opencaselaw.ch

52.1996.66

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-02 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.96.00066-72

DP 57-63/96

cm

Lugano

2 settembre 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a)  15 marzo 1996 di

__________rappr. da: avv. __________

b)  20 marzo 1996 del

__________

contro

la decisione 28 febbraio 1996, no. 834, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente il ricorso 17 ottobre 1995 della Comunione ereditaria fu __________, contro la decisione 27 settembre 1995 del municipio di __________ con la quale è stata concessa al signor __________ la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina e l'esecuzione di un muro di cinta al mappale no. __________ RFD di __________;

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 12 luglio 1996, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

Verranno tolti soltanto i paletti destinati a sostenere una rete metallica. E' escluso qualsiasi ulteriore innalzamento.

2.  A titolo di indennità il signor __________ verserà alla __________ la somma di fr. 3'000.--.

Allo stesso titolo il Comune di __________ verserà alla __________ la somma di fr. 5'000.--.

3.  Il signor __________ ed il Comune di __________ ritirano i rispettivi ricorsi.

4.  Le parti rinunciano vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa a dipendenza della costruzione del muro in contestazione.

In particolare la __________ e il signor __________ rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa od azioni di natura civile nei confronti del municipio.

5.  Alle parti viene assegnato un termine sino al 26 luglio p.v. per pronunciarsi sulla proposta di transazione.

6.  In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà i ricorsi dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili.

7.  In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo si pronuncerà a termine di legge ritenuto che le parti non hanno altre prove da indicare, rinunciano alle conclusioni e al dibattimento finale."

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

decreta:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario