Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.02.1997 52.1997.16 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.02.1997 52.1997.16 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.02.1997 52.1997.16
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00016 Lugano 11 febbraio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 29 gennaio 1997 di __________ contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di revoca della licenza di condurre; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto A. Il 29 gennaio 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato, in materia di revoca della licenza di condurre. Al ricorso non era allegata la decisione impugnata. B. Il 30 gennaio 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue: "Al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative. Richiamato l'art. 9 della Legge citata, vi assegniamo pertanto un termine di 5 (cinque) giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile." C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente. D. La LPAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità. E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato. La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm.). Per questi motivi, visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario