Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 lett. f) RLE, in vigore sino al 31 dicembre 1996, non soggiacevano a licenza
edilizia le costruzioni elementari aventi una superficie non superiore a 10 mq
per il deposito di attrezzi e la lavorazione dei fondi.
Questa disposizione, abrogata con novella del 13 novembre
1996, entrata in vigore all'inizio di quest'anno, non esimeva comunque il
costruttore dall'obbligo di attenersi alle leggi materialmente applicabili. Lo
stabiliva chiaramente l'art. 3 cpv. 3 RLE nella versione ora abrogata.
2.2. I ricorrenti pretendono di mantenere il manufatto
realizzato nell'angolo N del loro giardino, asserendo che la sua superficie
sarebbe inferiore a 10 mq. A tal fine producono nuove misure, inferiori a
quelle indicate in sede di notifica, in base alle quali la superficie
ammonterebbe a soli 9,77 mq.
La tesi dei ricorrenti non può essere accreditata.
Anzitutto, perché quando la costruzione è stata
effettivamente realizzata (marzo 1997) la norma in questione non era più in vigore.
In secondo luogo, perché la costruzione supera comunque la
superficie di 10 mq e soggiace pertanto all’obbligo del permesso. La nuove
misure omettono in effetti di considerare la superficie occupata dai muri ai
quali la costruzione è addossata (almeno 0,5 mq). Omissione, questa, che non
può essere ignorata, visto che questi muri non servono soltanto a cingere il
fondo, ma risultano anche integrati all'opera come muri perimetrali.
3. Del tutto prive di
fondamento sono le argomentazioni svolte dai ricorrenti per dimostrare che
l'opera in contestazione non soggiace al calcolo dell'indice di occupazione.
La superficie edificata è imperativamente definita dall'art.
39 cpv. 3 LE come la proiezione orizzontale di tutti gli edifici principali ed
accessori. Sono esclusi dal computo soltanto i cornicioni e le gronde,
rispettivamente a determinate condizioni, le pensiline d'ingresso e le
autorimesse interrate.
Le costruzioni elementari per il deposito attrezzi non
rientrano nel novero delle eccezioni previste dalla norma succitata. Vanno
quindi computate come superficie edificata.
4. Altrettanto inconsistenti
sono le censure che i ricorrenti sollevano in relazione al principio della
buona fede ed alla mancata intimazione di un ordine di sospensione dei lavori
da parte del tecnico comunale.
Dal fatto che il tecnico comunale si sia limitato a
sollecitare l'inoltro di una notifica di costruzione senza ingiungere la sospensione
dei lavori, a suo dire pressoché terminati, i ricorrenti non potevano di certo
dedurre in buona fede che l'opera sarebbe stata senz'altro autorizzata da parte
del municipio.
5. Incontestata è la
violazione materiale riscontrata dal municipio. Nè il sorpasso dell'indice di
occupazione ammesso dalle norme di zona, già ampiamente superato dalle
costruzioni preesistenti, potrebbe essere oggetto di contestazioni.
Dato per scontato che la licenza edilizia in sanatoria non
può in nessun caso essere rilasciata, resta quindi unicamente da verificare se
tale violazione giustifichi l'adozione di un provvedimento di ripristino dal profilo
dell'adeguatezza.
A tal proposito vanno sostanzialmente condivise le considerazioni
sviluppate al Consiglio di Stato con il giudizio impugnato. Vero è che le
dimensioni del manufatto sono relativamente modeste. Ciò non toglie che lo
stesso viene ad aggravare in misura apprezzabile (> 1 %) la preesistente
situazione di contrasto con il diritto edilizio materialmente applicabile.
Situazione che i ricorrenti non potevano in buona fede ignorare e che basta da
sola giustificare un’applicazione rigorosa della legge.
Invano chiedono i ricorrenti che l'ordine di demolizione
venga sostituito con una sanzione pecuniaria (art. 44 LE). Tale misura
presuppone che il ripristino di una situazione conforme al diritto appaia
impossibile o sproporzionato: presupposti, questi, che in concreto non sono
dati. Nè giova ai ricorrenti invocare non meglio precisate possibilità di
sanare il difetto, trasferendo su fondi vicini la superficie edificata realizzata
in eccesso sul loro fondo. Nulla permette invero di ritenere che vi siano
vicini disposti ad accollare ai loro fondi non solo la superficie del
ripostiglio (oltre 10 mq), ma anche quella che delle costruzioni preesistenti
(23 mq), che oltrepassa il limite prescritto dall’art. 40 NAPR.
G. In esito alle
considerazioni sin qui esposte, la decisione governativa impugnata va quindi
confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 39, 43, 44 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.07.1997 52.1997.125 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.07.1997 52.1997.125 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.07.1997 52.1997.125
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.97.00125 Lugano 24 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 21 maggio 1997 di __________, __________ e __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 30 aprile 1997, no. 2084, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 12 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio di una licenza in sanatoria per la costruzione di un ripostiglio per attrezzi da giardino ed ha ordinato la demolizione del manufatto realizzato nel frattempo sulla part. no. __________ RFD; viste le risposte:
- 3 giugno 1997 del comune di __________;
- 4 giugno 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. I ricorrenti __________, __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione monofamiliare, situata a __________ (part. no. __________ RFD; zona R2). A RF l'immobile risulta censito come segue:
a) prato mq 513 B) abitazione mq 159 C) portico mq 18 D) autorimessa mq 42 E) piscina mq 32 F) autorimessa mq 20 G) grottino mq 27 mq 811 Le costruzioni esistenti (sub. B,C,D,F,G di 266 mq) determinano un indice di occupazione del 32.8 %, abbondantemente superiore (+ 2.8 % = + 23 mq) a quello ammesso dalle norme di zona (30 % = 243 mq, cfr. art. 40 NAPR). B. Tra il mese di luglio e quello di settembre del 1996 i ricorrenti hanno eseguito alcuni lavori di sistemazione del loro terreno. All’inizio di marzo di quest’anno, senza chiedere alcun permesso, hanno poi iniziato a costruire, nell'angolo N del fondo, a ridosso del muro di cinta, un ripostiglio di m 4.32 x 2.52, destinato al deposito degli attrezzi da giardino. Su sollecitazione del tecnico comunale, intervenuto mentre era in corso la posa del tetto, il 6 marzo 1997 i ricorrenti hanno inoltrato al municipio una notifica in sanatoria per l'opera che a quel momento stavano ormai portando a termine. C. Con decisione 12 marzo 1997 il municipio di __________ ha negato loro la licenza in sanatoria, ordinando la demolizione del manufatto. L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l’opera determinasse un inammissibile aumento dell'indice di occupazione, già superato dalle costruzioni preesistenti. Contro la predetta decisione __________, __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, allegando che il manufatto sarebbe stato esente da permesso in quanto di superficie inferiore a 10 mq (ex art. 3 cpv. 2 lett. f RLE in vigore sino al 31 dicembre 1996). A sostegno della loro tesi hanno allegato uno schizzo che indicava le seguenti misure: lato N: 4,17; lato S: 3,95; lato W: 2,43; lato E: 2,39, misure che comunque non comprendevano la superficie occupata dai muri N ed W del ripostiglio, in quanto costituiti dal muro di cinta. D. Con giudizio 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che la costruzione determinasse un inammissibile sorpasso dell'i.o. e dovesse pertanto essere demolita. Secondo il Consiglio di Stato l'esenzione dall'obbligo del permesso, sancita dall’art. 3 cpv. 2 lett. f RLE, non avrebbe comunque dispensato i ricorrenti dall'obbligo di attenersi al diritto materialmente applicabile. E. Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa decisione municipale. Posto in evidenza che si tratta di una costruzione esente da permesso, i ricorrenti rimproverano all'autorità comunale di non aver ordinato la sospensione dei lavori prima che venisse portata a termine. A loro avviso, l'ordine di demolizione sarebbe comunque sproporzionato. Una sanzione pecuniaria sarebbe molto più confacente. F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, chiedendo la conferma della decisione impugnata. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente toccati dalla decisione municipale impugnata e la tempestività del gravame sono pacificamente date (art. 21 LE). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Nemmeno i ricorrenti, del resto, ne chiedono l’assunzione.
2. 2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. f) RLE, in vigore sino al 31 dicembre 1996, non soggiacevano a licenza edilizia le costruzioni elementari aventi una superficie non superiore a 10 mq per il deposito di attrezzi e la lavorazione dei fondi. Questa disposizione, abrogata con novella del 13 novembre 1996, entrata in vigore all'inizio di quest'anno, non esimeva comunque il costruttore dall'obbligo di attenersi alle leggi materialmente applicabili. Lo stabiliva chiaramente l'art. 3 cpv. 3 RLE nella versione ora abrogata. 2.2. I ricorrenti pretendono di mantenere il manufatto realizzato nell'angolo N del loro giardino, asserendo che la sua superficie sarebbe inferiore a 10 mq. A tal fine producono nuove misure, inferiori a quelle indicate in sede di notifica, in base alle quali la superficie ammonterebbe a soli 9,77 mq. La tesi dei ricorrenti non può essere accreditata. Anzitutto, perché quando la costruzione è stata effettivamente realizzata (marzo 1997) la norma in questione non era più in vigore. In secondo luogo, perché la costruzione supera comunque la superficie di 10 mq e soggiace pertanto all’obbligo del permesso. La nuove misure omettono in effetti di considerare la superficie occupata dai muri ai quali la costruzione è addossata (almeno 0,5 mq). Omissione, questa, che non può essere ignorata, visto che questi muri non servono soltanto a cingere il fondo, ma risultano anche integrati all'opera come muri perimetrali.
3. Del tutto prive di fondamento sono le argomentazioni svolte dai ricorrenti per dimostrare che l'opera in contestazione non soggiace al calcolo dell'indice di occupazione. La superficie edificata è imperativamente definita dall'art. 39 cpv. 3 LE come la proiezione orizzontale di tutti gli edifici principali ed accessori. Sono esclusi dal computo soltanto i cornicioni e le gronde, rispettivamente a determinate condizioni, le pensiline d'ingresso e le autorimesse interrate. Le costruzioni elementari per il deposito attrezzi non rientrano nel novero delle eccezioni previste dalla norma succitata. Vanno quindi computate come superficie edificata.
4. Altrettanto inconsistenti sono le censure che i ricorrenti sollevano in relazione al principio della buona fede ed alla mancata intimazione di un ordine di sospensione dei lavori da parte del tecnico comunale. Dal fatto che il tecnico comunale si sia limitato a sollecitare l'inoltro di una notifica di costruzione senza ingiungere la sospensione dei lavori, a suo dire pressoché terminati, i ricorrenti non potevano di certo dedurre in buona fede che l'opera sarebbe stata senz'altro autorizzata da parte del municipio.
5. Incontestata è la violazione materiale riscontrata dal municipio. Nè il sorpasso dell'indice di occupazione ammesso dalle norme di zona, già ampiamente superato dalle costruzioni preesistenti, potrebbe essere oggetto di contestazioni. Dato per scontato che la licenza edilizia in sanatoria non può in nessun caso essere rilasciata, resta quindi unicamente da verificare se tale violazione giustifichi l'adozione di un provvedimento di ripristino dal profilo dell'adeguatezza. A tal proposito vanno sostanzialmente condivise le considerazioni sviluppate al Consiglio di Stato con il giudizio impugnato. Vero è che le dimensioni del manufatto sono relativamente modeste. Ciò non toglie che lo stesso viene ad aggravare in misura apprezzabile (> 1 %) la preesistente situazione di contrasto con il diritto edilizio materialmente applicabile. Situazione che i ricorrenti non potevano in buona fede ignorare e che basta da sola giustificare un’applicazione rigorosa della legge. Invano chiedono i ricorrenti che l'ordine di demolizione venga sostituito con una sanzione pecuniaria (art. 44 LE). Tale misura presuppone che il ripristino di una situazione conforme al diritto appaia impossibile o sproporzionato: presupposti, questi, che in concreto non sono dati. Nè giova ai ricorrenti invocare non meglio precisate possibilità di sanare il difetto, trasferendo su fondi vicini la superficie edificata realizzata in eccesso sul loro fondo. Nulla permette invero di ritenere che vi siano vicini disposti ad accollare ai loro fondi non solo la superficie del ripostiglio (oltre 10 mq), ma anche quella che delle costruzioni preesistenti (23 mq), che oltrepassa il limite prescritto dall’art. 40 NAPR. G. In esito alle considerazioni sin qui esposte, la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 39, 43, 44 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario