo è dovere

dell'autorità amministrativa effettuare approfondite indagini sia sulla condizione

medico-internistica che su quella psicologica del conducente in oggetto. La

semplice produzione di un certificato medico dal quale risulta che determinati

fattori organici risultano nella norma non basta ancora ad escludere una

situazione di inidoneità alla guida. Ciò vale soprattutto quando, come nel caso

di specie, la persona oggetto d'indagine ammette esplicitamente di essere in

cura di disintossicazione da alcol ed è già stata in tempi recenti al centro di

un provvedimento di sicurezza in materia di circolazione a causa della sua

dedizione al bere. È pertanto da escludere che la semplice attestazione medica

versata agli atti dall'insorgente basti a giustificare l'annullamento del

provvedimento impugnato.

Né __________ si può appellare in questa sede all'asserita necessità

di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, dal momento che

trattasi questo di un fattore che riveste rilevanza unicamente nell'ambito

della revoche a scopo di ammonimento per decidere della durata del

provvedimento (cfr. 33 cpv. 2 OAC), ma che per contro non entra affatto in

considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire

essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (

cfr. art. 33 cpv. 1 OAC).

6.   Stante tutto quanto precede

il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.

28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 LCS; 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 28, 43, 60,

61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.256 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.256 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.256

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00256 Lugano 10 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo 6, vicecancelliere statuendo sul ricorso  18 settembre 1997 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 3 settembre 1997 (no. 4319) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 luglio 1997 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato cautelativamente la licenza di circolazione a tempo indeterminato per motivi di sicurezza; viste la risposta 25 settembre 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 16 aprile 1997, il ricorrente __________ è stato protagonista di un incidente della circolazione avvenuto in territorio di __________ e risoltosi con la produzione di danni materiali e il ferimento leggero di 5 persone. In base alla ricostruzione del sinistro operata dagli agenti di polizia, l'insorgente, proveniente da __________, circolava alla guida della vettura Opel targata __________ sulla strada cantonale (via __________) in direzione di __________. Giunto all'impianto semaforico posto all'intersezione con l'uscita autostradale di __________, il __________ transitava con luce rossa ed andava così ad urtare due autovetture che, provenienti dall'autostrada, si stavano regolarmente immettendo sulla cantonale. Al ricorrente, rimasto illeso dall'incidente, è stato riscontrato mediante analisi del sangue un tasso di alcolemia compreso tra un minimo di 2,57 e un massimo di 3,35 gr. per mille. Si è quindi proceduto ad un sequestro immediato della licenza di condurre. B.   Con lettera 6 maggio 1997 la Sezione della circolazione ha reso attento il ricorrente del fatto che si prospettava l'adozione nei suoi confronti un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni inoltrate in proposito dal ricorrente, il 28 maggio 1997 la medesima autorità ha quindi ordinato a quest'ultimo di sottoporsi a perizia presso il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA). La Sezione della circolazione ha giustificato tale misura con il fatto che __________ è persona con numerosi precedenti specifici in materia di ebrietà al volante e che in occasione dell'incidente da lui causato a __________ gli era stato riscontrato un alto tasso di alcolemia. Con lettera 24 giugno 1997, il ricorrente ha comunicato di non volere sottoporsi ad esame da parte del STCA. Egli ha quindi ribadito la sua posizione con scritto del 10 luglio 1997. C.   Preso atto dell'atteggiamento assunto dal ricorrente, la Sezione della circolazione, richiamati gli art. 16 cpv. 1 LCS e 35 cpv. 3 OAC, ha dunque risolto il 17 luglio 1997 di revocare a __________, a titolo cautelativo e preventivo, la licenza di condurre a tempo indeterminato e gli ha impartito ancora una volta l'ordine di sottoporsi a perizia presso il STCA. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. D.   Il 29 luglio 1997 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato il predetto provvedimento di revoca chiedendone l'annullamento e postulando che al gravame fosse conferito effetto sospensivo. Il 31 luglio 1997 il Presidente del Consiglio di Stato ha risolto di respingere la domanda provvisionale formulata dall'insorgente, confermando in tal modo l'immediata esecutività della risoluzione impugnata. Quindi, con decisione 3 settembre 1997 il Governo, entrando nel merito delle censure sollevate dal __________, ha pronunciato la reiezione del gravame. L'Esecutivo cantonale, tenuto conto dei precedenti a carico del ricorrente, dell'elevato tasso di alcolemia riscontrato nel suo organismo in occasione dell'incidente del __________, nonché del fatto che in quest'ultima occasione lo stesso aveva ammesso di essere in cura di disintossicazione da alcol, ha ritenuto perfettamente giustificati sia gli accertamenti ordinati dalla Sezione della circolazione, sia il provvedimento di revoca a titolo cautelare della licenza per un periodo indeterminato. E.   Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Contesta che nel caso in oggetto siano dati gli estremi per pronunciare nei suoi confronti un provvedimento di revoca della licenza di circolazione per motivi di sicurezza. Afferma infatti di non essere affatto persona dedita al bere: ciò troverebbe conferma pure in quanto ha avuto modo di certificare il dottor __________ nel suo rapporto del __________. Afferma dunque che la decisione impugnata non poggia su nessuna prova oggettiva del suo asserito stato di dipendenza da alcol. Aggiunge inoltre che, essendo titolare ed unico dipendente di un'impresa di pittura, deve poter disporre di un mezzo di trasporto per recarsi sui cantieri e che quindi il provvedimento adottato nei suoi confronti è suscettibile di impedirgli di svolgere la sua attività lavorativa. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in proposito. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 10 LALCS. La legittimazione del ricorrente è pacificamente data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza l'assunzione delle prove notificate dall'insorgente che non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti necessari per il giudizio (art. 18 PAmm).

2.   La licenza di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il richiedente non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida e se dà quale conducente garanzia di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCS). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio erta stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCS). Secondo l'art. 17 cpv. 1 bis LCS, la licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).

3.   Come si è detto in narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata, non avendo quest'ultimo dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi a perizia psicologica presso il STCA. Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCS, no. 2.2. lett. e) e riferimenti ivi menzionati). Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III Vol., no. 1996; DTF 122 II 359 e segg., consid. 3a pag. 364).

4.   Nel caso di specie il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze. Il ricorrente ha infatti causato un incidente della circolazione lo scorso __________ in territorio di __________, dopo essersi messo alla guida del suo veicolo in stato di grave ebrietà (alcolemia: 2,57 - 3,35 gr. per mille). Assunto a verbale dagli agenti di polizia accorsi sul luogo del sinistro, egli ha avuto modo di testualmente dichiarare: "Tengo a precisare che faccio uso di pastiglie ANTABUS per disintossicarmi dall'alcool. Tutte le mattine prendo una di queste pastiglie." (cfr. verbale d'interrogatorio 16 aprile 1997 __________) Occorre ancora rilevare che dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione risulta che l'insorgente è stato in passato a più riprese oggetto di provvedimenti amministrativi per guida in stato di ebrietà. In particolare egli ha subito il __________ __________ 1980 la revoca della licenza per un periodo di tre mesi, avendo guidato in stato di ubriachezza sulla tratta __________-__________. Medesimo provvedimento, questa volta però per la durata di sette mesi e mezzo, gli è stato inflitto il 26 gennaio 1989 per guida in stato di ebrietà, perdita di padronanza del veicolo e urto di due ciclomotoristi a __________. Il __________ la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre causa alcolismo, dopo essere stato nuovamente sorpreso in stato di ubriachezza al volante di un autoveicolo ed avere provocato un incidente della circolazione a __________. Ora, benché il ricorrente sia stato riammesso al beneficio della licenza di condurre il 27 dicembre 1993, è evidente che alla luce dei fatti accaduti in territorio di Camorino lo scorso 16 aprile 1997 e delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quell'occasione, sussiste attualmente il fondato sospetto che __________ __________ faccia ancora un uso smodato di bevande alcoliche. In simili circostanze, visto il rifiuto (peraltro privo di ogni motivazione) del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti peritali necessari per la determinazione del suo effettivo stato di salute e di idoneità alla guida di veicoli a motore, si giustifica ampiamente il provvedimento di revoca cautelare predisposto dalla Sezione della circolazione. Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che si presume essere dedito al bere esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti.

5.   Il ricorrente sostiene che il certificato medico rilasciatogli il 25 luglio 1997 dal dottor __________ sarebbe sufficiente a dipanare qualsiasi dubbio riguardo alla sua idoneità alla guida di autoveicoli. Tale tesi non può in alcun modo essere accettata. Di fronte a concreti e seri indizi di etilismo è dovere dell'autorità amministrativa effettuare approfondite indagini sia sulla condizione medico-internistica che su quella psicologica del conducente in oggetto. La semplice produzione di un certificato medico dal quale risulta che determinati fattori organici risultano nella norma non basta ancora ad escludere una situazione di inidoneità alla guida. Ciò vale soprattutto quando, come nel caso di specie, la persona oggetto d'indagine ammette esplicitamente di essere in cura di disintossicazione da alcol ed è già stata in tempi recenti al centro di un provvedimento di sicurezza in materia di circolazione a causa della sua dedizione al bere. È pertanto da escludere che la semplice attestazione medica versata agli atti dall'insorgente basti a giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato. Né __________ si può appellare in questa sede all'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, dal momento che trattasi questo di un fattore che riveste rilevanza unicamente nell'ambito della revoche a scopo di ammonimento per decidere della durata del provvedimento (cfr. 33 cpv. 2 OAC), ma che per contro non entra affatto in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (cfr. art. 33 cpv. 1 OAC).

6.   Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 LCS; 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario