Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.97.00152
Lugano
22 settembre 1997
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 luglio 1997 di
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patrocinati dal __________
contro
la decisione 18 giugno 1997, no. 3022, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione 27 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ nega loro il pagamento di un'indennità di uscita per soppressione del posto;
preso atto che in occasione delludienza, dopo discussione, le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. Il comune di __________ verserà alle ricorrenti le seguenti indennità:
__________ 4 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 4 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 2,5 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 1 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 1,1 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento.
2. La tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato non viene prelevata.
3. A queste condizioni le ricorrenti ritirano il ricorso.
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario