Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, CIAP, BU 1996, 71; art.
III Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici, AAP-GATT/OMC, RS 0.632.231.42;
Galli/ Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
N. 193 seg.).
Per evitare discriminazioni ed assicurare la parità di
trattamento fra i concorrenti occorre rispettare in modo scrupoloso le regole
procedurali e le condizioni poste dal bando di concorso. Per principio, offerte
incomplete, viziate da errori o altrimenti non conformi alle prescrizioni del
concorso vanno quindi escluse dall'aggiudicazione (cfr. art. 19 LAPub).
3.2. In concreto, le condizioni generali fissate dal modulo
d'offerta imponevano espressamente ai concorrenti di produrre la documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/INSAI (cfr. pos.
321.300 pag. 007).
La __________ non l'ha prodotta. Le sue offerte andavano
quindi scartate.
Invano contesta quest'ultima l'obbligo di produrre tale
documentazione, obiettando che la licitazione in esame non soggiaceva alla LApp.
Il fatto che la LApp fosse inapplicabile, non impediva alla delegazione
consortile di esigere comunque tale attestazione a titolo di clausola
particolare del concorso. Una simile esigenza risponde peraltro pienamente ai
principi sanciti dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LAPub ed 11 lett. e CIAP.
Nella misura in cui conferma la risoluzione della
delegazione consortile di escludere l'offerta della resistente. la decisione
del Consiglio di Stato appare quindi perfettamente conforme al diritto
4. 4.1. Per principio, le
offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso devono essere formulate
in modo chiaro ed univoco. Tale, insomma, da consentire al committente di
procedere immediatamente all'aggiudicazione. Offerte incomplete o viziate da
errori vanno scartate, perché non possono essere accettate in quanto tali, ma
devono essere corrette o completate: atto, questo, che disattende l'esigenza di
assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti e viola il divieto
tassativo di modificare le offerte inoltrate una volta scaduti i termini
fissati dal bando di concorso (cfr. STA 15.3.93 in re __________ = RDAT 1993 II
N 9; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese N. 145).
La correzione di errori di conteggio non è comunque esclusa
a priori. Dopo l'apertura delle offerte l'ente appaltante deve infatti
sottoporre le stesse ad una verifica di natura tecnica e contabile al fine di
renderle oggettivamente comparabili e poterle esaminare secondo criteri unitari
(cfr. art. 25 OAPub, RS 172.056.11). In quest'ambito sono ammesse rettifiche
(cfr. § 24 cpv. 2 Direttive d'esecuzione del CIAP, BU 1996, 359; Galli/Lehmann/
/Rechsteiner, op. cit. N 382 e 402 seg.). Correzioni di natura contabile
possono comunque entrare in considerazione soltanto in casi particolari.
Segnatamente quando si tratti di porre rimedio a sviste manifeste, rientranti
nei limiti dell'art. 24 cpv. 3 CO, e la correzione può essere apportata senza
sovvertire la ripartizione dei ruoli delle parti caratteristica del pubblico
concorso. Deve insomma trattarsi di rettifiche che non implicano alcuna accettazione
da parte del concorrente e che potrebbero essere apportate senza dar luogo a
discussioni di sorta anche in sede di liquidazione qualora sfuggissero al controllo
contabile che precede la delibera (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 4 ed., N 1249 seg).
4.2. Nel caso in esame, l'offerta inoltrata dalla ditta
__________ per le opere da capomastro aggiungeva lo sconto del 2 % anziché
sottrarlo dal totale. Si tratta con ogni evidenza di una svista manifesta, che
può essere corretta in modo certo ed univoco; tale insomma da non richiedere
alcuna accettazione da parte dell'offerente. L'errore in esame è diverso da
quello riscontrato nella fattispecie giudicata nella sentenza di questo
tribunale dianzi citata (RDAT 1993 II n. 9). In quel caso, venivano infatti
offerti due diversi prezzi unitari per la medesima prestazione. V'erano quindi
due possibilità di correzione. In questo caso la rettifica è invece univoca.
L'errore è evidente e la correzione può essere soltanto una. Contrariamente a
quanto assume il Consiglio di Stato, in questo caso particolare la rettifica
dell'errore è quindi ammissibile, poiché lascia immutati i ruoli delle parti
nel concorso. Se non fosse stato rilevato in sede di verifica delle offerte,
esso sarebbe in effetti stato pacificamente opponibile alla deliberataria al
momento della liquidazione. Determinante è peraltro l'ammontare percentuale
dello sconto (2%), che non viene minimamente toccato dalla correzione.
Altrettanto ammissibile è la rettifica operata dalla
direzione lavori sull'offerta inoltrata dalla ditta __________ per le opere di
pavimentazione.
Il capitolato d'appalto prevedeva in effetti tre deduzioni
dello 0,50% sull'offerta netta per la pulizia del cantiere e di due volte lo
0,50% per il consumo di acqua. Interpretando erroneamente le posizioni di
sconto, la __________ ha dedotto una prima volta lo 0,50% dall'offerta netta,
una seconda volta lo 0,50 % dall'offerta così scontata ed una terza volta
ancora lo 0,50 % dal risultato così ottenuto, anziché dedurre semplicemente
l'1,5 % dall'offerta netta.
La correzione contabile in questo caso è semplicemente destinata
a rendere le offerte comparabili fra loro. Essa rientra pertanto nei limiti
delle rettifiche permesse anche dalla legislazione federale (art. 25 OAPub).
5. Ferme queste premesse, i
ricorsi vanno pertanto accolti, annullando la decisione governativa impugnata e
ripristinando le delibere censurate.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 38 LCCom, 208 LOC, 3, 18, 28, 31, 43, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza
1.1. la decisione 28 agosto 1996, no.
4237, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. sono confermate le delibere 2
luglio 1996 della delegazione del Consorzio Scolastico della __________.
2. Le spese e la tassa di
giustizia fr. 800.-- sono a carico della __________ che rifonderà fr. 1'000.--
a ciascuna delle ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.11.1996 52.1996.208 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.11.1996 52.1996.208 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.11.1996 52.1996.208
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.96.00207 52.96.00208 Lugano 14 novembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi 18 settembre 1996 di a) b) __________ __________ patr. da: avv. __________ contro la decisione 28 agosto 1996, no. 4237, del Consiglio di Stato che annulla le decisioni 25 giugno 1996 con cui il Consorzio Scolastico della __________ ha deliberato alle ricorrenti le opere da impresario costruttore (a) e quelle di pavimentazione (b) necessarie alla riattazione del Centro Scolastico di __________; viste le risposte:
- 25 settembre 1996 del Consorzio Scolastico della __________;
- 3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
- 8 ottobre 1996 della __________;
- 14 ottobre 1996 della __________; al ricorso 18 settembre 1996 della __________
- 25 settembre 1996 del Consorzio Scolastico della __________ - 3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
- 8 ottobre 1996 della __________
- 14 ottobre 1996 della __________ al ricorso 18 settembre 1996 della __________ letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con pubblicazione sul FU del __________ il Consorzio Scolastico della __________ (__________) ha indetto un pubblico concorso per le opere da impresario costruttore e per le opere di pavimentazione in pietra naturale occorrenti nell'ambito della riattazione del centro scolastico di __________. Dall'apertura delle offerte è scaturita la seguente graduatoria:
a) opere da capomastro: 1. __________ fr. 82'148.05 2. __________ fr. 82'845.25 3. __________ fr. 85'952.10 4. __________ fr. 87'139.80 5. __________ fr. 87'234.75 6. __________ fr. 102'852.40 7. __________ fr. 126'162.80 8. __________ fr. 142'948.30
b) opere di pavimentazione: 1. __________ fr. 236'166.00 2. __________ fr. 240'477.05 3. __________ fr. 253'077.30 4. __________ fr. 279'336.75 5. __________ fr. 279'594.35 6. __________ fr. 289'096.55 7. __________ fr. 291'268.25 8. __________ fr. 248'530.10 9. __________ fr. 392'893.20 Nell'ambito del controllo delle offerte è emerso che l'offerta per le opere da capomastro inoltrata dalla ditta __________ conteneva un errore di calcolo, poiché aggiungeva lo sconto del 2 % anziché dedurlo. Analogamente rettificata dalla direzione lavori l'offerta in questione è quindi balzata al primo posto della graduatoria, scavalcando quella della __________ (in seguito: __________). L'offerta della ditta __________ prevedeva invece di dedurre lo sconto dell'1% per consumo d'acqua dall'offerta già scontata dello 0,5% per pulizia cantiere, anziché dedurre dall'offerta netta lo sconto di 1,5% previsto dal capitolato per queste posizioni. Anche l'offerta di questa ditta è stata quindi rettificata da fr. 253'077.30 a fr. 253'057.70. Nel rapporto sulle offerte inoltrate, la direzione lavori ha fra l'altro rilevato che le offerte delle prime due ditte classificate per le opere di pavimentazione (__________e __________) erano eccessivamente basse e non davano quindi sufficienti garanzie per un lavoro eseguito a regola d'arte. Il rapporto segnalava inoltre che le offerte della __________ erano prive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi sociali. B. Aderendo alle proposte della direzione lavori, con risoluzione 2 luglio 1996 la delegazione consortile ha deliberato le opere da capomastro alla ditta __________. Quelle di pavimentazione sono invece state assegnate alla ditta __________. Le offerte della __________ sono state scartate in quanto non corredate dalla documentazione comprovante il pagamento dei contributi sociali richiesta dal capitolato d'appalto. Contro la predetta risoluzione della delegazione consortile la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando l'esclusione della sua offerta e l'ammissibilità delle correzioni apportate alle offerte inoltrate dalle ditte vincitrici. C. Con giudizio 28 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a sensi dei considerandi, annullando le delibere impugnate. Accertata la legittimità dell'esclusione dell'offerta della __________, il Governo ha ritenuto inammissibili le correzioni apportate alle offerte inoltrate dalle ditte vincitrici. D. Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino delle delibere. Secondo le ricorrenti, la __________ sarebbe stata legittimata soltanto a contestare l'esclusione delle sue offerte. Essendo stata esclusa a giusta ragione dalla gara, per aver presentato offerte prive della documentazione richiesta, la __________ non sarebbe più stata legittimata ad impugnare le delibere che ne sono scaturite. Nel merito, le ricorrenti contestano le tesi svolte dal Consiglio di Stato in relazione all'ammissibilità delle rettifiche apportate dalla direzione lavori alle loro offerte. E. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene la __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti. La delegazione consortile si limita invece a sollecitare una rapida evasione dei gravami. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 38 LCCom e 208 LOC. La legittimazione attiva delle ricorrenti, direttamente toccate dal giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono quindi ricevibili in ordine. Data la natura delle questioni controverse, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Infondate, oltre che irrilevanti ai fini del presente giudizio, sono le eccezioni sollevate dalle ricorrenti con riferimento alla legittimazione attiva della __________. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la __________ era senz'altro abilitata ad impugnare sotto ogni profilo la decisione con cui la delegazione consortile ha deliberato i lavori messi a concorso, escludendo implicitamente le offerte inoltrate dalla ditta in questione.
3. 3.1. I lavori e le forniture all'ente pubblico devono per principio essere aggiudicate mediante pubblico concorso, ovvero attraverso un procedimento ordinato, retto da rigide regole formali e finalizzato all'impiego ottimale dei fondi pubblici. La delibera a trattative private costituisce l'eccezione. La procedura di pubblico concorso è retta da diversi principi. Fra questi predomina quello della parità di trattamento fra i concorrenti (cfr. art. 8 Legge federale sugli acquisti pubblici, LAPub, RS 172.056.1; art. 11 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, CIAP, BU 1996, 71; art. III Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici, AAP-GATT/OMC, RS 0.632.231.42; Galli/ Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 193 seg.). Per evitare discriminazioni ed assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti occorre rispettare in modo scrupoloso le regole procedurali e le condizioni poste dal bando di concorso. Per principio, offerte incomplete, viziate da errori o altrimenti non conformi alle prescrizioni del concorso vanno quindi escluse dall'aggiudicazione (cfr. art. 19 LAPub). 3.2. In concreto, le condizioni generali fissate dal modulo d'offerta imponevano espressamente ai concorrenti di produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/INSAI (cfr. pos. 321.300 pag. 007). La __________ non l'ha prodotta. Le sue offerte andavano quindi scartate. Invano contesta quest'ultima l'obbligo di produrre tale documentazione, obiettando che la licitazione in esame non soggiaceva alla LApp. Il fatto che la LApp fosse inapplicabile, non impediva alla delegazione consortile di esigere comunque tale attestazione a titolo di clausola particolare del concorso. Una simile esigenza risponde peraltro pienamente ai principi sanciti dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LAPub ed 11 lett. e CIAP. Nella misura in cui conferma la risoluzione della delegazione consortile di escludere l'offerta della resistente. la decisione del Consiglio di Stato appare quindi perfettamente conforme al diritto
4. 4.1. Per principio, le offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso devono essere formulate in modo chiaro ed univoco. Tale, insomma, da consentire al committente di procedere immediatamente all'aggiudicazione. Offerte incomplete o viziate da errori vanno scartate, perché non possono essere accettate in quanto tali, ma devono essere corrette o completate: atto, questo, che disattende l'esigenza di assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti e viola il divieto tassativo di modificare le offerte inoltrate una volta scaduti i termini fissati dal bando di concorso (cfr. STA 15.3.93 in re __________ = RDAT 1993 II N 9; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese N. 145). La correzione di errori di conteggio non è comunque esclusa a priori. Dopo l'apertura delle offerte l'ente appaltante deve infatti sottoporre le stesse ad una verifica di natura tecnica e contabile al fine di renderle oggettivamente comparabili e poterle esaminare secondo criteri unitari (cfr. art. 25 OAPub, RS 172.056.11). In quest'ambito sono ammesse rettifiche (cfr. § 24 cpv. 2 Direttive d'esecuzione del CIAP, BU 1996, 359; Galli/Lehmann/ /Rechsteiner, op. cit. N 382 e 402 seg.). Correzioni di natura contabile possono comunque entrare in considerazione soltanto in casi particolari. Segnatamente quando si tratti di porre rimedio a sviste manifeste, rientranti nei limiti dell'art. 24 cpv. 3 CO, e la correzione può essere apportata senza sovvertire la ripartizione dei ruoli delle parti caratteristica del pubblico concorso. Deve insomma trattarsi di rettifiche che non implicano alcuna accettazione da parte del concorrente e che potrebbero essere apportate senza dar luogo a discussioni di sorta anche in sede di liquidazione qualora sfuggissero al controllo contabile che precede la delibera (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 4 ed., N 1249 seg). 4.2. Nel caso in esame, l'offerta inoltrata dalla ditta __________ per le opere da capomastro aggiungeva lo sconto del 2 % anziché sottrarlo dal totale. Si tratta con ogni evidenza di una svista manifesta, che può essere corretta in modo certo ed univoco; tale insomma da non richiedere alcuna accettazione da parte dell'offerente. L'errore in esame è diverso da quello riscontrato nella fattispecie giudicata nella sentenza di questo tribunale dianzi citata (RDAT 1993 II n. 9). In quel caso, venivano infatti offerti due diversi prezzi unitari per la medesima prestazione. V'erano quindi due possibilità di correzione. In questo caso la rettifica è invece univoca. L'errore è evidente e la correzione può essere soltanto una. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, in questo caso particolare la rettifica dell'errore è quindi ammissibile, poiché lascia immutati i ruoli delle parti nel concorso. Se non fosse stato rilevato in sede di verifica delle offerte, esso sarebbe in effetti stato pacificamente opponibile alla deliberataria al momento della liquidazione. Determinante è peraltro l'ammontare percentuale dello sconto (2%), che non viene minimamente toccato dalla correzione. Altrettanto ammissibile è la rettifica operata dalla direzione lavori sull'offerta inoltrata dalla ditta __________ per le opere di pavimentazione. Il capitolato d'appalto prevedeva in effetti tre deduzioni dello 0,50% sull'offerta netta per la pulizia del cantiere e di due volte lo 0,50% per il consumo di acqua. Interpretando erroneamente le posizioni di sconto, la __________ ha dedotto una prima volta lo 0,50% dall'offerta netta, una seconda volta lo 0,50 % dall'offerta così scontata ed una terza volta ancora lo 0,50 % dal risultato così ottenuto, anziché dedurre semplicemente l'1,5 % dall'offerta netta. La correzione contabile in questo caso è semplicemente destinata a rendere le offerte comparabili fra loro. Essa rientra pertanto nei limiti delle rettifiche permesse anche dalla legislazione federale (art. 25 OAPub).
5. Ferme queste premesse, i ricorsi vanno pertanto accolti, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando le delibere censurate. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 38 LCCom, 208 LOC, 3, 18, 28, 31, 43, 51, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza 1.1. la decisione 28 agosto 1996, no. 4237, del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. sono confermate le delibere 2 luglio 1996 della delegazione del Consorzio Scolastico della __________.
2. Le spese e la tassa di giustizia fr. 800.-- sono a carico della __________ che rifonderà fr. 1'000.-- a ciascuna delle ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario