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52.1996.199

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 cpv. 1 PAmm) senza necessità di dover procedere ad ulteriori atti

istruttori.

2.   Giusta l'art. 10 della

Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma, è proibita

la vendita e la consegna di armi e munizioni di qualsiasi natura a persone che

non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonché alle persone designate dalla

lett. b) alla lett. k) dell'art. 5 del concordato sul commercio di armi e di

munizioni.

L'art. 5 lett. k) del concordato sancisce espressamente che

il permesso d'acquisto d'armi deve essere negato "alle persone delle quali

v'è motivo di ritenere che mediante l'uso di armi possano mettere in pericolo

la propria o l'altrui incolumità".

3.   In concreto, sia il

municipio di __________ sia soprattutto il Comando della Polizia cantonale

hanno preavvisato negativamente la richiesta formulata dal ricorrente asserendo

nella sostanza che il __________ ha un carattere irascibile, soffre di manie

persecutorie e psichiatricamente appare molto turbato.

In particolare, il Comando di Polizia ha dichiarato che:

"Di carattere irascibile, attaccabriga per un non

nulla.

Diverse reclamazioni erano arrivate all'autorità di

__________, quando il postulante era netturbino. Con nostro rapporto del

17.5.1994, il __________ veniva segnalato come tipo di accentuata mania

persecutoria e psichiatricamente molto turbato.

L'autorità comunale di __________ era intenzionata a

segnalare il soggetto al Servizio psicosociale di __________. Essendo prossimo

al pensionamento hanno desistito.

Abbiamo avuto conferma che il personaggio non è per nulla

cambiato, anzi è peggiorato nel comportamento.

...secondo noi il richiedente non adempie dunque a quelle

misure di sicurezza che il caso in oggetto richiede".

Ora, visto il profilo dell'insorgente, di cui questo

Tribunale non ha motivo alcuno di dubitare, risulta evidente che lo stesso non

offre garanzie sufficienti per poter ritenere che, ottenuta l'autorizzazione,

faccia uso dell'arma da fuoco esclusivamente nell'ambito di esercitazioni al

poligono.

Le peculiarità caratteriali evidenziate portano infatti a

credere e, soprattutto, a non poter ragionevolmente escludere che il ricorrente,

incorrendo in uno di quei particolari stati d'animo di cui si è detto, possa

diventare pericolo per sé e per gli altri utilizzando segnatamente l'arma per

scopi diversi da quello autorizzato (esercitazioni di tiro al poligono).

4.   Stante quanto precede, il

diniego pronunciato dal Dipartimento deve essere tutelato siccome immune da

violazioni del diritto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 10, 31 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul

porto d'arma; 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tasse di giustizia e le

spese di fr. 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico del ricorrente.

3.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.10.1996 52.1996.199 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.10.1996 52.1996.199 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.10.1996 52.1996.199

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00199 Lugano 17 ottobre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Campana Liebi, vicecancelliere statuendo sul ricorso  10 settembre 1996 di __________ contro la decisione 2 settembre 1996, no 3/1996, del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che nega all'insorgente l'autorizzazione per l'acquisto di un'arma da fuoco; vista la risposta 25 settembre 1996 del Dipartimento; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 7 marzo 1996 __________, socio attivo del__________ __________, ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un'istanza tendente all'ottenimento di un'autorizzazione per l'acquisto di un'arma da fuoco per esercitazioni di tiro al poligono. B.   Il municipio del comune di __________ e il Comando della Polizia del Cantone Ticino hanno preavvisato negativamente la domanda con scritti datati rispettivamente 21 maggio e 6 agosto 1996. Entrambe le autorità hanno in pratica ritenuto che l'autorizzazione richiesta andasse negata a causa del carattere del richiedente. C.   Fondandosi sui preavvisi espressi dalle autorità succitate, con decisione 2 settembre 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha quindi respinto l'istanza ritenendo che, nelle circostanze concrete, fosse manifestamente inopportuno rilasciare l'autorizzazione richiesta. D.   Avverso il giudizio dipartimentale __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che quanto dichiarato da comune e polizia non corrisponde alla verità. E.   Il ricorso è avversato dal Dipartimento secondo cui, visto il carattere del ricorrente, sussiste il ragionevole dubbio che l'arma da fuoco venga utilizzata per scopi diversi da quello autorizzato. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa si fonda sull'art. 31 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica e discende dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo (art. 31 legge sul commercio delle armi), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm) senza necessità di dover procedere ad ulteriori atti istruttori.

2.   Giusta l'art. 10 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma, è proibita la vendita e la consegna di armi e munizioni di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonché alle persone designate dalla lett. b) alla lett. k) dell'art. 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni. L'art. 5 lett. k) del concordato sancisce espressamente che il permesso d'acquisto d'armi deve essere negato "alle persone delle quali v'è motivo di ritenere che mediante l'uso di armi possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità".

3.   In concreto, sia il municipio di __________ sia soprattutto il Comando della Polizia cantonale hanno preavvisato negativamente la richiesta formulata dal ricorrente asserendo nella sostanza che il __________ ha un carattere irascibile, soffre di manie persecutorie e psichiatricamente appare molto turbato. In particolare, il Comando di Polizia ha dichiarato che: "Di carattere irascibile, attaccabriga per un non nulla. Diverse reclamazioni erano arrivate all'autorità di __________, quando il postulante era netturbino. Con nostro rapporto del 17.5.1994, il __________ veniva segnalato come tipo di accentuata mania persecutoria e psichiatricamente molto turbato. L'autorità comunale di __________ era intenzionata a segnalare il soggetto al Servizio psicosociale di __________. Essendo prossimo al pensionamento hanno desistito. Abbiamo avuto conferma che il personaggio non è per nulla cambiato, anzi è peggiorato nel comportamento. ...secondo noi il richiedente non adempie dunque a quelle misure di sicurezza che il caso in oggetto richiede". Ora, visto il profilo dell'insorgente, di cui questo Tribunale non ha motivo alcuno di dubitare, risulta evidente che lo stesso non offre garanzie sufficienti per poter ritenere che, ottenuta l'autorizzazione, faccia uso dell'arma da fuoco esclusivamente nell'ambito di esercitazioni al poligono. Le peculiarità caratteriali evidenziate portano infatti a credere e, soprattutto, a non poter ragionevolmente escludere che il ricorrente, incorrendo in uno di quei particolari stati d'animo di cui si è detto, possa diventare pericolo per sé e per gli altri utilizzando segnatamente l'arma per scopi diversi da quello autorizzato (esercitazioni di tiro al poligono).

4.   Stante quanto precede, il diniego pronunciato dal Dipartimento deve essere tutelato siccome immune da violazioni del diritto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 10, 31 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma; 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tasse di giustizia e le spese di fr. 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria