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52.1997.204

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.204 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.204 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.11.1997 52.1997.204

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00204 Lugano 10 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  25 agosto 1997 di __________, __________, __________, contro la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti 7 maggio 1997 contro la deliberazione 22 aprile 1997 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P; viste le risposte:

-    9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;

-    15 settembre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di __________;

-    1. ottobre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nella seduta del 22 aprile 1997 l'assemblea del patriziato di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P: opera da realizzare dal patriziato di __________ facendo capo in parte a fondi del patriziato di __________; che con ricorso 7 maggio 1997 i cittadini patrizi __________, __________ e __________ hanno impugnato la testé menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla; che con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa; che con impugnativa 25 agosto 1997 __________, __________ ed __________ sono insorti contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo, qualora - come sembrava possibile - il patriziato di __________ non avesse deciso di rinunciare all'esecuzione dell'opera; che l'ufficio patriziale di __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che l'ufficio patriziale di __________ ha comunicato al Tribunale che, in considerazione delle obiezioni sollevate da parte dell'ufficio protezione della natura e dei signori __________, aveva deciso di rinunciare alla realizzazione del progetto approvato dall'assemblea patriziale di __________; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 147 LOP); che il gravame é pertanto ricevibile in ordine; che la decisione dell'ufficio patriziale di __________ di rinunciare all'esecuzione del progetto approvato attraverso la deliberazione qui impugnata dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 22 aprile 1997 rende privo di oggetto il gravame; che per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore: cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto); che in effetti la rinuncia all'opera discende da una decisione del patriziato di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato

- ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re A.M. e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo; sul concetto di parte STA destinata a pubblicazione 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.3., riassunta in Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 in fine ad art. 15); che, secondo la prassi, un ente pubblico che non interviene in causa a tutela di interessi economici propri viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio; che parimenti, sempre secondo la prassi non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili alla parte che non é assistita da un avvocato iscritto all'albo; che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 200.--; visti gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è é stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

2.   E' annullato il dispositivo

n. 2 della risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario