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52.1996.173

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 CEDU in ordine all'estensione del potere di cognizione, il Tribunale

cantonale amministrativo si scosta pertanto dalla limitazione del controllo

dell'apprezzamento posta dall'art. 61 cpv. 2 PAmm ed esamina liberamente, con

potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare

(art. 70 PAmm), tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

Esso rivede quindi senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della

sanzione (STA 26.9.96 in re Canonica).

La censura relativa all'asserita insufficiente cognizione di

questo tribunale va di conseguenza respinta.

2.5. Da ultimo va ancora rilevato che, secondo dottrina e

giurisprudenza, gli stati firmatari della Convenzione non sono tenuti a

soddisfare le garanzie procedurali deducibili dall'art. 6 CEDU già a livello di

prima istanza: è infatti generalmente riconosciuto che la predetta norma è

rispettata allorquando sussiste la possibilità di adire mediante ricorso

un

tribunale in grado di operare un controllo sul contenuto delle decisioni rese

dalle autorità amministrative di prima istanza. (A. Kley-Struller, Der richterliche

Rechtschutz gegen die öffentliche Verwaltung, pag. 106 e giurisprudenza ivi

citata).

Da questo punto di vista dunque la procedura prevista nel cantone

Ticino non presta il fianco a nessun genere di critica.

3.   Il ricorrente ravvisa una

violazione del diritto di essere sentito nel fatto che la Sezione della

circolazione nella decisione di revoca ha omesso di prendere posizione sulle

osservazioni da lui inoltrate in precedenza.

Giusta l'art. 35 cpv. 2 OAC, la decisione di revoca e l'ammonimento

devono essere notificati per iscritto all'interessato, con l'indicazione dei

motivi. L'atto deve contenere una breve analisi delle obiezioni essenziali

mosse dall'interessato e indicare il rimedio giuridico.

Nel caso in esame, la decisione 14 giugno 1995 è sicuramente

sufficientemente motivata. Essa fa riferimento con precisione ai fatti avvenuti

il 16 maggio 1995 in territorio di __________, cita correttamente le norme

violate nell'occasione dall'insorgente e giustifica l'adozione del

provvedimento amministrativo in oggetto con il grave stato di ubriachezza

riscontrato in quest'ultimo al momento del fermo. Inoltre la decisione della

sezione della circolazione indica correttamente i rimedi di diritto a

disposizione del suo destinatario.

Qualche dubbio può semmai sussistere sul fatto che l'autorità

amministrativa di prime cure abbia effettivamente preso posizione in modo

sufficientemente esaustivo sulle, peraltro assai stringate, osservazioni

presentate dal ricorrente il 7 giugno 1995.

La questione può comunque rimanere aperta, poichè un'eventuale

lesione del diritto di essere sentito sarebbe comunque sanata dalla possibilità

che l'insorgente ha avuto di far valere le sue ragioni davanti ad istanze di

ricorso dotate di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg. consid. 4b e rinvii;

RDAT 1982 No. 30 pag. 68 consid. 2b): ciò che è senz'altro il caso sia per il

Consiglio di Stato (art. 56 PAmm) che per il Tribunale amministrativo (cfr.

consid. 2.4).

Anche questa censura deve pertanto essere disattesa.

4.   Il ricorrente eccepisce la

prescrizione dell'azione di revoca della licenza di condurre contro di lui

promossa. Sostiene che il provvedimento amministrativo in oggetto è di natura

prettamente penale e che quindi valgono per analogia i termini di prescrizione

del CPS; segnatamente quelli stabiliti dall'art. 109 CPS di un anno per

l'azione penale e di due anni per l'esecuzione della pena. Ne deduce che

l'azione nei suoi confronti sarebbe prescritta, visto che tra l'ultimo atto

compiuto dal Presidente del Consiglio di Stato (concessione dell'effetto

sospensivo) e la sentenza qui dedotta in giudizio è trascorso più di un anno,

senza che in questo lasso di tempo siano intervenuti eventi suscettibili di

interrompere il decorso dei termini.

L'eccezione è infondata e come tale va respinta.

Il Tribunale federale ha a più riprese definito la revoca

della licenza di condurre a scopo di ammonimento come una misura amministrativa

avente carattere preventivo ed educativo (DTF 116 Ib 146 consid. 2, 104 Ib 95,

102 Ib 59, 96 I 772) ed ha pertanto escluso esplicitamente che un simile

provvedimento sottostia al termine di prescrizione, applicato in via analogica,

previsto per l'azione penale in materia di contravvenzioni (DTF 108 Ib 254 e

segg.). Recentemente, l'alta Corte federale ha tuttavia ammesso che, il

provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento

presenta numerose e sostanziali analogie con le sanzioni previste dal diritto

penale: infatti con la revoca vengono pure perseguiti fini repressivi, che incidono

in modo piuttosto importante sulla posizione dell'interessato (DTF 121 II 26,

consid. 3b). In quest'ordine di idee, il Tribunale federale, nel giudicare

cause concernenti per l'appunto la revoca della licenza, ha pertanto applicato

per analogia alcuni principi generali dedotti dal CPS, e segnatamente quelli

della lex mitior e del concorso di reati giusta l'art. 68 CPS (DTF 121 II 25,

consid. 3a e giurisprudenza ivi menzionata). Tuttavia nella recente DTF 122 II

180 e segg., l'alta Corte federale ha nuovamente ribadito che ai provvedimenti

di revoca della licenza di condurre non tornano applicabili i termini di

prescrizione previsti dal diritto penale: dell'eventuale lungo tempo trascorso

dai fatti determinanti si deve tenere conto unicamente nella commisurazione del

periodo di revoca, in ossequio al principio di proporzionalità.

Abbondanzialmente va comunque rilevato che anche nel caso in

cui si volesse far capo alle disposizioni previste dagli art. 70 e segg. CPS,

l'azione di revoca promossa nei confronti del ricorrente non sarebbe comunque

affatto prescritta. Il predetto provvedimento amministrativo è in effetti stato

pronunciato per il fatto che __________ è stato colto a circolare in stato di

ebrietà, ovvero per un reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS, che comporta

quale pena edittale la detenzione o la multa. Si tratta quindi di un delitto ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP e non di una contravvenzione come pretende il

ricorrente.

All'azione di revoca e dell'esecuzione del provvedimento sarebbero

quindi applicabile per analogia il termine quinquennale di prescrizione

previsto dall'art. 73 cpv. 1 CP e non quelli invocati dall'insorgente. L'azione

per la revoca della licenza di condurre promossa contro l'insorgente non

sarebbe pertanto prescritta.

5.   Chi è in stato di ebrietà o

di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un

veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS).

Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il

tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo

tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di

sopportabilità all'alcol.

L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è

considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico

di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di

alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).

La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata

al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b)

LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro

la sicurezza della circolazione.(R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360).

La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo

quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle

regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC)

L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di

condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle

circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della

sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.

2 OAC).

In particolare per i conducenti che hanno circolato in stato

di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un

periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS).

Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della

circolazione stradale cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di

alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo

motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di

revoca lo stato di ubriachezza del trasgressore (R. Schaffahauser, op. cit.,

Vol. III, no. 2458).

6.   Dagli atti emerge che al

momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in

stato di ebrietà, avendo egli nel sangue una concentrazione di alcol valutata

tra un minimo di 2,47 e un massimo di 2,95 gr. per mille. Tale accertamento è

rimasto incontestato da parte dell'insorgente, il quale, come si è detto, sulla

base di tali risultanze è stato condannato in sede penale, con decreto d'accusa

del 27 novembre 1995, cresciuto in giudicato.

Si tratta, a non averne dubbio, di un caso di grave

ubriachezza al volante.

Ora, già sulla base di queste emergenze, si deve ammettere

che la durata del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della

circolazione, ed in seguito confermato dal Consiglio di stato, è del tutto

adeguata alle circostanze del caso e rispettosa del principio di

proporzionalità.

L'elevato grado di ubriachezza riscontrato nell'insorgente al

momento del fermo impone già di per sé di scostarsi sensibilmente dal minimo

legale di due mesi, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale

prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le

circostanze.

Si deve inoltre considerare che il ricorrente, pur non essendo

recidivo specifico per guida in stato di ebrietà, è stato oggetto in passato di

quattro procedimenti amministrativi per superamento dei limiti di velocità. La

sua reputazione quale conducente di autoveicoli non è dunque esemplare.

Invano allega il ricorrente di aver assolutamente bisogno

della licenza di condurre per motivi professionali e per spostarsi da

__________ dove è domiciliato a __________ dove ha sede il suo studio di

architettura.

Nella fattispecie in esame tale necessità è ben lungi dall'essere,

per l'insorgente, assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. Non è

certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di

conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come

potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.

In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare

quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca

della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa

misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori

infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono

comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente,

facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico

oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg.,

consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29

ottobre 1993 in re D.S.).

7.   Riguardo al periodo in cui

scontare la revoca, giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato che le norme

legali non concedono alcun diritto al conducente di veder soddisfatte le

proprie richieste in merito alla fissazione del periodo che più gli fa comodo.

Nei casi di ebrietà al voltante il periodo di revoca inizia di regola con il

sequestro sul posto della licenza da parte degli organi di polizia (art. 38

cpv. 1 lett. a) OAC.

Non spetta quindi a questo Tribunale pronunciarsi in merito a

simili desideri del ricorrente.

8.   A torto lamenta infine il

ricorrente la mancata assegnazione di ripetibili da parte del Consiglio di

Stato, allegando che il ricorso al momento in cui è stato ad esso inoltrato

sarebbe stato da accogliere per l'assenza a livello cantonale di un'istanza giudiziaria

competente ad esaminare le decisioni della Sezione della circolazione in materia

di revoca della licenza di condurre.

La soluzione adottata dal Consiglio di Stato di mandare

esente l'insorgente da spese e tasse di giustizia e di non assegnargli alcun

indennizzo a titolo di ripetibili appare sostanzialmente corretta ed equa.

Essa tiene infatti giusto conto della soccombenza del

ricorrente rispetto alle sue domande di giudizio  e del fatto che l'autorità ha

dovuto sospendere l'evasione del gravame per permettere al legislatore

cantonale di adottare quelle modifiche legislative urgenti che permettessero di

instaurare anche nel Canton Ticino un procedura conforme ai dettami della CEDU,

per meglio tutelare le parti coinvolte in procedimenti amministrativi di revoca

della licenza di condurre per motivi disciplinari.

Anche su tale questione l'impugnativa va dunque respinta.

10.   Tassa di giustizia e spese

seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art.: 2 cpv. 2 disp. trans. Cost; 6 CEDU; 9 cpv. 2, 70, 72 cpv. 2, 73 cpv.

1 CP; 16 cpv. 3 lett. b), 17 cpv. 1 lett. b), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv.

2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1996 52.1996.173 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1996 52.1996.173 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1996 52.1996.173

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00173 Lugano 21 ottobre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso  9 agosto 1996 di __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione 22 luglio 1996 (n. 3780) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 giugno 1995 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre; viste la risposta 13 agosto 1996 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 16 maggio 1995, attorno alle ore 01.20, il ricorrente __________ circolava alla guida dell'autovettura __________, targata TI __________, sulla strada cantonale della __________ in direzione di __________, con l'intento di raggiungere il proprio domicilio di __________. Giunto in territorio di __________, l'insorgente è stato fermato per un normale controllo della circolazione da una pattuglia della Polizia cantonale, che lo ha sottoposto a prova etanografica. Visto l'esito positivo di tale prova, il ricorrente è stato condotto all'Ospedale __________ per l'esame del sangue, dal quale è risultato un tasso di alcolemia compreso tra 2,47 e 2,95 gr. per mille. B.   La Sezione della circolazione, con decisione 14 giugno 1995, ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di 5 mesi. Con decreto d'accusa 27 novembre 1995, il Procuratore pubblico gli ha inflitto la pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni oltre alla multa di fr. 1'800.-- per il reato di circolazione in stato di ebrietà, avendo egli condotto nelle circostanze di luogo e di tempo sopra descritte l'autovettura __________ TI __________ in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2,47 - max. 2,95 grammi per mille). C.   Con ricorso 26 giugno 1995, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo, in via principale, l'annullamento della predetta decisione emanata dalla Sezione della circolazione e, in via subordinata, la riduzione del periodo di revoca con la facoltà di scegliere il momento e le modalità con le quali eseguire il provvedimento. Con decisione 14 luglio 1995, il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare formulata dall'insorgente, conferendo effetto sospensivo al ricorso. D.   Con giudizio 22 luglio 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da __________. Il Governo, appurato come attualmente la legislazione cantonale sia rispettosa dei principi procedurali sanciti dall'art. 6 CEDU, ha ritenuto corretto, adeguato e proporzionato alle circostanze del caso il periodo di revoca pronunciato dalla sezione della circolazione, escludendo, tra l'altro, che il ricorrente, titolare di uno studio d'architettura a __________, necessiti della licenza di condurre per conseguire il proprio reddito professionale. E.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo nuovamente, in via principale, l'annullamento della decisione querelata e, in via subordinata, la riduzione del periodo di revoca a due mesi e mezzo con la facoltà di scegliere liberamente le modalità e i tempi in cui scontare il provvedimento. Chiede pure che gli siano assegnati fr. 500.-- a titolo di ripetibili di prima istanza e, in via cautelare, che al ricorso sia conferito effetto sospensivo. Secondo il ricorrente, l'azione per la revoca della licenza di condurre sarebbe ampiamente prescritta, dovendosi qui applicare le disposizioni di cui agli art. 70 e segg. CPS. Il Tribunale cantonale amministrativo non ossequierebbe d'altro canto i requisiti posti dall'art. 6 CEDU, non disponendo per legge di pieno potere cognitivo su tutte le questioni di fatto e di diritto. Sostiene inoltre che prevedendo una sola istanza giudiziaria indipendente l'ordinamento giudiziario cantonale non risponde alle esigenze minime poste dalla predetta norma convenzionale. Eccepisce la carenza di motivazione della decisione della sezione della circolazione e postula in ogni caso una congrua riduzione del periodo di revoca, in considerazione del fatto che la licenza di condurre gli occorre per motivi professionali; che non ha precedenti specifici per guida in stato di ebrietà e che dopo i fatti in questione ha sempre mantenuto un comportamento esemplare. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti che saranno, se del caso, ripresi qui appresso. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS. La legittimazione attiva dell'insorgente direttamente toccato dal provvedimento impugnato è pacificamente data. Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine. Data la natura delle questioni poste a giudizio l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente (sopralluogo e richiamo del certificato di domicilio), del tutto inidonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).

2.   Prima di entrare nel merito della fattispecie vanno chiarite alcune questioni di natura procedurale sollevate dal ricorrente. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di chiarire che, pur rivestendo secondo il diritto svizzero la qualifica di un provvedimento amministrativo, la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento è una decisione sulla fondatezza di un accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, visto che la stessa viene pronunciata anche per scopi repressivi, tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa, delle colpe del conducente nonché della sua eventuale recidività (DTF 121 II 26, consid. 3b). 2.2. Le garanzie stabilite dall'art. 6 cpv. 1 CEDU sono rispettate soltanto se il Tribunale chiamato ad esprimersi sulla fondatezza o meno di un'accusa penale possiede pieno potere cognitivo tanto sulle questioni di fatto, quanto su quelle di diritto. L'autorità giudiziaria deve quindi potersi pronunciare liberamente anche sulla commisurazione della pena (RDAT 1995 II no. 19, pagg. 53-53 e giurisprudenza ivi menzionata; R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administratifmassnahmerechts im Strassenverkher). Ora, in base alla PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente i fatti (art. 62 PAmm), mentre che per ciò che concerne il diritto si limita ad esaminare l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giudico erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere, nonché la violazione di norme essenziali di procedura (art. 61 cpv. 2 PAmm). Limitatamente alle questioni di apprezzamento, il potere di cognizione del Tribunale cantonale amministrativo, altrimenti pieno, è quindi limitato all'arbitrio. Da questo particolare profilo, non risponde pertanto compiutamente alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU. Tali esigenze sono rispettate soltanto nell'ambito dei procedimenti disciplinari, ove il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto, rivedendo liberamente anche l'apprezzamento esercitato dall'istanza inferiore (art. 70 PAmm). 2.3. Va tuttavia rilevato che la CEDU, pur essendo una convenzione di diritto pubblico internazionale, ha valenza di diritto federale interno (Y. Hangartner, Die Bindung von Verwaltungs- und Justizbehörde an die EMRK, in: AJP 2/1995, 131 e segg.). In virtù della supremazia del diritto pubblico internazionale sulle leggi interne (DTF 106 Ib 402, consid. 5a) e della forza derogatoria del diritto federale (art 2 cpv. 2 disp. trans. Cost.), la CEDU è preminente rispetto al diritto cantonale, ivi compreso il diritto costituzionale cantonale (A. Haefliger, Die Europäische Menschenrechtkonvention und die Schweiz, pag. 33). Secondo dottrina e giurisprudenza, l'art. 6 CEDU è inoltre norma direttamente applicabile (self-executing) al concreto procedimento in corso (DTF 114 Ia 54; 111 Ia 243; R Herzog, op. cit., pag. 408 e dottrina citata alla nota no. 11). Il Tribunale federale ha quindi avuto modo di stabilire che le garanzie deducibili dall'art. 6 CEDU vanno direttamente applicate al caso concreto mediante una interpretazione del diritto positivo vigente conforme alla Convenzione, oppure mediante l'emanazione di norme transitorie per ordinanza oppure, nel caso che manchi la competenza di una istanza giudiziaria, mediante designazione di un tribunale nel caso concreto (DTF 120 Ia, 215). Si tratta naturalmente di misure provvisorie, in attesa che il legislatore emani nuove disposizioni procedurali conformi alla Convenzione (DTF 121 Ia 216). 2.4. Al fine di rispettare compiutamente le esigenze poste dall'art. 6 CEDU in ordine all'estensione del potere di cognizione, il Tribunale cantonale amministrativo si scosta pertanto dalla limitazione del controllo dell'apprezzamento posta dall'art. 61 cpv. 2 PAmm ed esamina liberamente, con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Esso rivede quindi senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione (STA 26.9.96 in re Canonica). La censura relativa all'asserita insufficiente cognizione di questo tribunale va di conseguenza respinta. 2.5. Da ultimo va ancora rilevato che, secondo dottrina e giurisprudenza, gli stati firmatari della Convenzione non sono tenuti a soddisfare le garanzie procedurali deducibili dall'art. 6 CEDU già a livello di prima istanza: è infatti generalmente riconosciuto che la predetta norma è rispettata allorquando sussiste la possibilità di adire mediante ricorso un tribunale in grado di operare un controllo sul contenuto delle decisioni rese dalle autorità amministrative di prima istanza. (A. Kley-Struller, Der richterliche Rechtschutz gegen die öffentliche Verwaltung, pag. 106 e giurisprudenza ivi citata). Da questo punto di vista dunque la procedura prevista nel cantone Ticino non presta il fianco a nessun genere di critica.

3.   Il ricorrente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito nel fatto che la Sezione della circolazione nella decisione di revoca ha omesso di prendere posizione sulle osservazioni da lui inoltrate in precedenza. Giusta l'art. 35 cpv. 2 OAC, la decisione di revoca e l'ammonimento devono essere notificati per iscritto all'interessato, con l'indicazione dei motivi. L'atto deve contenere una breve analisi delle obiezioni essenziali mosse dall'interessato e indicare il rimedio giuridico. Nel caso in esame, la decisione 14 giugno 1995 è sicuramente sufficientemente motivata. Essa fa riferimento con precisione ai fatti avvenuti il 16 maggio 1995 in territorio di __________, cita correttamente le norme violate nell'occasione dall'insorgente e giustifica l'adozione del provvedimento amministrativo in oggetto con il grave stato di ubriachezza riscontrato in quest'ultimo al momento del fermo. Inoltre la decisione della sezione della circolazione indica correttamente i rimedi di diritto a disposizione del suo destinatario. Qualche dubbio può semmai sussistere sul fatto che l'autorità amministrativa di prime cure abbia effettivamente preso posizione in modo sufficientemente esaustivo sulle, peraltro assai stringate, osservazioni presentate dal ricorrente il 7 giugno 1995. La questione può comunque rimanere aperta, poichè un'eventuale lesione del diritto di essere sentito sarebbe comunque sanata dalla possibilità che l'insorgente ha avuto di far valere le sue ragioni davanti ad istanze di ricorso dotate di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg. consid. 4b e rinvii; RDAT 1982 No. 30 pag. 68 consid. 2b): ciò che è senz'altro il caso sia per il Consiglio di Stato (art. 56 PAmm) che per il Tribunale amministrativo (cfr. consid. 2.4). Anche questa censura deve pertanto essere disattesa.

4.   Il ricorrente eccepisce la prescrizione dell'azione di revoca della licenza di condurre contro di lui promossa. Sostiene che il provvedimento amministrativo in oggetto è di natura prettamente penale e che quindi valgono per analogia i termini di prescrizione del CPS; segnatamente quelli stabiliti dall'art. 109 CPS di un anno per l'azione penale e di due anni per l'esecuzione della pena. Ne deduce che l'azione nei suoi confronti sarebbe prescritta, visto che tra l'ultimo atto compiuto dal Presidente del Consiglio di Stato (concessione dell'effetto sospensivo) e la sentenza qui dedotta in giudizio è trascorso più di un anno, senza che in questo lasso di tempo siano intervenuti eventi suscettibili di interrompere il decorso dei termini. L'eccezione è infondata e come tale va respinta. Il Tribunale federale ha a più riprese definito la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento come una misura amministrativa avente carattere preventivo ed educativo (DTF 116 Ib 146 consid. 2, 104 Ib 95, 102 Ib 59, 96 I 772) ed ha pertanto escluso esplicitamente che un simile provvedimento sottostia al termine di prescrizione, applicato in via analogica, previsto per l'azione penale in materia di contravvenzioni (DTF 108 Ib 254 e segg.). Recentemente, l'alta Corte federale ha tuttavia ammesso che, il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento presenta numerose e sostanziali analogie con le sanzioni previste dal diritto penale: infatti con la revoca vengono pure perseguiti fini repressivi, che incidono in modo piuttosto importante sulla posizione dell'interessato (DTF 121 II 26, consid. 3b). In quest'ordine di idee, il Tribunale federale, nel giudicare cause concernenti per l'appunto la revoca della licenza, ha pertanto applicato per analogia alcuni principi generali dedotti dal CPS, e segnatamente quelli della lex mitior e del concorso di reati giusta l'art. 68 CPS (DTF 121 II 25, consid. 3a e giurisprudenza ivi menzionata). Tuttavia nella recente DTF 122 II 180 e segg., l'alta Corte federale ha nuovamente ribadito che ai provvedimenti di revoca della licenza di condurre non tornano applicabili i termini di prescrizione previsti dal diritto penale: dell'eventuale lungo tempo trascorso dai fatti determinanti si deve tenere conto unicamente nella commisurazione del periodo di revoca, in ossequio al principio di proporzionalità. Abbondanzialmente va comunque rilevato che anche nel caso in cui si volesse far capo alle disposizioni previste dagli art. 70 e segg. CPS, l'azione di revoca promossa nei confronti del ricorrente non sarebbe comunque affatto prescritta. Il predetto provvedimento amministrativo è in effetti stato pronunciato per il fatto che __________ è stato colto a circolare in stato di ebrietà, ovvero per un reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS, che comporta quale pena edittale la detenzione o la multa. Si tratta quindi di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP e non di una contravvenzione come pretende il ricorrente. All'azione di revoca e dell'esecuzione del provvedimento sarebbero quindi applicabile per analogia il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 73 cpv. 1 CP e non quelli invocati dall'insorgente. L'azione per la revoca della licenza di condurre promossa contro l'insorgente non sarebbe pertanto prescritta.

5.   Chi è in stato di ebrietà o di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS). Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol. L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC). La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b) LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro la sicurezza della circolazione.(R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC) L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC). In particolare per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della circolazione stradale cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca lo stato di ubriachezza del trasgressore (R. Schaffahauser, op. cit., Vol. III, no. 2458).

6.   Dagli atti emerge che al momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in stato di ebrietà, avendo egli nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra un minimo di 2,47 e un massimo di 2,95 gr. per mille. Tale accertamento è rimasto incontestato da parte dell'insorgente, il quale, come si è detto, sulla base di tali risultanze è stato condannato in sede penale, con decreto d'accusa del 27 novembre 1995, cresciuto in giudicato. Si tratta, a non averne dubbio, di un caso di grave ubriachezza al volante. Ora, già sulla base di queste emergenze, si deve ammettere che la durata del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, ed in seguito confermato dal Consiglio di stato, è del tutto adeguata alle circostanze del caso e rispettosa del principio di proporzionalità. L'elevato grado di ubriachezza riscontrato nell'insorgente al momento del fermo impone già di per sé di scostarsi sensibilmente dal minimo legale di due mesi, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le circostanze. Si deve inoltre considerare che il ricorrente, pur non essendo recidivo specifico per guida in stato di ebrietà, è stato oggetto in passato di quattro procedimenti amministrativi per superamento dei limiti di velocità. La sua reputazione quale conducente di autoveicoli non è dunque esemplare. Invano allega il ricorrente di aver assolutamente bisogno della licenza di condurre per motivi professionali e per spostarsi da __________ dove è domiciliato a __________ dove ha sede il suo studio di architettura. Nella fattispecie in esame tale necessità è ben lungi dall'essere, per l'insorgente, assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale. In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.).

7.   Riguardo al periodo in cui scontare la revoca, giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato che le norme legali non concedono alcun diritto al conducente di veder soddisfatte le proprie richieste in merito alla fissazione del periodo che più gli fa comodo. Nei casi di ebrietà al voltante il periodo di revoca inizia di regola con il sequestro sul posto della licenza da parte degli organi di polizia (art. 38 cpv. 1 lett. a) OAC. Non spetta quindi a questo Tribunale pronunciarsi in merito a simili desideri del ricorrente.

8.   A torto lamenta infine il ricorrente la mancata assegnazione di ripetibili da parte del Consiglio di Stato, allegando che il ricorso al momento in cui è stato ad esso inoltrato sarebbe stato da accogliere per l'assenza a livello cantonale di un'istanza giudiziaria competente ad esaminare le decisioni della Sezione della circolazione in materia di revoca della licenza di condurre. La soluzione adottata dal Consiglio di Stato di mandare esente l'insorgente da spese e tasse di giustizia e di non assegnargli alcun indennizzo a titolo di ripetibili appare sostanzialmente corretta ed equa. Essa tiene infatti giusto conto della soccombenza del ricorrente rispetto alle sue domande di giudizio  e del fatto che l'autorità ha dovuto sospendere l'evasione del gravame per permettere al legislatore cantonale di adottare quelle modifiche legislative urgenti che permettessero di instaurare anche nel Canton Ticino un procedura conforme ai dettami della CEDU, per meglio tutelare le parti coinvolte in procedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre per motivi disciplinari. Anche su tale questione l'impugnativa va dunque respinta.

10.   Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art.: 2 cpv. 2 disp. trans. Cost; 6 CEDU; 9 cpv. 2, 70, 72 cpv. 2, 73 cpv. 1 CP; 16 cpv. 3 lett. b), 17 cpv. 1 lett. b), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario