Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.01.1997 52.1996.269 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.01.1997 52.1996.269 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.01.1997 52.1996.269
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.96.00269 Lugano 24 gennaio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Campana Liebi, vicecancelliere statuendo sull'istanza di revisione (revoca) 12 dicembre 1996 di __________ che chiede l'esenzione delle tasse di giustizia poste a suo carico richiamato l'art. 48 Pamm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto che __________ negli anni 1992 - 1995 ha più volte adito questo Tribunale; che i ricorsi sono stati respinti e le relative tasse di giustizia sono quindi state poste a carico del soccombente __________; che con "l'istanza di revoca tasse di giustizia" 12 dicembre 1996 l'istante postula in sostanza una revisione di quei giudizi nel senso di liberarlo dalle tasse di giustizia addebitategli; che la revisione è data (art. 35 PAmm): "a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente". che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno; che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia; che, eccezionalmente, si prescinde dal prelievo di tasse e spese, nella speranza di indurre il comparente a desistere una volta per tutte da scorribande giudiziarie lesive dei suoi interessi economici; Per questi motivi, visti gli art. 3, 35,48 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria