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52.1997.106

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.07.1997 52.1997.106 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.07.1997 52.1997.106 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.07.1997 52.1997.106

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00106 Lugano 3 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  6 maggio 1997 di __________ patrocinato da: st.leg. __________ contro la decisione 16 aprile 1997, no. 1819, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per cingere un piazzale da gioco con una rete di protezione (part. no. __________ RF); viste le risposte:

-    21 maggio 1997 del __________

-    31 maggio 1997 del comune di __________ letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 27 novembre 1996 il comune di __________ ha sollecitato il rilascio di una licenza edilizia per sostituire ed innalzare da m 2.50 a m 4.05 la rete metallica lunga oltre 30 m che cinge il piazzale da gioco annesso alla casa comunale (part. no. __________ RFD; zona AP-EP). Alla domanda di costruzione si è opposto il ricorrente __________, proprietario di un fondo situato a valle del piazzale (part. no. __________ RFD; zona R2). B.   Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 gennaio 1996 il municipio ha respinto l'opposizione, rilasciando al comune la licenza richiesta. C.   Con giudizio 16 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente. Dopo aver rilevato che le NAPR di __________ sono silenti in merito all'altezza massima delle opere di cinta, il Governo ha in sostanza ritenuto che la lacuna di legge dovesse essere colmata facendo capo all'art. 141 LAC, disciplinante le siepi morte. Non ponendo tale norma alcun limite all'altezza massima di questo tipo di opere di cinta, il Consiglio di Stato è giunto a concludere che nessun impedimento si opponesse al rilascio della licenza per la posa di una rete metallica alta 4 m attorno al campo da gioco annesso alla casa comunale. D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza. Secondo l'insorgente, nel silenzio delle NAPR, la rete metallica in contestazione dovrebbe rispettare l'altezza massima prevista per le opere di cinta, segnatamente quella di m 2.50 prevista dall'art. 134 LAC per i muri di cinta. E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente. Considerato, in diritto

1.   Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. Data la natura delle questioni poste a giudizio, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi risulta peraltro chiaramente dalla documentazione fotografica e dalle planimetrie annesse alla domanda di costruzione.

2.   Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, riprendendo alla lettera le considerazioni sviluppate da questo Tribunale nella sentenza 4.6.96 in re A. SA, le NAPR di __________ non stabiliscono limiti d'altezza per le opere di cinta. Ravvisando in questo silenzio della legge una lacuna vera e propria, il Governo ha quindi ritenuto che il vuoto normativo fosse da colmare facendo capo alle disposizioni della LAC disciplinanti le opere di cinta, piuttosto che alle norme di PR disciplinanti l’altezza delle costruzioni accessorie. La tesi del Consiglio di Stato, conforme ai più recenti indirizzi giurisprudenziali di questo Tribunale (STA 4.6.96 in re A. SA) ed alle indicazioni della dottrina (Scolari, Commentario, II ed., N. 1186), merita di essere condivisa. Dalle conclusioni del Consiglio di Stato occorre invece dissentire laddove si pretende indebitamente di dedurre dalla succitata sentenza di questo Tribunale che le cosiddette "siepi morte" sfuggirebbero a qualsiasi limite d'altezza. L'affermazione del Consiglio di Stato è gratuita e fuorviante, poiché in quel giudizio, riguardante un muro di sostegno, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato ad ammettere che la lacuna delle NAPR sull'altezza massima delle opere di cinta potesse essere colmata facendo capo all'art. 134 LAC, che la limita a m 2.50. Nulla ha per contro detto in merito all'altezza massima delle siepi morte ed all'art. 141 LAC.

3.   Confermata l'ammissibilità del ricorso alle disposizioni della LAC, segnatamente all'art. 134 LAC, per sopperire alle lacune delle NAPR sullo sviluppo verticale massimo delle opere di cinta, resta da stabilire se le "siepi morte", alle quali sono riconducibili le reti metalliche, sfuggano effettivamente a qualsiasi limite d’altezza. L'art. 141 LAC, disciplinante le siepi morte (cfr. marginale), dispone invero che queste opere di cinta possono "piantarsi liberamente in confine". Il termine "liberamente" non sancisce tuttavia la libertà di erigere siepi morte senza limiti di altezza. Esso va semplicemente inteso in contrapposizione all'art. 139 LAC che per le "siepi vive" fissa una distanza minima di 50 cm dal confine. La libertà garantita dall'art. 141 LAC si estende quindi soltanto alla distanza dal confine e non anche all'altezza di queste opere di cinta. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, anche le siepi morte devono rispettare l'altezza massima di m 2.50 prescritta per i muri di cinta (art. 134 cpv. 2 LAC; Scolari, op. cit. N 1482; Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 122). Vero è che questi manufatti non impediscono il passaggio di luce ed aria come i muri di cinta. Essi creano nondimeno ingombro ed ostacolano la visuale in misura più o meno rilevante a seconda della loro consistenza (dimensioni delle maglie), rispettivamente dell'angolo con cui la vista incide sulla rete. Non si giustifica pertanto trattare queste opere in modo diverso dai muri di cinta, dispensandole dall'obbligo di rispettare l’altezza massima di m 2.50 fissata per questi ultimi dall'art. 134 cpv. 2 LAC (cfr. in tal senso D. Piotet, Le droit privé vaudois de la proprieté foncière, N 1485). A torto reputa peraltro il Consiglio di Stato che l’altezza massima ammissibile debba essere individuata in base alle esigenze del campo da gioco. Il limite va stabilito secondo criteri oggettivi e non partendo dalle necessità del proprietario del terreno. Né l'appartenenza del fondo ad una zona AP/EP per la quale non è stato fissato alcun parametro edilizio (cfr. art. 36 NAPR) permette di riservare al comune un trattamento più favorevole di quello applicabile ai privati.

4.   Ferme queste premesse, la posa di una rete di cinta alta oltre 4 m va quindi ritenuta lesiva dell'altezza massima di m 2.50 fissata dagli art. 134 e 141 LAC applicati a titolo di norme di diritto pubblico suppletorio. Conformemente al principio di proporzionalità, la licenza impugnata deve pertanto essere annullata nella misura in cui autorizza la costruzione di un'opera di cinta di altezza superiore a tale limite. Entro questi termini, il ricorso va accolto.

5.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 134, 141 LAC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.  Di conseguenza: 1.1.     la decisione 16 aprile 1997, n. 1819, del Consiglio di Stato è annullata. 1.2.     la licenza edilizia 24 gennaio 1997 è confermata limitatamente alla posa di una rete di cinta alta sino a m 2.50.

2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3.   Il comune di __________ rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario