Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria
d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
1.4. L'art. 8 CEDU garantisce invece il rispetto della vita
privata e familiare. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che ha diritto di risiedere in Svizzera può invocare a protezione
della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di
parentela é intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità
cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e
contro una decisione rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG
(DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di
riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della
legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli
stranieri. Nella fattispecie le ricorrenti sostengono implicitamente di avere
mantenuto con la madre un legame intenso e vivo, anche se le sole prove versate
agli atti (innanzi al Consiglio di Stato) a sostegno della tesi ricorsuale
consistono nella fotocopia del passaporto di __________ attestante la sua visita
a Santo Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio
1993, 16 dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre nella dichiarazione di svariati
conoscenti secondo cui la predetta assicurava il sostentamento delle figlie.
Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare
più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega le ricorrenti
alla madre. In effetti, per le ragioni che seguono (cfr. consid. 3), le
decisioni impugnate non disattendono comunque l'art. 8 CEDU.
1.5. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione delle insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può
infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
2. 2.1. A determinate
condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni.
Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una
costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame,
dedotto dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente
mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o
mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato
possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun
motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è
però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve infatti condurre,
segnatamente, a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative
cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto.
Il riesame di atti amministrativi negativi non entra in considerazione quando
all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta
un'identica istanza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1995
N. 67 consid. 2b, pag. 178).
2.2. La domanda di un permesso di dimora o domicilio
inoltrata dalle ricorrenti è del 18 ottobre 1995/17 gennaio 1996. Essa è
pertanto di appena un anno posteriore alla decisione 11 ottobre 1994 con cui la
sezione degli stranieri aveva respinto per la prima volta l'analoga richiesta
formulata il 15 luglio precedente. A tal punto che nella decisione 7 marzo 1996
la detta sezione, che pur aveva dato seguito completo anche a questa nuova
pratica, si limita sostanzialmente a rinviare ai motivi addotti nella precedente
risoluzione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di esaminare la portata
di tali eventi nell'ambito della verifica della ricevibilità del gravame
inoltratogli il 26 marzo 1996: ricevibilità che, a questo punto, poteva essere
ammessa solo se dopo la prima decisione dipartimentale si fosse realizzato un
mutamento notevole delle circostanze legittimante un suo riesame. Il Governo ha
invece direttamente proceduto ad una verifica di merito completa della
decisione dipartimentale. In applicazione dell'art. 65 cpv. 4 PAmm il Tribunale
è costretto a rinunciare a sindacare questa scelta, già per il fatto che essa è
più favorevole alle ricorrenti che non la soluzione contraria, consistente
nella reiezione in limine dell'impugnativa in difetto di sussistenza di motivi
di riesame della decisione 11 ottobre 1994.
3. 3.1. Giusta l'art. 17 cpv.
2 terza frase LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto
d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di ripetutamente affermare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS
non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle
famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il
citato diritto sussiste unicamente se i figli
"vivono con i
genitori"
. Nondimeno lo scopo del disposto impone di ammettere la sua
applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera
famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i
figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato
in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari
più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2
LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in
comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per
favorire una tale convivenza; non è il caso se lo straniero domiciliato in
Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto
anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se
validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88
consid. 3a).
E. 3.2 Come risulta dall'esposizione dei fatti __________,
cittadina dominicana nata il __________, è arrivata in Svizzera il 3 settembre
1990, per trascorrervi delle vacanze presso una cugina. Durante questo periodo
ha conosciuto __________, cittadino svizzero domiciliato a __________, con il
quale è convolata a nozze il 22 novembre successivo, acquisendo il cognome del
marito e la nazionalità svizzera. La comunione domestica tra i coniugi è
tuttavia durata solo qualche settimana al massimo ed il matrimonio è stato in
seguito sciolto per divorzio con sentenza 19 gennaio 1995 del pretore del
distretto di Lugano. __________ è madre di quattro figli, tutti cittadini della
Repubblica di Santo Domingo, parimenti nati e cresciuti in quello Stato e che
portano il cognome che la madre aveva da nubile, ovvero __________: __________,
nata il __________, __________, nata il __________, __________, nata il
__________, e __________, nato il __________. Venendo in Svizzera, __________
ha affidato i predetti figli alle cure dei nonni materni, assicurando il loro
mantenimento mediante invio di somme di denaro. Il padre dei minori non si è
mai occupato degli stessi. Le ricorrenti, ovvero la figlie maggiori __________
e __________, interessate al conseguimento del controverso permesso di risiedere
presso la madre, hanno sostenuto innanzi al Consiglio di Stato che per problemi
di salute i nonni non possono più occuparsi di loro (secondo le indicazioni
delle ricorrenti, il nonno è frattanto deceduto). __________ non ha, per il
rimanente, fornito ulteriori informazioni sulle sue relazioni con le menzionate
figlie tra la fine dell'estate del 1990, quando è venuta in Svizzera, e
l'autunno 1995, quando ha inoltrato la domanda di rilascio di un permesso di
dimora o domicilio a favore delle stesse. La documentazione versata agli atti
nella procedura di ricorso attesta infatti unicamente la sua visita a Santo
Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio 1993, 16
dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre che essa ha assicurato il
sostentamento dei figli. Una volta arrivate in Svizzera il 20 settembre 1995 in
forza di un permesso di soggiorno temporaneo a scopo di visita di 80 giorni di
durata le ricorrenti hanno frequentato a __________ gli anni scolastici 1995/
96, 1996/97 ed, attualmente, 1997/98. Quest'ultimo anno la figlia maggiore
__________ ha iniziato il tirocinio professionale di parrucchiera.
E. 3.3 Le ricorrenti, che alla data di inoltro della domanda di
permesso di dimora o domicilio avevano oltre 15 rispettivamente 14 anni, sono
dunque nate e cresciute nella Repubblica di Santo Domingo, dove vivono ancora
la nonna e 2 fratelli. In quello stato esse possiedono i legami sociali e
culturali ed è pure in quel paese che hanno ricevuto un'istruzione. Negli
ultimi 5 anni hanno vissuto con i nonni. Il fatto che questi, per motivi di
salute (il nonno, come detto, sarebbe frattanto deceduto), non si possono più
occupare delle stesse, non costituisce una sufficiente ragione per dover
imprescindibilmente autorizzare la loro venuta in Svizzera: nulla impedisce
__________ di rientrare nello Stato di origine per occuparsi dei figli. Del
resto - e la circostanza appare di particolare rilievo - se veramente la nonna
non fosse più in grado di gestire i 4 abbiatici, allora avrebbero assai più bisogno
delle cure e della presenza materna (e quindi di raggiungere la madre,
sgravando di conseguenza la nonna) i figli minori __________ e __________ che
non le ricorrenti. __________ si è infine separata volontariamente da
__________ e __________ anni fa' (estate 1990) e dagli atti risulta che essa
abbia mantenuto con esse delle relazioni a carattere prevalentemente economico,
se si prescinde dalle tre brevi visite a Santo Domingo. La madre delle
ricorrenti, divenuta cittadina svizzera due mesi dopo la sua venuta nel nostro
paese, non ha oltretutto nemmeno chiesto subito il rilascio del controverso
permesso di dimora o domicilio a favore delle figlie, ma ha atteso almeno 4
rispettivamente 5 anni. In queste circostanze può dunque essere tutelato
l'assunto delle autorità inferiori secondo cui il controverso permesso è stato
chiesto non tanto per permettere il ricongiungimento della madre a due delle
figlie bensì per assicurare il futuro professionale di queste ultime nel nostro
paese grazie alla possibilità di disporre di un permesso di domicilio. Le
ricorrenti si avvicinano infatti innegabilmente all'età in cui si entra nel
mondo del lavoro e ci si appresta anche a vivere indipendenti. Questa conclusione
è poi avvalorata in primo luogo dalle affermazioni fatte dalle ricorrenti
stesse nel gravame a questo Tribunale, secondo cui già la venuta in Svizzera
della loro madre era dettata proprio e solamente da ragioni di ordine economico:
"la sua situazione a Santo Domingo era divenuta tale da non permetterle
il mantenimento della famiglia, se non facendo capo al mestiere più vecchio del
mondo"
(cfr. ricorso 29 luglio 1997, cifra 9, pagina 4).
Quell'affermazione è attestata dal fatto che __________, una volta raggiunto il
nostro paese, ha acconsentito subito a sposarsi con __________, pur cosciente
che il matrimonio era votato all'insuccesso: circa i dettagli il Tribunale
rinvia, a tutela dei diritti della personalità degli ex-coniugi, all'incarto
concernente la procedura di divorzio, agli atti. Depone poi ulteriormente a
favore delle tesi delle autorità intimate il fatto che, approfittando della loro
presenza su suolo elvetico, prorogata artificialmente (di due anni al presente)
grazie all'inoltro delle domande in esame e relativi ricorsi, le ricorrenti
hanno subito frequentato le scuole di __________ ed anzi la maggiore ha già
iniziato un apprendistato di parrucchiera.
Invano - sia detto per completezza - le ricorrenti cercano di
giustificare il ritardo con cui hanno introdotto la domanda di ricongiungimento
con la madre affermando che il suo ex-marito si fosse opposto e che questa fu
la causa dell'incrinamento dell'unione coniugale. Come detto, l'unione
coniugale durò qualche settimana al massimo.
E. 3.4 In conclusione quindi la richiesta di un permesso di
dimora o domicilio per __________ e __________ non poggia in modo preponderante
sull'intenzione di riunire la famiglia e non può di conseguenza beneficiare
delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS applicabile per analogia. Il
fatto, asserito dalle ricorrenti, secondo cui il rifiuto di un loro
ricongiungimento con la madre in Svizzera potrebbe avere delle conseguenze
nefaste sullo stato di salute della stessa non permette di giungere a diversa
conclusione.
4. 4.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv.
2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,
segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da
quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare
giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla
salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto
equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un
permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero,
quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del
genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari
preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti
rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità
(ibidem).
4.3. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono è da
escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od
anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partita volontariamente dalla Repubblica
Dominicana ed altrettanto volontariamente si è separata dai figli. Alla stessa
non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e
residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
Nella misura in cui si dovesse ritenere invece la sussistenza
di simile diritto, com'è il caso per le figlie, il controverso rifiuto di
autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito le figlie maggiori appare
conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Non sussistono infatti interessi familiari
preponderanti che impongano la residenza delle ricorrenti presso la madre in
Svizzera. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae
indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce
delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub
4.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come
è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta
in Svizzera delle ricorrenti non poggi in misura preponderante sull'intenzione
di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento
di obiettivi di natura squisitamente economica.
5. Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. La
tassa di giudizio deve essere posta a carico delle ricorrenti (art. 28 PAmm).
La domanda di assistenza giudiziaria deve infatti essere respinta, poiché il
gravame appare manifestamente infondato (art. 31 cpv. 1 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 16, 17 LDDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina della Repubblica dominicana
nata il __________, e __________, cittadina della Repubblica dominicana nata il
__________, sono tenute a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31
gennaio 1998, notificando la partenza all'ufficio regionale degli stranieri di
Lugano.
2. L'istanza di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giudizio, di fr.
500.--, è posta a carico delle ricorrenti.
4. Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.11.1997 52.1997.183 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.11.1997 52.1997.183 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.11.1997 52.1997.183
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00183 Lugano 26 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 29 luglio 1997 di __________ e __________, rappr. dalla __________, patrocinati da: avv. __________, contro la risoluzione 9 luglio 1997 (n. 3447) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalle insorgenti in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora o di domicilio (ricongiungimento familiare); viste le risposte:
- 14 agosto 1997 del Consiglio di Stato;
- 3 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, sez. stranieri; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. __________, cittadina dominicana nata il __________, è arrivata in Svizzera il 3 settembre 1990, per trascorrervi delle vacanze presso una cugina. Durante questo periodo ha conosciuto __________, cittadino svizzero domiciliato a __________, con il quale è convolata a nozze il 22 novembre successivo, acquisendo il cognome del marito e la nazionalità svizzera. La comunione domestica tra i coniugi è tuttavia durata solo qualche settimana al massimo. Con petizione 18 luglio 1991 __________ ha chiesto al pretore del distretto di __________ l'accertamento della nullità del matrimonio in applicazione dell'or abrogato capoverso 4 dell'art. 120 CCS. Con risposta e domanda riconvenzionale __________ ha postulato l'annullamento del matrimonio per errore (art. 124 CCS) rispettivamente dolo (art. 125 CCS) ed in via subordinata il suo scioglimento per divorzio in applicazione dell'art. 142 CCS. Con sentenza 19 gennaio 1995 il pretore ha sciolto il legame matrimoniale per divorzio, dopo aver preventivamente respinto le altre domande. B. a) __________ è madre di quattro figli, tutti cittadini della Repubblica di Santo Domingo, parimenti nati e cresciuti in quello Stato e che portano il cognome che la madre aveva da nubile, ovvero __________: __________, nata il __________, __________ (talvolta indicata negli atti con __________) __________, nata il __________, __________, nata il __________, e __________, nato il __________. Venendo in Svizzera, __________ ha affidato i predetti figli alle cure dei nonni materni, assicurando il loro mantenimento mediante invio di somme di denaro. Il padre dei minori non se n'è mai occupato.
b) Il 15 luglio 1994 __________ (__________) e __________ (__________) hanno sollecitato al dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, il rilascio di un un'autorizzazione ad entrare nel nostro paese per poter vivere con la madre __________, residente a __________. Con decisione 11 ottobre 1994 fondata sugli art. 4, 16 LDDS, 8 ODDS, 11 OLS e 8 CEDU la sezione degli stranieri ha respinto la domanda. E questo per il motivo che trattavasi di un ricongiungimento parziale della famiglia, che non era assicurato il mantenimento delle richiedenti ed infine che l'appartamento occupato dalla loro madre era troppo piccolo per ospitare tre persone. Quella decisione è rimasta incontestata. C. a) Nel 1995 le menzionate __________ e __________ hanno ottenuto un visto d'entrata per soggiorno a scopo di vacanza/visita alla madre della durata di 80 giorni, da esercitare nel periodo 11 settembre/11 ottobre 1995. Esse sono pertanto arrivate in Svizzera il giorno 20 settembre 1995. In data 18 ottobre 1995/17 gennaio 1996 esse hanno inoltrato una domanda di rilascio di permesso di domicilio o di dimora per poter rimanere a vivere con la madre a __________.
b) Con decisione 7 marzo 1996 la sezione degli stranieri ha respinto la domanda, rinviando alle motivazioni della precedente decisione 11 ottobre 1994; ha soggiunto che non erano inoltre state fornite delle garanzie finanziarie. Le istanti sono quindi state diffidate a lasciare il territorio del nostro Cantone entro il 30 aprile 1996. D. a) __________ e __________, rappresentate dalla madre __________, sono insorte contro la decisione dipartimentale con gravame 26 marzo 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di rilasciare in loro favore un permesso di dimora annuale fino al conseguimento della maggior età. Le ricorrenti hanno lamentato in ordine una carenza di motivazione della decisione impugnata. Nel merito essi si sono appellate agli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Hanno messo in evidenza il profondo affetto che le legava alla madre, solo genitore che si occupava della loro crescita ed educazione, ed inoltre che, per problemi di salute, i nonni non erano più in grado di occuparsi di loro. Nel gravame è inoltre stato indicato che __________, che era frattanto andata ad abitare in un appartamento di tre locali più retro arredato, avrebbe iniziato un'attività lavorativa il 1 aprile successivo. Le insorgenti hanno altresì chiesto di essere autorizzate in via provvisionale a risiedere nel nostro Cantone, anche perché avevano iniziato a frequentare le scuole a __________: quella richiesta è stata accolta dal presidente del Governo con decreto 1 aprile 1996.
b) Con giudizio 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Respinta la censura d'ordine, l'autorità di prime cure ha in sostanza considerato che la durata pluriennale della separazione tra madre e figlie, la loro età al momento dell'inoltro della domanda, nonché il fatto che questa concernesse solo le due figlie maggiori dimostrassero come il permesso richiesto servisse in realtà non tanto per permettere il ricongiungimento familiare bensì per agevolare l'avvenire economico delle giovani. In queste condizioni il suo rifiuto non era contrario né all'art. 17 cpv. 2 LDDS, applicabile per analogia, né all'art. 8 CEDU. Il Governo ha inoltre impartito alle ricorrenti un termine scadente il 15 settembre 1997 per lasciare il territorio del Cantone. E. Con ricorso 29 luglio 1997 __________ e __________ sono insorte contro la risoluzione governativa 9 luglio 1997 innanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla ed inoltre di far ordine alla sezione degli stranieri di rilasciar loro il controverso permesso. Le insorgenti hanno ribadito le argomentazioni sollevate in precedenza. Hanno precisato che la loro madre, dopo aver avuto una crisi depressiva, dalla quale si è risollevata grazie alla loro presenza ed aiuto, ha assunto un impiego quale cameriera ai piani presso la __________ a partire dal 1 luglio 1997. Hanno giustificato il ritardo con cui avevano sollecitato il ricongiungimento familiare con l'opposizione dell'ex-marito della madre. Hanno infine chiesto di essere messe al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la sezione degli stranieri hanno postulato la reiezione dell'impugnativa. F. In data 12 settembre 1997 Il Tribunale ha sollecitato alle ricorrenti la produzione dei documenti che dovevano essere annessi al ricorso ed alcune informazioni. Ha altresì comunicato loro di aver acquisito agli atti l'incarto di divorzio della madre, offrendo loro la possibilità presentare delle osservazioni. Considerato, in diritto
1. 1.1. In merito alla competenza del Tribunale amministrativo è necessario premettere quanto segue. Giusta l'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997, in vigore dal 9 maggio 1997 (B U 1997, 219): "Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative." Questa disposizione legale, che istituisce la competenza del Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni di decisioni governative relative al diritto degli stranieri, subordina nel contempo la competenza di questa autorità giudiziaria - e, di riflesso, la ricevibilità del gravame - alla sussistenza della possibilità di ulteriormente ricorrere sull'oggetto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. 1.2. In materia di diritto degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo non é proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. 1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Nel concreto caso solo le ricorrenti sono cittadine straniere mentre che la madre __________ ha acquisito e mantenuto la cittadinanza elvetica. Attuando il principio di uguaglianza la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce tuttavia l'applicabilità per analogia dell'art. 17 cpv. 2 LDDS ai casi di ricongiungimento di figli stranieri a genitori svizzeri: in caso contrario essi sarebbero pregiudicati rispetto a quelli che hanno genitori stranieri semplicemente al beneficio di un permesso di domicilio nel nostro paese (DTF 118 Ib 155 segg. consid. 1b). Le ricorrenti hanno inoltre meno di 18 anni. Esse possono pertanto fondare il loro gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS applicabile per analogia in via giurisprudenziale. Se, quindi, la censura di disattenzione della detta disposizione fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. 1.4. L'art. 8 CEDU garantisce invece il rispetto della vita privata e familiare. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che ha diritto di risiedere in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela é intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Nella fattispecie le ricorrenti sostengono implicitamente di avere mantenuto con la madre un legame intenso e vivo, anche se le sole prove versate agli atti (innanzi al Consiglio di Stato) a sostegno della tesi ricorsuale consistono nella fotocopia del passaporto di __________ attestante la sua visita a Santo Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio 1993, 16 dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre nella dichiarazione di svariati conoscenti secondo cui la predetta assicurava il sostentamento delle figlie. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega le ricorrenti alla madre. In effetti, per le ragioni che seguono (cfr. consid. 3), le decisioni impugnate non disattendono comunque l'art. 8 CEDU. 1.5. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione delle insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve infatti condurre, segnatamente, a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178). 2.2. La domanda di un permesso di dimora o domicilio inoltrata dalle ricorrenti è del 18 ottobre 1995/17 gennaio 1996. Essa è pertanto di appena un anno posteriore alla decisione 11 ottobre 1994 con cui la sezione degli stranieri aveva respinto per la prima volta l'analoga richiesta formulata il 15 luglio precedente. A tal punto che nella decisione 7 marzo 1996 la detta sezione, che pur aveva dato seguito completo anche a questa nuova pratica, si limita sostanzialmente a rinviare ai motivi addotti nella precedente risoluzione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di esaminare la portata di tali eventi nell'ambito della verifica della ricevibilità del gravame inoltratogli il 26 marzo 1996: ricevibilità che, a questo punto, poteva essere ammessa solo se dopo la prima decisione dipartimentale si fosse realizzato un mutamento notevole delle circostanze legittimante un suo riesame. Il Governo ha invece direttamente proceduto ad una verifica di merito completa della decisione dipartimentale. In applicazione dell'art. 65 cpv. 4 PAmm il Tribunale è costretto a rinunciare a sindacare questa scelta, già per il fatto che essa è più favorevole alle ricorrenti che non la soluzione contraria, consistente nella reiezione in limine dell'impugnativa in difetto di sussistenza di motivi di riesame della decisione 11 ottobre 1994.
3. 3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ripetutamente affermare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori" . Nondimeno lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). 3.2. Come risulta dall'esposizione dei fatti __________, cittadina dominicana nata il __________, è arrivata in Svizzera il 3 settembre 1990, per trascorrervi delle vacanze presso una cugina. Durante questo periodo ha conosciuto __________, cittadino svizzero domiciliato a __________, con il quale è convolata a nozze il 22 novembre successivo, acquisendo il cognome del marito e la nazionalità svizzera. La comunione domestica tra i coniugi è tuttavia durata solo qualche settimana al massimo ed il matrimonio è stato in seguito sciolto per divorzio con sentenza 19 gennaio 1995 del pretore del distretto di Lugano. __________ è madre di quattro figli, tutti cittadini della Repubblica di Santo Domingo, parimenti nati e cresciuti in quello Stato e che portano il cognome che la madre aveva da nubile, ovvero __________: __________, nata il __________, __________, nata il __________, __________, nata il __________, e __________, nato il __________. Venendo in Svizzera, __________ ha affidato i predetti figli alle cure dei nonni materni, assicurando il loro mantenimento mediante invio di somme di denaro. Il padre dei minori non si è mai occupato degli stessi. Le ricorrenti, ovvero la figlie maggiori __________ e __________, interessate al conseguimento del controverso permesso di risiedere presso la madre, hanno sostenuto innanzi al Consiglio di Stato che per problemi di salute i nonni non possono più occuparsi di loro (secondo le indicazioni delle ricorrenti, il nonno è frattanto deceduto). __________ non ha, per il rimanente, fornito ulteriori informazioni sulle sue relazioni con le menzionate figlie tra la fine dell'estate del 1990, quando è venuta in Svizzera, e l'autunno 1995, quando ha inoltrato la domanda di rilascio di un permesso di dimora o domicilio a favore delle stesse. La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti unicamente la sua visita a Santo Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio 1993, 16 dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre che essa ha assicurato il sostentamento dei figli. Una volta arrivate in Svizzera il 20 settembre 1995 in forza di un permesso di soggiorno temporaneo a scopo di visita di 80 giorni di durata le ricorrenti hanno frequentato a __________ gli anni scolastici 1995/ 96, 1996/97 ed, attualmente, 1997/98. Quest'ultimo anno la figlia maggiore __________ ha iniziato il tirocinio professionale di parrucchiera. 3.3. Le ricorrenti, che alla data di inoltro della domanda di permesso di dimora o domicilio avevano oltre 15 rispettivamente 14 anni, sono dunque nate e cresciute nella Repubblica di Santo Domingo, dove vivono ancora la nonna e 2 fratelli. In quello stato esse possiedono i legami sociali e culturali ed è pure in quel paese che hanno ricevuto un'istruzione. Negli ultimi 5 anni hanno vissuto con i nonni. Il fatto che questi, per motivi di salute (il nonno, come detto, sarebbe frattanto deceduto), non si possono più occupare delle stesse, non costituisce una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la loro venuta in Svizzera: nulla impedisce __________ di rientrare nello Stato di origine per occuparsi dei figli. Del resto - e la circostanza appare di particolare rilievo - se veramente la nonna non fosse più in grado di gestire i 4 abbiatici, allora avrebbero assai più bisogno delle cure e della presenza materna (e quindi di raggiungere la madre, sgravando di conseguenza la nonna) i figli minori __________ e __________ che non le ricorrenti. __________ si è infine separata volontariamente da __________ e __________ anni fa' (estate 1990) e dagli atti risulta che essa abbia mantenuto con esse delle relazioni a carattere prevalentemente economico, se si prescinde dalle tre brevi visite a Santo Domingo. La madre delle ricorrenti, divenuta cittadina svizzera due mesi dopo la sua venuta nel nostro paese, non ha oltretutto nemmeno chiesto subito il rilascio del controverso permesso di dimora o domicilio a favore delle figlie, ma ha atteso almeno 4 rispettivamente 5 anni. In queste circostanze può dunque essere tutelato l'assunto delle autorità inferiori secondo cui il controverso permesso è stato chiesto non tanto per permettere il ricongiungimento della madre a due delle figlie bensì per assicurare il futuro professionale di queste ultime nel nostro paese grazie alla possibilità di disporre di un permesso di domicilio. Le ricorrenti si avvicinano infatti innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro e ci si appresta anche a vivere indipendenti. Questa conclusione è poi avvalorata in primo luogo dalle affermazioni fatte dalle ricorrenti stesse nel gravame a questo Tribunale, secondo cui già la venuta in Svizzera della loro madre era dettata proprio e solamente da ragioni di ordine economico: "la sua situazione a Santo Domingo era divenuta tale da non permetterle il mantenimento della famiglia, se non facendo capo al mestiere più vecchio del mondo" (cfr. ricorso 29 luglio 1997, cifra 9, pagina 4). Quell'affermazione è attestata dal fatto che __________, una volta raggiunto il nostro paese, ha acconsentito subito a sposarsi con __________, pur cosciente che il matrimonio era votato all'insuccesso: circa i dettagli il Tribunale rinvia, a tutela dei diritti della personalità degli ex-coniugi, all'incarto concernente la procedura di divorzio, agli atti. Depone poi ulteriormente a favore delle tesi delle autorità intimate il fatto che, approfittando della loro presenza su suolo elvetico, prorogata artificialmente (di due anni al presente) grazie all'inoltro delle domande in esame e relativi ricorsi, le ricorrenti hanno subito frequentato le scuole di __________ ed anzi la maggiore ha già iniziato un apprendistato di parrucchiera. Invano - sia detto per completezza - le ricorrenti cercano di giustificare il ritardo con cui hanno introdotto la domanda di ricongiungimento con la madre affermando che il suo ex-marito si fosse opposto e che questa fu la causa dell'incrinamento dell'unione coniugale. Come detto, l'unione coniugale durò qualche settimana al massimo. 3.4. In conclusione quindi la richiesta di un permesso di dimora o domicilio per __________ e __________ non poggia in modo preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS applicabile per analogia. Il fatto, asserito dalle ricorrenti, secondo cui il rifiuto di un loro ricongiungimento con la madre in Svizzera potrebbe avere delle conseguenze nefaste sullo stato di salute della stessa non permette di giungere a diversa conclusione.
4. 4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2). 4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem). 4.3. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato. Intanto __________ è partita volontariamente dalla Repubblica Dominicana ed altrettanto volontariamente si è separata dai figli. Alla stessa non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU. Nella misura in cui si dovesse ritenere invece la sussistenza di simile diritto, com'è il caso per le figlie, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito le figlie maggiori appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Non sussistono infatti interessi familiari preponderanti che impongano la residenza delle ricorrenti presso la madre in Svizzera. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 4.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera delle ricorrenti non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico delle ricorrenti (art. 28 PAmm). La domanda di assistenza giudiziaria deve infatti essere respinta, poiché il gravame appare manifestamente infondato (art. 31 cpv. 1 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 16, 17 LDDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é respinto. §. Di conseguenza __________, cittadina della Repubblica dominicana nata il __________, e __________, cittadina della Repubblica dominicana nata il __________, sono tenute a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998, notificando la partenza all'ufficio regionale degli stranieri di Lugano.
2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico delle ricorrenti.
4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario