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52.1996.253

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-03-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 LPT "l’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione

forestale", ovvero dalla legge federale sulle foreste (LFo), che a partire

dal 1. gennaio 1993 è subentrata alla legge federale concernente l’alta

vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF).

In base alla nuova legge forestale, la delimitazione fra

l’area boschiva e le zone edificabili ha luogo mediante formale accertamento

del carattere forestale dei fondi (cfr. art. 10 cpv. 2 e 13 LFo). Analoga

soluzione vigeva nel regime retto dalla LVPF, che pur non disciplinando

espressamente la problematica, attribuiva importanza decisiva all’accertamento

della natura forestale dei fondi, indipendentemente dal loro azzonamento (cfr.

DTF 118 Ib 434 consid. 3; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 18 N. 17 seg.).

In quest’ordine di idee, tenuto anche conto della natura

dinamico-evolutiva del concetto di "bosco" (art. 1 LVPF; art. 2 Fo;

DTF 116 Ib 187 consid. 4), l’art. 10.6 NAPR di __________ dispone che la zona

forestale è inserita a titolo indicativo nel piano delle zone e che la stessa è

soggetta alla legislazione forestale federale e cantonale.

2.2. Le zone edificabili sono

costituite da comparti di territorio cartograficamente delimitati o

delimitabili che includono i terreni idonei all’edificazione (cfr. art. 14 cpv.

2 e 15 LPT). Ad esse si contrappongono le zone agricole e le altre zone di

utilizzazione, nelle quali l’attività edilizia è ammessa soltanto a determinate

condizioni.

A differenza dell’area boschiva, che può modificarsi ed

evolvere, le zone edificabili non sono definite a titolo indicativo. La delimitazione

fissata dai piani di utilizzazione è imperativa. I limiti stabiliti in base

alla morfologia del terreno ed ai criteri elencati dall’art. 15 LPT non sono

flessibili.

Una riserva a questa regola va tuttavia fatta nel caso in cui

i limiti della zona edificabile sono definiti in funzione di aree boschive

riportate dai piani di utilizzazione a titolo meramente indicativo in quanto

non ancora formalmente accertate giusta gli art. 10 cpv. 2 e 13 cpv. 2 LFo.

In questi casi, l'esatta estensione della zona edificabile

può essere definita soltanto sulla base di formali accertamenti forestali. Se

in base a tali verifiche l'area boschiva risulta più estesa di quella indicata

dal piano delle zone, la zona considerata edificabile si riduce di conseguenza

(stante che l'assegnazione di un terreno boschivo alla zona edificabile non è

comunque atto a sottrarlo alla legislazione forestale; DTF 122 II 279 consid.

2b). Se in base all'accertamento forestale l'area boschiva risulta invece meno

estesa di quella indicata dal piano delle zone, la zona edificabile si estende

all'area risultante libera da vincoli forestali (cfr. STA 26.1.95 in re __________).

Queste regole sono comunque applicabili soltanto al caso in

cui i limiti della zona edificabile sono definiti esclusivamente in funzione

dell'estensione di aree boschive che non sono ancora state oggetto di un

formale accertamento. Non valgono invece nel caso in cui i limiti della zona

edificabile confinante con l'area boschiva riportata a titolo indicativo dal

piano delle zone risultano comunque chiaramente definiti da altri criteri,

riconducibili alla morfologia del terreno, ai confini dei fondi o ad altri

riferimenti certi (p. es. perimetro del PGC, strade, sentieri, corsi d’acqua

ecc.).

3.   In concreto, si deve

escludere che l'accertamento forestale operato dal Consiglio di Stato possa

aver indotto un corrispondente adattamento dell’estensione della zona

edificabile. Il piano delle zone non delimitava in effetti la zona edificabile

in funzione della sovrastante zone boschiva, fissata dal piano a titolo

indicativo, bensì in funzione del confine che separa il fondo della ricorrente

dalla sottostante part. n. __________ RFD. Tale azzonamento è pure confermato

dal perimetro del PGC approvato dal Dipartimento delle opere sociali nel 1973.

A torto pretende la ricorrente di veder attribuito il suo

fondo alla zona edificabile in applicazione dell'art. 10.6 NAPR.

Questa norma, che in caso di dissodamento all'interno della zona

edificabile dichiara applicabili le disposizioni della zona limitrofa, non è

applicabile al caso concreto sia perché il fondo non è situato all'interno

della zona edificabile, sia perché lo stesso non è mai stato oggetto di

dissodamento: intervento, quest'ultimo, che per sua natura può peraltro

riferirsi unicamente a fondi appartenenti all'area forestale.

Né possono essere accreditate le considerazioni sviluppate dall'insorgente

con riferimento all'autonomia comunale. L'autonomia del comune si esaurisce

nella delimitazione delle zone edificabili. Una volta definito l'azzonamento,

l'autonomia del comune cessa.

Essendo il fondo escluso dalla zona edificabile e non essendo

date le premesse per il rilascio di una licenza fondata sull'art. 24 LPT, il

ricorso va quindi respinto.

4.   In via abbondanziale, si

può comunque ancora rilevare che la licenza non potrebbe essere rilasciata

anche perché lesiva della distanza minima di 10 m dal bosco prescritta

dall'art. 18a LALFo. La costruzione verrebbe infatti a sorgere a soli 5 m dal

confine a monte del fondo, che - salvo miglior accertamento - coincide con il

limite del bosco.

5.   La tassa di giustizia segue

la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21 LE; 10, 13 LFo; 18a LALFo; 10.6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60,

61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr.

900.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1997 52.1996.253 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1997 52.1996.253 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1997 52.1996.253

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00253 Lugano 3 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  19 novembre 1996 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 30 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5559) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 giugno 1996 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n. __________ RFD); viste le risposte:

-    4 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;

-    7 dicembre 1996 di __________;

-    9 dicembre 1996 del Dipartimento del territorio;

-    17 gennaio 1997 del comune di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________ è proprietario di un fondo situato a __________ in località __________ sulle pendici della montagna (part. n. __________ RFD). Il fondo è configurato come un quadrilatero di m 30 x 20 al quale si aggiunge un corridoio lungo una ventina di metri che scende verso la sottostante strada comunale allargandosi in modo da permettere l'edificazione di un'autorimessa. La parte superiore del fondo figura inclusa nella zona boschiva “F” definita dal PR comunale. La propaggine che scende verso la strada è invece inclusa nella zona residenziale “B” del piano suddetto. Il 24 aprile 1995 l'impresa di costruzioni __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la natura boschiva del fondo in questione. Con decisione 30 agosto 1995 il Governo ha stabilito che il fondo non è di natura boschiva, poiché risulta coperto da alberi silvestri per una superficie inferiore a 300 mq. Il provvedimento è cresciuto in giudicato. B.   Fondandosi su questo accertamento, il 22 marzo 1996 la __________ (in seguito __________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD. Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari della part. n. __________, ed il Dipartimento del territorio, che ha rilevato come il fondo risultasse escluso dalla zona edificabile e non fossero date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT. C.   Preso atto dell'opposizione dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione con risoluzione del 17 giugno 1996. D.   Con giudizio 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________. In sostanza il Governo ha ritenuto che l'accertamento forestale effettuato l'anno prima non avesse modificato l'azzonamento del fondo, che è rimasto escluso dalla zona edificabile anche se dichiarato libero da vincoli forestali. E.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata. L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. La natura indicativa della zona forestale, argomenta, fa sì che i fondi adiacenti alla zona edificabile debbano venire aggregati a quest'ultima nel caso in cui venga accertato che non soggiacciono alla legislazione forestale. In questa direzione andrebbe peraltro la prassi pluriennale sviluppata dal municipio in applicazione dell'art. 10.6 NAPR; disposizione che in caso di dissodamento all'interno della zona edificabile dichiara applicabili le norme della zona limitrofa. F.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dai vicini opponenti, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente. Il municipio di __________ postula invece l'accoglimento dell'impugnativa. Considerato, in diritto

1.   Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero pacificamente date. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.   2.1. Giusta l’art. 18 cpv. 3 LPT "l’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale", ovvero dalla legge federale sulle foreste (LFo), che a partire dal 1. gennaio 1993 è subentrata alla legge federale concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF). In base alla nuova legge forestale, la delimitazione fra l’area boschiva e le zone edificabili ha luogo mediante formale accertamento del carattere forestale dei fondi (cfr. art. 10 cpv. 2 e 13 LFo). Analoga soluzione vigeva nel regime retto dalla LVPF, che pur non disciplinando espressamente la problematica, attribuiva importanza decisiva all’accertamento della natura forestale dei fondi, indipendentemente dal loro azzonamento (cfr. DTF 118 Ib 434 consid. 3; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 18 N. 17 seg.). In quest’ordine di idee, tenuto anche conto della natura dinamico-evolutiva del concetto di "bosco" (art. 1 LVPF; art. 2 Fo; DTF 116 Ib 187 consid. 4), l’art. 10.6 NAPR di __________ dispone che la zona forestale è inserita a titolo indicativo nel piano delle zone e che la stessa è soggetta alla legislazione forestale federale e cantonale. 2.2. Le zone edificabili sono costituite da comparti di territorio cartograficamente delimitati o delimitabili che includono i terreni idonei all’edificazione (cfr. art. 14 cpv. 2 e 15 LPT). Ad esse si contrappongono le zone agricole e le altre zone di utilizzazione, nelle quali l’attività edilizia è ammessa soltanto a determinate condizioni. A differenza dell’area boschiva, che può modificarsi ed evolvere, le zone edificabili non sono definite a titolo indicativo. La delimitazione fissata dai piani di utilizzazione è imperativa. I limiti stabiliti in base alla morfologia del terreno ed ai criteri elencati dall’art. 15 LPT non sono flessibili. Una riserva a questa regola va tuttavia fatta nel caso in cui i limiti della zona edificabile sono definiti in funzione di aree boschive riportate dai piani di utilizzazione a titolo meramente indicativo in quanto non ancora formalmente accertate giusta gli art. 10 cpv. 2 e 13 cpv. 2 LFo. In questi casi, l'esatta estensione della zona edificabile può essere definita soltanto sulla base di formali accertamenti forestali. Se in base a tali verifiche l'area boschiva risulta più estesa di quella indicata dal piano delle zone, la zona considerata edificabile si riduce di conseguenza (stante che l'assegnazione di un terreno boschivo alla zona edificabile non è comunque atto a sottrarlo alla legislazione forestale; DTF 122 II 279 consid. 2b). Se in base all'accertamento forestale l'area boschiva risulta invece meno estesa di quella indicata dal piano delle zone, la zona edificabile si estende all'area risultante libera da vincoli forestali (cfr. STA 26.1.95 in re __________). Queste regole sono comunque applicabili soltanto al caso in cui i limiti della zona edificabile sono definiti esclusivamente in funzione dell'estensione di aree boschive che non sono ancora state oggetto di un formale accertamento. Non valgono invece nel caso in cui i limiti della zona edificabile confinante con l'area boschiva riportata a titolo indicativo dal piano delle zone risultano comunque chiaramente definiti da altri criteri, riconducibili alla morfologia del terreno, ai confini dei fondi o ad altri riferimenti certi (p. es. perimetro del PGC, strade, sentieri, corsi d’acqua ecc.).

3.   In concreto, si deve escludere che l'accertamento forestale operato dal Consiglio di Stato possa aver indotto un corrispondente adattamento dell’estensione della zona edificabile. Il piano delle zone non delimitava in effetti la zona edificabile in funzione della sovrastante zone boschiva, fissata dal piano a titolo indicativo, bensì in funzione del confine che separa il fondo della ricorrente dalla sottostante part. n. __________ RFD. Tale azzonamento è pure confermato dal perimetro del PGC approvato dal Dipartimento delle opere sociali nel 1973. A torto pretende la ricorrente di veder attribuito il suo fondo alla zona edificabile in applicazione dell'art. 10.6 NAPR. Questa norma, che in caso di dissodamento all'interno della zona edificabile dichiara applicabili le disposizioni della zona limitrofa, non è applicabile al caso concreto sia perché il fondo non è situato all'interno della zona edificabile, sia perché lo stesso non è mai stato oggetto di dissodamento: intervento, quest'ultimo, che per sua natura può peraltro riferirsi unicamente a fondi appartenenti all'area forestale. Né possono essere accreditate le considerazioni sviluppate dall'insorgente con riferimento all'autonomia comunale. L'autonomia del comune si esaurisce nella delimitazione delle zone edificabili. Una volta definito l'azzonamento, l'autonomia del comune cessa. Essendo il fondo escluso dalla zona edificabile e non essendo date le premesse per il rilascio di una licenza fondata sull'art. 24 LPT, il ricorso va quindi respinto.

4.   In via abbondanziale, si può comunque ancora rilevare che la licenza non potrebbe essere rilasciata anche perché lesiva della distanza minima di 10 m dal bosco prescritta dall'art. 18a LALFo. La costruzione verrebbe infatti a sorgere a soli 5 m dal confine a monte del fondo, che - salvo miglior accertamento - coincide con il limite del bosco.

5.   La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 10, 13 LFo; 18a LALFo; 10.6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario