Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.96.00043
DP 34/96
Lugano
14 maggio 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996 di
Comune di __________ rappr. dal __________
rappr. da: st.leg. __________
contro
la decisione 16 gennaio 1996, no 164, del Consiglio di Stato, che annulla parzialmente la decisione 12 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ordina a __________ di demolire un corpo aggiunto abusivamente ad una tettoia adibita a deposito commerciale per bevande sulla part. no __________ RFD;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo, dopo ampia discussione, il Giudice Delegato ha proposta alle parti la seguente transazione:
"1) Il comune di __________ ritira il ricorso alla condizione che il sig. __________ versi la somma di fr. 10'000.-- a titolo di sanzione pecuniaria e rinunci alle ripetibili assegnate dal Consiglio di Stato.
2) In caso di accettazione il Tribunale stralcerà la causa senza spese e senza assegnazione di ripetibili.
3) In caso di rifiuto il Tribunale statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità.
4) Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni da oggi per pronunciarsi."
rilevato che con comunicazione 26 aprile 1996, il municipio di __________ ha aderito alla proposta transattiva con l'aggiunta che nella decisione di stralcio venga indicato che la costruzione dovrà essere mantenuta allo stato attuale, quindi non potrà subire modifiche non espressamente autorizzate;
preso atto della condizione aggiuntiva di cui sopra, il resistente __________ ha comunicato il 9 maggio u.s. di accettare in toto la transazione;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario