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52.1996.183

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 OPT entrato in vigore il 1. luglio scorso.

Grazie al cpv. 2 di questa norma i Cantoni possono ora autorizzare,

siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione dell'utilizzazione di edifici

esistenti, protetti perchè elementi tipici del paesaggio, se il paesaggio e gli

edifici formano un'unità degna di protezione e se sono stati posti sotto

protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a), il carattere

particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici (lett. b) e

la conservazione a lungo termine della sostanza edificata può essere assicurata

soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione (lett. c).

In base al nuovo cpv. 3 di tale norma, i Cantoni possono

inoltre autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione

dell'utilizzazione di edifici ed impianti esistenti, non caratteristici del

paesaggio, se sono degni di protezione e posti sotto protezione dell'autorità

competente (lett. a) e se la conservazione a lungo termine della sostanza

edificata può essere assicurata soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione

(lett. b).

Ai presupposti elencati dal vecchio art. 24 cpv. 3 OPT per il

rilascio di autorizzazioni fondate su tale norma si è aggiunta quale ulteriore

condizione che il PD deve ora anche contenere i criteri che permettono di

valutare se il paesaggio nonchè edifici ed impianti sono degni di protezione ai

sensi dei capoversi 2 e 3 (cfr. art. 24 cpv. 4 lett. b OPT).

4.   La norma integrativa

(NINAPR) annessa all'inventario degli edifici situati fuori delle zone

edificabili del comune di __________ stabiliscono fra l'altro che:

"1.1. per la riattazione o la trasformazione degli

edifici meritevoli            di conservazione:

a) gli interventi devono riflettere le caratteristiche

dell'edilizia               rurale del luogo;

b) Facciate:        i

muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma originale. Non è

consentito l'innalzamento di muri perimetrali se non per ristabilire la quota

della corona originaria.(...)

Di

regola, finestre e prese di luce originali in facciata vanno mantenute.

Modifiche d'apertura o nuove aperture sono ammesse solo in via eccezionale,

quando non sia assicurato un minimo di ventilazione e di illuminazione.(....)

c) Aperture:        nuove

aperture, nel caso la trasformazione concessa lo richiedesse, dovranno assumere

le dimensioni e le dimensioni di quelle degli edifici esistenti tipici della

zona.

.......

e) Tetti:               il

rifacimento del tetto è concesso, esso deve rispettare l'orientamento del

colmo, la pendenza delle falde, la sporgenza e le quote originali.(....)

f) Ampliamenti: La

trasformazione di edifici meritevoli di con-servazione non deve comportare

aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT). Una

deroga all'altezza dell'edificio per assicurare le minime esigenze di

abitabilità dei locali può essere concessa da  parte del Dipartimento.

5.   Nel caso in esame può

rimanere indeciso se l'inventario degli edifici situati fuori delle zone

edificabili di __________ approvato dal Consiglio di Stato, ma non ancora

sorretto da una scheda di PD (n. 8.5) approvata dal Consiglio federale (art. 11

LPT) adempia il presupposto di cui al previgente art. 24 cpv. 3 lett. a, ripreso

invariato dall'art. 24 cpv. 4 lett. a OPT attualmente in vigore. Parimenti

irrilevante, ai fini del giudizio, è la questione a sapere se l'intervento sia

riconducibile al vigente art. 24 cpv. 2 OPT o se invece ricada sotto l'attuale

cpv. 3 di tale norma.

E' in effetti certo che la prevista trasformazione non può

comunque essere autorizzata perché manifestamente non risponde nè alla condizione

che impone il mantenimento dell'aspetto esterno e della struttura edilizia

basilare (previgente art. 24 cpv. 3 lett. c OPT, rispettivamente attuale 24

cpv. 4 lett. d OPT), nè all'obbligo di mantenere la pendenza delle falde e le

quote originali del tetto (art. 1 cifra 1.1. lett. e NINAPR), nè al divieto di

ampliamenti sancito dall'art. 1 cifra 1.1. lett. f NINAPR).

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non

sono date le premesse per concedere una deroga al divieto di innalzare l'edificio

discendente dalla norma predetta. La deroga non è infatti concessa per

assicurare le esigenze minime di abitabilità di locali esistenti, ma per

ricavare nuovi spazi abitativi mediante l'inserimento di una soletta nella

parte superiore dell'edificio, utilizzata in passato come fienile. La

situazione del rustico non presenta d'altro canto alcunché di eccezionale, che

giustifichi un trattamento privilegiato, diverso da quello riservato ad altre

costruzioni dello stesso genere, che sono state riattate e trasformate

mantenendo la struttura originaria, articolata su due livelli.

Le modifiche imposte dal Consiglio di Stato (riduzione

dell'innalzamento da m 1.20 a m 1) non sanano per nulla i difetti del progetto

inoltrato. Anche se limitata ad un metro, la sopraelevazione prevista altera

infatti la fisionomia dell'edificio in misura ben maggiore di quanto non si

possa dedurre da una lettura sommaria e superficiale dei piani. L'ampliamento

modifica in modo significativo le proporzioni fra l'altezza e la larghezza della

facciata principale. L'inserimento di un terzo livello stravolge inoltre la

stessa concezione architettonica dell'edificio. Specialmente perché si traduce

nell'altrettanto inammissibile apertura di ben 4 ampie finestre sulla facciata

principale.

Palesemente contraria alle disposizioni succitate è infine

l'apertura di un'enorme porta basculante a pianterreno: un vero e proprio

sfregio, che denota una preoccupante mancanza di sensibilità estetica e che

contribuisce ad accogliere il ricorso in esame.

6.   Le spese e la tassa di

giustizia seguono la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 22, 24 LPT, 71 LALPT; 24 OPT; 1 NINAPR di __________; 3, 18, 28, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto.

2.   Le spese e la tassa di

giustizia di fr. 800.- sono a carico del resistente.

3.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.09.1996 52.1996.183 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.09.1996 52.1996.183 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.1996 52.1996.183

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00183 Lugano 24 settembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  27 agosto 1996 del __________ contro la decisione 16 luglio 1996, no. 3681, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dal __________ avverso la decisione 9 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ ha negato il permesso di riattare, ampliare e cambiare la destinazione di una stalla/fienile situata fuori dalla zona edificabile; viste le risposte:

-    8 settembre 1996 di __________

-    11 settembre 1996 del Dipartimento del territorio;

-    11 settembre 1996 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il resistente __________ è proprietario di una stalla-fienile in disuso, situata ad __________ in località __________, fuori della zona edificabile (part. no. __________/__________). L'edificio, posto su un terreno in pendio e parzialmente interrato verso monte, è strutturato su due livelli. Tre lati del basamento (stalla) sono in muratura (pietrame). La parte superiore (fienile) e la parte anteriore del basamento sono invece di legno. Il tetto è in piode. B.   Il 18 agosto 1994, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare il rustico in una casa di vacanza, ampliandone la volumetria. L'intervento prevedeva in particolare:

-     di sopraelevare il tetto di 30 cm al colmo e m 1.20 alla radice;

-     di aprire nella facciata verso valle una porta larga 4 m al piano seminterrato, allo scopo di ricavarne un'autorimessa;

-     di aprire 4 finestre sulla facciata a valle ed una su ciascuna delle altre pareti;

-     di realizzare un piano supplementare nel sottotetto;

-     di ricostruire interamente il tetto;

-     di consolidare i muri in pietra con altri muri in cemento armato e di isolare tutte le pareti dell'edificio;

-     di dotare l'edificio di servizi igienici e di una fossa settica. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio con atto del 28 settembre 1994, rilevando che l'intervento travalicava i limiti posti dagli art. 24 LPT e 75 LALPT. L'autorità cantonale ha comunque lasciato aperta la possibilità di rivedere la propria determinazione dopo l'approvazione dell'inventario dei rustici. C.   Il 3 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato l'inventario dei rustici, che classifica il rustico del resistente fra gli edifici meritevoli di conservazione (I a). Il 7 luglio 1995 il municipio di __________ ha quindi ritrasmesso la domanda al Dipartimento del territorio per nuovo esame. Con determinazione del 31 agosto 1995 il Dipartimento del territorio l'ha preavvisata favorevolmente. Dissentendo da questa valutazione, il municipio ha tuttavia chiesto all'autorità cantonale di riconsiderare il preavviso espresso. Valutata in modo più attento la trasformazione prospettata, il Dipartimento del territorio è rinvenuto sulla sua precedente determinazione e si è opposto al rilascio della licenza. Con decisione 9 ottobre 1995 il municipio di __________ ha quindi respinto la domanda. D.   Con giudizio 16 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione di diniego della licenza. Ha quindi autorizzato la trasformazione alla condizione di contenere l'innalzamento del tetto nel limite di 1 m. In sostanza, il Governo ha ritenuto che il caso in esame fosse del tutto eccezionale ed irripetibile e giustificasse una deroga al divieto di ampliamento della volumetria sancito dalle NAPR disciplinanti gli interventi ammissibili sui rustici situati fuori della zona edificabile. E.   Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza concessa dal Consiglio di Stato. In sostanza, l'insorgente nega che il caso in esame sia eccezionale. Contesta la deroga concessa dal Governo per la sopraelevazione dell'immobile e censura in particolare l'apertura della porta per l'autorimessa a pianterreno. F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il resistente __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del comune insorgente sono date dall'art. 21 LE. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione fotografica annessa alla domanda di costruzione permette di prescindere dal sopralluogo chiesto dal ricorrente.

2.   Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione soltanto se l'ubicazione è imposta dalla destinazione (lett. a; ubicazione vincolata) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La trasformazione di una stalla / fienile situata fuori della zona edificabile di una casa di vacanze configura di per sé un cambiamento totale della destinazione che non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata (DTF 110 I b 265 consid. 4, ZBl 1979, pag. 311; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24 N 11 seg.; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 221).

3.   Con l'art. 24 cpv. 2 OPT, nella versione in vigore sino al 30 giugno 1996, il Consiglio Federale ha tuttavia abilitato i Cantoni ad autorizzare, in paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione, "la modificazione di edifici esistenti siccome d'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT), se l'edificio è, per decisione dell'autorità competente in materia di protezione del paesaggio e delle caratteristiche locali, designato tipico per il paesaggio e se la conservazione della sostanza edilizia non può essere garantita altrimenti". Le autorizzazioni presupponevano (cumulativamente) che:

a)  i comprensori fossero stabiliti localmente nel PD cantonale

b)  l'edificio non fosse più necessario per usi agricoli

c)   l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restassero sostanzialmente immutati

d)  la modificazione non esigesse l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico

e)  non vi si opponessero interessi preponderanti. Analoga facoltà è stata mantenuta dall'emendamento all'art. 24 OPT entrato in vigore il 1. luglio scorso. Grazie al cpv. 2 di questa norma i Cantoni possono ora autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perchè elementi tipici del paesaggio, se il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e se sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a), il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici (lett. b) e la conservazione a lungo termine della sostanza edificata può essere assicurata soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione (lett. c). In base al nuovo cpv. 3 di tale norma, i Cantoni possono inoltre autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione dell'utilizzazione di edifici ed impianti esistenti, non caratteristici del paesaggio, se sono degni di protezione e posti sotto protezione dell'autorità competente (lett. a) e se la conservazione a lungo termine della sostanza edificata può essere assicurata soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione (lett. b). Ai presupposti elencati dal vecchio art. 24 cpv. 3 OPT per il rilascio di autorizzazioni fondate su tale norma si è aggiunta quale ulteriore condizione che il PD deve ora anche contenere i criteri che permettono di valutare se il paesaggio nonchè edifici ed impianti sono degni di protezione ai sensi dei capoversi 2 e 3 (cfr. art. 24 cpv. 4 lett. b OPT).

4.   La norma integrativa (NINAPR) annessa all'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili del comune di __________ stabiliscono fra l'altro che: "1.1. per la riattazione o la trasformazione degli edifici meritevoli            di conservazione:

a) gli interventi devono riflettere le caratteristiche dell'edilizia               rurale del luogo;

b) Facciate:        i muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma originale. Non è consentito l'innalzamento di muri perimetrali se non per ristabilire la quota della corona originaria.(...) Di regola, finestre e prese di luce originali in facciata vanno mantenute. Modifiche d'apertura o nuove aperture sono ammesse solo in via eccezionale, quando non sia assicurato un minimo di ventilazione e di illuminazione.(....)

c) Aperture:        nuove aperture, nel caso la trasformazione concessa lo richiedesse, dovranno assumere le dimensioni e le dimensioni di quelle degli edifici esistenti tipici della zona. .......

e) Tetti:               il rifacimento del tetto è concesso, esso deve rispettare l'orientamento del colmo, la pendenza delle falde, la sporgenza e le quote originali.(....)

f) Ampliamenti: La trasformazione di edifici meritevoli di con-servazione non deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT). Una deroga all'altezza dell'edificio per assicurare le minime esigenze di abitabilità dei locali può essere concessa da  parte del Dipartimento.

5.   Nel caso in esame può rimanere indeciso se l'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili di __________ approvato dal Consiglio di Stato, ma non ancora sorretto da una scheda di PD (n. 8.5) approvata dal Consiglio federale (art. 11 LPT) adempia il presupposto di cui al previgente art. 24 cpv. 3 lett. a, ripreso invariato dall'art. 24 cpv. 4 lett. a OPT attualmente in vigore. Parimenti irrilevante, ai fini del giudizio, è la questione a sapere se l'intervento sia riconducibile al vigente art. 24 cpv. 2 OPT o se invece ricada sotto l'attuale cpv. 3 di tale norma. E' in effetti certo che la prevista trasformazione non può comunque essere autorizzata perché manifestamente non risponde nè alla condizione che impone il mantenimento dell'aspetto esterno e della struttura edilizia basilare (previgente art. 24 cpv. 3 lett. c OPT, rispettivamente attuale 24 cpv. 4 lett. d OPT), nè all'obbligo di mantenere la pendenza delle falde e le quote originali del tetto (art. 1 cifra 1.1. lett. e NINAPR), nè al divieto di ampliamenti sancito dall'art. 1 cifra 1.1. lett. f NINAPR). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non sono date le premesse per concedere una deroga al divieto di innalzare l'edificio discendente dalla norma predetta. La deroga non è infatti concessa per assicurare le esigenze minime di abitabilità di locali esistenti, ma per ricavare nuovi spazi abitativi mediante l'inserimento di una soletta nella parte superiore dell'edificio, utilizzata in passato come fienile. La situazione del rustico non presenta d'altro canto alcunché di eccezionale, che giustifichi un trattamento privilegiato, diverso da quello riservato ad altre costruzioni dello stesso genere, che sono state riattate e trasformate mantenendo la struttura originaria, articolata su due livelli. Le modifiche imposte dal Consiglio di Stato (riduzione dell'innalzamento da m 1.20 a m 1) non sanano per nulla i difetti del progetto inoltrato. Anche se limitata ad un metro, la sopraelevazione prevista altera infatti la fisionomia dell'edificio in misura ben maggiore di quanto non si possa dedurre da una lettura sommaria e superficiale dei piani. L'ampliamento modifica in modo significativo le proporzioni fra l'altezza e la larghezza della facciata principale. L'inserimento di un terzo livello stravolge inoltre la stessa concezione architettonica dell'edificio. Specialmente perché si traduce nell'altrettanto inammissibile apertura di ben 4 ampie finestre sulla facciata principale. Palesemente contraria alle disposizioni succitate è infine l'apertura di un'enorme porta basculante a pianterreno: un vero e proprio sfregio, che denota una preoccupante mancanza di sensibilità estetica e che contribuisce ad accogliere il ricorso in esame.

6.   Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 22, 24 LPT, 71 LALPT; 24 OPT; 1 NINAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto.

2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico del resistente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario