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52.1996.212

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 OAC).

Per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la

durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di

due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento deve essere

di almeno un anno se entro cinque anni dal termine di un periodo di revoca per

guida in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in un tale stato

(art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS).

3.   Controversa in questa sede

è unicamente la durata della revoca.

Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento

sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.

La legislazione federale considera la guida in stato di

ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione, tant'è che

prevede per questo tipo di comportamento l'obbligo di ritirare la licenza di

condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser,

op. cit., Vol. III, no. 2457).

Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della

circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia

presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si

giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il

grado di ubriachezza del trasgressore. Inoltre nei casi di recidiva la prassi

giudiziaria considera che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa,

quanto più è recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op.

cit., Vol. III, n.ri 2458 e segg.).

4.   Dagli atti emerge che al

momento del fermo da parte degli agenti di Polizia, il ricorrente circolava in

stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra

1,00 e 1,21 gr. per mille. Questo accertamento è rimasto incontestato da parte

del ricorrente, il quale, sulla base di tali risultanze è stato condannato in

sede penale con decreto d'accusa 9 agosto 1996, cresciuto in giudicato.

Si tratta dunque di un grado di ubriachezza qualificabile

come mediamente grave.

Sempre dagli atti risulta che il ricorrente è recidivo ai

sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, visto che solo 17 mesi prima dei

fatti qui in discussione aveva concluso un periodo di revoca di 3 mesi, sempre

per guida in stato di ebrietà.

__________ non è dunque persona che gode di buona reputazione

quale conducente di autoveicoli.

Anche la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di

veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea

inidoneità alla guida. A più forte ragione deve esserne cosciente chi, come il

ricorrente, è già stato colto al volante in stato di ebrietà, subendo sanzioni

di natura penale e amministrativa.

L'insorgente, ancora studente, non può vantare alcuna

necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.

Ora, stante quanto precede, si deve ammettere che il provvedimento

pronunciato dalla Sezione della circolazione ed in seguito confermato dal

Consiglio di Stato, appare del tutto adeguato alle circostanze del caso e

rispettoso del principio di proporzionalità quanto alla sua durata.

Il tasso di alcolemia riscontrato nell'insorgente al momento

del fermo e soprattutto i suoi recentissimi precedenti specifici dimostrano una

sua scarsa propensione al ravvedimento e impongono già di per sé di scostarsi

sensibilmente dal minimo legale di 12 mesi previsto per i casi di recidiva, e

ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale prescrive che la durata della

revoca deve essere ponderata secondo le circostanze.

Si deve inoltre considerare che a favore del ricorrente non

sussiste nessuna attenuante che possa in qualche modo giustificare una sanzione

più mite.

5.   Come precedentemente accennato,

l'insorgente sostiene che in casi analoghi a quello in esame la prassi dei

tribunali si è dimostrata meno severa. Censura in sostanza una disparità di

trattamento.

Cita a dimostrazione di tale presunta discriminazione nei

suoi confronti le decisioni pubblicate in RDAT 1990, No. 92 e in DTF 115 Ib 152

e segg.

A tale proposito va detto quanto segue.

Nel primo caso sopra citato, l'autorità cantonale ticinese ha

pronunciato un provvedimento di revoca inferiore di tre mesi rispetto a quello

qui in esame, tenendo verosimilmente conto del fatto che in quel caso il

ricorrente era sì recidivo, ma che comunque la precedente misura amministrativa

era scaduta da quasi tre anni e non da soli 17 mesi come per il __________. Le

due fattispecie dunque, benché simili, presentano alcune differenze tali da giustificare

provvedimenti di diversa durata.

Per ciò che invece concerne la fattispecie pubblicata in DTF

115 Ib 152 e segg., occorre rilevare che la decisione di revoca era stata

emanata da un autorità di un altro Cantone, per cui un raffronto con il caso in

oggetto risulta alquanto difficile. Come giustamente è stato rilevato anche

nella decisione governativa impugnata, il Tribunale federale ha esplicitamente

riconosciuto che nella commisurazione dei provvedimenti di revoca le autorità

dei singoli cantoni dispongono pur sempre di un notevole margine di

apprezzamento, al quale l'alta Corte non sostituisce il proprio (STF 23.09.1991

in re __________).

D'altra parte da tempo la giurisprudenza ammette anche in modo

più generale che entro certi limiti una diversa interpretazione e applicazione

del diritto federale da parte di autorità di cantoni diversi non costituisce

ancora di per sé una violazione dell'art. 4 Cost. (DTF 104 III 97 e segg.;104

Ia 158 e rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; A. Haefliger; Alle Schweizer sind

vor dem Gesetze gleich, pagg. 71-72).

6.   Visto quanto precede si

deve dunque concludere che tenuto conto dell'infrazione, della colpa effettiva,

dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo per

motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalle

precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata

della revoca in 21 mesi la Sezione della circolazione non ha di certo violato

il principio di proporzionalità.

Per il che il ricorso va respinto.

7.   La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. d), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30

cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 800.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.11.1996 52.1996.212 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.11.1996 52.1996.212 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.1996 52.1996.212

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00212 Lugano 20 novembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso  20 settembre 1996 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 11 settembre 1996 (n. 4649) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 marzo 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre; vista la risposta 25 settembre 1996 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Nel pomeriggio del 18 febbraio 1996, attorno alle ore 14.00, il ricorrente __________, circolava nell'abitato di __________ alla guida di una vettura Toyota, immatricolata con targhe temporanee TI __________, in quanto inclusa in un gruppo allegorico che partecipava alle manifestazioni carnevalesche del "__________". Giunto in via __________ il __________, nell'abbordare una curva, ha fatto sbandare leggermente il veicolo, attirando in tal modo l'attenzione di una pattuglia della Polizia comunale, che ha quindi proceduto al suo fermo. Nell'ambito degli accertamenti che sono seguiti, è stato riscontrato al ricorrente un tasso di alcolemia nel sangue compreso tra un minimo di 1,00 e un massimo di 1,21 gr. per mille. B.   Fondandosi sulle predette emergenze, la Sezione della circolazione, con decisione 21 marzo 1996, ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre a scopo di ammonimento per il periodo di 21 mesi compreso tra il 18 febbraio 1996 e il 17 novembre 1997. Nel commisurare la durata del provvedimento, la Sezione della circolazione ha, tra le altre cose, tenuto conto del fatto che il Ponti è già stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre tra il 12 giugno 1994 e l'11 settembre 1994 per guida in stato di ebrietà e perdita di padronanza del veicolo e che quindi egli è recidivo ai sensi della LCS. La predetta decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. b), 17 cpv. 1 lett. d) e 31 cpv. 2 LCS, nonché dell'art. 2 cpv. 1 e 2 ONC. C.   Con decreto d'accusa 9 agosto 1996, cresciuto in giudicato, il Procuratore pubblico ha inflitto a __________ la pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre ad una multa di fr. 600.-- per il reato di circolazione in stato di ebrietà, avendo egli condotto l'autovettura Toyota targata TI __________ in stato di ubriachezza alcolemica (min. 1,00 - max. 1,21 gr. per mille), malgrado fosse già stato condannato per analogo reato nel 1995. Parallelamente il Procuratore pubblico ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 giorni di detenzione, inflitta per il precedente reato. D.   Con ricorso 4 aprile 1996, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una sensibile riduzione periodo di revoca. In quella sede il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento pronunciato nei suoi confronti è chiaramente eccessivo e si pone in contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale in materia. E.   Con giudizio 11 settembre 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il predetto gravame. Il Governo cantonale ha ritenuto sostanzialmente proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato nei confronti del ricorrente, ritenuto in particolare che quest'ultimo aveva terminato da poco di espiare un periodo di revoca della licenza per ubriachezza al volante. F.   Contro il predetto giudizio governativo, il ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riduzione del periodo di revoca a 12 mesi. Ribadisce in sostanza che nel caso di specie l'autorità di prime cure ha pronunciato un provvedimento eccessivamente severo e quindi lesivo del principio di proporzionalità. Aggiunge di essere già stato duramente sanzionato in sede penale. Afferma che in casi ben più gravi di quello in esame, i tribunali hanno adottato nei confronti dei conducenti delle misure amministrative assai meno severe di quelle applicate nei suoi confronti. Ritiene che nella durata minima della revoca di 12 mesi, prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, sia già ampiamente considerata la recidività del conducente e che quindi nel caso concreto, viste le circostanze, non si giustifica di ulteriormente inasprire la sanzione amministrativa. G.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).

2.   Chi è in stato di ebrietà o di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS). Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol. L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC). La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b) LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro la sicurezza della circolazione.(R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC) L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC). Per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento deve essere di almeno un anno se entro cinque anni dal termine di un periodo di revoca per guida in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in un tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS).

3.   Controversa in questa sede è unicamente la durata della revoca. Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue. La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione, tant'è che prevede per questo tipo di comportamento l'obbligo di ritirare la licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no. 2457). Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore. Inoltre nei casi di recidiva la prassi giudiziaria considera che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa, quanto più è recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, n.ri 2458 e segg.).

4.   Dagli atti emerge che al momento del fermo da parte degli agenti di Polizia, il ricorrente circolava in stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra 1,00 e 1,21 gr. per mille. Questo accertamento è rimasto incontestato da parte del ricorrente, il quale, sulla base di tali risultanze è stato condannato in sede penale con decreto d'accusa 9 agosto 1996, cresciuto in giudicato. Si tratta dunque di un grado di ubriachezza qualificabile come mediamente grave. Sempre dagli atti risulta che il ricorrente è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d) LCS, visto che solo 17 mesi prima dei fatti qui in discussione aveva concluso un periodo di revoca di 3 mesi, sempre per guida in stato di ebrietà. __________ non è dunque persona che gode di buona reputazione quale conducente di autoveicoli. Anche la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente di veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida. A più forte ragione deve esserne cosciente chi, come il ricorrente, è già stato colto al volante in stato di ebrietà, subendo sanzioni di natura penale e amministrativa. L'insorgente, ancora studente, non può vantare alcuna necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Ora, stante quanto precede, si deve ammettere che il provvedimento pronunciato dalla Sezione della circolazione ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato, appare del tutto adeguato alle circostanze del caso e rispettoso del principio di proporzionalità quanto alla sua durata. Il tasso di alcolemia riscontrato nell'insorgente al momento del fermo e soprattutto i suoi recentissimi precedenti specifici dimostrano una sua scarsa propensione al ravvedimento e impongono già di per sé di scostarsi sensibilmente dal minimo legale di 12 mesi previsto per i casi di recidiva, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le circostanze. Si deve inoltre considerare che a favore del ricorrente non sussiste nessuna attenuante che possa in qualche modo giustificare una sanzione più mite.

5.   Come precedentemente accennato, l'insorgente sostiene che in casi analoghi a quello in esame la prassi dei tribunali si è dimostrata meno severa. Censura in sostanza una disparità di trattamento. Cita a dimostrazione di tale presunta discriminazione nei suoi confronti le decisioni pubblicate in RDAT 1990, No. 92 e in DTF 115 Ib 152 e segg. A tale proposito va detto quanto segue. Nel primo caso sopra citato, l'autorità cantonale ticinese ha pronunciato un provvedimento di revoca inferiore di tre mesi rispetto a quello qui in esame, tenendo verosimilmente conto del fatto che in quel caso il ricorrente era sì recidivo, ma che comunque la precedente misura amministrativa era scaduta da quasi tre anni e non da soli 17 mesi come per il __________. Le due fattispecie dunque, benché simili, presentano alcune differenze tali da giustificare provvedimenti di diversa durata. Per ciò che invece concerne la fattispecie pubblicata in DTF 115 Ib 152 e segg., occorre rilevare che la decisione di revoca era stata emanata da un autorità di un altro Cantone, per cui un raffronto con il caso in oggetto risulta alquanto difficile. Come giustamente è stato rilevato anche nella decisione governativa impugnata, il Tribunale federale ha esplicitamente riconosciuto che nella commisurazione dei provvedimenti di revoca le autorità dei singoli cantoni dispongono pur sempre di un notevole margine di apprezzamento, al quale l'alta Corte non sostituisce il proprio (STF 23.09.1991 in re __________). D'altra parte da tempo la giurisprudenza ammette anche in modo più generale che entro certi limiti una diversa interpretazione e applicazione del diritto federale da parte di autorità di cantoni diversi non costituisce ancora di per sé una violazione dell'art. 4 Cost. (DTF 104 III 97 e segg.;104 Ia 158 e rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; A. Haefliger; Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pagg. 71-72).

6.   Visto quanto precede si deve dunque concludere che tenuto conto dell'infrazione, della colpa effettiva, dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in 21 mesi la Sezione della circolazione non ha di certo violato il principio di proporzionalità. Per il che il ricorso va respinto.

7.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. d), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario