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Incarto n.52.96.00254
Lugano
29 gennaio 1997
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 novembre 1996 di
__________
contro
la decisione 5 novembre 1996 (n. 5677) del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso 8 agosto 1996 di __________, inoltrato contro la decisione di rilascio a __________ della licenza edilizia per la costruzione di un pollaio e la posa di una recinzione ai mappali __________, __________ e __________ RF di __________;
preso atto che in occasione dell'udienza di sopralluogo del 24 gennaio 1996, dopo discussione, su proposta del giudice delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. La cinta verrà costruita nel seguente modo - termine SW part. __________ - 14 m lungo il confine con la part. __________ - attraversamento in diagonale della part. __________ sino a 20 m a N dal termine SE tra la part. __________ e __________ e meglio come alla planimetria che si allega. In seguito confine part. __________ - __________ sino all'angolo NE e ritorno verso W e verso S.
1.bis. Il numero dei capi viene limitato al massimo a 50.
2. La decisione del Consiglio di Stato è riformata in tal senso.
3. Non si prelevano tasse di giustizia né di I né di II istanza.
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario