Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 52.1996.189 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 52.1996.189 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 52.1996.189
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.96.00189 DP 180/96 cm Lugano 16 settembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Campana Liebi, vicecancelliere statuendo sul ricorso 30 agosto 1996 di __________ rappr. da: __________ contro la decisione 26 agosto 1996 (no 101/96) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che ha sospeso dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996 la patente relativa al __________ viste le osservazioni 4 settembre 1996 del Dipartimento; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Nel corso del 1996 la Polizia comunale di __________, nell'ambito di normali controlli inerenti la chiusura dei locali pubblici, ha potuto accertare che il __________ è rimasto aperto per ben sette volte oltre l'orario consentito (01.00) e precisamente in data:
- 25 maggio 1996, ore 01.30, 5 avventori,
- 3 giugno 1996, ore 01.45, 5 avventori,
- 29 giugno 1996, ore 01.30, 8 avventori,
- 30 giugno 1996, ore 01.20, 12 avventori,
- 3 luglio 1996, ore 01.25, 4 avventori.
- 10 agosto 1996, 01.25, 20 avventori. B. In data 9 luglio 1996 il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ufficio permessi e passaporti, preso atto delle anzidette ritardate chiusure, ha avvertito la __________, titolare della patente relativa al __________ in parola, che qualora tali infrazioni si fossero ripetute avrebbe provveduto a sospenderle la patente, ciò che avrebbe conseguentemente comportato la chiusura del locale. C. Preso atto che l'esercizio pubblico in oggetto in data 10 e 11 agosto 1996 è nuovamente rimasto aperto oltre l'orario consentito, il 19 agosto 1996 il Dipartimento ha quindi comunicato alla __________. che avrebbe provveduto a sospenderle la patente dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996. D. Con risoluzione 26 agosto 1996 il Dipartimento ha così formalmente risolto che la patente N. __________ Cat. B 2) relativa al __________ fosse sospesa a far tempo dal 27 settembre 1996 fino al 1° ottobre 1996 con la conseguente chiusura dell'esercizio pubblico. E. Contro tale giudizio la __________ si è aggravata al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale che la risoluzione venga annullata ed in via subordinata che la sospensione della patente venga posticipata al mese di novembre. A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, pur ammettendo di non aver sempre rispettato l'orario di chiusura, la stessa è comunque sempre avvenuta soltanto 5/10 minuti oltre l'orario consentito. A suo modo di vedere la sanzione inflitta risulta pertanto sproporzionata alle infrazioni commesse. F. Il ricorso è avversato dal Dipartimento, il quale adduce che non è veritiero che l'esercizio pubblico sia rimasto aperto soltanto 5/10 minuti oltre l'orario autorizzato; sostiene poi che il provvedimento adottato rispetta compiutamente il principio di proporzionalità. Considerato, in diritto
1. In primo luogo occorre esaminare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa (art. 3 PAmm). La nuova Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, in vigore dall'8 marzo 1996, oltre a modificare in modo sostanziale il previgente regime normativo ha pure introdotto delle novità a livello procedurale. Per ciò che interessa maggiormente questa sede, va sottolineare che in base a quanto sancito dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.
2. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata resa dal Dipartimento. Giusta l'art. 71 cpv. 1 Les pubb. 1994, la stessa avrebbe quindi dovuto essere impugnata davanti al Consiglio di Stato. Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere il ricorso interposto dall'insorgente contro la decisione dipartimentale in oggetto. Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 PAmm.
3. Visto che il ricorso è stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Dipartimento alla ricorrente (cfr. dispositivo no 2 della decisione dipartimentale), si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28 novembre 1972 in re D.). Per questi motivi, visti gli art. 68 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 3, 4, 28, 60 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile. §. Gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato, __________.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria