Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 maggio 1992, venne inviato dal municipio ai consiglieri comunali il giorno stesso, ovvero solo 6 giorni prima dalla seduta del consiglio comunale, che ebbe luogo il 1. giugno successivo (cfr. consid. 5.1. di quel giudicato); che così stando le cose, i ricorsi vanno accolti, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 9 giugno scorso; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 56, 71, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 5 agosto 1997 del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. sono confermate le decisioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 9 giugno 1997.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei resistenti in solido.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.10.1997 52.1997.215 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.10.1997 52.1997.215 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.10.1997 52.1997.215
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00215 -214 Lugano 8 ottobre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Silvia Torricelli, in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito; segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi 28 agosto 1997 del __________ e dell'arch. __________ Contro la decisione 5 agosto 1997, no. 3739, del Consiglio di Stato che annulla le decisioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 9 giugno 1997; viste le risposte:
- 5 settembre 1997 di __________, __________, __________, __________;
- 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
- 15 settembre 1997 dell'avv. __________, Presidente del CC di __________;
- 23 settembre 1997 __________; al ricorso del comune di __________;
- 5 settembre 1997 di __________, __________, __________, __________;
- 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
- 15 settembre 1997 dell'avv. __________, Presidente del CC di __________;
- 22 settembre 1997 del Comune di __________; al ricorso dell'arch. __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 16 maggio 1997 il Consiglio comunale e di __________ è stato convocato dal suo presidente per il 9 giugno seguente allo scopo di deliberare su una serie di messaggi municipali (MM 489 - 491/97; 493 - 496/97; 498 - 502/97); che la cancelleria comunale ha inviato i succitati messaggi ai consiglieri comunali il 9, rispettivamente il 20 maggio 1997; che i rapporti delle commissioni del legislativo sono stati trasmessi agli stessi consiglieri il 2 giugno 1997; che dopo aver respinto una proposta di rinvio della seduta formulata dal consigliere __________, qui resistente, il legislativo comunale ha accolto a larga maggioranza le proposte del municipio; che contro queste deliberazioni sono insorti davanti al Consiglio di Stato i consiglieri comunali __________, __________ ed __________, lamentando una disattenzione dei termini prescritti dagli art. 56 e 71 LOC per l'invio dei messaggi, rispettivamente dei rapporti delle commissioni ai consiglieri comunali; che con giudizio 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando tutte le deliberazioni rese dal legislativo comunale nella seduta del 9 giugno 1997; che dopo aver rilevato che i rapporti delle commissioni erano pervenuti ai consiglieri comunali soltanto il 3 giugno, il Governo ha in sostanza ritenuto violato il termine di 7 giorni prescritto dall'art. 71 LOC per l’invio dei rapporti commissionali ai consiglieri comunali; che contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________ ed il consigliere comunale __________, chiedendo il ripristino delle deliberazioni adottate dal legislativo comunale nel corso della seduta del 9 giugno 1997; che entrambi i ricorrenti rilevano che gli art. 56 e 71 LOC si limitano a prescrivere che i messaggi municipali ed i rapporti delle commissioni vengano trasmessi ai consiglieri comunali almeno 20, rispettivamente 7 giorni prima della seduta: non esigono affatto che questi atti vengano notificati entro i termini predetti; che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dai resistenti citati in ingresso, che contestano succintamente le tesi degli insorgenti; considerato, in diritto che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 51 PAmm); che giusta l'art. 56 LOC i messaggi municipali devono in ogni caso essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della seduta; che l'art. 71 LOC dispone a sua volta che i rapporti delle commissioni preposte all'esame dei messaggi municipali vengano trasmessi ai consiglieri comunali almeno 7 giorni prima della seduta; che entrambe le disposizioni si ripropongono di informare tempestivamente il consigliere comunale in merito agli oggetti sui quali è chiamato a deliberare in seduta, permettendogli di prepararsi adeguatamente, discutendone se del caso con i colleghi di gruppo (RDAT II-1993 N. 5); che la disattenzione di questi termini costituisce una violazione di formalità essenziali suscettibile di determinare l'annullamento delle decisioni rese dal legislativo; che in entrambi i casi la legge si limita ad esigere che i messaggi, rispettivamente i rapporti commissionali, vengono trasmessi nei termini prescritti; che la legge non impone affatto che gli atti in questione vengano recapitati ai consiglieri comunali nei termini suindicati; che per trasmissione si può soltanto intendere l'invio di questi documenti: considerato che il momento della notifica effettiva può divergere da consigliere a consigliere, il concetto di trasmissione non può essere riferito al momento in cui tali atti vengono recapitati ai loro destinatari; che il rischio della presa di conoscenza tardiva non è quindi sopportato dal mittente, ma dal destinatario; che almeno nella misura in cui la trasmissione ha luogo mediante invio postale, i termini di cui agli art. 56 e 71 LOC sono rispettati quando l'amministrazione comunale consegna tali atti alla posta per la distribuzione ai consiglieri comunali; che in concreto i termini di cui agli art. 56 e 71 LOC sono stati rispettati: la cancelleria comunale ha infatti spedito i messaggi municipali il 20 maggio, ovvero 20 giorni prima della seduta, mentre i rapporti delle commissioni sono stati consegnati alla posta per la distribuzione ai consiglieri comunali il 2 giugno, ossia 7 giorni prima del dies ad quem; che manifestamente a torto il Governo ha considerato che la presente fattispecie fosse identica a quella giudicata da questo Tribunale nella sentenza pubblicata in RDAT II-1993 N. 5; che, in effetti, in quel caso il rapporto di minoranza, del 26 maggio 1992, venne inviato dal municipio ai consiglieri comunali il giorno stesso, ovvero solo 6 giorni prima dalla seduta del consiglio comunale, che ebbe luogo il 1. giugno successivo (cfr. consid. 5.1. di quel giudicato); che così stando le cose, i ricorsi vanno accolti, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 9 giugno scorso; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 56, 71, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 5 agosto 1997 del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. sono confermate le decisioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 9 giugno 1997.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei resistenti in solido.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario